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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8905 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Mocci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/05/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/03/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NL.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/03/2000 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di NL, anno 2000, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra esistenti, per la soluzione della crisi familiare, il sig. si obbliga a trasferire il Parte_2
50% di sua proprietà della casa coniugale, sita in NL, via C. Battisti n. 58 distinta in catasto al foglio 27 particella 1114, alla signora che accetta. Pt_1
Pag. 2 di 3 Le parti dichiarano che il prezzo di vendita è compensato con crediti di diversa origine vantati dalla signora per somme anticipate dalla stessa Pt_1 nell'interesse di entrambi, con spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di NL, via Battisti n. 58 sostenute unicamente dalla signora
con la somma dovuta dal signor per il mantenimento Pt_1 Parte_2 arretrato del coniuge mai versato.
Con l'adempimento di questi accordi, le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione salvo gli obblighi discendenti dallo stesso accordo.
Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile di NL, via C. Battisti
n. 58 saranno interamente sostenute dalla signora Pt_1
3) Le spese del presente procedimento sono a carico della signora Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8905 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Mocci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/05/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/03/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NL.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/03/2000 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di NL, anno 2000, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra esistenti, per la soluzione della crisi familiare, il sig. si obbliga a trasferire il Parte_2
50% di sua proprietà della casa coniugale, sita in NL, via C. Battisti n. 58 distinta in catasto al foglio 27 particella 1114, alla signora che accetta. Pt_1
Pag. 2 di 3 Le parti dichiarano che il prezzo di vendita è compensato con crediti di diversa origine vantati dalla signora per somme anticipate dalla stessa Pt_1 nell'interesse di entrambi, con spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di NL, via Battisti n. 58 sostenute unicamente dalla signora
con la somma dovuta dal signor per il mantenimento Pt_1 Parte_2 arretrato del coniuge mai versato.
Con l'adempimento di questi accordi, le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione salvo gli obblighi discendenti dallo stesso accordo.
Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile di NL, via C. Battisti
n. 58 saranno interamente sostenute dalla signora Pt_1
3) Le spese del presente procedimento sono a carico della signora Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3