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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 392 cpc iscritta al n. r.g. 1063/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO Parte_1 C.F._1 MARCO, dell'avv. CARLI PATRIZIA ( ) e all'avv. SPROVIERI MICHELE C.F._2 ( ) C.F._3
contro
Controparte_1 C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE
CONCLUSIONI
Per il Lodi
<<voglia l'ecc.ma corte di appello bologna, in funzione giudice rinvio in< i>
appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in conformità al dettato dell'ordinanza rescindente, così provvedere:
In via principale e nel merito, accogliere i motivi dedotti in atti del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1938/2015 del Tribunale di
Bologna, notificata il 7 agosto 2015, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che si riportano: pagina 1 di 16 - “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione avversaria, accertata e dichiarata la responsabilità civile, contrattuale e/o extracontrattuale, delle convenute nella determinazione degli eventi lesivi per cui è causa per i fatti dei rispettivi sanitari che ebbero in cura nei differenti momenti come meglio evidenziati in parte Parte_1 narrativa, condannare, anche in solido fra loro ex art. 2055 c.c., l'
[...]
, in persona Controparte_3 del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, nonché l'
[...]
, in persona del Direttore Controparte_4
Generale e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (patrimoniale emergente, patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa, biologico, morale, esistenziale, ecc.), mediante il pagamento della somma che verrà ritenuta giusta e liquidata, anche con il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto al saldo.
- Condannare i convenuti, anche in solido tra di loro, al pagamento delle pese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dei precedenti gradi (2° e 3°), oltre spese generali e oneri di legge”.
Per mero scrupolo, vengono richiamate le istanze istruttorie tempestivamente proposte in I grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, rinnovate in questa sede e di seguito trascritte:
14) “vero che prima dei fatti riguardanti la malattia iniziata nel dicembre 2005 aveva una concezione della vita positiva, con tanti amici con Parte_1 cui usciva ogni settimana con regolarità”;
15) “vero che dopo essersi ripreso dalla malattia del 2006 il suo carattere è modificato, divenuto schivo e suscettibile”;
21) “vero che dopo la malattia in questione per un semplice malessere Pt_1 diventa nervoso e si preoccupa di avere qualcosa di grave chiudendosi
[...] in sé stesso”;
22) “vero che per 1 anno dopo i fatti in questione non voleva Parte_1 uscire di casa e soltanto il regalo del cane lo ha riavvicinato alla vita”; Per_1
23) “vero che dopo questa malattia ha ritardato gli studi Parte_1 universitari, avendo difficoltà di concentrazione”;
24) “vero che oggi collabora quale praticante abilitato al patrocinio presso lo
pagina 2 di 16 studio Avv. Patrizia Carli con remunerazione di euro 1500,00 mensili”;
25) “vero che lo Studio Avv. Carli ha sempre corrisposto ai propri praticanti il fondo spese minimo di euro 800,00 oltre a percentuale su cause particolari”>>
Per le Pt_2
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, anche parziale, dell'avverso atto di citazione in riassunzione, per tutte le ragioni esposte;
In via principale
- previo chiarimento dei profili evidenziati dalla Corte di Cassazione, confermare la sentenza emessa da questa Corte n. 1057/2021, per la ragioni esposte;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza emessa da questa Corte n. 1057/2021, ridurre, in ogni caso, le pretese risarcitorie avverse per le ragioni tutte indicate negli atti del giudizio di appello, determinando la quota di effettiva responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte nella vertenza. Il tutto, con vittoria delle spese, competenze ed onorari anche del giudizio di Cassazione. In via istruttoria:
- ci si oppone alle avverse richieste istruttorie per le ragioni esposte nel giudizio di appello e si insiste nelle richieste istruttorie formulate da questa difesa nel giudizio di appello>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna l' Parte_1 [...]
e l Controparte_5 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti Controparte_4
all'omessa diagnosi di trombosi venosa profonda (TVP) della vena succlavia destra, che, ove tempestivamente curata con la somministrazione di terapia anticoagulante, avrebbe evitato i pregiudizi cui la domanda ineriva.
L'attore, studente universitario e giocatore di basket a livello agonistico all'epoca dei fatti, esponeva che la notte del 23 dicembre 2005 si era rivolto al pronto soccorso del per un improvviso dolore toracico che gli aveva Controparte_1
impedito la respirazione;
dimesso la mattina seguente con diagnosi di toracoalgia aspecifica e prescrizione di antidolorifici al bisogno, nei giorni successivi aveva presentato febbre serotina e valori ematici alterati, per i quali dal 27 gennaio 2006 al 2 marzo 2006 era stato in cura presso l , con esecuzione Controparte_6
di numerosi esami, tra cui una broncoscopia con lavaggio bronco-alveolare, indagini pagina 3 di 16 radiologiche del 7 gennaio 2006, 6 febbraio 2006 e 13 febbraio 2006, e sottoposizione a terapie antibiotiche e cortisoniche, con apparente miglioramento del quadro clinico però destinato, dopo pochi giorni, nuovamente a peggiorare;
aveva poi riferito ai sanitari della comparsa, alla ripresa degli allenamenti dagli stessi sanitari consigliati, di colorazione rossastra all'arto superiore destro, nonché dell'insorgenza di tachicardia;
i sanitari del di avevano pertanto mancato l'esatta diagnosi di trombosi venosa CP_4 CP_1
profonda dell'arto superiore destro, non rilevando la nota correlazione con l'intensa attività sportiva, laddove invece la diagnosi avrebbe potuto essere effettuata con la semplice misurazione del valore D-Dimero fin dall'accesso al pronto soccorso del
23.12.2005, e poi successivamente quando il quadro radiologico aveva mostrato la compromissione polmonare dovuta all'embolia e, infine, quando il paziente aveva riferito della comparsa di rossore al braccio destro e tachicardia nel tentativo di riprendere gli allenamenti. Quanto all' Controparte_4
per il periodo dal 24.3.006 al 19.5.2006, i sanitari, nonostante l'iniziale dubbio
[...]
diagnostico di embolia polmonare, confermato dagli elevati livelli del D-Dimero, dall'esito della scintigrafia polmonare e dall'aggravamento della sintomatologia con comparsa di febbre elevata, persistenza del dolore toracico e dispnea, avevano sottoposto il paziente ad un incompleto esame ecodoppler, mancando di esaminare l'arto destro colpito dalla patologia. A seguito della mancata diagnosi i sanitari di entrambe le strutture avevano formulato le più disparate ipotesi diagnostiche e sottoposto il paziente ad inutili indagini invasive e dolorosi trattamenti. Dimesso il 24.4.2006 senza una chiara e sicura formulazione diagnostica, l'esatta diagnosi era stata raggiunta solo in data
19.5.2006, durante una visita ambulatoriale presso il reparto di chirurgia vascolare a seguito di una richiesta urgente di ecodoppler all'arto superiore destro;
l'ulteriore ecocolordoppler eseguito il 22.8.2006 aveva poi rivelato la compressione costo- claveolare, espressione della sindrome dello stretto toracico superiore (STTS), congenita e sino ad allora sconosciuta a risultata essere stata la causa della TVP. Pt_1
pagina 4 di 16 Con sentenza n.1938/15 il Tribunale, in adesione alle conclusioni del CTU, accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell
[...]
nella misura del 60%, e quella dell' Controparte_1 [...]
nella misura del 40%, e condannandole così al Controparte_4
pagamento ciascuna della propria quota dei danni, liquidati, quelli non patrimoniali, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014,
Avverso detta sentenza proponevano appello l'attore, ed appello incidentale le parti convenute. Con sentenza n. 1057/21 la Corte d'Appello di Bologna, confermata la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettava la domanda del avvisando l'esistenza della speciale difficoltà Pt_1
di cui all'art. 2236 cc ed escludendo la ricorrenza della colpa grave.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Lodi e con ordinanza n.
10782/24 la S.C. accoglieva il secondo motivo: affermava che, non impugnabili per cassazione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello nel senso che si versava in ipotesi di speciale difficoltà ex art. 2236 cc e che non era configurabile colpa grave, presupposti che avevano fondato il rigetto della domanda di risarcimento, la S.C. osservava che la Corte di Appello risultava avere incluso nella nozione di <colpevole omissione>> dell'indagine ecodoppler al braccio destro, l'imprudenza e la negligenza, erroneamente valutando tali regole di comportamento, posto che l'art. 2236 cc, in caso di problema tecnico di speciale difficoltà, limita alla colpa grave la responsabilità discendente dalla sola condotta imperita del professionista, dovendo quindi <il giudice del rinvio…valutare se l'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro il giorno
24 marzo 2006 costituisca negligenza o imprudenza, senza il limite della colpa grave>>.
La S.C. accoglieva anche il terzo, analogo, motivo -rilevando il difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali solo il 19.5.2006 era stato eseguito l'ecodoppler al braccio destro, laddove il 24.3.2006 l'esame era stato limitato al braccio sinistro-, ed il quinto, stante l'omessa motivazione sulle circostanze relative alla natura degli effetti della terapia svolta fra marzo ed aprile 2006.
pagina 5 di 16 Il riassumeva quindi il giudizio ex art. 392 cpc chiedendo la condanna di entrambe Pt_1
le strutture sanitarie in solido al risarcimento dei danni da invalidità temporanea e da invalidità permanente, con riconoscimento della c.d. personalizzazione, del danno morale, e del danno patrimoniale.
Si costituivano congiuntamente le due opponendosi Controparte_7
all'accoglimento delle domande del e riproponendo le difese già svolte nel giudizio Pt_1
di appello, che le aveva viste appellanti incidentali sull'an e sul quantum.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'8.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Deve confermarsi che non va dato ingresso alle istanze istruttorie nelle quali le parti hanno insistito.
La CTU appare immune da vizi logici, chiara, ed esaustiva anche nella puntuale risposta alle osservazioni dei CTP.
Le prove orali del appaiono del tutto superflue alla luce di quanto già agli atti;
Pt_1
quelle delle AOUP sono inammissibili in quanto vertenti su valutazioni medico-legali, correttamente già demandate dal Tribunale al CTU.
3) Rileva la Corte che, alla luce di quanto statuito dalla S.C., è passato in giudicato il rigetto della domanda proposta dal nei confronti dell come da Pt_1 Controparte_8
questa eccepito.
Nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale il deduceva la non Pt_1
applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 cc poiché, per la nota correlazione tra intensa attività sportiva e TVP agli arti, la particolare difficoltà tecnica nella diagnosi della patologia andava esclusa sin dal primo accesso al PS o, quanto meno, come ritenuto anche dal CTU, a partire dal 21.2.2006, l'ordinanza di rinvio ha osservato che
<< Il giudice del merito ha accertato la ricorrenza del presupposto di fatto della speciale difficoltà di cui all'art. 2236 cod. civ., sulla base di un giudizio di fatto in quanto tale non censurabile in sede di legittimità. Al riguardo va tuttavia rammentato che la limitazione di responsabilità alla colpa grave per tale fattispecie attiene
pagina 6 di 16 esclusivamente alla imperizia, e non anche alla negligenza ed imprudenza…L'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro non costituisce colpa grave per la corte territoriale. Viene tuttavia esclusa ogni «colpevole omissione» - dovrebbe intendersi quindi anche la negligenza ed imprudenza -… Delle due l'una, quindi: o nella nozione di «colpevole omissione» il giudice di appello ha incluso, come sembra, l'imprudenza e negligenza, ma in tal modo ha erroneamente valutato tali regole di comportamento alla luce del criterio del problema tecnico di speciale difficoltà; o nella nozione di
«colpevole omissione» è inclusa soltanto l'imperizia, ed allora è mancata, in relazione all'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro, l'indagine dal punto di vista della negligenza ed imprudenza. Posto che in motivazione si distingue fra «colpevole omissione» e «condotta omissiva dei sanitari qualificabile in termini di colpa grave» è da ritenere valido il primo corno dell'alternativa. Il giudice del rinvio deve pertanto valutare se l'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro il giorno 24 marzo
2006 costituisca negligenza o imprudenza, senza il limite della colpa grave>>.
Alla luce di tali considerazioni, non è più discutibile che il caso del fosse di Pt_1
speciale difficoltà tecnica, né che nell'operato del sanitari del non sono CP_3
ravvisabili condotte connotate da negligenza o imprudenza, o da grave imperizia;
come espressamente indicato dalla S.C., l'attività medica che rileva nel presente giudizio di rinvio quale possibile fonte di responsabilità risarcitoria è unicamente quella tenuta in occasione dell'ecodoppler del 24.3.2006 dall di che aveva preso in CP_9 CP_4
carico il paziente dopo la cessazione, in data 21.2.2006, del rapporto di cura con l' . CP_9 CP_3
4) La domanda del Lodi nei confronti della di merita accoglimento. Pt_2 CP_4
La CTU, pur sottolineate ampiamente, come rilevato anche nella sentenza di appello, le peculiarità della vicenda clinica, ha ritenuto che al 21.2.2006, e dunque a due mesi dall'esordio sintomatologico, tenuto conto della natura e del persistere dei sintomi
(toracoalgia cui si aggiungeva la dispnea), delle risultanze radiologiche (addensamento bilaterale), e del fallimento della terapia antibiotica, si imponeva, nell'ambito di una pagina 7 di 16 diagnosi differenziale, la valutazione di ulteriori ipotesi diagnostiche, fra cui quella di
TVP.
Dopo ormai tre mesi, il 24.3.2006 i sanitari dell di eseguita la CP_9 CP_4
misurazione del D-Dimero risultato superiore alla norma, correttamente valutarono la necessità di procedere ad una diagnosi differenziale;
posto il quesito clinico di
“verosimile embolia polmonare” (doc. 21 , non certo “a caso” eseguirono la Pt_1
ultrasonografia, dapprima, come di prassi, agli arti inferiori;
pacificamente, se fosse stata poi estesa non solo braccio sinistro ma anche al destro, essa avrebbe consentito in quel momento la diagnosi di TVP, raggiunta poi, con l'esecuzione al braccio destro dell'ecodoppler, il 19.5.2006.
D'altronde, anche il successivo ricovero presso l'AOPP di del 7.4.2006 fu CP_4
disposto con diagnosi di sospetta embolia polmonare.
Ritiene questa Corte che la mancata, o, con la terminologia del CTU, “trascurata” esecuzione dell'ecodoppler anche all'arto superiore destro, dopo l'esito negativo di quello agli arti inferiori e all'arto superiore sinistro, sia stata condotta connotata non da imperizia, ma da negligenza.
Non può giungersi ad una conclusione diversa, tanto più se si considera che non è stata indicata né dall'Ospedale né dal suo CTP la benché minima ragione che, in concreto o anche in astratto, giustificasse il mancato esame del braccio destro;
l'omissione non può dunque riferirsi ad altro che ad una mera dimenticanza o ad una condotta superficiale.
Ipotizzata espressamente dai sanitari di l'embolia polmonare, non è certo la CP_4
rarità statistica della TVP agli arti superiori (2-5%) a poter giustificarne l'operato dei medici i quali, infatti, si mostrarono consapevoli della necessità di esaminare gli arti superiori dopo quelli inferiori, ma inspiegabilmente trascurarono il braccio destro.
Il sospetto diagnostico che il quadro polmonare potesse avere origine embolica, era peraltro talmente forte che, nonostante l'esito negativo degli ecodoppler del 24.3.2006, i sanitari di prescrissero, per due settimane a cavallo fra marzo e aprile 2006, un CP_4
trattamento antitrombotico con eparina a basso peso molecolare il quale, come pagina 8 di 16 evidenziato dalla CTP dell di fu senz'altro utile ad evitare la Pt_2 CP_4
reiterazione di fenomeni embolici, ma, come dedotto dal e come è pacifico, non Pt_1
esaurì la risposta terapeutica la quale, una volta diagnosticata la TVP, consistette nella prescrizione, da parte dei sanitari dell di di terapia anticoagulante, Pt_2 CP_4
protratta dal 19.5.2006 al 22.8.2006, e fisioterapia.
La mancata diagnosi al 24.3.2006 non solo non consentì di impostare immediatamente la corretta terapia anticoagulante, iniziata due mesi dopo, ma fuorviò anche il percorso diagnostico successivo, che fu indirizzato (erroneamente) verso patologie diverse dalla
TVP e che vide, dopo tale data, l'esecuzione di agoaspirato polmonare, biopsia renale ecoguidata, e plurime biopsie polmonari e pleuriche.
Non osta, in conclusione, all'affermazione della responsabilità dell' di Pt_2 CP_4
per tutti i danni causalmente derivati dalla condotta del 24.2.2006, l'art. 2236 cc che, come affermato dalla S.C., in caso di speciale difficoltà tecnica, elide la rilevanza delle sole condotte in grado lieve imperite.
4) Premesso che, non esaminata dal giudice di appello l'impugnazione incidentale sul quantum proposta dalla la cui ammissibilità questa Corte è pertanto Parte_3
chiamata a valutare, anche d'ufficio, va in primo luogo rilevata la inammissibilità, ex art. 342 cpc, dell'appello incidentale laddove si contestava la quantificazione dell'IT e dell'IP effettuata dal CTU, sulla base della sola affermazione che <l'iter clinico a cui è stato sottoposto il sig. è esclusivamente riconducibile alle condizioni di salute del Pt_1
paziente (sindrome dello stretto toracico) nonché alla asintomaticità con cui si è manifestata la TVP>>.
Tali rilevo è assolutamente generico;
i periodi di IT sono stati individuati dal CTU solo dopo che le patologie di cui il era portatore smisero di essere asintomatiche, ed in Pt_1
relazione tanto al ritardo con cui si intraprese la terapia che portò alla stabilizzazione dei postumi (rilevante per la complessiva durata dell'IT), quanto alle attività diagnostiche invasive che una più tempestiva corretta diagnosi avrebbe invece consentito di evitare
(rilevante per la misura percentuale dell'IT).
pagina 9 di 16 Sulla natura degli esiti permanenti causati dalla ritardata diagnosi, indicati dal perito d'ufficio in sindrome post trombotica di grado moderato, lieve sindrome respiratoria di tipo restrittivo, esiti cicatriziali, soggettività astenica, sindrome depressiva cronica, e sulla sua entità del 16%, quale maggior danno differenziale iatrogeno, hanno concordato anche tutti i CTP (v. seconda relazione del CTU e allegate CTP delle . Pt_2
Non vi è dunque alcuna ragione per disattendere la quantificazione dell'IP del 16%, osservandosi, per completezza, che il non ha chiesto una diversa liquidazione del Pt_1
pregiudizio in ragione della natura di danno c.d. differenziale.
Contrariamente a quanto si sostiene nell'appello incidentale, nel caso di specie non si applica l'art. 139 c.assicurazioni nella liquidazione dell'IT, non vertendosi, stante l'entità dell'IP, in ipotesi di c.d. micropermanenti.
Il ha domandato, in appello e nel presente giudizio di rinvio, il riconoscimento di Pt_1
una maggior durata dell'IT, ossia 60 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di
ITP al 25%, periodi indicati dal proprio CTP prof. nella relazione allegata alla Per_2
citazione di primo grado, senza considerare che, nella risposta alle osservazioni dei CTP, il CTU aveva dato atto che anche il CTP dell'attore, in sede di operazioni, si era sul punto dichiarato concorde con il perito d'ufficio.
In ogni caso, il rilevo va disatteso poiché formulato in modo generico, senza riferimento specifico alle indicazioni del CTU in merito alle date dei periodi di IT, e alle condizioni del in quegli stessi periodi;
peraltro, tali specificazioni non si rinvengono neppure Pt_1
nella CTP del prof. depositata con la citazione di primo grado. Per_2
Piuttosto, deve considerarsi che il CTU ha riconosciuto, complessivamente, 46 giorni di
ITP al 50% dal 21.2.06 al 7.4.2006, 20 giorni di ITT dal 7.4.2006 al 27.4.2006, e, dal
27.4.2006 al 19.5.2006, 10 giorni di ITP al 75%, 12 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di
ITP al 20%. Posto che, come si è detto, si è formato il giudicato sulla non responsabilità dell , va escluso che possa essere risarcita dalla Controparte_10 Parte_3
l'IT per giornate anteriori al 24.3.2006; il primo periodo di ITP al 50% va dunque limitato ai 15 giorni trascorsi dal 24.3.2006 al 7.4.2006.
pagina 10 di 16 Va invece accolta la richiesta del Lodi di applicazione, al danno da IT, dell'aumento massimo previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, con liquidazione, dunque, di euro 145,00 al giorno in luogo dell'importo base di euro 96,00 al giorno, applicato dal Tribunale.
Deve a tal riguardo considerarsi che i periodi di IT ineriscono, dal 24.3.2006 in poi, ad un ricovero ospedaliero ed alla sottoposizione del paziente ad una serie di esami anche invasivi, di fatto inutili, (agoaspirato polmonare, biopsia renale, plurime biopsie polmonari e pleuriche). Le condizioni del sono state dunque particolarmente Pt_1
penose sia dal punto divista biologico, che morale, considerato che durante il protrarsi per circa due mesi dei vari, numerosissimi esami (invasivi e non) cui veniva sottoposto, il ha certamente sofferto della condizione di incertezza quanto alle cause dei gravi Pt_1
sintomi da lui presentati;
deve, a tal proposito, ricordarsi che il risarcimento del danno non patrimoniale, anche da IT, di cui alle tabelle del Tribunale di Milano anche anteriori al 2021, include tanto la componente biologica quanto quella morale del danno non patrimoniale temporaneo.
Dunque, per l'IT va riconosciuto al complessivamente l'importo di euro 7.685,00, Pt_1
in luogo della somma lievemente inferiore di cui alla sentenza del Tribunale.
5) Va respinta la reiterata richiesta del di liquidazione di un maggiore danno non Pt_1
patrimoniale da IP, liquidato dal Tribunale unitariamente in base alle Tabelle del
Tribunale di Milano del 2014, con applicazione dell'aumento massimo del 43% per personalizzazione sull'intero importo base.
Osserva la Corte che non è dimostrata la sussistenza dei presupposti per operare alcuna personalizzazione del danno biologico la quale, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno pagina 11 di 16 biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
In particolare, nel caso di specie, deve considerarsi che il CTU ha accertato che, se il non potrà più praticare sport a livello agonistico, pur potendo continuare a Pt_1
praticarlo a livello amatoriale, ciò dipende non dalla condotta colposa dei sanitari, ma dalla patologia congenita di cui è portatore.
Quanto alla sofferenza soggettiva patita dal ragazzo, e dunque al danno morale, deve rilevarsi che tale pregiudizio è stato già risarcito mediante l'applicazione delle tabelle milanesi del 2014, il cui punto unitario di liquidazione (pari, per l'IP del 16%, ad euro
3.731,00) comprendeva tanto il punto biologico (euro 2.826,69) quanto il suo aumento del 32% (dunque il punto di euro 904,52) per il danno morale.
Il Tribunale ha aumentato il danno onnicomprensivo da IP di euro 53.387,00 ad euro
63.424,00, in ragione <delle peculiarità del caso concreto che sono indicative di una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella media considerata dalle tabelle>>; è stata quindi riconosciuta una personalizzazione di euro 10.000,00 circa, che, come risulta dalla motivazione della sentenza, dalle considerazioni del CTU e dalle allegazioni di parte, va riferita alla componente del danno morale, del quale detto aumento attua una personalizzazione anche superiore a quella massima tabellare del 43%.
Nell'appello incidentale l' aveva invece dedotto che non si comprendeva il Pt_2
ragionamento per il quale il giudice aveva riconosciuto una maggiorazione del danno per personalizzazione. Anche tale rilevo è inammissibile ex art. 342 cpc per la sua totale genericità, atteso che, come si è detto, il Tribunale aveva chiaramente indicato le ragioni pagina 12 di 16 dell'aumento della liquidazione del danno tabellare in considerazione della entità del pregiudizio attinente la sofferenza soggettiva, riportando estesamente i passi della CTU che descrivono l'intensità di questa specifica voce di danno non patrimoniale.
5) Con riguardo al danno patrimoniale emergente, va respinto il rilievo dell' di Pt_2
ove contestava la spettanza di euro 3.915,00 per avere il CTU escluso trattarsi CP_4
di spese inerenti a diagnosi e cure. Infatti, come anche espressamente indicato nella
CTU e riportato in sentenza, si tratta di costi di consulenze medico-legali ante causam, correlate alla vicenda oggetto di causa;
esse sono dunque risarcibili quali spese di difesa stragiudiziale di natura tecnica. Pur in mancanza di relativa censura, si aggiunge che tali spese sono risultate necessarie e risultano di importo congruo, stante la complessità del caso.
Il nonostante l'intera IT si sia conclusa nell'arco di pochi mesi, ha domandato, Pt_1
come già in appello, il rimborso delle tasse universitarie di due anni invece che di uno.
Il Tribunale a tal proposito, si era attenuto alla valutazione del CTU, che, in risposta alle osservazioni della CTP dell di richiamata la differenza fra inabilità Pt_2 CP_4
biologica ed inabilità lavorativa, aveva chiarito che, nonostante l'esaurimento dell'IT biologica, era persistito un perturbamento di natura morale laddove il ragazzo si trovava a dover riprender il corso della sua vita, compresi gli studi, <con il carico di impegno, concentrazione, costanza e continuità che questi richiedono e che, specie dopo un periodo di sospensione per circostanze avverse, risulta attendibilmente faticoso riacquisire e solo progressivamente recuperabile>>.
Deve allora rilevarsi che le considerazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e che la di si è limitata a contestare il riconoscimento delle tasse riferite al Pt_2 CP_4
periodo di un anno accademico (p. 52 appello incidentale) senza alcuna specifica argomentazione;
neppure il dal canto suo, ha messo in luce alcun elemento Pt_1
specifico che porti ad ascrivere alle condotte dei sanitari il fatto che egli, avendo avuto, prima della malattia, un percorso di studi regolare, si sia poi laureato con due anziché un solo anno di ritardo.
pagina 13 di 16 6) Con riguardo al danno da mancato guadagno, contrariamente a quanto dedotto dall nulla è stato liquidato dal Tribunale al Lodi con riferimento ai periodi di IT, Pt_2
durante i quali egli era studente non percettore di reddito, essendo stata rinunciata la domanda relativa ai compensi per l'attività professionale di giocatore di basket.
Quanto all'appello del se non può riconoscersi alcun compenso in relazione al Pt_1
periodo di pratica forense che, seppur in ritardo, è stata evidentemente svolta, con percezione del riconoscimento economico per la stessa spettante, è invece fondata la richiesta del mancato guadagno per l'attività di avvocato, domandato sin dalla citazione di primo grado, ma da riconoscersi, per le ragioni già evidenziate, per il solo anno del ritardo nel conseguimento della laurea in giurisprudenza causalmente riferibile ai fatti di causa.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dall'AOUP, al ritardo nel conseguimento della laurea è del tutto normale che consegua un corrispondente ritardo nell'inserimento del mondo del lavoro, con conseguente perdita della relativa entrata
(Cass. 28418/23).
Il danneggiato ha specificato la pretesa, già in primo grado, in euro 19.224,00 annui.
La prova del quantum è stata affidata alla produzione della dichiarazione fiscale 2014 relativa ai redditi prodotti nel 2013, non essendovi peraltro prova che, prima di tale anno, il vesse ricevuto dei redditi e presentato la relativa dichiarazione. Pt_1
Tale produzione, effettuata con le note conclusive concesse dal GI in vista dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, è tempestiva, trattandosi di documento formatosi il
29.9.2014, quindi dopo l'udienza precedente del 13.5.2014, osservandosi che, in ogni caso, il danno ben avrebbe potuto essere liquidato facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale.
Su tale somma, che rivalutata ad oggi è pari ad euro 24.434,00 vanno liquidati gli interessi compensativi secondo il criterio prescelto dal Tribunale, non impugnato dalle parti, con decorrenza dall'1.1.2020 (data intermedia fra il 2014 ed oggi).
pagina 14 di 16 6) La di soccombente, va condannata a rifondere al le spese di Pt_2 CP_4 Pt_1
tutti i gradi e fasi del giudizio, liquidate, per il primo grado, come già dalla sentenza del
Tribunale, e, per il resto, come da note.
Le spese della CTU e della CTP attorea vano poste a carico della sola di Pt_2
CP_4
Quanto al rapporto processuale fra il e la di rimane ferma, per Pt_1 Pt_2 CP_1
effetto del giudicato, la statuizione sulle spese di primo grado e di appello di cui alla sentenza di appello;
per le spese del giudizio di legittimità e del presente rinvio, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c2 cpc come integrato dalla pronuncia della C.Cost. 77/18, che vanno ravvisati nella speciale complessità tecnica del caso, che ha reso indispensabile l'effettuazione di una CTU, la quale ha peraltro accertato di profili di imperizia dei sanitari del , sia pure CP_3
risultati inidonei, ex art. 2236 cc, a dar luogo a responsabilità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dall'ordinanza della
S.C. n. 10782/24 sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
e della Controparte_4 [...]
dato atto dell'intervenuto Controparte_11
giudicato quanto al rigetto delle domande del erso la di condanna Pt_1 Pt_2 CP_1
la a pagare al i seguenti Controparte_4 Pt_1
importi,
a) euro 63.424,00 per danno non patrimoniale da IP, oltre agli interessi compensativi nella misura annua pari a 2,5%, con decorrenza dal 15 ottobre 2010 fino all'11.6.2015 ed oltre interessi legali con decorrenza dall'11.6.2015 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
b) euro 7.685,00 per danno non patrimoniale da IT, oltre agli interessi compensativi nella misura annua pari a 2,5%, con decorrenza dal 15 ottobre 2010 fino all'11.6.2015 ed oltre interessi legali con decorrenza dall'11.6.2015 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
pagina 15 di 16 c) euro 5.102,00 per danno patrimoniale emergente, oltre a rivalutazione dalla data della domanda sino all'11.6.215 ed oltre interessi legali con decorrenza dall' 11.6.2015 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
d) euro 24.434,00 per danno patrimoniale da mancato guadagno, oltre agli interessi compensativi nella misura annua pari a 2,5% con decorrenza dall'1.1.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Compensa fra il e la di le spese di lite del giudizio di legittimità e Pt_1 Pt_2 CP_1
del presente giudizio di rinvio.
Condanna la di a rifondere al le spese processuali di tutti i gradi e Pt_2 CP_4 Pt_1
fasi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.660,00 per anticipazioni (ivi incluse le spese di CTP) ed euro 10.000,00 per compensi, per l'appello in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 9.991,00 per compensi, per il giudizio di legittimità in euro
1.545,00 per anticipazioni ed euro 7.655,00 per compensi, e per il presente giudizio di rinvio, in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 9.991,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della sola di Pt_2 CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di Pt_3 CP_4
versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 392 cpc iscritta al n. r.g. 1063/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO Parte_1 C.F._1 MARCO, dell'avv. CARLI PATRIZIA ( ) e all'avv. SPROVIERI MICHELE C.F._2 ( ) C.F._3
contro
Controparte_1 C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE
CONCLUSIONI
Per il Lodi
<<voglia l'ecc.ma corte di appello bologna, in funzione giudice rinvio in< i>
appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in conformità al dettato dell'ordinanza rescindente, così provvedere:
In via principale e nel merito, accogliere i motivi dedotti in atti del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1938/2015 del Tribunale di
Bologna, notificata il 7 agosto 2015, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che si riportano: pagina 1 di 16 - “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione avversaria, accertata e dichiarata la responsabilità civile, contrattuale e/o extracontrattuale, delle convenute nella determinazione degli eventi lesivi per cui è causa per i fatti dei rispettivi sanitari che ebbero in cura nei differenti momenti come meglio evidenziati in parte Parte_1 narrativa, condannare, anche in solido fra loro ex art. 2055 c.c., l'
[...]
, in persona Controparte_3 del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, nonché l'
[...]
, in persona del Direttore Controparte_4
Generale e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore (patrimoniale emergente, patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa, biologico, morale, esistenziale, ecc.), mediante il pagamento della somma che verrà ritenuta giusta e liquidata, anche con il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto al saldo.
- Condannare i convenuti, anche in solido tra di loro, al pagamento delle pese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dei precedenti gradi (2° e 3°), oltre spese generali e oneri di legge”.
Per mero scrupolo, vengono richiamate le istanze istruttorie tempestivamente proposte in I grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, rinnovate in questa sede e di seguito trascritte:
14) “vero che prima dei fatti riguardanti la malattia iniziata nel dicembre 2005 aveva una concezione della vita positiva, con tanti amici con Parte_1 cui usciva ogni settimana con regolarità”;
15) “vero che dopo essersi ripreso dalla malattia del 2006 il suo carattere è modificato, divenuto schivo e suscettibile”;
21) “vero che dopo la malattia in questione per un semplice malessere Pt_1 diventa nervoso e si preoccupa di avere qualcosa di grave chiudendosi
[...] in sé stesso”;
22) “vero che per 1 anno dopo i fatti in questione non voleva Parte_1 uscire di casa e soltanto il regalo del cane lo ha riavvicinato alla vita”; Per_1
23) “vero che dopo questa malattia ha ritardato gli studi Parte_1 universitari, avendo difficoltà di concentrazione”;
24) “vero che oggi collabora quale praticante abilitato al patrocinio presso lo
pagina 2 di 16 studio Avv. Patrizia Carli con remunerazione di euro 1500,00 mensili”;
25) “vero che lo Studio Avv. Carli ha sempre corrisposto ai propri praticanti il fondo spese minimo di euro 800,00 oltre a percentuale su cause particolari”>>
Per le Pt_2
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, anche parziale, dell'avverso atto di citazione in riassunzione, per tutte le ragioni esposte;
In via principale
- previo chiarimento dei profili evidenziati dalla Corte di Cassazione, confermare la sentenza emessa da questa Corte n. 1057/2021, per la ragioni esposte;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza emessa da questa Corte n. 1057/2021, ridurre, in ogni caso, le pretese risarcitorie avverse per le ragioni tutte indicate negli atti del giudizio di appello, determinando la quota di effettiva responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte nella vertenza. Il tutto, con vittoria delle spese, competenze ed onorari anche del giudizio di Cassazione. In via istruttoria:
- ci si oppone alle avverse richieste istruttorie per le ragioni esposte nel giudizio di appello e si insiste nelle richieste istruttorie formulate da questa difesa nel giudizio di appello>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna l' Parte_1 [...]
e l Controparte_5 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti Controparte_4
all'omessa diagnosi di trombosi venosa profonda (TVP) della vena succlavia destra, che, ove tempestivamente curata con la somministrazione di terapia anticoagulante, avrebbe evitato i pregiudizi cui la domanda ineriva.
L'attore, studente universitario e giocatore di basket a livello agonistico all'epoca dei fatti, esponeva che la notte del 23 dicembre 2005 si era rivolto al pronto soccorso del per un improvviso dolore toracico che gli aveva Controparte_1
impedito la respirazione;
dimesso la mattina seguente con diagnosi di toracoalgia aspecifica e prescrizione di antidolorifici al bisogno, nei giorni successivi aveva presentato febbre serotina e valori ematici alterati, per i quali dal 27 gennaio 2006 al 2 marzo 2006 era stato in cura presso l , con esecuzione Controparte_6
di numerosi esami, tra cui una broncoscopia con lavaggio bronco-alveolare, indagini pagina 3 di 16 radiologiche del 7 gennaio 2006, 6 febbraio 2006 e 13 febbraio 2006, e sottoposizione a terapie antibiotiche e cortisoniche, con apparente miglioramento del quadro clinico però destinato, dopo pochi giorni, nuovamente a peggiorare;
aveva poi riferito ai sanitari della comparsa, alla ripresa degli allenamenti dagli stessi sanitari consigliati, di colorazione rossastra all'arto superiore destro, nonché dell'insorgenza di tachicardia;
i sanitari del di avevano pertanto mancato l'esatta diagnosi di trombosi venosa CP_4 CP_1
profonda dell'arto superiore destro, non rilevando la nota correlazione con l'intensa attività sportiva, laddove invece la diagnosi avrebbe potuto essere effettuata con la semplice misurazione del valore D-Dimero fin dall'accesso al pronto soccorso del
23.12.2005, e poi successivamente quando il quadro radiologico aveva mostrato la compromissione polmonare dovuta all'embolia e, infine, quando il paziente aveva riferito della comparsa di rossore al braccio destro e tachicardia nel tentativo di riprendere gli allenamenti. Quanto all' Controparte_4
per il periodo dal 24.3.006 al 19.5.2006, i sanitari, nonostante l'iniziale dubbio
[...]
diagnostico di embolia polmonare, confermato dagli elevati livelli del D-Dimero, dall'esito della scintigrafia polmonare e dall'aggravamento della sintomatologia con comparsa di febbre elevata, persistenza del dolore toracico e dispnea, avevano sottoposto il paziente ad un incompleto esame ecodoppler, mancando di esaminare l'arto destro colpito dalla patologia. A seguito della mancata diagnosi i sanitari di entrambe le strutture avevano formulato le più disparate ipotesi diagnostiche e sottoposto il paziente ad inutili indagini invasive e dolorosi trattamenti. Dimesso il 24.4.2006 senza una chiara e sicura formulazione diagnostica, l'esatta diagnosi era stata raggiunta solo in data
19.5.2006, durante una visita ambulatoriale presso il reparto di chirurgia vascolare a seguito di una richiesta urgente di ecodoppler all'arto superiore destro;
l'ulteriore ecocolordoppler eseguito il 22.8.2006 aveva poi rivelato la compressione costo- claveolare, espressione della sindrome dello stretto toracico superiore (STTS), congenita e sino ad allora sconosciuta a risultata essere stata la causa della TVP. Pt_1
pagina 4 di 16 Con sentenza n.1938/15 il Tribunale, in adesione alle conclusioni del CTU, accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell
[...]
nella misura del 60%, e quella dell' Controparte_1 [...]
nella misura del 40%, e condannandole così al Controparte_4
pagamento ciascuna della propria quota dei danni, liquidati, quelli non patrimoniali, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014,
Avverso detta sentenza proponevano appello l'attore, ed appello incidentale le parti convenute. Con sentenza n. 1057/21 la Corte d'Appello di Bologna, confermata la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettava la domanda del avvisando l'esistenza della speciale difficoltà Pt_1
di cui all'art. 2236 cc ed escludendo la ricorrenza della colpa grave.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Lodi e con ordinanza n.
10782/24 la S.C. accoglieva il secondo motivo: affermava che, non impugnabili per cassazione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello nel senso che si versava in ipotesi di speciale difficoltà ex art. 2236 cc e che non era configurabile colpa grave, presupposti che avevano fondato il rigetto della domanda di risarcimento, la S.C. osservava che la Corte di Appello risultava avere incluso nella nozione di <colpevole omissione>> dell'indagine ecodoppler al braccio destro, l'imprudenza e la negligenza, erroneamente valutando tali regole di comportamento, posto che l'art. 2236 cc, in caso di problema tecnico di speciale difficoltà, limita alla colpa grave la responsabilità discendente dalla sola condotta imperita del professionista, dovendo quindi <il giudice del rinvio…valutare se l'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro il giorno
24 marzo 2006 costituisca negligenza o imprudenza, senza il limite della colpa grave>>.
La S.C. accoglieva anche il terzo, analogo, motivo -rilevando il difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali solo il 19.5.2006 era stato eseguito l'ecodoppler al braccio destro, laddove il 24.3.2006 l'esame era stato limitato al braccio sinistro-, ed il quinto, stante l'omessa motivazione sulle circostanze relative alla natura degli effetti della terapia svolta fra marzo ed aprile 2006.
pagina 5 di 16 Il riassumeva quindi il giudizio ex art. 392 cpc chiedendo la condanna di entrambe Pt_1
le strutture sanitarie in solido al risarcimento dei danni da invalidità temporanea e da invalidità permanente, con riconoscimento della c.d. personalizzazione, del danno morale, e del danno patrimoniale.
Si costituivano congiuntamente le due opponendosi Controparte_7
all'accoglimento delle domande del e riproponendo le difese già svolte nel giudizio Pt_1
di appello, che le aveva viste appellanti incidentali sull'an e sul quantum.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'8.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Deve confermarsi che non va dato ingresso alle istanze istruttorie nelle quali le parti hanno insistito.
La CTU appare immune da vizi logici, chiara, ed esaustiva anche nella puntuale risposta alle osservazioni dei CTP.
Le prove orali del appaiono del tutto superflue alla luce di quanto già agli atti;
Pt_1
quelle delle AOUP sono inammissibili in quanto vertenti su valutazioni medico-legali, correttamente già demandate dal Tribunale al CTU.
3) Rileva la Corte che, alla luce di quanto statuito dalla S.C., è passato in giudicato il rigetto della domanda proposta dal nei confronti dell come da Pt_1 Controparte_8
questa eccepito.
Nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale il deduceva la non Pt_1
applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 cc poiché, per la nota correlazione tra intensa attività sportiva e TVP agli arti, la particolare difficoltà tecnica nella diagnosi della patologia andava esclusa sin dal primo accesso al PS o, quanto meno, come ritenuto anche dal CTU, a partire dal 21.2.2006, l'ordinanza di rinvio ha osservato che
<< Il giudice del merito ha accertato la ricorrenza del presupposto di fatto della speciale difficoltà di cui all'art. 2236 cod. civ., sulla base di un giudizio di fatto in quanto tale non censurabile in sede di legittimità. Al riguardo va tuttavia rammentato che la limitazione di responsabilità alla colpa grave per tale fattispecie attiene
pagina 6 di 16 esclusivamente alla imperizia, e non anche alla negligenza ed imprudenza…L'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro non costituisce colpa grave per la corte territoriale. Viene tuttavia esclusa ogni «colpevole omissione» - dovrebbe intendersi quindi anche la negligenza ed imprudenza -… Delle due l'una, quindi: o nella nozione di «colpevole omissione» il giudice di appello ha incluso, come sembra, l'imprudenza e negligenza, ma in tal modo ha erroneamente valutato tali regole di comportamento alla luce del criterio del problema tecnico di speciale difficoltà; o nella nozione di
«colpevole omissione» è inclusa soltanto l'imperizia, ed allora è mancata, in relazione all'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro, l'indagine dal punto di vista della negligenza ed imprudenza. Posto che in motivazione si distingue fra «colpevole omissione» e «condotta omissiva dei sanitari qualificabile in termini di colpa grave» è da ritenere valido il primo corno dell'alternativa. Il giudice del rinvio deve pertanto valutare se l'omissione dell'indagine ecodoppler al braccio destro il giorno 24 marzo
2006 costituisca negligenza o imprudenza, senza il limite della colpa grave>>.
Alla luce di tali considerazioni, non è più discutibile che il caso del fosse di Pt_1
speciale difficoltà tecnica, né che nell'operato del sanitari del non sono CP_3
ravvisabili condotte connotate da negligenza o imprudenza, o da grave imperizia;
come espressamente indicato dalla S.C., l'attività medica che rileva nel presente giudizio di rinvio quale possibile fonte di responsabilità risarcitoria è unicamente quella tenuta in occasione dell'ecodoppler del 24.3.2006 dall di che aveva preso in CP_9 CP_4
carico il paziente dopo la cessazione, in data 21.2.2006, del rapporto di cura con l' . CP_9 CP_3
4) La domanda del Lodi nei confronti della di merita accoglimento. Pt_2 CP_4
La CTU, pur sottolineate ampiamente, come rilevato anche nella sentenza di appello, le peculiarità della vicenda clinica, ha ritenuto che al 21.2.2006, e dunque a due mesi dall'esordio sintomatologico, tenuto conto della natura e del persistere dei sintomi
(toracoalgia cui si aggiungeva la dispnea), delle risultanze radiologiche (addensamento bilaterale), e del fallimento della terapia antibiotica, si imponeva, nell'ambito di una pagina 7 di 16 diagnosi differenziale, la valutazione di ulteriori ipotesi diagnostiche, fra cui quella di
TVP.
Dopo ormai tre mesi, il 24.3.2006 i sanitari dell di eseguita la CP_9 CP_4
misurazione del D-Dimero risultato superiore alla norma, correttamente valutarono la necessità di procedere ad una diagnosi differenziale;
posto il quesito clinico di
“verosimile embolia polmonare” (doc. 21 , non certo “a caso” eseguirono la Pt_1
ultrasonografia, dapprima, come di prassi, agli arti inferiori;
pacificamente, se fosse stata poi estesa non solo braccio sinistro ma anche al destro, essa avrebbe consentito in quel momento la diagnosi di TVP, raggiunta poi, con l'esecuzione al braccio destro dell'ecodoppler, il 19.5.2006.
D'altronde, anche il successivo ricovero presso l'AOPP di del 7.4.2006 fu CP_4
disposto con diagnosi di sospetta embolia polmonare.
Ritiene questa Corte che la mancata, o, con la terminologia del CTU, “trascurata” esecuzione dell'ecodoppler anche all'arto superiore destro, dopo l'esito negativo di quello agli arti inferiori e all'arto superiore sinistro, sia stata condotta connotata non da imperizia, ma da negligenza.
Non può giungersi ad una conclusione diversa, tanto più se si considera che non è stata indicata né dall'Ospedale né dal suo CTP la benché minima ragione che, in concreto o anche in astratto, giustificasse il mancato esame del braccio destro;
l'omissione non può dunque riferirsi ad altro che ad una mera dimenticanza o ad una condotta superficiale.
Ipotizzata espressamente dai sanitari di l'embolia polmonare, non è certo la CP_4
rarità statistica della TVP agli arti superiori (2-5%) a poter giustificarne l'operato dei medici i quali, infatti, si mostrarono consapevoli della necessità di esaminare gli arti superiori dopo quelli inferiori, ma inspiegabilmente trascurarono il braccio destro.
Il sospetto diagnostico che il quadro polmonare potesse avere origine embolica, era peraltro talmente forte che, nonostante l'esito negativo degli ecodoppler del 24.3.2006, i sanitari di prescrissero, per due settimane a cavallo fra marzo e aprile 2006, un CP_4
trattamento antitrombotico con eparina a basso peso molecolare il quale, come pagina 8 di 16 evidenziato dalla CTP dell di fu senz'altro utile ad evitare la Pt_2 CP_4
reiterazione di fenomeni embolici, ma, come dedotto dal e come è pacifico, non Pt_1
esaurì la risposta terapeutica la quale, una volta diagnosticata la TVP, consistette nella prescrizione, da parte dei sanitari dell di di terapia anticoagulante, Pt_2 CP_4
protratta dal 19.5.2006 al 22.8.2006, e fisioterapia.
La mancata diagnosi al 24.3.2006 non solo non consentì di impostare immediatamente la corretta terapia anticoagulante, iniziata due mesi dopo, ma fuorviò anche il percorso diagnostico successivo, che fu indirizzato (erroneamente) verso patologie diverse dalla
TVP e che vide, dopo tale data, l'esecuzione di agoaspirato polmonare, biopsia renale ecoguidata, e plurime biopsie polmonari e pleuriche.
Non osta, in conclusione, all'affermazione della responsabilità dell' di Pt_2 CP_4
per tutti i danni causalmente derivati dalla condotta del 24.2.2006, l'art. 2236 cc che, come affermato dalla S.C., in caso di speciale difficoltà tecnica, elide la rilevanza delle sole condotte in grado lieve imperite.
4) Premesso che, non esaminata dal giudice di appello l'impugnazione incidentale sul quantum proposta dalla la cui ammissibilità questa Corte è pertanto Parte_3
chiamata a valutare, anche d'ufficio, va in primo luogo rilevata la inammissibilità, ex art. 342 cpc, dell'appello incidentale laddove si contestava la quantificazione dell'IT e dell'IP effettuata dal CTU, sulla base della sola affermazione che <l'iter clinico a cui è stato sottoposto il sig. è esclusivamente riconducibile alle condizioni di salute del Pt_1
paziente (sindrome dello stretto toracico) nonché alla asintomaticità con cui si è manifestata la TVP>>.
Tali rilevo è assolutamente generico;
i periodi di IT sono stati individuati dal CTU solo dopo che le patologie di cui il era portatore smisero di essere asintomatiche, ed in Pt_1
relazione tanto al ritardo con cui si intraprese la terapia che portò alla stabilizzazione dei postumi (rilevante per la complessiva durata dell'IT), quanto alle attività diagnostiche invasive che una più tempestiva corretta diagnosi avrebbe invece consentito di evitare
(rilevante per la misura percentuale dell'IT).
pagina 9 di 16 Sulla natura degli esiti permanenti causati dalla ritardata diagnosi, indicati dal perito d'ufficio in sindrome post trombotica di grado moderato, lieve sindrome respiratoria di tipo restrittivo, esiti cicatriziali, soggettività astenica, sindrome depressiva cronica, e sulla sua entità del 16%, quale maggior danno differenziale iatrogeno, hanno concordato anche tutti i CTP (v. seconda relazione del CTU e allegate CTP delle . Pt_2
Non vi è dunque alcuna ragione per disattendere la quantificazione dell'IP del 16%, osservandosi, per completezza, che il non ha chiesto una diversa liquidazione del Pt_1
pregiudizio in ragione della natura di danno c.d. differenziale.
Contrariamente a quanto si sostiene nell'appello incidentale, nel caso di specie non si applica l'art. 139 c.assicurazioni nella liquidazione dell'IT, non vertendosi, stante l'entità dell'IP, in ipotesi di c.d. micropermanenti.
Il ha domandato, in appello e nel presente giudizio di rinvio, il riconoscimento di Pt_1
una maggior durata dell'IT, ossia 60 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di
ITP al 25%, periodi indicati dal proprio CTP prof. nella relazione allegata alla Per_2
citazione di primo grado, senza considerare che, nella risposta alle osservazioni dei CTP, il CTU aveva dato atto che anche il CTP dell'attore, in sede di operazioni, si era sul punto dichiarato concorde con il perito d'ufficio.
In ogni caso, il rilevo va disatteso poiché formulato in modo generico, senza riferimento specifico alle indicazioni del CTU in merito alle date dei periodi di IT, e alle condizioni del in quegli stessi periodi;
peraltro, tali specificazioni non si rinvengono neppure Pt_1
nella CTP del prof. depositata con la citazione di primo grado. Per_2
Piuttosto, deve considerarsi che il CTU ha riconosciuto, complessivamente, 46 giorni di
ITP al 50% dal 21.2.06 al 7.4.2006, 20 giorni di ITT dal 7.4.2006 al 27.4.2006, e, dal
27.4.2006 al 19.5.2006, 10 giorni di ITP al 75%, 12 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di
ITP al 20%. Posto che, come si è detto, si è formato il giudicato sulla non responsabilità dell , va escluso che possa essere risarcita dalla Controparte_10 Parte_3
l'IT per giornate anteriori al 24.3.2006; il primo periodo di ITP al 50% va dunque limitato ai 15 giorni trascorsi dal 24.3.2006 al 7.4.2006.
pagina 10 di 16 Va invece accolta la richiesta del Lodi di applicazione, al danno da IT, dell'aumento massimo previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, con liquidazione, dunque, di euro 145,00 al giorno in luogo dell'importo base di euro 96,00 al giorno, applicato dal Tribunale.
Deve a tal riguardo considerarsi che i periodi di IT ineriscono, dal 24.3.2006 in poi, ad un ricovero ospedaliero ed alla sottoposizione del paziente ad una serie di esami anche invasivi, di fatto inutili, (agoaspirato polmonare, biopsia renale, plurime biopsie polmonari e pleuriche). Le condizioni del sono state dunque particolarmente Pt_1
penose sia dal punto divista biologico, che morale, considerato che durante il protrarsi per circa due mesi dei vari, numerosissimi esami (invasivi e non) cui veniva sottoposto, il ha certamente sofferto della condizione di incertezza quanto alle cause dei gravi Pt_1
sintomi da lui presentati;
deve, a tal proposito, ricordarsi che il risarcimento del danno non patrimoniale, anche da IT, di cui alle tabelle del Tribunale di Milano anche anteriori al 2021, include tanto la componente biologica quanto quella morale del danno non patrimoniale temporaneo.
Dunque, per l'IT va riconosciuto al complessivamente l'importo di euro 7.685,00, Pt_1
in luogo della somma lievemente inferiore di cui alla sentenza del Tribunale.
5) Va respinta la reiterata richiesta del di liquidazione di un maggiore danno non Pt_1
patrimoniale da IP, liquidato dal Tribunale unitariamente in base alle Tabelle del
Tribunale di Milano del 2014, con applicazione dell'aumento massimo del 43% per personalizzazione sull'intero importo base.
Osserva la Corte che non è dimostrata la sussistenza dei presupposti per operare alcuna personalizzazione del danno biologico la quale, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno pagina 11 di 16 biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
In particolare, nel caso di specie, deve considerarsi che il CTU ha accertato che, se il non potrà più praticare sport a livello agonistico, pur potendo continuare a Pt_1
praticarlo a livello amatoriale, ciò dipende non dalla condotta colposa dei sanitari, ma dalla patologia congenita di cui è portatore.
Quanto alla sofferenza soggettiva patita dal ragazzo, e dunque al danno morale, deve rilevarsi che tale pregiudizio è stato già risarcito mediante l'applicazione delle tabelle milanesi del 2014, il cui punto unitario di liquidazione (pari, per l'IP del 16%, ad euro
3.731,00) comprendeva tanto il punto biologico (euro 2.826,69) quanto il suo aumento del 32% (dunque il punto di euro 904,52) per il danno morale.
Il Tribunale ha aumentato il danno onnicomprensivo da IP di euro 53.387,00 ad euro
63.424,00, in ragione <delle peculiarità del caso concreto che sono indicative di una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella media considerata dalle tabelle>>; è stata quindi riconosciuta una personalizzazione di euro 10.000,00 circa, che, come risulta dalla motivazione della sentenza, dalle considerazioni del CTU e dalle allegazioni di parte, va riferita alla componente del danno morale, del quale detto aumento attua una personalizzazione anche superiore a quella massima tabellare del 43%.
Nell'appello incidentale l' aveva invece dedotto che non si comprendeva il Pt_2
ragionamento per il quale il giudice aveva riconosciuto una maggiorazione del danno per personalizzazione. Anche tale rilevo è inammissibile ex art. 342 cpc per la sua totale genericità, atteso che, come si è detto, il Tribunale aveva chiaramente indicato le ragioni pagina 12 di 16 dell'aumento della liquidazione del danno tabellare in considerazione della entità del pregiudizio attinente la sofferenza soggettiva, riportando estesamente i passi della CTU che descrivono l'intensità di questa specifica voce di danno non patrimoniale.
5) Con riguardo al danno patrimoniale emergente, va respinto il rilievo dell' di Pt_2
ove contestava la spettanza di euro 3.915,00 per avere il CTU escluso trattarsi CP_4
di spese inerenti a diagnosi e cure. Infatti, come anche espressamente indicato nella
CTU e riportato in sentenza, si tratta di costi di consulenze medico-legali ante causam, correlate alla vicenda oggetto di causa;
esse sono dunque risarcibili quali spese di difesa stragiudiziale di natura tecnica. Pur in mancanza di relativa censura, si aggiunge che tali spese sono risultate necessarie e risultano di importo congruo, stante la complessità del caso.
Il nonostante l'intera IT si sia conclusa nell'arco di pochi mesi, ha domandato, Pt_1
come già in appello, il rimborso delle tasse universitarie di due anni invece che di uno.
Il Tribunale a tal proposito, si era attenuto alla valutazione del CTU, che, in risposta alle osservazioni della CTP dell di richiamata la differenza fra inabilità Pt_2 CP_4
biologica ed inabilità lavorativa, aveva chiarito che, nonostante l'esaurimento dell'IT biologica, era persistito un perturbamento di natura morale laddove il ragazzo si trovava a dover riprender il corso della sua vita, compresi gli studi, <con il carico di impegno, concentrazione, costanza e continuità che questi richiedono e che, specie dopo un periodo di sospensione per circostanze avverse, risulta attendibilmente faticoso riacquisire e solo progressivamente recuperabile>>.
Deve allora rilevarsi che le considerazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e che la di si è limitata a contestare il riconoscimento delle tasse riferite al Pt_2 CP_4
periodo di un anno accademico (p. 52 appello incidentale) senza alcuna specifica argomentazione;
neppure il dal canto suo, ha messo in luce alcun elemento Pt_1
specifico che porti ad ascrivere alle condotte dei sanitari il fatto che egli, avendo avuto, prima della malattia, un percorso di studi regolare, si sia poi laureato con due anziché un solo anno di ritardo.
pagina 13 di 16 6) Con riguardo al danno da mancato guadagno, contrariamente a quanto dedotto dall nulla è stato liquidato dal Tribunale al Lodi con riferimento ai periodi di IT, Pt_2
durante i quali egli era studente non percettore di reddito, essendo stata rinunciata la domanda relativa ai compensi per l'attività professionale di giocatore di basket.
Quanto all'appello del se non può riconoscersi alcun compenso in relazione al Pt_1
periodo di pratica forense che, seppur in ritardo, è stata evidentemente svolta, con percezione del riconoscimento economico per la stessa spettante, è invece fondata la richiesta del mancato guadagno per l'attività di avvocato, domandato sin dalla citazione di primo grado, ma da riconoscersi, per le ragioni già evidenziate, per il solo anno del ritardo nel conseguimento della laurea in giurisprudenza causalmente riferibile ai fatti di causa.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dall'AOUP, al ritardo nel conseguimento della laurea è del tutto normale che consegua un corrispondente ritardo nell'inserimento del mondo del lavoro, con conseguente perdita della relativa entrata
(Cass. 28418/23).
Il danneggiato ha specificato la pretesa, già in primo grado, in euro 19.224,00 annui.
La prova del quantum è stata affidata alla produzione della dichiarazione fiscale 2014 relativa ai redditi prodotti nel 2013, non essendovi peraltro prova che, prima di tale anno, il vesse ricevuto dei redditi e presentato la relativa dichiarazione. Pt_1
Tale produzione, effettuata con le note conclusive concesse dal GI in vista dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, è tempestiva, trattandosi di documento formatosi il
29.9.2014, quindi dopo l'udienza precedente del 13.5.2014, osservandosi che, in ogni caso, il danno ben avrebbe potuto essere liquidato facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale.
Su tale somma, che rivalutata ad oggi è pari ad euro 24.434,00 vanno liquidati gli interessi compensativi secondo il criterio prescelto dal Tribunale, non impugnato dalle parti, con decorrenza dall'1.1.2020 (data intermedia fra il 2014 ed oggi).
pagina 14 di 16 6) La di soccombente, va condannata a rifondere al le spese di Pt_2 CP_4 Pt_1
tutti i gradi e fasi del giudizio, liquidate, per il primo grado, come già dalla sentenza del
Tribunale, e, per il resto, come da note.
Le spese della CTU e della CTP attorea vano poste a carico della sola di Pt_2
CP_4
Quanto al rapporto processuale fra il e la di rimane ferma, per Pt_1 Pt_2 CP_1
effetto del giudicato, la statuizione sulle spese di primo grado e di appello di cui alla sentenza di appello;
per le spese del giudizio di legittimità e del presente rinvio, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c2 cpc come integrato dalla pronuncia della C.Cost. 77/18, che vanno ravvisati nella speciale complessità tecnica del caso, che ha reso indispensabile l'effettuazione di una CTU, la quale ha peraltro accertato di profili di imperizia dei sanitari del , sia pure CP_3
risultati inidonei, ex art. 2236 cc, a dar luogo a responsabilità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dall'ordinanza della
S.C. n. 10782/24 sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
e della Controparte_4 [...]
dato atto dell'intervenuto Controparte_11
giudicato quanto al rigetto delle domande del erso la di condanna Pt_1 Pt_2 CP_1
la a pagare al i seguenti Controparte_4 Pt_1
importi,
a) euro 63.424,00 per danno non patrimoniale da IP, oltre agli interessi compensativi nella misura annua pari a 2,5%, con decorrenza dal 15 ottobre 2010 fino all'11.6.2015 ed oltre interessi legali con decorrenza dall'11.6.2015 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
b) euro 7.685,00 per danno non patrimoniale da IT, oltre agli interessi compensativi nella misura annua pari a 2,5%, con decorrenza dal 15 ottobre 2010 fino all'11.6.2015 ed oltre interessi legali con decorrenza dall'11.6.2015 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
pagina 15 di 16 c) euro 5.102,00 per danno patrimoniale emergente, oltre a rivalutazione dalla data della domanda sino all'11.6.215 ed oltre interessi legali con decorrenza dall' 11.6.2015 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
d) euro 24.434,00 per danno patrimoniale da mancato guadagno, oltre agli interessi compensativi nella misura annua pari a 2,5% con decorrenza dall'1.1.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Compensa fra il e la di le spese di lite del giudizio di legittimità e Pt_1 Pt_2 CP_1
del presente giudizio di rinvio.
Condanna la di a rifondere al le spese processuali di tutti i gradi e Pt_2 CP_4 Pt_1
fasi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.660,00 per anticipazioni (ivi incluse le spese di CTP) ed euro 10.000,00 per compensi, per l'appello in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 9.991,00 per compensi, per il giudizio di legittimità in euro
1.545,00 per anticipazioni ed euro 7.655,00 per compensi, e per il presente giudizio di rinvio, in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 9.991,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della sola di Pt_2 CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di Pt_3 CP_4
versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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