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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 751/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240040821590000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1841/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 03/04/ 2025 gli eredi del sig. Nominativo_1, sig.ri
Ricorrente_3, Ricorrente_2 Ricorrente_2, Ricorrente_1, presentavano ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05920240040821590000, eccependo:
- illegittimità della pretesa impositiva;
- errata applicazione delle sanzioni derivante dall'illegittima notifica dell'atto;
- non correttezza del procedimento di notifica della cartella impugnata.
Questi i fatti all'origine dell'impugnata pretesa.
Nominativo_1, deceduto il 5 agosto 2024, aveva presentato la dichiarazione Irap per l'anno di imposta 2019, evidenziando un credito da riportare nell'anno successivo di € 602,00.
Il contribuente aveva poi omesso di presentare la dichiarazione Irap per l'anno di imposta 2020, utilizzando tuttavia in compensazione, il 20 agosto 2021, il credito Irap maturato nell'anno di imposta
2019, indicando nel modello F24 l'anno di riferimento 2020, anziché 2019.
Il controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-bis, aveva quindi rilevato un credito compensato non risultante dalla precedente dichiarazione ( anno di imposta 2020), facendo, quindi, emergere un'imposta dovuta
€ 602,00, con l'irrogazione della sanzione (ridotta al 10%) oltre interessi.
La conseguente comunicazione di irregolarità veniva consegnata il 28/01/2024 e avverso la stessa il contribuente non presentava alcuna richiesta di annullamento in autotutela. Il 22 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava la cartella di pagamento in epigrafe, contenente le seguenti voci iscritte a ruolo:
- Imposta dovuta: € 602,00;
- Sanzioni per omesso versamento: € 180,60 (30% dell'imposta dovuta);
Interessi: € 55,95.
I ricorrenti deducevano, nel merito, l'illegittimità della pretesa impositiva in quanto nessuna contestazione era stata sollevata al momento di formazione del credito utilizzato in compensazione che doveva considerarsi, pertanto, legittimo anche in assenza di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo ovvero dell' anno di imposta 2020.
Inoltre, si eccepiva la non debenza della sanzione richiesta in ragione della sua intrasmissibilità agli eredi.
Infine, parte ricorrente lamentava un difetto di notifica della cartella che non veniva notificata collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi nell'ultimo indirizzo di residenza del de cuius.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate, con le proprie controdeduzioni, rendeva noto che, alla luce di quanto manifestato nel ricorso, era stata effettuata un'ulteriore istruttoria al fine di verificare l'esistenza del credito indicato nella dichiarazione Irap relativa all'anno di imposta 2019.
A seguito di tale verifica l'ufficio, pur avendo il contribuente omesso la presentazione della dichiarazione
Irap, anno di imposta 2020, e, quindi, pur non avendo riportato l'eccedenza a credito in tale dichiarazione, aveva rilevato la sussistenza del credito e dunque la legittimità della compensazione effettuata il 20 agosto 2021.
Comunicava, pertanto, di aver proceduto, allo sgravio delle maggiori imposte di € 602,00 iscritte a ruolo nonché della sanzione irrogata in ragione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art 8 del dlgs
18/09/1997, n. 472)
In definitiva, l'Ufficio aveva proceduto allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata e chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 751/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240040821590000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1841/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 03/04/ 2025 gli eredi del sig. Nominativo_1, sig.ri
Ricorrente_3, Ricorrente_2 Ricorrente_2, Ricorrente_1, presentavano ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05920240040821590000, eccependo:
- illegittimità della pretesa impositiva;
- errata applicazione delle sanzioni derivante dall'illegittima notifica dell'atto;
- non correttezza del procedimento di notifica della cartella impugnata.
Questi i fatti all'origine dell'impugnata pretesa.
Nominativo_1, deceduto il 5 agosto 2024, aveva presentato la dichiarazione Irap per l'anno di imposta 2019, evidenziando un credito da riportare nell'anno successivo di € 602,00.
Il contribuente aveva poi omesso di presentare la dichiarazione Irap per l'anno di imposta 2020, utilizzando tuttavia in compensazione, il 20 agosto 2021, il credito Irap maturato nell'anno di imposta
2019, indicando nel modello F24 l'anno di riferimento 2020, anziché 2019.
Il controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-bis, aveva quindi rilevato un credito compensato non risultante dalla precedente dichiarazione ( anno di imposta 2020), facendo, quindi, emergere un'imposta dovuta
€ 602,00, con l'irrogazione della sanzione (ridotta al 10%) oltre interessi.
La conseguente comunicazione di irregolarità veniva consegnata il 28/01/2024 e avverso la stessa il contribuente non presentava alcuna richiesta di annullamento in autotutela. Il 22 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava la cartella di pagamento in epigrafe, contenente le seguenti voci iscritte a ruolo:
- Imposta dovuta: € 602,00;
- Sanzioni per omesso versamento: € 180,60 (30% dell'imposta dovuta);
Interessi: € 55,95.
I ricorrenti deducevano, nel merito, l'illegittimità della pretesa impositiva in quanto nessuna contestazione era stata sollevata al momento di formazione del credito utilizzato in compensazione che doveva considerarsi, pertanto, legittimo anche in assenza di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo ovvero dell' anno di imposta 2020.
Inoltre, si eccepiva la non debenza della sanzione richiesta in ragione della sua intrasmissibilità agli eredi.
Infine, parte ricorrente lamentava un difetto di notifica della cartella che non veniva notificata collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi nell'ultimo indirizzo di residenza del de cuius.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate, con le proprie controdeduzioni, rendeva noto che, alla luce di quanto manifestato nel ricorso, era stata effettuata un'ulteriore istruttoria al fine di verificare l'esistenza del credito indicato nella dichiarazione Irap relativa all'anno di imposta 2019.
A seguito di tale verifica l'ufficio, pur avendo il contribuente omesso la presentazione della dichiarazione
Irap, anno di imposta 2020, e, quindi, pur non avendo riportato l'eccedenza a credito in tale dichiarazione, aveva rilevato la sussistenza del credito e dunque la legittimità della compensazione effettuata il 20 agosto 2021.
Comunicava, pertanto, di aver proceduto, allo sgravio delle maggiori imposte di € 602,00 iscritte a ruolo nonché della sanzione irrogata in ragione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art 8 del dlgs
18/09/1997, n. 472)
In definitiva, l'Ufficio aveva proceduto allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata e chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.