TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5032 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
-OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_1
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Al fine di comprendere la fattispecie portata all'attenzione di questo Giudice ed i motivi di opposizione è necessario ricostruire sia pure brevemente i fatti per cui è causa. Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato il Parte_1 precetto notificato in data 26.07.2024 ad istanza di con cui le Controparte_1 veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €40.106,14 in forza del D.I.
n.380/2023 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato il 17.07.2024.
Le contestazioni sollevate attengono alla regolarità della notifica del precetto. In particolare l'opponente si duole della notifica avvenuta via PEC all'indirizzo della tuttavia non inserito in alcun registro ufficiale. Pt_1
Si è costituita l'opposta la quale ha rappresentato in via Controparte_1 preliminare la cessata materia del contendere in quanto il precetto opposto è perento e l'esecuzione è iniziata nei confronti della sulla base di un precetto in Pt_1 rinnovazione notificato il 03.08.2024 e non opposto. Peraltro l'opposta rappresenta che all'atto della notifica del primo precetto l'indirizzo PEC era attivo e risultava dal registro
INI-PEC.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 08 luglio
2025 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
L'istante contesta il diritto la regolarità del processo notificatorio. Tale fattispecie si inquadra nell'ambito di operatività dell'art.617 cpc (cfr Cass.17866/05).
4. Passando all'esame del merito giova osservare che risulta dagli atti e dalle dichiarazioni di parte opposta la perenzione del precetto.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo
Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di parte opposta circa la perenzione del precetto opposto – a parere di questo Giudice – può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Nel caso che oggi ci occupa l'opposta ha documentato la Controparte_1 regolarità della notifica avvenuta ad un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.91 cpc CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di spese quantificate in euro 4109,00, oltre IVA CPA e Controparte_1
rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 08 LUGLIO 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna