Versione
28 dicembre 1962
28 dicembre 1962
Art. 25.
All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e' aggiunto:
"L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda sia presentata a anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".
All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e' aggiunto:
"L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda sia presentata a anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 04/05/2005, n. 262Provvedimento: […] L'INPDAP ha proposto appello adducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 69del R.D.L. n 680 del 1938, dell'articolo 26 della legge n 315 del 1967 e soprattutto dell'articolo 25 della legge n 1646 del 1962 .Leggi di più...
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