Art. 15.
L' articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, e' corrisposta l'indennita' di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
corpi d'armata;
divisioni;
brigate;
unita' di supporto;
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unita'.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonche' sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.
L'indennita' di cui al presente articolo spetta altresi' agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti".
L' articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, e' corrisposta l'indennita' di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
corpi d'armata;
divisioni;
brigate;
unita' di supporto;
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unita'.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonche' sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.
L'indennita' di cui al presente articolo spetta altresi' agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti".