Art. 24.
I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.
((Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi))
Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.
I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.
((Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi))
Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.