TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 64/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 64/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Francesca Versari in sostituzione dell'avv. Naso e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le parti si riportano ai propri scritti, istanze e conclusioni.
La dott.ssa Tomaselli insiste nell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione con l'accoglimento delle rispettive conclusioni, dichiarando fin d'ora di rinunciare a presenziare alla lettura del provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.50.
pagina 1 di 19 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 64/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 1/b 00187 Roma ITALIA presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e ss. parte ricorrente ha dedotto di essere un collaboratore scolastico assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del pagina 3 di 19 dall'1.09.2011 e di aver prestato servizio pre-ruolo sin Controparte_1
dall'a.s. 2000/2001 in virtù di reiterati contratti fino all'immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2011.
La ricorrente ha adito, quindi, il Tribunale al fine di chiedere: 1) l'integrale ed immediata valutazione, sia in termini giuridici che economici, del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, al fine della corretta collocazione nei rispettivi scaglioni stipendiali;
2) la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera valutazione del servizio pre-ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale delle maggiorazioni stipendiali eventualmente dovute e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
3.
La ricorrente, appartenente al personale A.T.A., immessa in ruolo l'1.9.2011, chiede l'integrale valutazione a fini giuridici ed economici dei periodi di servizio pre-ruolo effettuati dall'a.s. 2000/01, con il calcolo della ricostruzione integrale della carriera senza temporarizzazione, come effettuato dall'amministrazione, ma con il criterio del calcolo effettivo per un totale di 10 anni, 11 mese e 21 giorni.
Evidenzia, infatti, che il ha effettuato la ricostruzione della sua carriera in CP_2
data 4.06.2012 ai sensi dell'art. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, venendogli attribuita un'anzianità maturata alla data del 1° settembre 2011 – data di assunzione in ruolo – sia ai fini giuridici che economici, di anni 7 mesi 11 e giorni
24 (più anni 2, mesi 3 e giorni 27 ai soli fini economici), e la conseguente pagina 4 di 19 posizione stipendiale 0-8 anni.
Secondo quanto precisato in ricorso, a partire dall'a.s. 2011/2012, anno di assunzione in servizio, la ricorrente doveva essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 anni a fronte di un'anzianità di servizio di 10 anni 11 mese e 21 giorni, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità, mentre gli è stata riconosciuta la fascia 0-8 con la minore anzianità di 7 anni, 11 mesi e 24 giorni.
La ricorrente chiede quindi di:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico”
e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 10 Mesi 11 giorni
21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
pagina 5 di 19 5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 7.290,38 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle Cont dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 31150/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Anche Cass., 7.2.2020, n. 2924, ha ricostruito con chiarezza e precisione il quadro normativo applicabile e ha individuato le linee ricostruttive della fattispecie nei termini che qui si riportano e che devono trovare applicazione nel caso di specie.
“Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed pagina 6 di 19 ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
7. … Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. … ». Il successivo art. 570 aggiunge che: «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è
pagina 7 di 19 disposto all'atto della nomina in ruolo».
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che: «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che,
a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
8. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il c.c.n.l.
4.8.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che:
«Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo c.c.n.l. 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili».
Di seguito il c.c.n.l. 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che debba continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del c.c.n.l. 29.11.2007.
pagina 8 di 19 Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del c.c.n.l. 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n.
370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569
e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che il richiamato art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n.
399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che: «AI compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
9. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il
Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del pagina 9 di 19 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
10. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti,
l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
'stabilizzato', sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
pagina 10 di 19 11. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_1
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto
36).
12. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
[...]
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Persona_2
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa
Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
12.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei pagina 11 di 19 confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C- Persona_3
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo pagina 12 di 19 indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
13. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-
466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel pagina 13 di 19 rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
14. Riprendendo quanto già anticipato al punto 9, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 12, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_4
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che pagina 14 di 19 «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla dipendente assunta a tempo determinato e rispetto a quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli si evince dal complessivo argomentare della Corte territoriale ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i c.c.n.l. succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 c.c.n.l. 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 10 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti,
l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
15. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 12.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena pagina 15 di 19 efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a
56).
16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.I., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 1 11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa Parte_ ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C.… , immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il pagina 16 di 19 mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs.
n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato». >>.
Nel caso di specie, alla luce del principio anzidetto, è evidente che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente è stato elaborato in violazione del principio di non discriminazione, in quanto è stata riconosciuta a parte ricorrente un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali, anni
7 e mesi 1 (più anni 1, mesi 6 e giorni 16 ai soli fini economici). Alla ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, anni 8, mesi 7 e giorni 16. In considerazione dell'anzianità di servizio maturata, l'attuale ricorrente ha diritto a percepire gli importi così come quantificati nel pagina 17 di 19 ricorso …”.
Facendo applicazione dei succitati principi, occorre pertanto dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale maturata, considerando integralmente il servizio espletato in forza dei contratti a tempo determinato e, conseguentemente, ordinare al Controparte_4
di collocare la ricorrente nella corretta fascia retributiva (gradone)
[...]
corrispondente alla effettiva anzianità maturata, al momento dell'assunzione
(1.09.2011).
Sono inoltre dovute alla ricorrente le differenze retributive in base al riconoscimento dell'integrale anzianità effettiva di servizio calcolata secondo la ricostruzione della carriera, con maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo e nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal CP_1
convenuto rispetto ai diritti di credito vantati dalla ricorrente - posto che non è il diritto al riconoscimento dell'anzianità ad essere soggetto a prescrizione ma il diritto alla progressione economica acquisito in conseguenza dell'anzianità di servizio a soggiacere alla prescrizione quinquennale - poiché la prima richiesta di pagamento formulata dalla ricorrente coincide con la proposizione del ricorso ed
è quindi del 2.02.2024, il credito può essere rivendicato per i soli 5 anni anteriori,
a partire dal 2 febbraio 2019. Sugli importi dovuti a titolo di differenze retributive sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
4.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 147/2022, secondo i valori minimi stante la non particolare complessità delle pagina 18 di 19 questioni di fatto e di diritto e la natura seriale del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e il relativo diritto alla progressione retributiva corrispondente all'anzianità di servizio maturata e, per l'effetto,
- condanna parte resistente a riconoscere ai fini dell'anzianità e della progressione di carriera gli anni suindicati con il pagamento delle relative differenze retributive maturate dal 2.02.2019, da maggiorare con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 3/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 64/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Francesca Versari in sostituzione dell'avv. Naso e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le parti si riportano ai propri scritti, istanze e conclusioni.
La dott.ssa Tomaselli insiste nell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione con l'accoglimento delle rispettive conclusioni, dichiarando fin d'ora di rinunciare a presenziare alla lettura del provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.50.
pagina 1 di 19 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 64/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 1/b 00187 Roma ITALIA presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e ss. parte ricorrente ha dedotto di essere un collaboratore scolastico assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del pagina 3 di 19 dall'1.09.2011 e di aver prestato servizio pre-ruolo sin Controparte_1
dall'a.s. 2000/2001 in virtù di reiterati contratti fino all'immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2011.
La ricorrente ha adito, quindi, il Tribunale al fine di chiedere: 1) l'integrale ed immediata valutazione, sia in termini giuridici che economici, del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, al fine della corretta collocazione nei rispettivi scaglioni stipendiali;
2) la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera valutazione del servizio pre-ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale delle maggiorazioni stipendiali eventualmente dovute e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
3.
La ricorrente, appartenente al personale A.T.A., immessa in ruolo l'1.9.2011, chiede l'integrale valutazione a fini giuridici ed economici dei periodi di servizio pre-ruolo effettuati dall'a.s. 2000/01, con il calcolo della ricostruzione integrale della carriera senza temporarizzazione, come effettuato dall'amministrazione, ma con il criterio del calcolo effettivo per un totale di 10 anni, 11 mese e 21 giorni.
Evidenzia, infatti, che il ha effettuato la ricostruzione della sua carriera in CP_2
data 4.06.2012 ai sensi dell'art. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, venendogli attribuita un'anzianità maturata alla data del 1° settembre 2011 – data di assunzione in ruolo – sia ai fini giuridici che economici, di anni 7 mesi 11 e giorni
24 (più anni 2, mesi 3 e giorni 27 ai soli fini economici), e la conseguente pagina 4 di 19 posizione stipendiale 0-8 anni.
Secondo quanto precisato in ricorso, a partire dall'a.s. 2011/2012, anno di assunzione in servizio, la ricorrente doveva essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 anni a fronte di un'anzianità di servizio di 10 anni 11 mese e 21 giorni, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità, mentre gli è stata riconosciuta la fascia 0-8 con la minore anzianità di 7 anni, 11 mesi e 24 giorni.
La ricorrente chiede quindi di:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico”
e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 10 Mesi 11 giorni
21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
pagina 5 di 19 5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 7.290,38 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle Cont dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 31150/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Anche Cass., 7.2.2020, n. 2924, ha ricostruito con chiarezza e precisione il quadro normativo applicabile e ha individuato le linee ricostruttive della fattispecie nei termini che qui si riportano e che devono trovare applicazione nel caso di specie.
“Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed pagina 6 di 19 ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
7. … Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. … ». Il successivo art. 570 aggiunge che: «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è
pagina 7 di 19 disposto all'atto della nomina in ruolo».
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che: «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che,
a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
8. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il c.c.n.l.
4.8.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che:
«Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo c.c.n.l. 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili».
Di seguito il c.c.n.l. 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che debba continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del c.c.n.l. 29.11.2007.
pagina 8 di 19 Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del c.c.n.l. 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n.
370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569
e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che il richiamato art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n.
399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che: «AI compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
9. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il
Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del pagina 9 di 19 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
10. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti,
l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
'stabilizzato', sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
pagina 10 di 19 11. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_1
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto
36).
12. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
[...]
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Persona_2
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa
Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
12.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei pagina 11 di 19 confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C- Persona_3
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo pagina 12 di 19 indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
13. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-
466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel pagina 13 di 19 rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
14. Riprendendo quanto già anticipato al punto 9, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 12, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_4
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che pagina 14 di 19 «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla dipendente assunta a tempo determinato e rispetto a quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli si evince dal complessivo argomentare della Corte territoriale ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i c.c.n.l. succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 c.c.n.l. 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 10 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti,
l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
15. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 12.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena pagina 15 di 19 efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a
56).
16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.I., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 1 11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa Parte_ ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C.… , immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il pagina 16 di 19 mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs.
n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato». >>.
Nel caso di specie, alla luce del principio anzidetto, è evidente che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente è stato elaborato in violazione del principio di non discriminazione, in quanto è stata riconosciuta a parte ricorrente un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali, anni
7 e mesi 1 (più anni 1, mesi 6 e giorni 16 ai soli fini economici). Alla ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, anni 8, mesi 7 e giorni 16. In considerazione dell'anzianità di servizio maturata, l'attuale ricorrente ha diritto a percepire gli importi così come quantificati nel pagina 17 di 19 ricorso …”.
Facendo applicazione dei succitati principi, occorre pertanto dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale maturata, considerando integralmente il servizio espletato in forza dei contratti a tempo determinato e, conseguentemente, ordinare al Controparte_4
di collocare la ricorrente nella corretta fascia retributiva (gradone)
[...]
corrispondente alla effettiva anzianità maturata, al momento dell'assunzione
(1.09.2011).
Sono inoltre dovute alla ricorrente le differenze retributive in base al riconoscimento dell'integrale anzianità effettiva di servizio calcolata secondo la ricostruzione della carriera, con maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo e nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal CP_1
convenuto rispetto ai diritti di credito vantati dalla ricorrente - posto che non è il diritto al riconoscimento dell'anzianità ad essere soggetto a prescrizione ma il diritto alla progressione economica acquisito in conseguenza dell'anzianità di servizio a soggiacere alla prescrizione quinquennale - poiché la prima richiesta di pagamento formulata dalla ricorrente coincide con la proposizione del ricorso ed
è quindi del 2.02.2024, il credito può essere rivendicato per i soli 5 anni anteriori,
a partire dal 2 febbraio 2019. Sugli importi dovuti a titolo di differenze retributive sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
4.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 147/2022, secondo i valori minimi stante la non particolare complessità delle pagina 18 di 19 questioni di fatto e di diritto e la natura seriale del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e il relativo diritto alla progressione retributiva corrispondente all'anzianità di servizio maturata e, per l'effetto,
- condanna parte resistente a riconoscere ai fini dell'anzianità e della progressione di carriera gli anni suindicati con il pagamento delle relative differenze retributive maturate dal 2.02.2019, da maggiorare con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 3/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 19 di 19