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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6190/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, in materia di “diritti reali”
Tra
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/07/1940, in proprio e in qualità di erede di , nato a [...] Persona_1 il 05/01/1940, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Perugia il 04/07/1974 e (C.F. nato Parte_3 C.F._3
a Perugia il 23/06/1968, in qualità di eredi di , rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv. Anna Maria Pacciarini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Marconi n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di costituzione in giudizio depositato il
20/10/2020
Attori
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._4
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._5
11/04/1969, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuel Petruccioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giano dell'Umbria (PG), Via della pagina 1 di 24 Libertà n. 13, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e nei confronti di
(C.F. , nata a [...], il [...], CP_3 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Filippini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Pellas n. 8, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
Terza chiamata
e
B&F REAL ESTATE CORPORATION S.R.L. (P.I. ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t. e liquidatore Avv. Fabio Dominici
Terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR RT e IA NI hanno convenuto in giudizio UI CO e
FA IA, rappresentando, in quanto comproprietari di un compendio immobiliare ubicato in Perugia, loc. colle Umberto Canneto, Str. di San Marino n.
2/M, che i convenuti, in data 26/08/2009, avevano acquistato la proprietà del terreno confinante e vi avevano costruito un fabbricato ad uso abitativo che aveva notevolmente modificato lo stato dei luoghi, andando ad eliminare la naturale complanarità delle rispettive proprietà mediante un innalzamento delle quote del terreno di proprietà dei convenuti, in violazione di quanto disposto dal Comune di
Perugia nel permesso di costruire, che prescriveva: “non terrapieni insistenti su facciate scoperte” e imponeva che “i rapporti fittizi a valle non siano superiori a
m.1.00”.
Secondo parte attrice, infatti, all'esito della costruzione del fabbricato degli attori, il profilo naturale del terreno si è innalzato di circa 70-90 cm rispetto al piano di campagna originario e sono state realizzate opere, quali muri di contenimento e di sostegno, oltre ad un caminetto, in violazione del regime delle distanze legali, andando, peraltro, a costituire una servitù di veduta sulla proprietà Parte_4
[...]
pagina 2 di 24 Gli attori hanno, quindi, chiesto che sia accertata la modifica della complanarità del terreno mediante innalzamento delle linee di quota e realizzazione di terrapieni e muri di contenimento con riporti di terreno in violazione delle distanze legali e che parte convenuta sia condannata al ripristino dello status quo ante, nonché che sia accertata la costituzione ad opera dei convenuti di una servitù di veduta sul fondo degli attori, con conseguente condanna alla rimozione ovvero all'arretramento del muro di contenimento, oltre che alla rimozione del manufatto (il caminetto) posto a confine della recinzione con la proprietà degli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'08/01/2018, si sono costituiti in giudizio e i quali hanno, innanzitutto, CP_1 Controparte_2 contestato la ricostruzione dei fatti proposta dagli attori, evidenziando di aver acquistato l'immobile già costruito solo nel 2014, senza apporre modifiche significative, da di cui hanno chiesto e ottenuto la chiamata in CP_3 causa ai fini della manleva.
Hanno poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice amministrativo, sull'assunto che, risultando il fabbricato inserito nell'atto di pianificazione urbanistica di cui al progetto di lottizzazione “La Torre”, realizzato in conformità con le prescrizioni impartite dal , il quale aveva Controparte_4 accertato la regolarità degli interventi eseguiti, ogni doglianza circa il progettato intervento urbanistico-edilizio avrebbe dovuto essere rivolta al mediante CP_4 impugnazione dei relativi atti.
Nel merito, hanno eccepito il difetto di prova da parte degli attori del loro diritto di proprietà e hanno sostenuto che l'opera di contenimento del terreno è funzionale ad evitare una possibile frana, con la conseguenza che non è soggetta alla disciplina in materia di distanze legali, non essendo qualificabile come costruzione.
Hanno anche aggiunto che, in ogni caso, la Legge Regionale Umbria n. 1/2015 e il Regolamento n. 2/2015 esclude l'applicazione della disciplina in tema di distanze dal confine per i muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a due metri di altezza, traendone come conseguenza pagina 3 di 24 l'infondatezza della doglianza in punto di violazione della normativa sulle distanze.
Hanno, poi, contestato che sussista una servitù di veduta a favore del loro fondo, sostenendo di essere impediti nella visuale dell'abitazione degli attori in quanto quest'ultima è posizionata su un piano di calpestio superiore di diversi metri rispetto al loro.
I convenuti hanno, inoltre, contestato che sussista una violazione delle distanze legali in relazione al caminetto che sporgerebbe dalla recinzione, atteso che lo stesso non può essere qualificato come costruzione, essendo un prefabbricato di ridotte dimensioni e peraltro raramente utilizzato.
In via riconvenzionale, i convenuti hanno promosso azione di regolamento dei confini, sostenendo che e hanno occupato Persona_1 Parte_1 illegittimamente una porzione di terreno di proprietà dei convenuti, atteso che il muro di confine risulta posizionato integralmente sulla proprietà Persona_2
Hanno, pertanto, domandato di condannare gli attori a demolire il muro di confine, retrocedendolo di almeno 2,22 metri, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa depositata in data 15/05/2018, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la sussistenza di CP_3 una servitù di veduta sull'assunto che l'immobile in proprietà degli attori si trova in posizione distanze e sopraelevata rispetto a quella dalla medesima venduta ai convenuti.
Ha contestato anche la lamentata violazione delle distanze, sull'assunto che il muro di contenimento, in quanto eretto per scongiurare il pericolo di frane, non può considerarsi costruzione e, quanto al caminetto, ha sostenuto che è stato realizzato dai convenuti, avendo la stessa venduto la proprietà priva di siffatto manufatto.
Ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'impresa costruttrice per aver acquistato l'immobile da Controparte_5 quest'ultimo nello stato di fatto in cui esso ed è stato rivenduto e si trova, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
pagina 4 di 24 pur ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_5 giudizio e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
04/12/2018, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c., gli attori hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione di regolamento di confini, proposta in via riconvenzionale dai convenuti, per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, D. lgs. n. 28/2010.
La causa è stata istruita a mezzo C.T.U. e prova testimoniale.
Con comparsa del 20/10/2020, si sono costituiti in giudizio Parte_2
e in qualità di eredi di dando Parte_3 Parte_1 Persona_1 atto dell'intervenuto decesso del medesimo in data 30/01/2020.
Mutata la persona del Giudice istruttore, dopo una serie di rinvii per tentare di comporre bonariamente la controversia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte attrice come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
23/09/2024, ovvero: “In via preliminare affinché, previa revoca dell'ordinanza dell'
01/11/2020, così come da note del 20.10.2021, reiterate il 9.12.2021, venga revocata l'ordinanza dell'1.11.2021, venga nominato altro CTU che, previa verifica dello stato dei luoghi, effettui un'esatta quantificazione delle opere necessarie al ripristino della situazione prima della realizzazione dei manufatti e delle opere compiute dai convenuti. Nel merito Per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi di causa, e, conseguentemente, si riporta alle conclusioni formulate in atto di citazione e nelle memoria 183 cpc n1, ossia: Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Perugia, previa reiezione di tutte le domande ex adverso formulate
Accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà dei Sigg.ri e CP_1 CP_2
è stato costruito modificando la complanarità del terreno, con
[...] innalzamento delle linee di quota e con la realizzazione di terrapieni;
Accertare e dichiarare che sulla proprietà dei Sigg.ri e è stato costruito un muro CP_1 CP_2 di contenimento con evidenti riporti di terreno, perpendicolarmente alla proprietà attrice, con innalzamento delle linee di quota;
Accertare e dichiarare che la costruzione dei Sigg.ri ha costituito una servitù di veduta sulla Controparte_6
pagina 5 di 24 proprietà di parte attrice;
Accertare e dichiarare che i Sigg.ri e CP_1 CP_2 hanno posizionato sul confine un manufatto (caminetto) che sporge dalla recinzione, conseguentemente piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia ordinare e condannare i
Sigg.ri e o chi di dovere, in relazione alle responsabilità che CP_1 CP_2 emergeranno in corso di causa . eventualmente anche in via solidale – al ripristino della situazione quo ante relativamente all'innalzamento delle quote;
ordinare e condannare i convenuti, o chi di dovere, in relazione alle responsabilità che emergeranno in corso di causa – eventualmente anche in via solidale – ala rimozione o all'arretramento del muro di contenimento del terrapieno;
ordinare e condannare i convenuti alla rimozione del manufatto posto sul confine (caminetto):
Con vittoria di spese e compensi di causa”;
- e dopo aver chiesto di rimettere in istruttoria la CP_1 Controparte_2 causa al fine di sentire il teste e di integrare la C.T.U. in ordine Testimone_1 alla regolare apposizione dei confini, come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 1)
c.p.c., ovvero: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via preliminare di Rito: accertare, anche ai sensi dell'art. 37 c.p.c., la carenza di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice Amministrativo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il giudizio de quo;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da parte attorea perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice;
- In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra nella sua qualità di terzo chiamato in causa e, per l'effetto, CP_3 condannare il terzo chiamato a tenere indenni gli odierni convenuti da ogni responsabilità dovesse derivare dall'accertamento dei fatti di causa, per tutto quanto argomentato in narrativa e che risulterà accertato in via istruttoria;
- In via
Riconvenzionale: accertare e dichiarare la corretta regolamentazione dei confini ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c. tra i fondi finitimi e di proprietà delle parti di causa e, per l'effetto condannare i sig.ri e a Persona_1 Parte_1 demolire il muro di confine retrocedendolo di almeno 2,22 metri ovvero, della superiore o inferiore distanza accertata in corso di causa oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'azione illecita dagli stessi posta in
pagina 6 di 24 essere da valutare nel corso del giudizio ovvero in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
- la terza chiamata come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_3 depositato in data 20/09/2024, ovvero: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via principale di merito: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compenso professionale
In via subordinata di merito: dichiarare la , in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante, effettiva autrice degli eventuali illeciti lamentati dagli attori e condannare la stessa a rifondere i danni conseguenti, ovvero condannarla a tenere indenne la Sig.ra da qualsivoglia conseguenza di natura CP_3 patrimoniale ne dovesse derivare, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo gli attori e i convenuti e CP_1 CP_2 hanno depositato le memorie di replica.
*****
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta
Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, sostenendo che, essendo il fabbricato inserito nell'atto di pianificazione urbanistica di cui al progetto di lottizzazione denominato la Torre, la scelta urbanistica di edificabilità dell'area avrebbe dovuto formare oggetto di sindacato giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.
L'eccezione è evidentemente infondata.
Nel caso di specie, infatti, gli attori non discutono sulla legittimità della scelta urbanistica di rendere l'area edificabile e di renderla oggetto di un piano di lottizzazione, né tantomeno è in discussione la legittimità degli atti adottati dal in relazione al predetto piano di lottizzazione. CP_4
Ciò di cui gli attori chiaramente si dolgono è che la realizzazione della costruzione di proprietà dei convenuti abbia determinato una violazione della normativa civilistica in materia di distanze legali e abbia determinato la costituzione di una servitù di veduta a carico del fondo di proprietà degli attori e in favore di quello di proprietà dei convenuti.
pagina 7 di 24 Come correttamente osservato nell'ordinanza del 24/04/2019, quando si controverte in tema di distanze tra costruzioni o rispetto ai confini, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo in gioco interessi di natura privatistica tra confinanti, salvo il caso in cui sia proposta una domanda risarcitoria rivolta anche nei confronti della pubblica amministrazione per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale relativa al rilascio del titolo abilitativo, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo
(Cass. Sez. U., 16/06/2014, n. 13673, Rv. 631630).
Ne consegue che, non avendo gli attori posto in discussione l'attività provvedimentale della pubblica amministrazione, le doglianze in punto di mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e di illegittima costituzione di una servitù di veduta non possono che trovare la loro naturale sede di valutazione innanzi al giudice ordinario.
Null'altro v'è da aggiungere in proposito.
2. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale di regolamento di confini
Proseguendo con le eccezioni preliminari di rito, va disattesa anche l'eccezione di parte attrice circa l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della procedura di mediazione, in un caso come quello in esame, in cui la mediazione risulta essere obbligatoria, vertendo la controversia su diritti reali.
Anche in questo caso, si ritiene di condividere le argomentazioni spese dal precedente giudice nell'ordinanza del 24/04/2019 in merito all'inammissibilità dell'eccezione, atteso che l'eccezione è stata proposta solo nella prima memoria istruttoria, nonostante l'art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella versione applicabile ratione temporis, preveda espressamente che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.
Era pertanto onere degli attori, a fronte della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, eccepire l'improcedibilità della domanda nella prima udienza di pagina 8 di 24 comparizione delle parti e trattazione della causa, per non incorrere – come accaduto invece – in decadenza.
3. Sull'eccezione di difetto di prova del diritto di proprietà da parte degli attori
Parte convenuta contesta che gli attori abbiano dato prova del loro diritto di proprietà sul fondo a confine con la loro abitazione e in relazione al quale gli attori hanno lamentato la violazione delle distanze dal confine e la costituzione di una servitù di veduta.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Come risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dagli accertamenti svolti dal CTU, la particella posta a confine con la proprietà dei convenuti è la part. N. 308 del foglio n. 114 del Catasto Terreni del Comune di . CP_4
In relazione a tale fondo, parte attrice ha prodotto la nota di trascrizione dell'atto di provenienza (cfr. doc. a allegato alla seconda memoria istruttoria), sicché sotto questo profilo non vi può essere alcun dubbio circa la proprietà in capo agli attori del terreno confinante con quello dei convenuti.
4. Sulla violazione della normativa in materia di distanze legali
4.1. Con la presente iniziativa giudiziaria, parte attrice lamenta che i convenuti e avrebbero realizzato, a seguito dell'innalzamento della quota di CP_1 CP_2 terreno, muri di contenimento e di sostegno ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa in materia.
Preme dapprima precisare che le violazioni lamentate dagli attori rispetto al permesso di costruire rilevano, in questa sede, solo e nella misura in cui l'edificio realizzato, appunto, determini – come sostenuto – una violazione della normativa sulle distanze ovvero l'illegittima costituzione di una servitù di veduta.
L'assunto di parte attrice è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, va ricordato che ai fini del rispetto delle distanze legali, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che pagina 9 di 24 adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento.
La parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 14710/2019).
Alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 145/2006).
Ebbene, nel caso in esame, non è oggetto di discussione tra le parti e risulta dalla documentazione fotografica versata in atti da parte attrice (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), che prima della realizzazione dell'edificio oggi di proprietà dei convenuti tra la particella di terreno ove è stata eretta l'abitazione dei convenuti e la particella di terreno confinante di proprietà degli attori (ove si erge la strada privata che conduce all'abitazione degli attori) vi fosse complanarità, non sussistendo dislivelli.
Per effetto dell'edificazione della costruzione oggi in proprietà dei convenuti, invece, è pacifico e risulta dalla documentazione fotografica in atti che si sia realizzato un dislivello artificiale, prima insussistente.
Ciò, quindi, consente di affermare che il muro di contenimento realizzato sulla proprietà dei convenuti è a tutti gli effetti una costruzione soggetta alla normativa in tema di distanze legali.
Erra, dunque, parte convenuta quando sostiene che l'opera di contenimento non
è da considerarsi costruzione perché finalizzata a evitare possibili frane.
Come visto, alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che qualifica un muro di contenimento come costruzione è il fatto che il muro si erga oltre il piano del fondo limitrofo e ciò non sia funzionale al mantenimento dello stato dei luoghi.
Ciò posto, ad avviso di parte convenuta andrebbe applicato l'art. 24 del
Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 2015, riproduttiva del medesimo pagina 10 di 24 contenuto delle disposizioni di cui al Regolamento della Regione Umbria n. 9 del
2008, nella misura in cui esclude che siano previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali se di altezza inferiore a due metri, mentre per la realizzazione di muri di contenimento aventi altezza superiore ai due metri è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i due metri lineari.
Solo per fini meramente chiarificatori, va detto che – salvo quanto si dirà nel prosieguo – la normativa regolamentare in questione non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie.
Come, infatti, ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, la disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio.
L'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche, specifiche caratteristiche, con la conseguenza che la disciplina che li riguarda esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio.
Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza – statale in materia di
«ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» - il punto di equilibrio deve essere individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n.
1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, così che, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art. 2-bis del TUE, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
pagina 11 di 24 È da reputarsi, quindi, legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, e quindi “se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”
(Corte Cost. sentenza n. 134 del 2014; analogamente sentenze n. 178, n. 185, n.
189, n. 231 del 2016), poiché “la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati” (Corte Cost. sentenza n. 114 del
2012; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2005).
Con riferimento al caso di specie, un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “la lettura delle norme regionali sopra riportate [legge regionale n. 1 del 2004 successivamente abrogata dalla legge regionale n. 1 del 2015…ndr] non consente di individuare nella stessa legge regionale un'espressa previsione derogatoria della disciplina statale in materia di distanze, non potendosi di per sé ritenere che ciò emerga dall'avere affidato ad un emanando regolamento attuativo (destinato poi ad avere immediata efficacia anche nei comuni che non si fossero adeguati alle sue prescrizioni nel termine previsto) la possibilità di intervenire anche in materia di distanze, e ciò in ragione della stessa genericità della previsione di cui alla lettera a) dell'art. 24 ("criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione").
Ed, invero, attesi i limiti costantemente riaffermati dal giudice delle leggi per la potestà regionale in materia, come sopra delineati, ed essendo, sempre nei detti limiti, consentito alla legge regionale di intervenire sulle distanze, deve pervenirsi alla conclusione secondo cui la condizione in base alla quale è legittima la disciplina derogatoria, e cioè l'inserimento in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, sia operante anche per il regolamento attuativo della legge regionale, che solo in tale ristretto ambito avrebbe quindi potuto dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dalle norme statali di cui al DM n. 1444/1968. Dovendosi quindi intendere che l'attribuzione fatta dalla legge regionale in questione alla potestà regolamentare si sia conformata ai limiti posti
pagina 12 di 24 dalla Costituzione alle possibilità di intervento delle Regioni in tale ambito, va da un lato esclusa la diretta contrarietà della norma primaria regionale alla previsione di cui all'art. 117 Cost. lett. I), ravvisandosi per converso l'illegittimità della sola previsione regolamentare che, eccedendo sia dai limiti ricavabili in generale dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che dalle stesse previsioni della legge regionale (che vanno infatti interpretate nel senso che la disciplina derogatoria in materia di distanze poteva essere oggetto di intervento da parte del
Regolamento solo se concretantesi anche nella predisposizione di uno strumento urbanistico idoneo a conformare un assetto complessivo ed unitario di una determinata porzione del territorio), andavano pertanto disapplicate” (cfr. in motivazione, Cass. Civ. n. 26518 del 2018).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare sul tema, andando ulteriormente a ribadire un principio già espresso in suoi precedenti secondo cui “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n.
12712 del 2024).
È chiaro, allora, come la normativa regionale nella parte in cui, nell'escludere che il terrapieno artificiale sia una costruzione ne esclude anche l'assoggettamento alla disciplina in tema di distanze dal confine, avrebbe dovuto essere disapplicata se effettivamente cogente al momento in cui la costruzione è stata eretta.
Ma è proprio il momento di erezione della costruzione che consente, a monte, di escludere l'applicabilità – in toto – tanto del regolamento n. 2 del 2015, quanto del regolamento n. 9 del 2008.
Ciò assume particolare rilievo nel caso di specie in quanto parte attrice ha lamentato il mancato rispetto delle distanze dal confine, dovendosi così interpretare l'atto di citazione nella parte in cui gli attori assumono che “i sig.ri
pagina 13 di 24 hanno violato tutte le disposizioni relative alle distanze tra Controparte_6 costruzioni” atteso che “il muro realizzato, volto a contenere un terrapieno, è posto
[…] a ridosso (in alcuni punti senza nemmeno uno spazio), sopra il muro di cinta della proprietà sporgendo da questo”. Per_1
Ebbene, la normativa statale – tanto l'art. 873 c.c. che si riferisce alle costruzioni su fondi finitimi, quanto il d.m. 1444 del 1968 – non si occupa delle distanze delle costruzioni dal confine, ma solo della distanza tra le stesse, facendo applicazione del c.d. principio di prevenzione.
Ciò porta, inevitabilmente, a non prendere in considerazione quanto sostenuto dal CTU in materia di violazione delle distanze.
Da quanto è dato comprendere, il CTU ha ritenuto che il muro di contenimento fosse stato realizzato a distanza illegale in quanto posto a una distanza variabile tra circa mt. 0,98 a circa mt. 2,17 dal confine, con ciò violando l'art. 873 c.c. che imporrebbe, a detta del CTU, una distanza minima dal confine di tre metri (“le murature a secco sono state realizzate con una distanza variabile tra circa mt. 0,98
a circa mt. 2,17 – inoltre nel caso della muratura trasversale la distanza si riduce a circa mt o,39; sul punto si osservi che dette murature non interessano un terrapieno naturale ma alterano il naturale declivio del terreno, devono essere considerati a tutti gli effetti come costruzione ai sensi dell'art. 873, ovvero poste ad una distanza minima di mt 3 dal confine al fine di rendere piana ed utilizzabile la conformazione così ricavata” – vd. pag. 28 della consulenza tecnica d'ufficio in nota n. 7 e vd. anche pag. 29 in cui richiama, ancora una volta, la distanza di tre metri).
Come, però, si legge all'art. 873 c.c., la distanza di tre metri deve calcolarsi rispetto alle costruzioni erette su fondi finitimi e non dal confine.
Le risultanze della CTU, allora, proprio perché muovono da presupposti giuridici errati non possono essere tenute in esame ai fini della valutazione del rispetto delle distanze legali.
Proseguendo, è, invece, consentito alle norme regolamentari territoriali richiamate dall'art. 873 c.c., nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivere particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, o disponendo che, in ogni pagina 14 di 24 caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso (cfr.
(Cass. Civ., sez. II, n. 4267/2001; Cass. Civ., sez, II, n. 12582/1995).
E secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di una norma regolamentare territoriale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, non opera il principio della prevenzione (cfr. in argomento Cass. Civ. II, n. 5146/2019).
Il regolamento n. 9 del 3/11/2008, in effetti, prescrive, all'art. 24, quale debba essere la distanza tra fabbricati rispetto al confine.
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico e documentato (cfr. pag. 9 e pag. 13 della consulenza tecnica d'ufficio e relativi allegati) che il permesso a costruire relativo all'abitazione dei convenuti è stato rilasciato nel 2005, mentre la variante al predetto permesso a costruire è stata presentata il 14/03/2008, pertanto prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 9 del 3/11/2008.
Al momento del rilascio al permesso a costruire e della presentazione della variante era entrata in vigore solo la legge n. 1 del 2004 che, tuttavia, in materia di distanze stabiliva, all'art. 12, solo il rinvio alle norme regolamentari per la prescrizione dei criteri per il calcolo delle distanze (“
1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale
14 ottobre 1998, n. 34: a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;)”.
Peraltro, il Testo Unico Norme di Attuazione del P.R.G. del 2002, vigente all'epoca in cui è stata eretta la costruzione, che per la determinazione di superfici, volumi, altezze e distanze riproponeva il contenuto delle norme del Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. 544 del 10/12/1962 e s.m.i.
(cfr. art. 135 del Regolamento Edilizio del Comune di ), nulla disponeva in CP_4 materia di distanze dal confine (cfr. art. 133 del predetto Testo Unico), né disposizioni sulla distanza degli edifici dal confine sono dettate dal Regolamento edilizio del Comune di approvato con delibera n. 205 del 17/10/2005. CP_4
Non vi era, allora, al momento del rilascio delle autorizzazioni amministrative e al momento dell'erezione della costruzione alcuna disposizione regolamentare pagina 15 di 24 territoriale che imponesse anche il rispetto di una determinata distanza dal confine.
Deve, infatti, trovare applicazione il principio espresso dall'art. 11 delle preleggi secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, sicché non potrà che farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui sono state concesse le autorizzazioni amministrative all'edificazione.
Ne discende, quindi, che la doglianza di parte attrice in punto di violazione della normativa sulle distanze da parte del muro di contenimento sono infondate e vanno respinte.
Né d'altra parte potrebbe validamente sostenersi che la doglianza di parte attrice sia da interpretarsi nel senso di lamentare la violazione della distanza minima rispetto al muro della recinzione (“i sig.ri hanno violato tutte le Controparte_6 disposizioni relative alle distanze tra costruzioni” atteso che “il muro realizzato, volto a contenere un terrapieno, è posto […] a ridosso (in alcuni punti senza nemmeno uno spazio), sopra il muro di cinta della proprietà sporgendo da Per_1 questo”).
È assolutamente chiaro, in proposito, il disposto di cui all'art. 878 c.c. secondo cui il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873
c.c.
4.2. Parte attrice lamenta anche la violazione della normativa in materia di distanze rispetto al manufatto collocato a ridosso della sua recinzione.
I convenuti sostengono, dal canto loro, che il caminetto in muratura non sia una costruzione in quanto prefabbricato di ridotte dimensioni e peraltro raramente utilizzato.
La tesi di parte convenuta non merita condivisione.
È noto che per costruzione debba intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente.
pagina 16 di 24 Non è, quindi, in contestazione che il caminetto sia immobilizzato al suolo, sicché
a prescindere dalle dimensioni e dal suo utilizzo, lo stesso costituisce una costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali.
Ebbene, con riferimento al predetto manufatto, la domanda di parte attrice risulta fondata.
Non è in discussione tra le parti, infatti, che il predetto camino esterno sia stato realizzato dai convenuti una volta acquistata l'abitazione, nel 2014, da
[...]
CP_3
Parte convenuta, infatti, non ha replicato in alcun modo a quanto da quest'ultima sostenuto secondo cui l'immobile è stato venduto privo di tale manufatto.
Se così è, allora, al tempo in cui il camino esterno è stato realizzato, era certamente vigente il Regolamento Regionale n. 9 del 2008 e, pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 24 nella misura in cui, alla lettera b), impone una distanza dai confini di metri lineari 3,00 nel caso, come quello di specie, di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell'art. 21, comma 2, lettere b) e c), ovvero manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati b) dalla limitata dimensione;
c) dalla univoca destinazione d'uso.
Per i motivi esposti, quindi, il camino esterno, in quanto costruito a distanza illegale, dovrà essere rimosso.
5) Sulla servitù di veduta
Parte attrice lamenta, altresì, che l'innalzamento del piano di campagna sino a circa 90 cm dalla quota originaria abbia determinato la costituzione di una servitù di veduta a carico del fondo di proprietà degli attori in favore del fondo di proprietà dei convenuti.
Anche siffatta doglianza è risultata infondata.
In punto di diritto, giova premettere che le vedute sono quelle aperture che consentono, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, non solo di guardare sul fondo del vicino (inspicere) senza l'ausilio di mezzi meccanici ma pagina 17 di 24 anche di sporgere il capo su di esso per vedere di fronte, obliquamente, lateralmente (prospicere) (cfr. Cass. Civ., 10 gennaio 2017, n. 346).
Il proprietario può sempre aprire vedute ma, a tutela della riservatezza del fondo finitimo, deve rispettare le distanze minime indicate negli artt. 905 e 906 c.c.
In particolare, l'art. 905 c.c. stabilisce che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di queste opere.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto poi modo di chiarire che la semplice esistenza di un terreno sopraelevato, senza che vi sia un parapetto che consenta l'affaccio sul fondo del vicino, esclude l'obbligo di distanziarsi dal fondo predetto ai sensi dell'art. 905 cod. civ.
Tuttavia, deve ritenersi rilevante al fine di favorire la possibilità di affaccio l'attività di innovazione della preesistente situazione tra i fondi, che consista nell'innalzamento del piano di campagna, tale da determinare un diverso rapporto con il muro confinario. (Cass. Civ., Sez. II, 19/07/2012, n. 12497, Rv. 623236).
In ogni caso, la servitù di veduta, costituendo un peso gravante su un fondo detto dominante per l'utilità di altro fondo detto servente, si estrinseca nel diritto di chi ha aperto la veduta di mantenere la stessa ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
Il rispetto delle distanze legali in tema di vedute non dà luogo a servitù, difettando il “peso” imposto a carico di un fondo per il beneficio dell'altro.
Nel caso di specie, il rigetto della doglianza attorea passa, necessariamente, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di regolamento di confini, avendo il
CTU – per quanto meglio si dirà nel prossimo paragrafo – accertato un errato posizionamento della linea di confine a danno dei convenuti, risultando occupata una striscia di terreno di loro proprietà per una misura variabile tra 1,03 mt e
1,48 mt.
pagina 18 di 24 Ne discende che, riposizionando come dovuto i confini tra le proprietà, non sussiste alcuna violazione della distanza di 1,50 mt dal fondo di proprietà degli attori e, pertanto, non sussiste alcuna servitù di veduta.
In particolare, il CTU ha avuto modo di rilevare come la distanza del muro di contenimento dal confine riposizionato varia da 2,27 mt fino a circa 3,36 mt., mentre la staccionata in legno – che funge da parapetto – dista dal confine in una misura variabile da 2,27 mt a circa 4,04 mt.
È, allora, evidente come la distanza legale prevista dall'art. 905 c.c. debba dirsi rispettata.
6. Sulla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini
6.1. Parte convenuta ha proposto domanda di regolamento dei confini, sostenendo che il muro di confine tra i terreni di proprietà delle parti in causa è posizionato integralmente sulla proprietà dei convenuti, mentre il corretto posizionamento del confine rispetto alle mappe topografiche dovrebbe portare ad un arretramento dello stesso di circa 2,22 mt.
La domanda, sulla scorta degli accertamenti svolti dal CTU, deve dirsi fondata.
L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due fondi.
In quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine.
Tale azione ha la natura di una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto.
Tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
L'incertezza che cade sul confine può essere oggettiva, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, o soggettiva che si ha laddove la parte sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.
pagina 19 di 24 Sul versante delle prove, si osserva che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito
è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà.
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. Civ., sez., II, n.
21686/2006; Cass. Civ., sez. II, n. 10234/2002).
Nello stesso ordine di concetti, si è affermato che, nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Cass. II, n. 12327/2020; Cass. II, n. 15304/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'incertezza ha valenza soggettiva, non avendo parte convenuta lamentato un uso promiscuo della zona confinaria ma, piuttosto, che il confine apparente non è quello esatto.
Nessuna delle parti ha prodotto i rispettivi titoli di provenienza, avendo parte attrice solo depositato la nota di trascrizione ove si legge che “il tipo di frazionamento relativo trovasi allegato all'atto autenticato dal Notaio del Per_3
28/11/1984 reg. a il 16/12 detto al n. 4920”, allegato all'atto di CP_4 provenienza, però, non prodotto agli atti del giudizio.
In difetto, quindi, della predetta documentazione, non può che farsi ricorso alle mappe catastali e, quindi, all'accertamento del CTU che ha verificato l'esattezza dei confini proprio alla luce di queste.
Sulla scorta degli accertamenti del CTU, risulta che l'attuale linea di confine disegnata dal muro di recinzione esistente occupa uno striscia di terreno di proprietà dei convenuti che va da 1,03 mt a 1,48 mt. rispetto a quanto risulta dalle mappe catastali.
Sul punto, parte attrice, per sostenere l'infondatezza della domanda avversaria, ha replicato che i confini attuali sono immutati dal 1984.
pagina 20 di 24 Premesso che si tratta di una deduzione sfornita di prova e in ordine alla quale non sono state nemmeno reiterate le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni con conseguente decadenza (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III,
03/08/2017, n. 19352, Rv. 645492), va comunque osservato che siffatta deduzione, lungi dal dare conto di quale fosse l'esatta collocazione dei confini tra le proprietà, avrebbe semmai potuto fondare un'eccezione di usucapione che, tuttavia, non è stata proposta, non avendo parte attrice mai dedotto di aver comunque esercitato sulla striscia di terreno – che avrebbe semmai potuto risultare in proprietà ai convenuti all'esito dell'accertamento dei confini – un possesso continuo e ininterrotto per il tempo utile ad usucapire.
Ne discende allora l'accertamento che gli esatti confini tra le proprietà sono quelli individuati dall'ausiliario del CTU geom. nel suo elaborato prodotto Persona_4 come allegato n. 10 alla consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente condanna degli attori al ripristino degli stessi secondo quanto riportato nel predetto elaborato tecnico.
6.2. Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti, risultando deficitaria sia sotto il profilo allegatorio, atteso che i convenuti non hanno nemmeno dedotto quali danni assumono aver subito, che sotto quello probatorio.
7. Sulla domanda di manleva nei confronti di e su quella di CP_3 manleva nei confronti di Controparte_5
Stante il rigetto delle domande attoree di accertamento della costruzione di un muro di contenimento mediante innalzamento delle linee di quota a distanza illegale e di accertamento della costituzione di una servitù di veduta, con conseguente condanna alla rimozione del muro di contenimento e al ripristino dello status quo ante, la domanda di manleva nei confronti di deve CP_3 essere considerata assorbita, così come assorbita è anche la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
Rispetto, invece, alla fondata domanda di rimozione del manufatto identificato come caminetto, non risulta in contestazione tra le parti che lo stesso sia stato eretto dai convenuti, per cui la domanda di manleva esperita nei confronti di pagina 21 di 24 deve dirsi infondata, con conseguente assorbimento della domanda CP_3 di manleva da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
[...]
8. Sulle spese di lite
Il solo parziale accoglimento delle domande attoree e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta a fronte del rigetto della domanda di risarcimento del danno, depongono per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, restando i residui 2/3 a carico di parte attrice, in ragione del fatto che l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice ha costretto parte convenuta a una più intensa attività difensiva rispetto all'attività difensiva spesa dagli attori per difendersi dall'infondata domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti.
Quanto alle spese di lite del terzo chiamato, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/12/2019, n. 31889, Rv. 655979).
Non configurandosi nel caso di specie alcuna arbitrarietà nella chiamata in causa da parte dei convenuti della loro dante causa, ovvero le spese di CP_3 lite di quest'ultima devono essere poste a carico di parte attrice nella misura dei
2/3, mentre il residuo terzo è a carico dei convenuti stante l'infondatezza della domanda di chiamata in causa rispetto al mancato rispetto delle distanze da parte del manufatto.
Nulla, invece, dovrà essere statuito in relazione alle spese di lite di
[...]
stante la contumacia della stessa. Controparte_5
pagina 22 di 24 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna e CP_1 [...]
a rimuovere il manufatto identificato nel caminetto in quanto posto a CP_2 distanza illegale;
- Rigetta, per il resto, le domande attoree;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che il confine tra la particella n. 308 foglio 114 del CT del Comune di di proprietà degli attori CP_4
e la particella n. 992 sub 7 graffata con i nn. 1007-1008 di proprietà dei convenuti è quello delineato nell'elaborato a firma dell'ausiliario Geom. Per_4 di cui all'allegato 10 alla consulenza tecnica d'ufficio predisposta dal CTU
[...]
Arch. ; Persona_5
- Condanna parte attrice al ripristino del confine come nell'elaborato a firma dell'ausiliario Geom. di cui all'allegato 10 alla consulenza tecnica Persona_4
d'ufficio predisposta dal CTU Arch. , mediante arretramento del Persona_5 muro di recinzione;
- Dichiara parzialmente assorbita la domanda di manleva proposta da CP_1
e nei confronti di in relazione alla domanda di Controparte_2 CP_3 parte attrice di accertamento della costruzione di un muro di contenimento mediante innalzamento delle linee di quota a distanza illegale e di accertamento della costituzione di una servitù di veduta, con conseguente condanna alla rimozione del muro di contenimento e al ripristino dello status quo ante, e per il resto infondata;
- Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei CP_3 confronti di Controparte_5
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 nella misura di 2/3 che liquida complessivamente in euro Controparte_2
pagina 23 di 24 7.616,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 518,00 per esborsi;
- Compensa tra parte attrice e i convenuti il residuo terzo delle spese di lite;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] nella misura di 2/3 che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre CP_3 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo il residuo terzo a carico di e CP_1 Controparte_2
- Nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_5
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Perugia il 23 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, in materia di “diritti reali”
Tra
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/07/1940, in proprio e in qualità di erede di , nato a [...] Persona_1 il 05/01/1940, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Perugia il 04/07/1974 e (C.F. nato Parte_3 C.F._3
a Perugia il 23/06/1968, in qualità di eredi di , rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv. Anna Maria Pacciarini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Marconi n. 3, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di costituzione in giudizio depositato il
20/10/2020
Attori
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._4
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._5
11/04/1969, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuel Petruccioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giano dell'Umbria (PG), Via della pagina 1 di 24 Libertà n. 13, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e nei confronti di
(C.F. , nata a [...], il [...], CP_3 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Filippini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Pellas n. 8, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
Terza chiamata
e
B&F REAL ESTATE CORPORATION S.R.L. (P.I. ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t. e liquidatore Avv. Fabio Dominici
Terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR RT e IA NI hanno convenuto in giudizio UI CO e
FA IA, rappresentando, in quanto comproprietari di un compendio immobiliare ubicato in Perugia, loc. colle Umberto Canneto, Str. di San Marino n.
2/M, che i convenuti, in data 26/08/2009, avevano acquistato la proprietà del terreno confinante e vi avevano costruito un fabbricato ad uso abitativo che aveva notevolmente modificato lo stato dei luoghi, andando ad eliminare la naturale complanarità delle rispettive proprietà mediante un innalzamento delle quote del terreno di proprietà dei convenuti, in violazione di quanto disposto dal Comune di
Perugia nel permesso di costruire, che prescriveva: “non terrapieni insistenti su facciate scoperte” e imponeva che “i rapporti fittizi a valle non siano superiori a
m.1.00”.
Secondo parte attrice, infatti, all'esito della costruzione del fabbricato degli attori, il profilo naturale del terreno si è innalzato di circa 70-90 cm rispetto al piano di campagna originario e sono state realizzate opere, quali muri di contenimento e di sostegno, oltre ad un caminetto, in violazione del regime delle distanze legali, andando, peraltro, a costituire una servitù di veduta sulla proprietà Parte_4
[...]
pagina 2 di 24 Gli attori hanno, quindi, chiesto che sia accertata la modifica della complanarità del terreno mediante innalzamento delle linee di quota e realizzazione di terrapieni e muri di contenimento con riporti di terreno in violazione delle distanze legali e che parte convenuta sia condannata al ripristino dello status quo ante, nonché che sia accertata la costituzione ad opera dei convenuti di una servitù di veduta sul fondo degli attori, con conseguente condanna alla rimozione ovvero all'arretramento del muro di contenimento, oltre che alla rimozione del manufatto (il caminetto) posto a confine della recinzione con la proprietà degli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'08/01/2018, si sono costituiti in giudizio e i quali hanno, innanzitutto, CP_1 Controparte_2 contestato la ricostruzione dei fatti proposta dagli attori, evidenziando di aver acquistato l'immobile già costruito solo nel 2014, senza apporre modifiche significative, da di cui hanno chiesto e ottenuto la chiamata in CP_3 causa ai fini della manleva.
Hanno poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice amministrativo, sull'assunto che, risultando il fabbricato inserito nell'atto di pianificazione urbanistica di cui al progetto di lottizzazione “La Torre”, realizzato in conformità con le prescrizioni impartite dal , il quale aveva Controparte_4 accertato la regolarità degli interventi eseguiti, ogni doglianza circa il progettato intervento urbanistico-edilizio avrebbe dovuto essere rivolta al mediante CP_4 impugnazione dei relativi atti.
Nel merito, hanno eccepito il difetto di prova da parte degli attori del loro diritto di proprietà e hanno sostenuto che l'opera di contenimento del terreno è funzionale ad evitare una possibile frana, con la conseguenza che non è soggetta alla disciplina in materia di distanze legali, non essendo qualificabile come costruzione.
Hanno anche aggiunto che, in ogni caso, la Legge Regionale Umbria n. 1/2015 e il Regolamento n. 2/2015 esclude l'applicazione della disciplina in tema di distanze dal confine per i muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a due metri di altezza, traendone come conseguenza pagina 3 di 24 l'infondatezza della doglianza in punto di violazione della normativa sulle distanze.
Hanno, poi, contestato che sussista una servitù di veduta a favore del loro fondo, sostenendo di essere impediti nella visuale dell'abitazione degli attori in quanto quest'ultima è posizionata su un piano di calpestio superiore di diversi metri rispetto al loro.
I convenuti hanno, inoltre, contestato che sussista una violazione delle distanze legali in relazione al caminetto che sporgerebbe dalla recinzione, atteso che lo stesso non può essere qualificato come costruzione, essendo un prefabbricato di ridotte dimensioni e peraltro raramente utilizzato.
In via riconvenzionale, i convenuti hanno promosso azione di regolamento dei confini, sostenendo che e hanno occupato Persona_1 Parte_1 illegittimamente una porzione di terreno di proprietà dei convenuti, atteso che il muro di confine risulta posizionato integralmente sulla proprietà Persona_2
Hanno, pertanto, domandato di condannare gli attori a demolire il muro di confine, retrocedendolo di almeno 2,22 metri, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa depositata in data 15/05/2018, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la sussistenza di CP_3 una servitù di veduta sull'assunto che l'immobile in proprietà degli attori si trova in posizione distanze e sopraelevata rispetto a quella dalla medesima venduta ai convenuti.
Ha contestato anche la lamentata violazione delle distanze, sull'assunto che il muro di contenimento, in quanto eretto per scongiurare il pericolo di frane, non può considerarsi costruzione e, quanto al caminetto, ha sostenuto che è stato realizzato dai convenuti, avendo la stessa venduto la proprietà priva di siffatto manufatto.
Ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'impresa costruttrice per aver acquistato l'immobile da Controparte_5 quest'ultimo nello stato di fatto in cui esso ed è stato rivenduto e si trova, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
pagina 4 di 24 pur ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_5 giudizio e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
04/12/2018, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c., gli attori hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione di regolamento di confini, proposta in via riconvenzionale dai convenuti, per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, D. lgs. n. 28/2010.
La causa è stata istruita a mezzo C.T.U. e prova testimoniale.
Con comparsa del 20/10/2020, si sono costituiti in giudizio Parte_2
e in qualità di eredi di dando Parte_3 Parte_1 Persona_1 atto dell'intervenuto decesso del medesimo in data 30/01/2020.
Mutata la persona del Giudice istruttore, dopo una serie di rinvii per tentare di comporre bonariamente la controversia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte attrice come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
23/09/2024, ovvero: “In via preliminare affinché, previa revoca dell'ordinanza dell'
01/11/2020, così come da note del 20.10.2021, reiterate il 9.12.2021, venga revocata l'ordinanza dell'1.11.2021, venga nominato altro CTU che, previa verifica dello stato dei luoghi, effettui un'esatta quantificazione delle opere necessarie al ripristino della situazione prima della realizzazione dei manufatti e delle opere compiute dai convenuti. Nel merito Per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi di causa, e, conseguentemente, si riporta alle conclusioni formulate in atto di citazione e nelle memoria 183 cpc n1, ossia: Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Perugia, previa reiezione di tutte le domande ex adverso formulate
Accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà dei Sigg.ri e CP_1 CP_2
è stato costruito modificando la complanarità del terreno, con
[...] innalzamento delle linee di quota e con la realizzazione di terrapieni;
Accertare e dichiarare che sulla proprietà dei Sigg.ri e è stato costruito un muro CP_1 CP_2 di contenimento con evidenti riporti di terreno, perpendicolarmente alla proprietà attrice, con innalzamento delle linee di quota;
Accertare e dichiarare che la costruzione dei Sigg.ri ha costituito una servitù di veduta sulla Controparte_6
pagina 5 di 24 proprietà di parte attrice;
Accertare e dichiarare che i Sigg.ri e CP_1 CP_2 hanno posizionato sul confine un manufatto (caminetto) che sporge dalla recinzione, conseguentemente piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia ordinare e condannare i
Sigg.ri e o chi di dovere, in relazione alle responsabilità che CP_1 CP_2 emergeranno in corso di causa . eventualmente anche in via solidale – al ripristino della situazione quo ante relativamente all'innalzamento delle quote;
ordinare e condannare i convenuti, o chi di dovere, in relazione alle responsabilità che emergeranno in corso di causa – eventualmente anche in via solidale – ala rimozione o all'arretramento del muro di contenimento del terrapieno;
ordinare e condannare i convenuti alla rimozione del manufatto posto sul confine (caminetto):
Con vittoria di spese e compensi di causa”;
- e dopo aver chiesto di rimettere in istruttoria la CP_1 Controparte_2 causa al fine di sentire il teste e di integrare la C.T.U. in ordine Testimone_1 alla regolare apposizione dei confini, come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 1)
c.p.c., ovvero: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via preliminare di Rito: accertare, anche ai sensi dell'art. 37 c.p.c., la carenza di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice Amministrativo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il giudizio de quo;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da parte attorea perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice;
- In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra nella sua qualità di terzo chiamato in causa e, per l'effetto, CP_3 condannare il terzo chiamato a tenere indenni gli odierni convenuti da ogni responsabilità dovesse derivare dall'accertamento dei fatti di causa, per tutto quanto argomentato in narrativa e che risulterà accertato in via istruttoria;
- In via
Riconvenzionale: accertare e dichiarare la corretta regolamentazione dei confini ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c. tra i fondi finitimi e di proprietà delle parti di causa e, per l'effetto condannare i sig.ri e a Persona_1 Parte_1 demolire il muro di confine retrocedendolo di almeno 2,22 metri ovvero, della superiore o inferiore distanza accertata in corso di causa oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'azione illecita dagli stessi posta in
pagina 6 di 24 essere da valutare nel corso del giudizio ovvero in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
- la terza chiamata come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_3 depositato in data 20/09/2024, ovvero: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via principale di merito: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compenso professionale
In via subordinata di merito: dichiarare la , in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante, effettiva autrice degli eventuali illeciti lamentati dagli attori e condannare la stessa a rifondere i danni conseguenti, ovvero condannarla a tenere indenne la Sig.ra da qualsivoglia conseguenza di natura CP_3 patrimoniale ne dovesse derivare, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo gli attori e i convenuti e CP_1 CP_2 hanno depositato le memorie di replica.
*****
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta
Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, sostenendo che, essendo il fabbricato inserito nell'atto di pianificazione urbanistica di cui al progetto di lottizzazione denominato la Torre, la scelta urbanistica di edificabilità dell'area avrebbe dovuto formare oggetto di sindacato giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.
L'eccezione è evidentemente infondata.
Nel caso di specie, infatti, gli attori non discutono sulla legittimità della scelta urbanistica di rendere l'area edificabile e di renderla oggetto di un piano di lottizzazione, né tantomeno è in discussione la legittimità degli atti adottati dal in relazione al predetto piano di lottizzazione. CP_4
Ciò di cui gli attori chiaramente si dolgono è che la realizzazione della costruzione di proprietà dei convenuti abbia determinato una violazione della normativa civilistica in materia di distanze legali e abbia determinato la costituzione di una servitù di veduta a carico del fondo di proprietà degli attori e in favore di quello di proprietà dei convenuti.
pagina 7 di 24 Come correttamente osservato nell'ordinanza del 24/04/2019, quando si controverte in tema di distanze tra costruzioni o rispetto ai confini, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo in gioco interessi di natura privatistica tra confinanti, salvo il caso in cui sia proposta una domanda risarcitoria rivolta anche nei confronti della pubblica amministrazione per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale relativa al rilascio del titolo abilitativo, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo
(Cass. Sez. U., 16/06/2014, n. 13673, Rv. 631630).
Ne consegue che, non avendo gli attori posto in discussione l'attività provvedimentale della pubblica amministrazione, le doglianze in punto di mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e di illegittima costituzione di una servitù di veduta non possono che trovare la loro naturale sede di valutazione innanzi al giudice ordinario.
Null'altro v'è da aggiungere in proposito.
2. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale di regolamento di confini
Proseguendo con le eccezioni preliminari di rito, va disattesa anche l'eccezione di parte attrice circa l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della procedura di mediazione, in un caso come quello in esame, in cui la mediazione risulta essere obbligatoria, vertendo la controversia su diritti reali.
Anche in questo caso, si ritiene di condividere le argomentazioni spese dal precedente giudice nell'ordinanza del 24/04/2019 in merito all'inammissibilità dell'eccezione, atteso che l'eccezione è stata proposta solo nella prima memoria istruttoria, nonostante l'art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella versione applicabile ratione temporis, preveda espressamente che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.
Era pertanto onere degli attori, a fronte della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, eccepire l'improcedibilità della domanda nella prima udienza di pagina 8 di 24 comparizione delle parti e trattazione della causa, per non incorrere – come accaduto invece – in decadenza.
3. Sull'eccezione di difetto di prova del diritto di proprietà da parte degli attori
Parte convenuta contesta che gli attori abbiano dato prova del loro diritto di proprietà sul fondo a confine con la loro abitazione e in relazione al quale gli attori hanno lamentato la violazione delle distanze dal confine e la costituzione di una servitù di veduta.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Come risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dagli accertamenti svolti dal CTU, la particella posta a confine con la proprietà dei convenuti è la part. N. 308 del foglio n. 114 del Catasto Terreni del Comune di . CP_4
In relazione a tale fondo, parte attrice ha prodotto la nota di trascrizione dell'atto di provenienza (cfr. doc. a allegato alla seconda memoria istruttoria), sicché sotto questo profilo non vi può essere alcun dubbio circa la proprietà in capo agli attori del terreno confinante con quello dei convenuti.
4. Sulla violazione della normativa in materia di distanze legali
4.1. Con la presente iniziativa giudiziaria, parte attrice lamenta che i convenuti e avrebbero realizzato, a seguito dell'innalzamento della quota di CP_1 CP_2 terreno, muri di contenimento e di sostegno ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa in materia.
Preme dapprima precisare che le violazioni lamentate dagli attori rispetto al permesso di costruire rilevano, in questa sede, solo e nella misura in cui l'edificio realizzato, appunto, determini – come sostenuto – una violazione della normativa sulle distanze ovvero l'illegittima costituzione di una servitù di veduta.
L'assunto di parte attrice è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, va ricordato che ai fini del rispetto delle distanze legali, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che pagina 9 di 24 adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento.
La parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 14710/2019).
Alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 145/2006).
Ebbene, nel caso in esame, non è oggetto di discussione tra le parti e risulta dalla documentazione fotografica versata in atti da parte attrice (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), che prima della realizzazione dell'edificio oggi di proprietà dei convenuti tra la particella di terreno ove è stata eretta l'abitazione dei convenuti e la particella di terreno confinante di proprietà degli attori (ove si erge la strada privata che conduce all'abitazione degli attori) vi fosse complanarità, non sussistendo dislivelli.
Per effetto dell'edificazione della costruzione oggi in proprietà dei convenuti, invece, è pacifico e risulta dalla documentazione fotografica in atti che si sia realizzato un dislivello artificiale, prima insussistente.
Ciò, quindi, consente di affermare che il muro di contenimento realizzato sulla proprietà dei convenuti è a tutti gli effetti una costruzione soggetta alla normativa in tema di distanze legali.
Erra, dunque, parte convenuta quando sostiene che l'opera di contenimento non
è da considerarsi costruzione perché finalizzata a evitare possibili frane.
Come visto, alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che qualifica un muro di contenimento come costruzione è il fatto che il muro si erga oltre il piano del fondo limitrofo e ciò non sia funzionale al mantenimento dello stato dei luoghi.
Ciò posto, ad avviso di parte convenuta andrebbe applicato l'art. 24 del
Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 2015, riproduttiva del medesimo pagina 10 di 24 contenuto delle disposizioni di cui al Regolamento della Regione Umbria n. 9 del
2008, nella misura in cui esclude che siano previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali se di altezza inferiore a due metri, mentre per la realizzazione di muri di contenimento aventi altezza superiore ai due metri è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i due metri lineari.
Solo per fini meramente chiarificatori, va detto che – salvo quanto si dirà nel prosieguo – la normativa regolamentare in questione non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie.
Come, infatti, ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, la disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio.
L'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche, specifiche caratteristiche, con la conseguenza che la disciplina che li riguarda esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio.
Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza – statale in materia di
«ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» - il punto di equilibrio deve essere individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n.
1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, così che, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art. 2-bis del TUE, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
pagina 11 di 24 È da reputarsi, quindi, legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, e quindi “se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”
(Corte Cost. sentenza n. 134 del 2014; analogamente sentenze n. 178, n. 185, n.
189, n. 231 del 2016), poiché “la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati” (Corte Cost. sentenza n. 114 del
2012; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2005).
Con riferimento al caso di specie, un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “la lettura delle norme regionali sopra riportate [legge regionale n. 1 del 2004 successivamente abrogata dalla legge regionale n. 1 del 2015…ndr] non consente di individuare nella stessa legge regionale un'espressa previsione derogatoria della disciplina statale in materia di distanze, non potendosi di per sé ritenere che ciò emerga dall'avere affidato ad un emanando regolamento attuativo (destinato poi ad avere immediata efficacia anche nei comuni che non si fossero adeguati alle sue prescrizioni nel termine previsto) la possibilità di intervenire anche in materia di distanze, e ciò in ragione della stessa genericità della previsione di cui alla lettera a) dell'art. 24 ("criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione").
Ed, invero, attesi i limiti costantemente riaffermati dal giudice delle leggi per la potestà regionale in materia, come sopra delineati, ed essendo, sempre nei detti limiti, consentito alla legge regionale di intervenire sulle distanze, deve pervenirsi alla conclusione secondo cui la condizione in base alla quale è legittima la disciplina derogatoria, e cioè l'inserimento in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, sia operante anche per il regolamento attuativo della legge regionale, che solo in tale ristretto ambito avrebbe quindi potuto dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dalle norme statali di cui al DM n. 1444/1968. Dovendosi quindi intendere che l'attribuzione fatta dalla legge regionale in questione alla potestà regolamentare si sia conformata ai limiti posti
pagina 12 di 24 dalla Costituzione alle possibilità di intervento delle Regioni in tale ambito, va da un lato esclusa la diretta contrarietà della norma primaria regionale alla previsione di cui all'art. 117 Cost. lett. I), ravvisandosi per converso l'illegittimità della sola previsione regolamentare che, eccedendo sia dai limiti ricavabili in generale dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che dalle stesse previsioni della legge regionale (che vanno infatti interpretate nel senso che la disciplina derogatoria in materia di distanze poteva essere oggetto di intervento da parte del
Regolamento solo se concretantesi anche nella predisposizione di uno strumento urbanistico idoneo a conformare un assetto complessivo ed unitario di una determinata porzione del territorio), andavano pertanto disapplicate” (cfr. in motivazione, Cass. Civ. n. 26518 del 2018).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare sul tema, andando ulteriormente a ribadire un principio già espresso in suoi precedenti secondo cui “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n.
12712 del 2024).
È chiaro, allora, come la normativa regionale nella parte in cui, nell'escludere che il terrapieno artificiale sia una costruzione ne esclude anche l'assoggettamento alla disciplina in tema di distanze dal confine, avrebbe dovuto essere disapplicata se effettivamente cogente al momento in cui la costruzione è stata eretta.
Ma è proprio il momento di erezione della costruzione che consente, a monte, di escludere l'applicabilità – in toto – tanto del regolamento n. 2 del 2015, quanto del regolamento n. 9 del 2008.
Ciò assume particolare rilievo nel caso di specie in quanto parte attrice ha lamentato il mancato rispetto delle distanze dal confine, dovendosi così interpretare l'atto di citazione nella parte in cui gli attori assumono che “i sig.ri
pagina 13 di 24 hanno violato tutte le disposizioni relative alle distanze tra Controparte_6 costruzioni” atteso che “il muro realizzato, volto a contenere un terrapieno, è posto
[…] a ridosso (in alcuni punti senza nemmeno uno spazio), sopra il muro di cinta della proprietà sporgendo da questo”. Per_1
Ebbene, la normativa statale – tanto l'art. 873 c.c. che si riferisce alle costruzioni su fondi finitimi, quanto il d.m. 1444 del 1968 – non si occupa delle distanze delle costruzioni dal confine, ma solo della distanza tra le stesse, facendo applicazione del c.d. principio di prevenzione.
Ciò porta, inevitabilmente, a non prendere in considerazione quanto sostenuto dal CTU in materia di violazione delle distanze.
Da quanto è dato comprendere, il CTU ha ritenuto che il muro di contenimento fosse stato realizzato a distanza illegale in quanto posto a una distanza variabile tra circa mt. 0,98 a circa mt. 2,17 dal confine, con ciò violando l'art. 873 c.c. che imporrebbe, a detta del CTU, una distanza minima dal confine di tre metri (“le murature a secco sono state realizzate con una distanza variabile tra circa mt. 0,98
a circa mt. 2,17 – inoltre nel caso della muratura trasversale la distanza si riduce a circa mt o,39; sul punto si osservi che dette murature non interessano un terrapieno naturale ma alterano il naturale declivio del terreno, devono essere considerati a tutti gli effetti come costruzione ai sensi dell'art. 873, ovvero poste ad una distanza minima di mt 3 dal confine al fine di rendere piana ed utilizzabile la conformazione così ricavata” – vd. pag. 28 della consulenza tecnica d'ufficio in nota n. 7 e vd. anche pag. 29 in cui richiama, ancora una volta, la distanza di tre metri).
Come, però, si legge all'art. 873 c.c., la distanza di tre metri deve calcolarsi rispetto alle costruzioni erette su fondi finitimi e non dal confine.
Le risultanze della CTU, allora, proprio perché muovono da presupposti giuridici errati non possono essere tenute in esame ai fini della valutazione del rispetto delle distanze legali.
Proseguendo, è, invece, consentito alle norme regolamentari territoriali richiamate dall'art. 873 c.c., nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivere particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, o disponendo che, in ogni pagina 14 di 24 caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso (cfr.
(Cass. Civ., sez. II, n. 4267/2001; Cass. Civ., sez, II, n. 12582/1995).
E secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di una norma regolamentare territoriale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, non opera il principio della prevenzione (cfr. in argomento Cass. Civ. II, n. 5146/2019).
Il regolamento n. 9 del 3/11/2008, in effetti, prescrive, all'art. 24, quale debba essere la distanza tra fabbricati rispetto al confine.
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico e documentato (cfr. pag. 9 e pag. 13 della consulenza tecnica d'ufficio e relativi allegati) che il permesso a costruire relativo all'abitazione dei convenuti è stato rilasciato nel 2005, mentre la variante al predetto permesso a costruire è stata presentata il 14/03/2008, pertanto prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 9 del 3/11/2008.
Al momento del rilascio al permesso a costruire e della presentazione della variante era entrata in vigore solo la legge n. 1 del 2004 che, tuttavia, in materia di distanze stabiliva, all'art. 12, solo il rinvio alle norme regolamentari per la prescrizione dei criteri per il calcolo delle distanze (“
1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale
14 ottobre 1998, n. 34: a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;)”.
Peraltro, il Testo Unico Norme di Attuazione del P.R.G. del 2002, vigente all'epoca in cui è stata eretta la costruzione, che per la determinazione di superfici, volumi, altezze e distanze riproponeva il contenuto delle norme del Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. 544 del 10/12/1962 e s.m.i.
(cfr. art. 135 del Regolamento Edilizio del Comune di ), nulla disponeva in CP_4 materia di distanze dal confine (cfr. art. 133 del predetto Testo Unico), né disposizioni sulla distanza degli edifici dal confine sono dettate dal Regolamento edilizio del Comune di approvato con delibera n. 205 del 17/10/2005. CP_4
Non vi era, allora, al momento del rilascio delle autorizzazioni amministrative e al momento dell'erezione della costruzione alcuna disposizione regolamentare pagina 15 di 24 territoriale che imponesse anche il rispetto di una determinata distanza dal confine.
Deve, infatti, trovare applicazione il principio espresso dall'art. 11 delle preleggi secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, sicché non potrà che farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui sono state concesse le autorizzazioni amministrative all'edificazione.
Ne discende, quindi, che la doglianza di parte attrice in punto di violazione della normativa sulle distanze da parte del muro di contenimento sono infondate e vanno respinte.
Né d'altra parte potrebbe validamente sostenersi che la doglianza di parte attrice sia da interpretarsi nel senso di lamentare la violazione della distanza minima rispetto al muro della recinzione (“i sig.ri hanno violato tutte le Controparte_6 disposizioni relative alle distanze tra costruzioni” atteso che “il muro realizzato, volto a contenere un terrapieno, è posto […] a ridosso (in alcuni punti senza nemmeno uno spazio), sopra il muro di cinta della proprietà sporgendo da Per_1 questo”).
È assolutamente chiaro, in proposito, il disposto di cui all'art. 878 c.c. secondo cui il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873
c.c.
4.2. Parte attrice lamenta anche la violazione della normativa in materia di distanze rispetto al manufatto collocato a ridosso della sua recinzione.
I convenuti sostengono, dal canto loro, che il caminetto in muratura non sia una costruzione in quanto prefabbricato di ridotte dimensioni e peraltro raramente utilizzato.
La tesi di parte convenuta non merita condivisione.
È noto che per costruzione debba intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente.
pagina 16 di 24 Non è, quindi, in contestazione che il caminetto sia immobilizzato al suolo, sicché
a prescindere dalle dimensioni e dal suo utilizzo, lo stesso costituisce una costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali.
Ebbene, con riferimento al predetto manufatto, la domanda di parte attrice risulta fondata.
Non è in discussione tra le parti, infatti, che il predetto camino esterno sia stato realizzato dai convenuti una volta acquistata l'abitazione, nel 2014, da
[...]
CP_3
Parte convenuta, infatti, non ha replicato in alcun modo a quanto da quest'ultima sostenuto secondo cui l'immobile è stato venduto privo di tale manufatto.
Se così è, allora, al tempo in cui il camino esterno è stato realizzato, era certamente vigente il Regolamento Regionale n. 9 del 2008 e, pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 24 nella misura in cui, alla lettera b), impone una distanza dai confini di metri lineari 3,00 nel caso, come quello di specie, di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell'art. 21, comma 2, lettere b) e c), ovvero manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati b) dalla limitata dimensione;
c) dalla univoca destinazione d'uso.
Per i motivi esposti, quindi, il camino esterno, in quanto costruito a distanza illegale, dovrà essere rimosso.
5) Sulla servitù di veduta
Parte attrice lamenta, altresì, che l'innalzamento del piano di campagna sino a circa 90 cm dalla quota originaria abbia determinato la costituzione di una servitù di veduta a carico del fondo di proprietà degli attori in favore del fondo di proprietà dei convenuti.
Anche siffatta doglianza è risultata infondata.
In punto di diritto, giova premettere che le vedute sono quelle aperture che consentono, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, non solo di guardare sul fondo del vicino (inspicere) senza l'ausilio di mezzi meccanici ma pagina 17 di 24 anche di sporgere il capo su di esso per vedere di fronte, obliquamente, lateralmente (prospicere) (cfr. Cass. Civ., 10 gennaio 2017, n. 346).
Il proprietario può sempre aprire vedute ma, a tutela della riservatezza del fondo finitimo, deve rispettare le distanze minime indicate negli artt. 905 e 906 c.c.
In particolare, l'art. 905 c.c. stabilisce che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di queste opere.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto poi modo di chiarire che la semplice esistenza di un terreno sopraelevato, senza che vi sia un parapetto che consenta l'affaccio sul fondo del vicino, esclude l'obbligo di distanziarsi dal fondo predetto ai sensi dell'art. 905 cod. civ.
Tuttavia, deve ritenersi rilevante al fine di favorire la possibilità di affaccio l'attività di innovazione della preesistente situazione tra i fondi, che consista nell'innalzamento del piano di campagna, tale da determinare un diverso rapporto con il muro confinario. (Cass. Civ., Sez. II, 19/07/2012, n. 12497, Rv. 623236).
In ogni caso, la servitù di veduta, costituendo un peso gravante su un fondo detto dominante per l'utilità di altro fondo detto servente, si estrinseca nel diritto di chi ha aperto la veduta di mantenere la stessa ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
Il rispetto delle distanze legali in tema di vedute non dà luogo a servitù, difettando il “peso” imposto a carico di un fondo per il beneficio dell'altro.
Nel caso di specie, il rigetto della doglianza attorea passa, necessariamente, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di regolamento di confini, avendo il
CTU – per quanto meglio si dirà nel prossimo paragrafo – accertato un errato posizionamento della linea di confine a danno dei convenuti, risultando occupata una striscia di terreno di loro proprietà per una misura variabile tra 1,03 mt e
1,48 mt.
pagina 18 di 24 Ne discende che, riposizionando come dovuto i confini tra le proprietà, non sussiste alcuna violazione della distanza di 1,50 mt dal fondo di proprietà degli attori e, pertanto, non sussiste alcuna servitù di veduta.
In particolare, il CTU ha avuto modo di rilevare come la distanza del muro di contenimento dal confine riposizionato varia da 2,27 mt fino a circa 3,36 mt., mentre la staccionata in legno – che funge da parapetto – dista dal confine in una misura variabile da 2,27 mt a circa 4,04 mt.
È, allora, evidente come la distanza legale prevista dall'art. 905 c.c. debba dirsi rispettata.
6. Sulla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini
6.1. Parte convenuta ha proposto domanda di regolamento dei confini, sostenendo che il muro di confine tra i terreni di proprietà delle parti in causa è posizionato integralmente sulla proprietà dei convenuti, mentre il corretto posizionamento del confine rispetto alle mappe topografiche dovrebbe portare ad un arretramento dello stesso di circa 2,22 mt.
La domanda, sulla scorta degli accertamenti svolti dal CTU, deve dirsi fondata.
L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due fondi.
In quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine.
Tale azione ha la natura di una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto.
Tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
L'incertezza che cade sul confine può essere oggettiva, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, o soggettiva che si ha laddove la parte sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.
pagina 19 di 24 Sul versante delle prove, si osserva che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito
è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà.
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. Civ., sez., II, n.
21686/2006; Cass. Civ., sez. II, n. 10234/2002).
Nello stesso ordine di concetti, si è affermato che, nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Cass. II, n. 12327/2020; Cass. II, n. 15304/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'incertezza ha valenza soggettiva, non avendo parte convenuta lamentato un uso promiscuo della zona confinaria ma, piuttosto, che il confine apparente non è quello esatto.
Nessuna delle parti ha prodotto i rispettivi titoli di provenienza, avendo parte attrice solo depositato la nota di trascrizione ove si legge che “il tipo di frazionamento relativo trovasi allegato all'atto autenticato dal Notaio del Per_3
28/11/1984 reg. a il 16/12 detto al n. 4920”, allegato all'atto di CP_4 provenienza, però, non prodotto agli atti del giudizio.
In difetto, quindi, della predetta documentazione, non può che farsi ricorso alle mappe catastali e, quindi, all'accertamento del CTU che ha verificato l'esattezza dei confini proprio alla luce di queste.
Sulla scorta degli accertamenti del CTU, risulta che l'attuale linea di confine disegnata dal muro di recinzione esistente occupa uno striscia di terreno di proprietà dei convenuti che va da 1,03 mt a 1,48 mt. rispetto a quanto risulta dalle mappe catastali.
Sul punto, parte attrice, per sostenere l'infondatezza della domanda avversaria, ha replicato che i confini attuali sono immutati dal 1984.
pagina 20 di 24 Premesso che si tratta di una deduzione sfornita di prova e in ordine alla quale non sono state nemmeno reiterate le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni con conseguente decadenza (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III,
03/08/2017, n. 19352, Rv. 645492), va comunque osservato che siffatta deduzione, lungi dal dare conto di quale fosse l'esatta collocazione dei confini tra le proprietà, avrebbe semmai potuto fondare un'eccezione di usucapione che, tuttavia, non è stata proposta, non avendo parte attrice mai dedotto di aver comunque esercitato sulla striscia di terreno – che avrebbe semmai potuto risultare in proprietà ai convenuti all'esito dell'accertamento dei confini – un possesso continuo e ininterrotto per il tempo utile ad usucapire.
Ne discende allora l'accertamento che gli esatti confini tra le proprietà sono quelli individuati dall'ausiliario del CTU geom. nel suo elaborato prodotto Persona_4 come allegato n. 10 alla consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente condanna degli attori al ripristino degli stessi secondo quanto riportato nel predetto elaborato tecnico.
6.2. Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti, risultando deficitaria sia sotto il profilo allegatorio, atteso che i convenuti non hanno nemmeno dedotto quali danni assumono aver subito, che sotto quello probatorio.
7. Sulla domanda di manleva nei confronti di e su quella di CP_3 manleva nei confronti di Controparte_5
Stante il rigetto delle domande attoree di accertamento della costruzione di un muro di contenimento mediante innalzamento delle linee di quota a distanza illegale e di accertamento della costituzione di una servitù di veduta, con conseguente condanna alla rimozione del muro di contenimento e al ripristino dello status quo ante, la domanda di manleva nei confronti di deve CP_3 essere considerata assorbita, così come assorbita è anche la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
Rispetto, invece, alla fondata domanda di rimozione del manufatto identificato come caminetto, non risulta in contestazione tra le parti che lo stesso sia stato eretto dai convenuti, per cui la domanda di manleva esperita nei confronti di pagina 21 di 24 deve dirsi infondata, con conseguente assorbimento della domanda CP_3 di manleva da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
[...]
8. Sulle spese di lite
Il solo parziale accoglimento delle domande attoree e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta a fronte del rigetto della domanda di risarcimento del danno, depongono per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, restando i residui 2/3 a carico di parte attrice, in ragione del fatto che l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice ha costretto parte convenuta a una più intensa attività difensiva rispetto all'attività difensiva spesa dagli attori per difendersi dall'infondata domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti.
Quanto alle spese di lite del terzo chiamato, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/12/2019, n. 31889, Rv. 655979).
Non configurandosi nel caso di specie alcuna arbitrarietà nella chiamata in causa da parte dei convenuti della loro dante causa, ovvero le spese di CP_3 lite di quest'ultima devono essere poste a carico di parte attrice nella misura dei
2/3, mentre il residuo terzo è a carico dei convenuti stante l'infondatezza della domanda di chiamata in causa rispetto al mancato rispetto delle distanze da parte del manufatto.
Nulla, invece, dovrà essere statuito in relazione alle spese di lite di
[...]
stante la contumacia della stessa. Controparte_5
pagina 22 di 24 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna e CP_1 [...]
a rimuovere il manufatto identificato nel caminetto in quanto posto a CP_2 distanza illegale;
- Rigetta, per il resto, le domande attoree;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che il confine tra la particella n. 308 foglio 114 del CT del Comune di di proprietà degli attori CP_4
e la particella n. 992 sub 7 graffata con i nn. 1007-1008 di proprietà dei convenuti è quello delineato nell'elaborato a firma dell'ausiliario Geom. Per_4 di cui all'allegato 10 alla consulenza tecnica d'ufficio predisposta dal CTU
[...]
Arch. ; Persona_5
- Condanna parte attrice al ripristino del confine come nell'elaborato a firma dell'ausiliario Geom. di cui all'allegato 10 alla consulenza tecnica Persona_4
d'ufficio predisposta dal CTU Arch. , mediante arretramento del Persona_5 muro di recinzione;
- Dichiara parzialmente assorbita la domanda di manleva proposta da CP_1
e nei confronti di in relazione alla domanda di Controparte_2 CP_3 parte attrice di accertamento della costruzione di un muro di contenimento mediante innalzamento delle linee di quota a distanza illegale e di accertamento della costituzione di una servitù di veduta, con conseguente condanna alla rimozione del muro di contenimento e al ripristino dello status quo ante, e per il resto infondata;
- Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei CP_3 confronti di Controparte_5
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 nella misura di 2/3 che liquida complessivamente in euro Controparte_2
pagina 23 di 24 7.616,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 518,00 per esborsi;
- Compensa tra parte attrice e i convenuti il residuo terzo delle spese di lite;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] nella misura di 2/3 che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre CP_3 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo il residuo terzo a carico di e CP_1 Controparte_2
- Nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_5
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Perugia il 23 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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