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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2164 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Piero Gaetani Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Cantarano
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento di €
8.746,46 oltre accessori a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte nel rapporto di lavoro istaurato tra le parti dal 28.6.2021 al 30.12.2021 – è infondata e deve essere rigettata.
3. Costituisce circostanza documentale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal
28.6.2021 al 28.12.2021, con inquadramento al livello B3 CCNL Autotrasporti e mansioni di autista;
il rapporto si è risolto consensualmente.
Rappresenta il ricorrente di aver svolto mansioni di autotrasportatore come da inquadramento ma di non aver ricevuto nessuna busta paga ad eccezione di quella del mese di luglio 2021 specificando di aver percepito per tutto il periodo di lavoro una retribuzione netta di €
24.900,00.
Lamentava quindi di non aver percepito nulla a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di TFR ovvero di indennità di fine rapporto, evidenziava inoltre di non aver percepito nulla a titolo di indennità di malattia per i mesi di novembre e dicembre 2021, né mensilità supplementari e rivendicava per i titoli indicati la somma complessiva di € 8.746,46.
Con costituzione tardiva la società ha eccepito l'integrale adempimento della obbligazione retributiva relativa all'intercorso rapporto di lavoro.
4. È opportuno ricordare che, in ossequio agli ordinari principi in materia di onere della prova, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire differenze retributive adducendo l'insufficienza della retribuzione percepita (parametrata ai minimi retributivi prescritti in relazione ccnl applicabile al rapporto di lavoro) ha l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, allegando e provando circostanze sufficienti a integrare la fattispecie dell'art. 2094 c.c. nonché, l'insufficienza della retribuzione percepita, in considerazione alla quantità e qualità del lavoro svolto (Cass. S.U. 13533/2001; Cass
2728/2010; Cass. 10262/2002; Cass. 1526/97), in quanto spetta al soggetto interessato allegare tempestivamente e provare gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Solo una volta che l'attore abbia provato gli elementi costitutivi del proprio diritto spetterà al convenuto l'onere di fornire la prova della corresponsione della giusta retribuzione;
e tale
2 principio, in relazione alla portata precettiva dell'art. 36 Cost., vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Non risulta superfluo altresì ricordare come costituisca ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di diritto del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti debbano essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 ).
Il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova - espressione di un assetto normativo incentrato sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza caratterizzanti il rito del lavoro – comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo, così da consentire al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere egli stesso agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati nella memoria di costituzione.
Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
3 Sulla scorta dei su esposti principi di diritto deve essere esaminate le rispettive allegazioni ed il materiale probatorio acquisito al processo.
5. Occorre preliminarmente rilevare come non si comprendano le modalità attraverso cui, in relazione al rapporto di lavoro per come formalizzato e non oggetto di contestazione (in relazione ad inquadramento ed orario), il ricorrente determini come dovuta la somma di €
8.746,46
Pacifico tra le parti ed ammesso dallo stesso ricorrente la percezione per il periodo dal
28.6.2021 al 27.12.2021, con inquadramento come autista livello B3 CCNL Autotrasporti, della somma netta di € 24.900
La società con costituzione tardiva ha dedotto che dalle buste paga relative all'intercorso rapporto di lavoro si evince che la malattia per i mesi di novembre e dicembre 2021 sia stata riconosciuta, così come il TFR, ratei mensilità supplementari e spettanze di fine rapporto;
ha dichiarato che dalle buste paga si evince la spettanza di un importo netto di € 17mila; a fronte della erogazione della maggior somma di € 24.900 (riconosciuta dallo stesso lavoratore) ha concluso per la insussistenza di alcun credito residuo in relazione al rapporto di lavoro intercorso.
Vero che la costituzione della società risulta intervenuta tardivamente, con le conseguenti preclusioni in relazione ai mezzi di prova.
Tuttavia, in relazione al principio di circolarità tra oneri di allegazione-contestazione-prova, tenuto conto della indeterminatezza del credito rivendicato con il ricorso introduttivo, a fronte delle deduzioni della società formulate nella memoria, la difesa attorea avrebbe dovuto specificare le ragioni della insufficienza della retribuzione percepita.
In particolare il ricorrente non chiarisce la ragione per cui, a fronte di sei mesi di lavoro di cui due di malattia con inquadramento nel livello B3 ed orario di lavoro full time, la retribuzione netta di € 24.900 sarebbe insufficiente rispetto a quanto prescritto dal contratto collettivo.
6. Il ricorso pertanto deve essere rigettato per difetto di prova.
7. In relazione alle spese di lite, la incontestata mancata consegna delle buste paga da parte della datrice di lavoro, che certamente può aver indotto il lavoratore a non avere piena contezza dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, costituisce eccezionale ragione ai sensi
4 dell'art. 91 c.p.c., come interpretato dalla C. Cost. con sent. 77/2018, per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2164/2022 ),
[...] Controparte_1 ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2164 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Piero Gaetani Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Cantarano
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento di €
8.746,46 oltre accessori a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte nel rapporto di lavoro istaurato tra le parti dal 28.6.2021 al 30.12.2021 – è infondata e deve essere rigettata.
3. Costituisce circostanza documentale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal
28.6.2021 al 28.12.2021, con inquadramento al livello B3 CCNL Autotrasporti e mansioni di autista;
il rapporto si è risolto consensualmente.
Rappresenta il ricorrente di aver svolto mansioni di autotrasportatore come da inquadramento ma di non aver ricevuto nessuna busta paga ad eccezione di quella del mese di luglio 2021 specificando di aver percepito per tutto il periodo di lavoro una retribuzione netta di €
24.900,00.
Lamentava quindi di non aver percepito nulla a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di TFR ovvero di indennità di fine rapporto, evidenziava inoltre di non aver percepito nulla a titolo di indennità di malattia per i mesi di novembre e dicembre 2021, né mensilità supplementari e rivendicava per i titoli indicati la somma complessiva di € 8.746,46.
Con costituzione tardiva la società ha eccepito l'integrale adempimento della obbligazione retributiva relativa all'intercorso rapporto di lavoro.
4. È opportuno ricordare che, in ossequio agli ordinari principi in materia di onere della prova, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire differenze retributive adducendo l'insufficienza della retribuzione percepita (parametrata ai minimi retributivi prescritti in relazione ccnl applicabile al rapporto di lavoro) ha l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, allegando e provando circostanze sufficienti a integrare la fattispecie dell'art. 2094 c.c. nonché, l'insufficienza della retribuzione percepita, in considerazione alla quantità e qualità del lavoro svolto (Cass. S.U. 13533/2001; Cass
2728/2010; Cass. 10262/2002; Cass. 1526/97), in quanto spetta al soggetto interessato allegare tempestivamente e provare gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Solo una volta che l'attore abbia provato gli elementi costitutivi del proprio diritto spetterà al convenuto l'onere di fornire la prova della corresponsione della giusta retribuzione;
e tale
2 principio, in relazione alla portata precettiva dell'art. 36 Cost., vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Non risulta superfluo altresì ricordare come costituisca ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di diritto del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti debbano essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 ).
Il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova - espressione di un assetto normativo incentrato sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza caratterizzanti il rito del lavoro – comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo, così da consentire al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere egli stesso agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati nella memoria di costituzione.
Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
3 Sulla scorta dei su esposti principi di diritto deve essere esaminate le rispettive allegazioni ed il materiale probatorio acquisito al processo.
5. Occorre preliminarmente rilevare come non si comprendano le modalità attraverso cui, in relazione al rapporto di lavoro per come formalizzato e non oggetto di contestazione (in relazione ad inquadramento ed orario), il ricorrente determini come dovuta la somma di €
8.746,46
Pacifico tra le parti ed ammesso dallo stesso ricorrente la percezione per il periodo dal
28.6.2021 al 27.12.2021, con inquadramento come autista livello B3 CCNL Autotrasporti, della somma netta di € 24.900
La società con costituzione tardiva ha dedotto che dalle buste paga relative all'intercorso rapporto di lavoro si evince che la malattia per i mesi di novembre e dicembre 2021 sia stata riconosciuta, così come il TFR, ratei mensilità supplementari e spettanze di fine rapporto;
ha dichiarato che dalle buste paga si evince la spettanza di un importo netto di € 17mila; a fronte della erogazione della maggior somma di € 24.900 (riconosciuta dallo stesso lavoratore) ha concluso per la insussistenza di alcun credito residuo in relazione al rapporto di lavoro intercorso.
Vero che la costituzione della società risulta intervenuta tardivamente, con le conseguenti preclusioni in relazione ai mezzi di prova.
Tuttavia, in relazione al principio di circolarità tra oneri di allegazione-contestazione-prova, tenuto conto della indeterminatezza del credito rivendicato con il ricorso introduttivo, a fronte delle deduzioni della società formulate nella memoria, la difesa attorea avrebbe dovuto specificare le ragioni della insufficienza della retribuzione percepita.
In particolare il ricorrente non chiarisce la ragione per cui, a fronte di sei mesi di lavoro di cui due di malattia con inquadramento nel livello B3 ed orario di lavoro full time, la retribuzione netta di € 24.900 sarebbe insufficiente rispetto a quanto prescritto dal contratto collettivo.
6. Il ricorso pertanto deve essere rigettato per difetto di prova.
7. In relazione alle spese di lite, la incontestata mancata consegna delle buste paga da parte della datrice di lavoro, che certamente può aver indotto il lavoratore a non avere piena contezza dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, costituisce eccezionale ragione ai sensi
4 dell'art. 91 c.p.c., come interpretato dalla C. Cost. con sent. 77/2018, per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2164/2022 ),
[...] Controparte_1 ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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