Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2025, proposto da
LI Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Malcesine, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento prot. 12242 del 2 luglio 2025 del Comune di Malcesine recante la «Comunicazione di avvenuta decadenza dell’istanza ai sensi dell’articolo 44, comma 11, D.lgs 259/2003 di cui alla richiesta di: “Installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di LI Italia S.p.A. - impianto con potenza singola antenna maggiore di 20 W”» , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. IA De IA e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LI Italia s.p.a. (di seguito, breviter , LI) presentava al Comune di Malcesine (di seguito, breviter , Comune) istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile (di seguito, breviter , s.r.b.) in località Valbona (censita al foglio 18, mappale 150). Il Comune avviava pertanto il relativo procedimento ed indiceva una conferenza di servizi.
Decorso il termine previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 in assenza della comunicazione di determinazioni ostative da parte delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, LI con pec del 9 ottobre 2024 chiedeva al Comune di adottare e comunicare formalmente “ l'attestazione di avvenuta autorizzazione ” prevista dall’ultimo periodo del citato comma 10. Il Comune emanava – anziché la richiesta attestazione – il provvedimento prot. n. 6443 del 28 marzo 2025 con il quale trasmetteva il verbale n. 9/2024, recante l’esito negativo della conferenza di servizi.
Con tempestivo ricorso LI impugnava detto provvedimento (unitamente al citato verbale nonché ad altri atti) e ne chiedeva l’annullamento, previo accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Questo Tribunale con sentenza 20 giugno 2025 n. 1022 accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, dichiarando l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
Dopo la pubblicazione della predetta sentenza il Comune emanava il provvedimento prot. n. 12242 del 2 luglio 2025 con il quale: a) premetteva che, secondo l’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259 del 2003, “Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso” ; b) ricordava che la riportata sentenza « ha dichiarato l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza » presentata da LI e « ha ritenuto che il silenzio assenso si sia formato alla data del 20 giugno 2024 »; c) ribadiva che la norma sopra riportata « impone alla ditta di realizzare i lavori entro un anno dalla formazione del silenzio assenso, a pena di decadenza »; d) comunicava « l’avvenuta DECADENZA dalla formazione per silenzio assenso del titolo autorizzativo per l’installazione della stazione radio base identificata VR37018_002_CASSONE DI MALCESINE e la conseguente archiviazione della relativa pratica ».
2. LI impugnava anche il nuovo provvedimento, chiedendone l’annullamento.
2.1. In particolare, con il primo motivo – premesso che il provvedimento si fonda sull’assunto che, avendo questo Tribunale accertato l’intervenuta formazione del silenzio assenso alla data del 20 giugno 2024, i lavori di installazione della s.r.b. dovevano concludersi entro i successivi dodici mesi decorrenti da tale data – LI contestava tale assunto affermando che sino alla data di pubblicazione della sentenza (20 giugno 2025) non era possibile avviare i lavori di installazione della s.r.b. per l’opposizione del Comune (il quale aveva negato nei propri atti processuali la formazione del silenzio assenso). Tale opposizione, secondo la ricorrente, rendeva impossibile lo svolgimento dei lavori e, quindi, anche la decorrenza del ricordato termine di dodici mesi. In altre parole, a detta di LI, il termine di decadenza entro cui devono essere completati i lavori di realizzazione della s.r.b. può decorrere solamente a partire dal momento in cui sia materialmente possibile l’esecuzione di detti lavori, decorrenza viceversa impedita in presenza di un factum principis , qual è il provvedimento emesso dal Comune ed oggetto del precedente giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, LI sosteneva l’illegittimità del provvedimento impugnato a causa dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il Comune non si costituiva in giudizio, malgrado la rituale notifica del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale LI afferma che sino alla pubblicazione della sentenza n. 1022/2025 di questo Tribunale non era possibile iniziare i lavori di realizzazione della s.r.b..
3. Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259 del 2003, “ Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso ”.
La formulazione della norma, nello stabilire un rigido termine espressamente definito “ perentorio ”, denota che l’intento del legislatore è quello – del tutto coerente con le finalità acceleratorie che permeano l’intera disposizione – di imporre il rapido avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto.
Tuttavia, la previsione di un (relativamente) breve termine per la realizzazione di una s.r.b. postula logicamente che i lavori possano iniziare sin da subito. Inoltre, l’alternativa normativamente prevista fra la “ ricezione del provvedimento autorizzatorio ” e la formazione del silenzio assenso lascia intendere che nel disegno legislativo il Comune preposto ad autorizzare l’installazione manifesti in entrambi i casi il proprio consenso (espressamente nella prima ipotesi adottando il provvedimento autorizzatorio, tacitamente nella seconda restando inerte senza opporre alcunché).
Qualora invece il Comune si opponga espressamente alla realizzazione della s.r.b., adottando un provvedimento che comporta il non accoglimento dell’istanza dell’operatore, che non può quindi eseguire i relativi lavori, il termine di dodici mesi indicato dal legislatore non può decorrere, e non può quindi perfezionarsi l’istituto della decadenza collegato al suo inutile decorso.
Tale considerazione è coerente con il principio generale che si ritrae dall’art. 2935 c.c., secondo il quale il termine per l’estinzione di un diritto o una facoltà inizia a decorrere soltanto dal momento in cui quel diritto o quella facoltà può essere effettivamente esercitata (al riguardo, è ininfluente il fatto che la norma risulti dettata in tema di prescrizione e non anche di decadenza, in quanto l’art. 2964 rende inapplicabili a quest’ultima solo le norme dettate in tema di interruzione e sospensione della prescrizione).
4. Tanto premesso, nel caso in esame il Comune aveva formato il verbale n. 9/2024 di esito negativo della conferenza di servizi ed adottato il provvedimento prot. n. 6443 del 28 marzo 2025 di comunicazione di detto verbale. Quindi il Comune aveva rigettato la domanda di installazione della s.r.b. e LI non poteva iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto, malgrado l’intervenuto perfezionamento del silenzio assenso. Infatti, sebbene il decorso del termine normativamente previsto comporti che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte ”, come previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003, un successivo provvedimento di segno contrario, anche se illegittimo (e comunque inefficace, secondo la previsione dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241 del 1990), preclude all’operatore la possibilità di avviare i lavori.
In questi termini si è già espressa la giurisprudenza che, in un caso analogo, ha precisato come l’emanazione di un provvedimento di rigetto dell’autorizzazione precluda all’operatore di procedere all’esecuzione dei lavori, pur in presenza dell’avvenuta formazione per silentium del titolo, almeno sino alla caducazione in sede giurisdizionale del provvedimento (in questi termini T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 5 marzo 2024, n. 176).
Sulla base di quanto esposto, poiché gli atti comunali che non consentivano ad LI di installare la s.r.b. sono stati rimossi soltanto con la sentenza di questo Tribunale n. 1022 del 20 giugno 2025, è soltanto da tale data che può farsi decorrere il termine perentorio di dodici mesi di cui all’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259 del 2003.
L’impugnato provvedimento prot. n. 12242 del 2 luglio 2025, con il quale il Comune pretende di far decorrere da un momento molto anteriore a quello effettivo il dies a quo per il computo del predetto termine di decadenza, è quindi illegittimo e dev’essere annullato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre il secondo motivo, espressamente formulato in via subordinata, può essere assorbito.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo nei confronti del Comune, mentre nulla si deve disporre in tema di spese di giudizio nei confronti dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, che non ha in alcun modo contribuito ad ostacolare la realizzazione della s.r.b. ed anzi aveva espresso parere favorevole al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe descritto.
Condanna il Comune di Malcesine, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA ID, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
IA De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De IA | CA ID |
IL SEGRETARIO