Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21210 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12638/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12638 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Sergio Di Nola e Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Ufficio del Registro delle Imprese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma, prot. n. 140174/U del 27 settembre 2021, con cui è stata iscritta d'ufficio, nel Repertorio Economico Amministrativo, la cancellazione delle attività di impiantistica di cui al D.M. 37/2008, delle relative abilitazioni e della qualifica di preposto alla gestione tecnica riconosciuta al sig. -OMISSIS-, nonché disposto il divieto di prosecuzione delle anzidette attività, con esclusione di quelle relative ai contratti che la società è autorizzata a proseguire in conseguenza della straordinaria e temporanea amministrazione disposta dalla Prefettura di Roma con i decreti prot. n. -OMISSIS-del 25 maggio 2020 e prot. n. -OMISSIS-del 30 luglio 2020;
- di ogni altro atto, che sia presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto dalla società odierna ricorrente, se ed in quanto lesivo degli interessi della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa AN UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che, con atto depositato il 3 ottobre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che successivamente alla proposizione del ricorso, la Prefettura ha avviato e concluso con esito favorevole il procedimento di aggiornamento delle informazioni antimafia relative alla Società, ai sensi dell’art. 91, comma 5, CAM e che, a far data dal 10 gennaio 2024 la -OMISSIS-è stata nuovamente abilitata all’attività impiantistica di cui al D.M. 37/2008 nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma;
Considerato che con il medesimo atto la ricorrente ha concluso formulando, alla luce delle suddette sopravvenienze che hanno fatto venire meno l’interesse alla prosecuzione dell’azione e alla decisione del ricorso, una richiesta di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL AT, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN UD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UD | LL AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.