Art. 11. 1. Al fine di raccordare le finalita' di cui all'articolo 1 con le forme di collaborazione avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della "Iniziativa Pentagonale" con Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento della delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della predetta "Iniziativa Pentagonale", per il periodo 1 luglio 1990-30 giugno 1991, istituita per assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla presidenza stessa, secondo le modalita' di cui all' articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208 .
2. Alla delegazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge 5 giugno 1984, n. 208 .
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato altresi' alle spese necessarie per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro dell'"Iniziativa Pentagonale".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 208/1984 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE) e' il seguente:
"Art. 2. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee", cui spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto.
Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall' art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.
Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempiementi connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all' art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".
2. Alla delegazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge 5 giugno 1984, n. 208 .
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato altresi' alle spese necessarie per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro dell'"Iniziativa Pentagonale".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 208/1984 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE) e' il seguente:
"Art. 2. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee", cui spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto.
Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall' art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.
Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempiementi connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all' art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".