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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 384/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CI ON AT, elettivamente domiciliato in VIA DE' CONTI N. 3 50123 FIRENZE presso il difensore avv. CI ON AT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO N. 1 40126 presso il CP_1 difensore avv. ROSSI ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Con ricorso in data 20.9.2021 Società Operaia di Bologna chiedeva che fosse ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di € 66.112,51, oltre interessi, oltre spese. Parte_1
Esponeva al riguardo che:
- Società Operaia aveva nel 1883 costituito una cassa di credito cooperativa, che poi era divenuta
Controparte_2
- ai sensi dell'art. 64 del proprio statuto era tenuta a conferire annualmente a CP_2 CP_2
il 5% dell'utile netto risultante dal bilancio;
[...]
- con atto di fusione del notaio del 21.12.1988 si era fusa per incorporazione in Per_1 CP_2
Controparte_3
- all'art. 7 dell'atto di fusione aveva confermato l'obbligo di erogare a Controparte_3
la somma annua di L. 60.000.000 da adeguarsi secondo i rilevamenti Istat, in Controparte_2
sostituzione del diritto spettante alla Società Operaia a norma dell'art. 64 dello statuto di Banca
Operaia;
- nel 2008 si era fusa per incorporazione in Controparte_3 Parte_1
[...]
- aveva regolarmente adempiuto l'obbligazione assunta verso sino al Parte_1 Controparte_2
2011;
- successivamente la aveva rifiutato il pagamento e Società Operaia aveva dovuto agire in CP_3
giudizio, anno per anno, per ottenerlo;
- da ultimo la aveva rifiutato il pagamento relativo all'anno 2020, che ammontava a € 66.112,51. CP_3
2. In data 25.11.2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. 4874/2021 del Tribunale di
Bologna).
II pagina 2 di 12 Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di Parte_1 Parte_1
citazione notificato in data 11.1.2022.
Esponeva l'opponente che:
- il tribunale di Bologna era incompetente per territorio, essendo competente invece il tribunale di Siena sia perché giudice del luogo ove la ex art. 19 c.p.c. aveva sede, sia perché il luogo ove era sorta CP_3
l'obbligazione per la era la città di CP_3 Pt_1
Esponeva poi che:
- Società Operaia non era legittimata a proporre né tantomeno a ottenere il decreto ingiuntivo, avendo riportato nel ricorso la trascrizione erronea dell'art. 7 dell'atto di fusione Controparte_2
notaio del 1988, articolo nel quale non vi era alcun Controparte_4 Per_1
riferimento né rimando al diritto al riparto degli utili previsto nello Statuto della Banca Operaia per la
Società Operaia, né al diritto a ricevere il versamento sempre per la stessa Società né alle attività umanitarie o di cooperazione, quale causale del versamento, così che il preteso diritto della Società
Operaia non era sussistente in quanto non previsto né portato in tale atto notarile;
- l'art. 7 dell'atto di fusione del notaio prevedeva che: Per_1
“La conferma espressamente l'obbligo di erogare alla Controparte_4 [...]
la somma annua di lire 60.000.000= (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i Controparte_2
rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ”; Controparte_2
- nel testo dell'art. 7 trascritto in ricorso, invece, si faceva riferimento all'art. 64 dello statuto della
Banca Operaia;
- con l'atto di fusione l'obbligo di erogazione a carico della banca non era più correlato all'art. 64 ed era quindi svincolato da ogni pregresso legame con la disposizione di liberalità di cui all'art. 64;
- l'obbligo di erogazione sostituiva il precedente diritto e non era più correlato alle finalità morali e sociali della banca operaia;
pagina 3 di 12 - l'obbligo di erogazione previsto nell'atto di fusione, totalmente esente da finalità, doveva essere inquadrato quale adempimento di un obbligo nell'ambito dell'art. 2034 c.c. quale obbligazione naturale od obbligazione imperfetta, nella quale si rinveniva l'onere e l'obbligo della erogazione, ma non la coercibilità;
- nemmeno si era in presenza di un contratto a favore di terzo, poiché la assunzione di obbligazione alla erogazione da parte della quale promittente era stata effettuata dall'Istituto Controparte_3
non nei confronti della unica contraente dell'atto di fusione con la quale avrebbe potuto CP_2
stipulare tale sinallagma, bensì con propria unilaterale assunzione di onere a fronte della sostituzione e pertanto della non valenza del diritto precedentemente spettante alla Società Operaia, e non in rafforzamento di esso;
- non era accettabile l'interpretazione di tale obbligo della Banca MPS come obbligazione perpetua ex art. 1861 c.c. originante dall'art. 7, poiché tale interpretazione non prendeva in esame la “sostituzione del diritto” e pertanto il suo annullamento operato nell'atto posto che nell'obbligazione Per_1
perpetua doveva essere presente ed espresso chiaramente il diritto, in un contratto bilaterale, di ricevere il beneficio in capo alla beneficiaria;
- proprio per evitare la figura giuridica della rendita perpetua nell'art. 7 dell'atto di fusione il diritto al versamento periodico degli utili alla Società Operaia era stato sostituito con un onere unilaterale che obbligava l'Istituto ad un quantum di versamento periodico, verificabile come privo di causa in quanto non ivi richiamata alcuna finalità mutualistica;
- non poteva configurarsi un contratto di rendita perpetua, perché l'art. 7 dell'atto di fusione non era un contratto con Società Operaia bensì con mentre l'articolo 1861 c.c. prevedeva che tale CP_2
diritto fosse espressamente previsto in capo al soggetto che dovrebbe godere del beneficio.
Ciò premesso, l'attrice opponente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna - Sezione Imprese - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le
motivazioni tutte di cui in narrativa:
In via preliminare:
pagina 4 di 12 verificato ed accertato per acta che l'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo n. 4874/2021 è sorta per la
[...]
in nell'anno 2008 mediante l'atto di fusione Notaio stipulato in data 16.09.2008 tra la Parte_1 Pt_1 Per_2
e la dichiarare il difetto di competenza territoriale del Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Bologna, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo quivi opposto, risultando Foro competente sia ex art. 19
c.p.c. che ex art. 20 c.p.c. il Tribunale di Siena.
In via preliminare ulteriore:
accertato che dall'esame degli allegati del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 non risulta la fonte del diritto di credito della
preteso vantato nei confronti della ma esclusivamente Controparte_2 Parte_1
un obbligo dell'Istituto ad effettuare un versamento annuale di somme privo di finalità e causa, art. 7 Notaio Per_1
21.12.1988, dichiarare che la è carente della legittimazione ad agire in giudizio per richiedere Controparte_2
tali somme, con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 in quanto richiesto ed ottenuto da
soggetto non legittimato a tale azione.
Nel merito:
accertato che con la disposizione di cui all'art. 7 dell'atto di fusione Notaio del 21.12.1988 e con l'atto di fusione Per_1
Notaio del 16.09.2008 l' , attualmente la si è obbligato al Per_2 Parte_2 Parte_1
versamento di somme senza alcun conferimento di diritto al ricevimento nei confronti della beneficiaria Parte_3
, anzi con espressa sostituzione di tale diritto, riconoscere la natura di obbligazione naturale od obbligazione
[...]
imperfetta ex art. 2034 c.c. di tale obbligo con conseguente assenza di possibilità di azione giudiziaria per il relativo
soddisfacimento, e con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 quivi opposto in quanto
l'ordinamento non accorda azione giudiziaria per l'eventuale inadempimento spontaneo di tale tipologia di obbligazioni,
risultando altresì assente in atti la finalità e la causale del versamento.
Vittoria di spese e compensi professionali.”.
III
Si costituiva in giudizio . Controparte_2
Esponeva la convenuta che:
- nello statuto di del 1977 si leggeva, all'art. 64: CP_2
pagina 5 di 12 “l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea sarà ripartito come segue:
a) almeno il 30% per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il 5% per la di;
Controparte_2 CP_2
c) il 5% per scopi mutualistici e di interesse generale;
d) …;
e) …”;
- nel 1986 Banca Operaia aveva modificato il proprio statuto, confermando all'art. 61 la previsione di un riparto degli utili in favore di Pt_4
“l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue:
a) almeno il trenta per cento per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il cinque per cento per la di;
Controparte_2 CP_2
c) il cinque per cento per scopi mutualistici e di interesse generale;
d) …;
e) …”;
- la modifica statutaria era perfettamente nota a che in un precedente giudizio fra le Parte_1
parti (n.r.g. 4863/2014) aveva depositato lo statuto aggiornato al 1986;
- con l'atto di fusione rogato dal notaio nel 1988, all'art. 7, le parti avevano confermato Per_1
espressamente, a carico dell'incorporante “l'obbligo di erogare alla Controparte_3
la somma che ammonta a Lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi Controparte_2
secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ”. Controparte_2
Esponeva poi che:
- l'eccezione di incompetenza era infondata;
in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione l'art. 20 c.p.c. prevede due fori speciali concorrenti, ovverosia il foro del luogo in pagina 6 di 12 cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e il foro del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta;
nel caso di specie, entrambi i criteri conducevano a individuare quale foro territorialmente competente il tribunale di Bologna.
Esponeva poi che:
- il titolo su cui Società Operaia fondava il proprio credito era valido;
- l'atto di fusione si riferiva espressamente all'art. 61 dello statuto di BOB del 1986, vigente al momento della fusione, il cui contenuto corrispondeva all'art. 64 dello statuto di BOB del 1977;
- l'impegno assunto dalla banca incorporante non aveva i caratteri dell'obbligazione naturale;
- non aveva rilievo il mancato richiamo, nell'art. 7 dell'atto di fusione, a finalità di carattere socio- cooperativo-mutualistico; l'impegno al pagamento del contributo era una delle condizioni della fusione, di cui concorreva a formare il costo, e in ciò consisteva la causa dell'esborso; infatti la compagine sociale di corrispondeva in gran parte alla compagine sociale di , di cui CP_2 Controparte_2
la prima era emanazione, sì che, nell'ambito della fisiologica dinamica negoziale della fusione,
[...]
aveva convinto in tal modo i soci di ad approvare il progetto;
Controparte_3 CP_2
- l'atto di fusione aveva natura contrattuale e, quanto all'obbligo di erogazione previsto dall'art. 7, andava qualificato come contratto a favore di terzo;
- si era formato il giudicato sulla validità e l'efficacia del titolo fatto valere da Società Operaia, perché la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1447/2021, che tale validità aveva accertato, era stata impugnata con un ricorso per cassazione inammissibile perché tardivamente notificato;
- non aveva contratto un'obbligazione a tempo indeterminato, bensì un'obbligazione Parte_1
sottoposta al medesimo termine di durata della società, che l'art. 5 c. 1 dello statuto di M.P.S. fissava nel 2100;
- quand'anche l'impegno assunto da .P.S. in forza dell'art. 7 cit. fosse stato ritenuto Pt_5
“perpetuo”, esso sarebbe stato del tutto compatibile con la disciplina della rendita perpetua di cui agli artt. 1861 ss. c.c., applicabile al caso di specie direttamente (qualora si guardasse alla fusione per pagina 7 di 12 incorporazione quale medio giuridico della “cessione di un capitale” ex art. 1861 c.c.) ovvero per analogia;
- peraltro, se era vero che l'istituto della rendita perpetua era applicabile solo in presenza di una
“precisa attribuzione del diritto a ricevere il versamento”, tale diritto era rinvenibile nel predetto art. 7 che, a sua volta, trovava la propria causa concreta nel contesto della fusione.
Ciò premesso, la convenuta opposta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4874/2021, emesso il 25.11.2021 e
pubblicato in data 02.12.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare le domande tutte avanzate dalla con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio e conseguentemente confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo
opposto;
3) in ogni caso e comunque, condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di € 66.112,51, oltre ad interessi Controparte_2
di mora nella misura legale ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 all'effettivo soddisfo,
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'eventuale istruttoria;
4) in ogni caso, condannare la opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in CP_3
favore dell'opposta delle spese processuali, comprensive delle spese generali ex artt. 2 e 13 D.M. n. 55/14, del contributo
per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
IV
Con ordinanza in data 26.5.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 25.1.2024, poi rinviata al 3.10.2024.
In tale sede l'opponente richiamava le conclusioni precisate nell'atto introduttivo.
La convenuta riformulava le proprie conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
pagina 8 di 12 -) rigettare le domande tutte avanzate dalla con l'atto di citazione Parte_1
introduttivo del presente giudizio e conseguentemente confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bologna n. 4874/2021, emesso il 25.11.2021 e depositato in data 02.12.2021;
-) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di € 66.112,51, oltre ad Controparte_2
interessi di mora ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 all'effettivo soddisfo,
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito dell'eventuale istruttoria;
-) in ogni caso, condannare la opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in CP_3
favore dell'opposta delle spese processuali, comprensive delle spese generali ex artt. 2 e 13 D.M. n. 55/14 e ss. mm., del
contributo per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
I. In memoria di replica la ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, perché non è stato esperito CP_3
a cura della parte opposta il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs 04.03.2010 n. 28, artt. 2 e 5.
Secondo la Banca, “Tale tentativo è obbligatorio per i contratti bancari e finanziari, con chiaro richiamo, non alterabile, alla disciplina tassativa dei contratti bancari di cui al codice civile ed al TUB
(D.Lgs n. 385/1993), nel quale rientrano a pieno titolo le fusioni bancarie con i relativi articoli che le disciplinano, ovvero i due atti di fusione del 1988 e del 2008 dai quali la Società Operaia pretende la derivazione del suo diritto…”.
A giudizio del collegio l'eccezione è infondata.
L'atto di fusione non è un contratto bancario o finanziario (né l'opponente esplicita le ragioni per cui dovrebbe esserlo) e la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica.
II. L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
L'art. 7 della fusione del 1988, che sta alla base del ricorso e del d.i. opposto, determina con chiarezza il criterio di liquidazione della somma di denaro destinata alla società opposta (cfr. Cass. SSUU pagina 9 di 12 17989/2016), ossia in una cifra precisa (Lit. 60 mln) sottoposta a rivalutazione ISTAT. Secondo quanto risulta dagli atti ex art. 38 c.p.c. il criterio è quindi tale da rendere l'obbligo “portabile”, e quindi da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, 3° co c.c., con conseguente chiara applicabilità dell'art. 20 c.p.c..
III. ha eccepito che sulla validità e l'efficacia dell'art. 7 dell'atto di fusione si è Controparte_2
formato il giudicato nell'ambito di altro processo fra le stesse parti, sicché la questione non può più essere riesaminata.
A giudizio del collegio l'eccezione è infondata.
Se, come scrive la convenuta, è ancora pendente avanti la Cassazione il giudizio di impugnazione relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1447/2021, deve concludersi che la sentenza non sia passata in giudicato.
IV. L'erronea trascrizione, nella parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, del testo dell'art. 7 dell'atto di fusione tra e redatto dal notaio nel CP_2 Controparte_3 Per_1
1988, non priva della legittimazione a proporre e a ottenere il decreto ingiuntivo. Controparte_2
Come già indicato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, il diritto della ricorrente si fonda sul tenore effettivo dell'art. 7 e non su quello della sua trascrizione.
V. L'art. 7 dell'atto di fusione del 1988 fa riferimento all'art. 61 dello statuto del 1986 (documento 14 della convenuta), che contiene (tra l'altro, e non in relazione all'obbligo di versamento di una quota di utili a ) un richiamo agli scopi mutualistici dell'ente. Controparte_2
Non vi è pertanto lo “svincolo” dell'obbligo previsto dall'art. 7 dell'atto di fusione dal richiamo alle finalità mutualistiche contenuto nell'art. 64 del previgente statuto del 1977 (identico all'art. 61 dello statuto 1986), da cui l'opponente vorrebbe far derivare un difetto di causa dell'obbligo stesso.
VI. L'obbligo di pagamento previsto dall'art. 7 dell'atto di fusione è valido ed efficace.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questa stessa sezione:
Contr Contr
- “A termini della clausola di cui all'art. 7 della fusione di in , alla erogazione di una
Contr partecipazione agli utili come originariamente convenuta dalla Cassa Cooperativa e poi da in pagina 10 di 12 Parte favore di è stata sostituita, per intesa dei soggetti della fusione, la pattuizione di un contributo annuo stabilito in misura fissa (oltre ISTAT)” (cfr. Trib. Bologna – sez. spec. impr. sentenza
2684/2019);
- l'obbligo siglato da e costituisce fonte contrattuale nuova CP_2 Controparte_3
Contr e autonoma ed è satisfattivo rispetto agli interessi tanto della stipulante ( , quanto della
Contr promittente ( ), secondo lo schema giuridico-negoziale proprio del contratto a favore di terzo
Parte ( ) a norma dell'art. 1411 c.c. (cfr. Trib. Bologna – sez. spec. impr. sentenza 1685/2020);
- l'obbligo trova causa concreta nel quadro della fusione (cfr. sentenza 2684/19 cit.);
- il carattere “perpetuo” dell'obbligazione non osta alla sua validità, conoscendo l'ordinamento forme tipiche di obbligazione perpetua, come all'art. 1861 c.c. (cfr. sentenza 2684/2019 cit.).
Con particolare riferimento alla presente opposizione deve ulteriormente osservarsi che:
- non assume rilievo l'assenza di finalità mutualistiche, perché l'obbligazione di pagamento della banca incorporante ha la propria causa, del tutto sufficiente a giustificarla, nell'atto di fusione, di cui costituisce – come evidenziato dalla convenuta – uno dei costi;
- la causalità dell'obbligazione esclude che essa possa essere ricondotta alle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. e peraltro non si vede quali siano i doveri morali e sociali di cui i pagamenti eseguiti dovrebbero essere spontaneo adempimento;
- l'oggetto dell'obbligazione “perpetua” è chiaramente individuato dall'art. 7 dell'atto di fusione come
“l'obbligo di erogare alla la somma che ammonta a Lire 60.000.000 Controparte_2
(sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica” e a tale obbligo giuridico corrisponde evidentemente il diritto di di pretendere la relativa Controparte_2
prestazione.
VII. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale, in €
11.268,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1,628,00 per la fase pagina 11 di 12 introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_2
così provvede:
a) dichiara la competenza per territorio del tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa a conoscere della domanda proposta da Società Operaia di CP_2
b) respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato (n. 4874/2021 del
Tribunale di Bologna);
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese della presente Parte_1
fase di giudizio, che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 384/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CI ON AT, elettivamente domiciliato in VIA DE' CONTI N. 3 50123 FIRENZE presso il difensore avv. CI ON AT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO N. 1 40126 presso il CP_1 difensore avv. ROSSI ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Con ricorso in data 20.9.2021 Società Operaia di Bologna chiedeva che fosse ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di € 66.112,51, oltre interessi, oltre spese. Parte_1
Esponeva al riguardo che:
- Società Operaia aveva nel 1883 costituito una cassa di credito cooperativa, che poi era divenuta
Controparte_2
- ai sensi dell'art. 64 del proprio statuto era tenuta a conferire annualmente a CP_2 CP_2
il 5% dell'utile netto risultante dal bilancio;
[...]
- con atto di fusione del notaio del 21.12.1988 si era fusa per incorporazione in Per_1 CP_2
Controparte_3
- all'art. 7 dell'atto di fusione aveva confermato l'obbligo di erogare a Controparte_3
la somma annua di L. 60.000.000 da adeguarsi secondo i rilevamenti Istat, in Controparte_2
sostituzione del diritto spettante alla Società Operaia a norma dell'art. 64 dello statuto di Banca
Operaia;
- nel 2008 si era fusa per incorporazione in Controparte_3 Parte_1
[...]
- aveva regolarmente adempiuto l'obbligazione assunta verso sino al Parte_1 Controparte_2
2011;
- successivamente la aveva rifiutato il pagamento e Società Operaia aveva dovuto agire in CP_3
giudizio, anno per anno, per ottenerlo;
- da ultimo la aveva rifiutato il pagamento relativo all'anno 2020, che ammontava a € 66.112,51. CP_3
2. In data 25.11.2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. 4874/2021 del Tribunale di
Bologna).
II pagina 2 di 12 Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di Parte_1 Parte_1
citazione notificato in data 11.1.2022.
Esponeva l'opponente che:
- il tribunale di Bologna era incompetente per territorio, essendo competente invece il tribunale di Siena sia perché giudice del luogo ove la ex art. 19 c.p.c. aveva sede, sia perché il luogo ove era sorta CP_3
l'obbligazione per la era la città di CP_3 Pt_1
Esponeva poi che:
- Società Operaia non era legittimata a proporre né tantomeno a ottenere il decreto ingiuntivo, avendo riportato nel ricorso la trascrizione erronea dell'art. 7 dell'atto di fusione Controparte_2
notaio del 1988, articolo nel quale non vi era alcun Controparte_4 Per_1
riferimento né rimando al diritto al riparto degli utili previsto nello Statuto della Banca Operaia per la
Società Operaia, né al diritto a ricevere il versamento sempre per la stessa Società né alle attività umanitarie o di cooperazione, quale causale del versamento, così che il preteso diritto della Società
Operaia non era sussistente in quanto non previsto né portato in tale atto notarile;
- l'art. 7 dell'atto di fusione del notaio prevedeva che: Per_1
“La conferma espressamente l'obbligo di erogare alla Controparte_4 [...]
la somma annua di lire 60.000.000= (sessantamilioni), da adeguarsi secondo i Controparte_2
rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica, e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ”; Controparte_2
- nel testo dell'art. 7 trascritto in ricorso, invece, si faceva riferimento all'art. 64 dello statuto della
Banca Operaia;
- con l'atto di fusione l'obbligo di erogazione a carico della banca non era più correlato all'art. 64 ed era quindi svincolato da ogni pregresso legame con la disposizione di liberalità di cui all'art. 64;
- l'obbligo di erogazione sostituiva il precedente diritto e non era più correlato alle finalità morali e sociali della banca operaia;
pagina 3 di 12 - l'obbligo di erogazione previsto nell'atto di fusione, totalmente esente da finalità, doveva essere inquadrato quale adempimento di un obbligo nell'ambito dell'art. 2034 c.c. quale obbligazione naturale od obbligazione imperfetta, nella quale si rinveniva l'onere e l'obbligo della erogazione, ma non la coercibilità;
- nemmeno si era in presenza di un contratto a favore di terzo, poiché la assunzione di obbligazione alla erogazione da parte della quale promittente era stata effettuata dall'Istituto Controparte_3
non nei confronti della unica contraente dell'atto di fusione con la quale avrebbe potuto CP_2
stipulare tale sinallagma, bensì con propria unilaterale assunzione di onere a fronte della sostituzione e pertanto della non valenza del diritto precedentemente spettante alla Società Operaia, e non in rafforzamento di esso;
- non era accettabile l'interpretazione di tale obbligo della Banca MPS come obbligazione perpetua ex art. 1861 c.c. originante dall'art. 7, poiché tale interpretazione non prendeva in esame la “sostituzione del diritto” e pertanto il suo annullamento operato nell'atto posto che nell'obbligazione Per_1
perpetua doveva essere presente ed espresso chiaramente il diritto, in un contratto bilaterale, di ricevere il beneficio in capo alla beneficiaria;
- proprio per evitare la figura giuridica della rendita perpetua nell'art. 7 dell'atto di fusione il diritto al versamento periodico degli utili alla Società Operaia era stato sostituito con un onere unilaterale che obbligava l'Istituto ad un quantum di versamento periodico, verificabile come privo di causa in quanto non ivi richiamata alcuna finalità mutualistica;
- non poteva configurarsi un contratto di rendita perpetua, perché l'art. 7 dell'atto di fusione non era un contratto con Società Operaia bensì con mentre l'articolo 1861 c.c. prevedeva che tale CP_2
diritto fosse espressamente previsto in capo al soggetto che dovrebbe godere del beneficio.
Ciò premesso, l'attrice opponente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna - Sezione Imprese - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le
motivazioni tutte di cui in narrativa:
In via preliminare:
pagina 4 di 12 verificato ed accertato per acta che l'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo n. 4874/2021 è sorta per la
[...]
in nell'anno 2008 mediante l'atto di fusione Notaio stipulato in data 16.09.2008 tra la Parte_1 Pt_1 Per_2
e la dichiarare il difetto di competenza territoriale del Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Bologna, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo quivi opposto, risultando Foro competente sia ex art. 19
c.p.c. che ex art. 20 c.p.c. il Tribunale di Siena.
In via preliminare ulteriore:
accertato che dall'esame degli allegati del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 non risulta la fonte del diritto di credito della
preteso vantato nei confronti della ma esclusivamente Controparte_2 Parte_1
un obbligo dell'Istituto ad effettuare un versamento annuale di somme privo di finalità e causa, art. 7 Notaio Per_1
21.12.1988, dichiarare che la è carente della legittimazione ad agire in giudizio per richiedere Controparte_2
tali somme, con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 in quanto richiesto ed ottenuto da
soggetto non legittimato a tale azione.
Nel merito:
accertato che con la disposizione di cui all'art. 7 dell'atto di fusione Notaio del 21.12.1988 e con l'atto di fusione Per_1
Notaio del 16.09.2008 l' , attualmente la si è obbligato al Per_2 Parte_2 Parte_1
versamento di somme senza alcun conferimento di diritto al ricevimento nei confronti della beneficiaria Parte_3
, anzi con espressa sostituzione di tale diritto, riconoscere la natura di obbligazione naturale od obbligazione
[...]
imperfetta ex art. 2034 c.c. di tale obbligo con conseguente assenza di possibilità di azione giudiziaria per il relativo
soddisfacimento, e con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 quivi opposto in quanto
l'ordinamento non accorda azione giudiziaria per l'eventuale inadempimento spontaneo di tale tipologia di obbligazioni,
risultando altresì assente in atti la finalità e la causale del versamento.
Vittoria di spese e compensi professionali.”.
III
Si costituiva in giudizio . Controparte_2
Esponeva la convenuta che:
- nello statuto di del 1977 si leggeva, all'art. 64: CP_2
pagina 5 di 12 “l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea sarà ripartito come segue:
a) almeno il 30% per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il 5% per la di;
Controparte_2 CP_2
c) il 5% per scopi mutualistici e di interesse generale;
d) …;
e) …”;
- nel 1986 Banca Operaia aveva modificato il proprio statuto, confermando all'art. 61 la previsione di un riparto degli utili in favore di Pt_4
“l'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue:
a) almeno il trenta per cento per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;
b) il cinque per cento per la di;
Controparte_2 CP_2
c) il cinque per cento per scopi mutualistici e di interesse generale;
d) …;
e) …”;
- la modifica statutaria era perfettamente nota a che in un precedente giudizio fra le Parte_1
parti (n.r.g. 4863/2014) aveva depositato lo statuto aggiornato al 1986;
- con l'atto di fusione rogato dal notaio nel 1988, all'art. 7, le parti avevano confermato Per_1
espressamente, a carico dell'incorporante “l'obbligo di erogare alla Controparte_3
la somma che ammonta a Lire 60.000.000 (sessantamilioni), da adeguarsi Controparte_2
secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica e ciò in sostituzione del diritto spettante alla citata società a norma dell'art. 61 dello Statuto della ”. Controparte_2
Esponeva poi che:
- l'eccezione di incompetenza era infondata;
in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione l'art. 20 c.p.c. prevede due fori speciali concorrenti, ovverosia il foro del luogo in pagina 6 di 12 cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e il foro del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta;
nel caso di specie, entrambi i criteri conducevano a individuare quale foro territorialmente competente il tribunale di Bologna.
Esponeva poi che:
- il titolo su cui Società Operaia fondava il proprio credito era valido;
- l'atto di fusione si riferiva espressamente all'art. 61 dello statuto di BOB del 1986, vigente al momento della fusione, il cui contenuto corrispondeva all'art. 64 dello statuto di BOB del 1977;
- l'impegno assunto dalla banca incorporante non aveva i caratteri dell'obbligazione naturale;
- non aveva rilievo il mancato richiamo, nell'art. 7 dell'atto di fusione, a finalità di carattere socio- cooperativo-mutualistico; l'impegno al pagamento del contributo era una delle condizioni della fusione, di cui concorreva a formare il costo, e in ciò consisteva la causa dell'esborso; infatti la compagine sociale di corrispondeva in gran parte alla compagine sociale di , di cui CP_2 Controparte_2
la prima era emanazione, sì che, nell'ambito della fisiologica dinamica negoziale della fusione,
[...]
aveva convinto in tal modo i soci di ad approvare il progetto;
Controparte_3 CP_2
- l'atto di fusione aveva natura contrattuale e, quanto all'obbligo di erogazione previsto dall'art. 7, andava qualificato come contratto a favore di terzo;
- si era formato il giudicato sulla validità e l'efficacia del titolo fatto valere da Società Operaia, perché la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1447/2021, che tale validità aveva accertato, era stata impugnata con un ricorso per cassazione inammissibile perché tardivamente notificato;
- non aveva contratto un'obbligazione a tempo indeterminato, bensì un'obbligazione Parte_1
sottoposta al medesimo termine di durata della società, che l'art. 5 c. 1 dello statuto di M.P.S. fissava nel 2100;
- quand'anche l'impegno assunto da .P.S. in forza dell'art. 7 cit. fosse stato ritenuto Pt_5
“perpetuo”, esso sarebbe stato del tutto compatibile con la disciplina della rendita perpetua di cui agli artt. 1861 ss. c.c., applicabile al caso di specie direttamente (qualora si guardasse alla fusione per pagina 7 di 12 incorporazione quale medio giuridico della “cessione di un capitale” ex art. 1861 c.c.) ovvero per analogia;
- peraltro, se era vero che l'istituto della rendita perpetua era applicabile solo in presenza di una
“precisa attribuzione del diritto a ricevere il versamento”, tale diritto era rinvenibile nel predetto art. 7 che, a sua volta, trovava la propria causa concreta nel contesto della fusione.
Ciò premesso, la convenuta opposta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4874/2021, emesso il 25.11.2021 e
pubblicato in data 02.12.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare le domande tutte avanzate dalla con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio e conseguentemente confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo
opposto;
3) in ogni caso e comunque, condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di € 66.112,51, oltre ad interessi Controparte_2
di mora nella misura legale ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 all'effettivo soddisfo,
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'eventuale istruttoria;
4) in ogni caso, condannare la opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in CP_3
favore dell'opposta delle spese processuali, comprensive delle spese generali ex artt. 2 e 13 D.M. n. 55/14, del contributo
per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
IV
Con ordinanza in data 26.5.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 25.1.2024, poi rinviata al 3.10.2024.
In tale sede l'opponente richiamava le conclusioni precisate nell'atto introduttivo.
La convenuta riformulava le proprie conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
pagina 8 di 12 -) rigettare le domande tutte avanzate dalla con l'atto di citazione Parte_1
introduttivo del presente giudizio e conseguentemente confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bologna n. 4874/2021, emesso il 25.11.2021 e depositato in data 02.12.2021;
-) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di € 66.112,51, oltre ad Controparte_2
interessi di mora ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 4874/2021 all'effettivo soddisfo,
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito dell'eventuale istruttoria;
-) in ogni caso, condannare la opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in CP_3
favore dell'opposta delle spese processuali, comprensive delle spese generali ex artt. 2 e 13 D.M. n. 55/14 e ss. mm., del
contributo per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
I. In memoria di replica la ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, perché non è stato esperito CP_3
a cura della parte opposta il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs 04.03.2010 n. 28, artt. 2 e 5.
Secondo la Banca, “Tale tentativo è obbligatorio per i contratti bancari e finanziari, con chiaro richiamo, non alterabile, alla disciplina tassativa dei contratti bancari di cui al codice civile ed al TUB
(D.Lgs n. 385/1993), nel quale rientrano a pieno titolo le fusioni bancarie con i relativi articoli che le disciplinano, ovvero i due atti di fusione del 1988 e del 2008 dai quali la Società Operaia pretende la derivazione del suo diritto…”.
A giudizio del collegio l'eccezione è infondata.
L'atto di fusione non è un contratto bancario o finanziario (né l'opponente esplicita le ragioni per cui dovrebbe esserlo) e la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica.
II. L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
L'art. 7 della fusione del 1988, che sta alla base del ricorso e del d.i. opposto, determina con chiarezza il criterio di liquidazione della somma di denaro destinata alla società opposta (cfr. Cass. SSUU pagina 9 di 12 17989/2016), ossia in una cifra precisa (Lit. 60 mln) sottoposta a rivalutazione ISTAT. Secondo quanto risulta dagli atti ex art. 38 c.p.c. il criterio è quindi tale da rendere l'obbligo “portabile”, e quindi da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, 3° co c.c., con conseguente chiara applicabilità dell'art. 20 c.p.c..
III. ha eccepito che sulla validità e l'efficacia dell'art. 7 dell'atto di fusione si è Controparte_2
formato il giudicato nell'ambito di altro processo fra le stesse parti, sicché la questione non può più essere riesaminata.
A giudizio del collegio l'eccezione è infondata.
Se, come scrive la convenuta, è ancora pendente avanti la Cassazione il giudizio di impugnazione relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1447/2021, deve concludersi che la sentenza non sia passata in giudicato.
IV. L'erronea trascrizione, nella parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, del testo dell'art. 7 dell'atto di fusione tra e redatto dal notaio nel CP_2 Controparte_3 Per_1
1988, non priva della legittimazione a proporre e a ottenere il decreto ingiuntivo. Controparte_2
Come già indicato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, il diritto della ricorrente si fonda sul tenore effettivo dell'art. 7 e non su quello della sua trascrizione.
V. L'art. 7 dell'atto di fusione del 1988 fa riferimento all'art. 61 dello statuto del 1986 (documento 14 della convenuta), che contiene (tra l'altro, e non in relazione all'obbligo di versamento di una quota di utili a ) un richiamo agli scopi mutualistici dell'ente. Controparte_2
Non vi è pertanto lo “svincolo” dell'obbligo previsto dall'art. 7 dell'atto di fusione dal richiamo alle finalità mutualistiche contenuto nell'art. 64 del previgente statuto del 1977 (identico all'art. 61 dello statuto 1986), da cui l'opponente vorrebbe far derivare un difetto di causa dell'obbligo stesso.
VI. L'obbligo di pagamento previsto dall'art. 7 dell'atto di fusione è valido ed efficace.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questa stessa sezione:
Contr Contr
- “A termini della clausola di cui all'art. 7 della fusione di in , alla erogazione di una
Contr partecipazione agli utili come originariamente convenuta dalla Cassa Cooperativa e poi da in pagina 10 di 12 Parte favore di è stata sostituita, per intesa dei soggetti della fusione, la pattuizione di un contributo annuo stabilito in misura fissa (oltre ISTAT)” (cfr. Trib. Bologna – sez. spec. impr. sentenza
2684/2019);
- l'obbligo siglato da e costituisce fonte contrattuale nuova CP_2 Controparte_3
Contr e autonoma ed è satisfattivo rispetto agli interessi tanto della stipulante ( , quanto della
Contr promittente ( ), secondo lo schema giuridico-negoziale proprio del contratto a favore di terzo
Parte ( ) a norma dell'art. 1411 c.c. (cfr. Trib. Bologna – sez. spec. impr. sentenza 1685/2020);
- l'obbligo trova causa concreta nel quadro della fusione (cfr. sentenza 2684/19 cit.);
- il carattere “perpetuo” dell'obbligazione non osta alla sua validità, conoscendo l'ordinamento forme tipiche di obbligazione perpetua, come all'art. 1861 c.c. (cfr. sentenza 2684/2019 cit.).
Con particolare riferimento alla presente opposizione deve ulteriormente osservarsi che:
- non assume rilievo l'assenza di finalità mutualistiche, perché l'obbligazione di pagamento della banca incorporante ha la propria causa, del tutto sufficiente a giustificarla, nell'atto di fusione, di cui costituisce – come evidenziato dalla convenuta – uno dei costi;
- la causalità dell'obbligazione esclude che essa possa essere ricondotta alle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. e peraltro non si vede quali siano i doveri morali e sociali di cui i pagamenti eseguiti dovrebbero essere spontaneo adempimento;
- l'oggetto dell'obbligazione “perpetua” è chiaramente individuato dall'art. 7 dell'atto di fusione come
“l'obbligo di erogare alla la somma che ammonta a Lire 60.000.000 Controparte_2
(sessantamilioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'Istituto Centrale di Statistica” e a tale obbligo giuridico corrisponde evidentemente il diritto di di pretendere la relativa Controparte_2
prestazione.
VII. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale, in €
11.268,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1,628,00 per la fase pagina 11 di 12 introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_2
così provvede:
a) dichiara la competenza per territorio del tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa a conoscere della domanda proposta da Società Operaia di CP_2
b) respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato (n. 4874/2021 del
Tribunale di Bologna);
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese della presente Parte_1
fase di giudizio, che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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