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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5033/2024 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Ferdinando Castiello, con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Cerola, alla Via
Valente n. 20;
(INTIMANTE/RICORRENTE)
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dagli Avv.ti Margherita Caiazza e Maria Barbieri, con queste ultime elettivamente domiciliato in Arzano (NA) alla Via V. Tavernola n. 8
(INTIMATO/RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio chiedendo convalidarsi, nei Parte_1 Controparte_1 riguardi di quest'ultimo, lo sfratto dall'immobile sito in Castelvolturno, alla Via Domitiana km 40, locatogli con contratto regolarmente registrato in data 19.2.24, verso il pagamento di un canone mensile di euro 500,00. L'istante ha all'uopo lamentato una morosità pari ad euro 1.500,00, consistente nell'omesso pagamento delle mensilità maturate dal mese di aprile a quello di giugno 2024.
Si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva, avendo stipulato il contratto di locazione non già in proprio, bensì in qualità di rappresentante legale della società Nel merito, ha comunque eccepito Parte_2
l'infondatezza della domanda, stante l'assenza di responsabilità della conduttrice e l'inadempimento della locatrice.
All'udienza del 7.8.24, le parti si sono riportate alle rispettive difese;
in particolare, poi, l'intimante ha chiesto, in caso di accoglimento dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, concedersi un termine per la notifica al convenuto quale rappresentante legale, rilevando nella specie una impresa individuale.
La scrivente, ritenuti insussistenti i presupposti per l'integrazione del contraddittorio, ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il 18.12.24 ed assegnando termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative, reiterando le rispettive istanze ed eccezioni.
All'udienza del 18.12.24, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, ha rinviato per la discussione all'udienza del 24.4.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
*******
Tanto premesso, le domande proposte, di risoluzione del contratto per inadempimento e di pagamento dei canoni, non possono trovare accoglimento per quanto di ragione.
Come noto, per potersi esprimere nel merito, il Giudice è tenuto previamente a vagliare la sussistenza della legittimazione ad agire e contraddire delle parti, il cui accertamento impone di verificare se, alla luce della prospettazione attorea, attore e convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Svolto tale accertamento, il Giudice è altresì tenuto a verificare, nel merito, la reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, Cass. 13756/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno intimante, asserendo di aver stipulato il contratto di locazione con , ha convenuto in giudizio quest'ultimo. Sebbene, quindi, alla luce della Controparte_1
prospettazione attorea, il legittimato passivo della domanda proposta sia l'odierno intimato in proprio, quest'ultimo non risulta titolare passivo. Il contratto di locazione è stato infatti stipulato con la società
in persona del l.r.p.t. , sicché le obbligazioni Parte_2 Controparte_1
dallo stesso nascenti fanno capo alla società conduttrice, la quale costituisce persona giuridica a sé stante ed autonomo centro di imputazione di interessi, come tale unica titolare passiva del rapporto sostanziale in tal sede azionato.
Le spese di lite, in ragione del tenore della pronuncia adottata e dell'esigua attività processuale svolta, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta, per la ragione di cui in parte motiva, le domande;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 21 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante