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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/07/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 24/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente RGN 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
Pistilli ( e presso il suo studio, in Viterbo, Via Email_1
Belluno n. 69, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Laura
Bergonzi, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_2
e dal Dott. , con domicilio eletto presso
[...] Controparte_3
nella Via Gentilini n. 3 CP_1
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 10/03/2025 la ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente di Sostegno presso l'Istituto Comprensivo "Don Milani" - Ticineto
(AL) per 24 ore nell'anno scolastico 2022/2023 e come docente di Sostegno presso Istituto
Comprensivo CASALE 3 Scuola Secondaria Dante per 24 ore nell'anno scolastico
2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi All. 1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 3.237,94 ( € 1.618,97 nell'anno scolastico 2022/2023; € 1.618,97 nell'anno scolastico. 2023/2024) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 8.
Il si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo la Controparte_1 riunione al presente procedimento della causa avente RG n 172/2025 per connessione oggettiva e soggettiva sollevando, preliminarmente eccezione di prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, il fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto nella seguente misura € 323,80 per l'a.s. 2022/23 ed € 388,56 per l'a.s.
2023/24 per complessivi € 712,36 anziché € 3237,94.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti .
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
Si respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, in quanto gli anni CP_1 scolastici richiesti non sono prescritti anche in considerazione del termine quinquennale invocato dal . CP_1
Nel Merito la domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 25 nell'a.s.
2022/2023 ed a 25 nell'a.s. 2023/2024.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio CP_1 esplicitati negli allegati doc.
3-5 ma senza documentare di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie e di averla informatache in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata e quantificata nella misura indicata dal ricorrente, ossia in € 3.237,94 ( € 1.618,97 nell'anno scolastico 2022/2023; € 1.618,97 nell'anno scolastico. 2023/2024) giusti conteggi indicati in ricorso. La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 3.237,94, oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 24/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
Pistilli ( e presso il suo studio, in Viterbo, Via Email_1
Belluno n. 69, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Laura
Bergonzi, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_2
e dal Dott. , con domicilio eletto presso
[...] Controparte_3
nella Via Gentilini n. 3 CP_1
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 10/03/2025 la ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente di Sostegno presso l'Istituto Comprensivo "Don Milani" - Ticineto
(AL) per 24 ore nell'anno scolastico 2022/2023 e come docente di Sostegno presso Istituto
Comprensivo CASALE 3 Scuola Secondaria Dante per 24 ore nell'anno scolastico
2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi All. 1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 3.237,94 ( € 1.618,97 nell'anno scolastico 2022/2023; € 1.618,97 nell'anno scolastico. 2023/2024) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 8.
Il si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo la Controparte_1 riunione al presente procedimento della causa avente RG n 172/2025 per connessione oggettiva e soggettiva sollevando, preliminarmente eccezione di prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, il fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto nella seguente misura € 323,80 per l'a.s. 2022/23 ed € 388,56 per l'a.s.
2023/24 per complessivi € 712,36 anziché € 3237,94.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti .
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
Si respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, in quanto gli anni CP_1 scolastici richiesti non sono prescritti anche in considerazione del termine quinquennale invocato dal . CP_1
Nel Merito la domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 25 nell'a.s.
2022/2023 ed a 25 nell'a.s. 2023/2024.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio CP_1 esplicitati negli allegati doc.
3-5 ma senza documentare di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie e di averla informatache in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata e quantificata nella misura indicata dal ricorrente, ossia in € 3.237,94 ( € 1.618,97 nell'anno scolastico 2022/2023; € 1.618,97 nell'anno scolastico. 2023/2024) giusti conteggi indicati in ricorso. La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 3.237,94, oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 24/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici