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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10222 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casandrino alla via Andrea della Rossa, 16 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Sant' Arpino alla CP_1 C.F._2
Via Luigi Compagnone, 20 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria D'Anna che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini.
Il P.M. ha concluso in data 19/6/2025.
1 R.G. n. 10222/2024
FATTO E DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta l' 1-12-2020) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
2888/2023 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo il giudizio proseguire per le altre statuizioni accessorie alla presente pronuncia, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'ARPINO il 12 luglio 2002 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ARPINO per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 26, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
2 R.G. n. 10222/2024
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10222 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casandrino alla via Andrea della Rossa, 16 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Sant' Arpino alla CP_1 C.F._2
Via Luigi Compagnone, 20 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria D'Anna che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini.
Il P.M. ha concluso in data 19/6/2025.
1 R.G. n. 10222/2024
FATTO E DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta l' 1-12-2020) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
2888/2023 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo il giudizio proseguire per le altre statuizioni accessorie alla presente pronuncia, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'ARPINO il 12 luglio 2002 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ARPINO per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 26, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
2 R.G. n. 10222/2024
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