TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1674/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1674/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO SAVINO per procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo e
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO SAVINO per Parte_2
procura in calce al ricorso introduttivo con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore, avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17.6.2025, ovvero:
“CHIEDONO la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data
22/02/2013 in AN (TP) (atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di AN
(TP) al n. 12, parte 1, ufficio 1, anno 2013), con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di AN (TP) per la relativa annotazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, debitamente sottoscritto e depositato il 17.4.2024, i sigg.ri Parte_1
hanno adìto questo Tribunale e, premesso di
[...] Parte_2
pagina 1 avere contratto matrimonio civile in AN in data 22/2/2013, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nato un figlio, nato il [...] e che per Per_1
incompatibilità di carattere con il tempo è venuta a mancare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che, in data 24/4/2024, ha espresso parere favorevole. All'udienza del 10/09/2024, le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e chiedendo la separazione alle condizioni concordate, prevedendo in particolare il trasferimento di diritti reali relativi ad un immobile sito nel comune di AN.
Il Tribunale ha emesso sentenza (parziale) di separazione in data 25/9/2024, depositata il 3/10/2024
e pubblicata il 4/10/2024.
2. Con le note depositate per la trattazione dell'udienza del 17.5.20234, i coniugi hanno confermato la volontà di richiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo continuato a vivere separati.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15.10.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 17.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (regolarmente depositate in data 10.4.2025), con cui le parti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 259/2024 pubblicata il 4.10.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte nel procedimento di separazione (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
pagina 2 Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a AN il 22 febbraio 2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AN al n. 12 parte I, serie //, Ufficio 1, dell'anno 2013.
4. Le condizioni concordate – identiche a quelle pattuite in sede di separazione, avendo le parti proceduto al trasferimento immobiliare concordato – possono essere condivise sia per quanto riguarda l'affidamento del figlio minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia in merito al suo mantenimento, stabilito in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze del figlio. Non si ravvisa la necessità, né
l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dello stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divorzio.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in AN il 22/02/2013, atto trascritto al n. 12 parte I, serie //, Ufficio 1, Parte_2
del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN di procedere alle annotazioni di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1674/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO SAVINO per procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo e
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO SAVINO per Parte_2
procura in calce al ricorso introduttivo con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore, avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17.6.2025, ovvero:
“CHIEDONO la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data
22/02/2013 in AN (TP) (atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di AN
(TP) al n. 12, parte 1, ufficio 1, anno 2013), con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di AN (TP) per la relativa annotazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, debitamente sottoscritto e depositato il 17.4.2024, i sigg.ri Parte_1
hanno adìto questo Tribunale e, premesso di
[...] Parte_2
pagina 1 avere contratto matrimonio civile in AN in data 22/2/2013, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nato un figlio, nato il [...] e che per Per_1
incompatibilità di carattere con il tempo è venuta a mancare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che, in data 24/4/2024, ha espresso parere favorevole. All'udienza del 10/09/2024, le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e chiedendo la separazione alle condizioni concordate, prevedendo in particolare il trasferimento di diritti reali relativi ad un immobile sito nel comune di AN.
Il Tribunale ha emesso sentenza (parziale) di separazione in data 25/9/2024, depositata il 3/10/2024
e pubblicata il 4/10/2024.
2. Con le note depositate per la trattazione dell'udienza del 17.5.20234, i coniugi hanno confermato la volontà di richiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo continuato a vivere separati.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15.10.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 17.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (regolarmente depositate in data 10.4.2025), con cui le parti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 259/2024 pubblicata il 4.10.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte nel procedimento di separazione (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
pagina 2 Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a AN il 22 febbraio 2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AN al n. 12 parte I, serie //, Ufficio 1, dell'anno 2013.
4. Le condizioni concordate – identiche a quelle pattuite in sede di separazione, avendo le parti proceduto al trasferimento immobiliare concordato – possono essere condivise sia per quanto riguarda l'affidamento del figlio minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia in merito al suo mantenimento, stabilito in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze del figlio. Non si ravvisa la necessità, né
l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dello stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divorzio.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in AN il 22/02/2013, atto trascritto al n. 12 parte I, serie //, Ufficio 1, Parte_2
del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN di procedere alle annotazioni di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3