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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1706/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10437/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Abaco S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165231005841131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21427/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha impugnato la intimazione di pagamento n.
20250002165231105841131, notificata in data 8.3.2025, emessa da Municipia spa/Abaco spa, relativa al mancato pagamento di una serie di ingiunzioni.
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di ogni atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza; ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 30.6.2025 si è costituito il R.T.I. Municipia spa/Abaco spa, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria del 19.11.2025 la ricorrente ha contestato la utilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte resistente, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla ricorrente, prima della intimazione impugnata, sono stati notificati, in data 2.11.2023 il preavviso di fermo n.
20230002122741022357000, ed in data 28.3.2024 il fermo amministrativo n.
20240002133241061023303. La notifica dei suindicati atti è avvenuta a mezzo posta, con consegna del plico alla medesima ricorrente (vedi documentazione allegata).
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
In particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici andava eccepita impugnando gli atti sopra indicati;
ancora, la notifica di detti atti ha interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
In ordine a quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria integrativa va detto che più volte la Corte di
Cassazione ha affermato il principio secondo cui “…in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive…”. (si veda Cass. 30 dicembre 2009 n. 28069, Cass. 3 aprile 2014 n. 7775; Cass. 7 giugno 2013 n. 14416;
Cass. 12 aprile 2016 n. 7105; Cass. 21 giugno 2016 n. 12730). Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna delal ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente, che si liquidano in euro 250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
AN AF
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10437/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Abaco S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165231005841131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21427/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha impugnato la intimazione di pagamento n.
20250002165231105841131, notificata in data 8.3.2025, emessa da Municipia spa/Abaco spa, relativa al mancato pagamento di una serie di ingiunzioni.
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di ogni atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza; ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 30.6.2025 si è costituito il R.T.I. Municipia spa/Abaco spa, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria del 19.11.2025 la ricorrente ha contestato la utilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte resistente, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla ricorrente, prima della intimazione impugnata, sono stati notificati, in data 2.11.2023 il preavviso di fermo n.
20230002122741022357000, ed in data 28.3.2024 il fermo amministrativo n.
20240002133241061023303. La notifica dei suindicati atti è avvenuta a mezzo posta, con consegna del plico alla medesima ricorrente (vedi documentazione allegata).
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
In particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici andava eccepita impugnando gli atti sopra indicati;
ancora, la notifica di detti atti ha interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
In ordine a quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria integrativa va detto che più volte la Corte di
Cassazione ha affermato il principio secondo cui “…in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive…”. (si veda Cass. 30 dicembre 2009 n. 28069, Cass. 3 aprile 2014 n. 7775; Cass. 7 giugno 2013 n. 14416;
Cass. 12 aprile 2016 n. 7105; Cass. 21 giugno 2016 n. 12730). Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna delal ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente, che si liquidano in euro 250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
AN AF