Articolo 25 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 24Articolo 26
Versione
28 dicembre 1962
Art. 25.
All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e' aggiunto:
"L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda sia presentata a anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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