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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 849/2024 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Vittoria, in via N. Bixio n. 289, P. IVA: , elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Mauceri del Foro di Catania,
C.F.: , sito in Catania, via Conte Ruggero n. 9, e dell'avv. Paolo Picci del Foro di C.F._1
Ragusa, C.F.: , con studio in Vittoria, via Garibaldi, n. 52, che la rappresentano e C.F._2 difendono per mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Controparte_2 [...]
con sede in Roma, via Boccherini 15, P. IVA: , in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, C.F.: Controparte_3
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alfio Di Marco in viale M. Rapisardi n. 443; già (società con unico Controparte_4 Controparte_5 socio soggetta a direzione e coordinamento di , con sede in Roma, via Boccherini n. 15, P. CP_2
IVA – C.F.: , in persona del Procuratore P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, C.F.: , giusta procura in C.F._3
1 atti, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Alfio Di Marco in viale M.
Rapisardi n. 443;
(società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di Controparte_6
, con sede in Roma, via Cimarosa n. 4, C.F.: – R.E.A. 1177794, in persona del CP_2 P.IVA_4 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, C.F.:
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alfio Di Marco in viale M. Rapisardi n. 443;
APPELLATE
e di con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, P. IVA Controparte_7
, in persona del suo procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa P.IVA_5 Controparte_8 dall'avvocato Concetta Patermo del Foro di Catania, C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, C.so Italia n. 244, giusta procura in atti;
APPELLATA (appellante incidentale)
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 7.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02/04/2015 e depositato in data 13/04/2015,
, sulla base delle risultanze emerse nell'ambito di un previo procedimento di accertamento CP_1 tecnico preventivo intercorso tra le odierne parti in causa (A.T.P. iscritto al n. 2303/2012 R.G. del
Tribunale di Ragusa), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa le società CP_2
e al fine di ottenere il risarcimento
[...] Controparte_4 Controparte_9 del danno asseritamente patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, replica ed eccezione, ammessa l'acquisizione nel presente procedimento del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 2303/2012 R.G. di questo Tribunale, ritenere e dichiarare:
1) che l'incendio verificatosi in Vittoria nella tarda serata dell'8/09/2012, nell'esercizio commerciale della sito nella via Bixio n. 287-289, è stato causato dalla Controparte_1 sovratensione della rete dovuta alla mancanza del neutro nel punto di fornitura dell'energia CP_2 elettrica alla ditta istante, che ha provocato il surriscaldamento del multimetro presente all'interno del quadro di comando con conseguente riscaldamento dello stesso, fino al punto di innesco dell'incendio secondo gli accertamenti fatti in loco dal CT;
2 2) che il danno emergente subito dalla società attrice a causa dell'incendio è stato stimato dal CT, nel detto accertamento tecnico preventivo, in € 860.526,63 e che il menzionato danno emergente è stato parzialmente risarcito dalle Compagnie Assicuratrici “ (€540.056,00) e Controparte_10
“ (€141.000,00) per un totale di € 681.056,00 per cui resta, in favore della società Controparte_11 istante, per le causali esposte, l'ulteriore ragione creditoria di €179.470,63, al cui pagamento è tenuta
l' quale responsabile dell'evento dannoso, oltre agli interessi;
CP_2
3) che al residuo risarcimento del danno emergente (€179.470,63), sono da aggiungere le ulteriori voci di danno da lucro cessante, come conseguenza diretta ed immediata, secondo il cd principio della regolarità causale, ammontanti a complessivi € 1.091.012,20, come specificato in narrativa, oltre interessi;
4) Quantificare equitativamente i danni morali che hanno travolto la credibilità dell per Pt_1 insinuati sospetti. Disporre CT tecnico-contabile sui registri e sui listini di vendita al pubblico della merce trattata dall'Azienda per la valutazione del lucro cessante e della perdita di chance derivanti dall'evento dannoso de quo. Con le spese e compensi difensivi”.
Con comparsa del 17/06/2015 si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_2 domanda attorea sotto più profili: preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo di rimettere le parti innanzi al Tribunale di Roma;
in subordine, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per via della riscontrata genericità nell'indicazione del convenuto;
evidenziava, infine, il proprio difetto di legittimità passiva in seno alla pretesa risarcitoria azionata, in quanto società deputata alla mera compravendita di energia elettrica e, di conseguenza, estranea alla fase di trasmissione della stessa, posta a carico dell'ente distributore. Chiedeva il rigetto delle domande attoree spiegate nei suoi confronti e la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c., per la CP_1 manifesta infondatezza dell'azione, nonché, in subordine, il risarcimento del danno ex art 96, terzo comma, c.p.c.
Con comparsa del 17/06/2015 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5 della domanda attorea, sulla scorta delle seguenti eccezioni: la nullità della citazione per difetto dei requisiti, attesa la mancata identificazione del convenuto responsabile;
il proprio difetto di titolarità passiva “sia per l'assenza di rapporti contrattuali di somministrazione/vendita tra la convenuta
[...]
e la società attrice e sia per l'estraneità della deducente agli impianti di Controparte_5 distribuzione di energia elettrica e alla gestione delle connessioni”.
Chiedeva anch'essa la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c., data “la manifesta infondatezza e speciosità dell'azione introdotta che denota quanto meno la grave colpa nell'aver citato in giudizio soggetto che non ha alcuna attinenza col giudizio”.
3 Con comparsa del 17/06/2015 si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_12 conclusioni: “Voglia il tribunale adito, reietta ogni avversa eccezione e deduzione ritenuto quanto sopra;
considerata preliminarmente la nullità della citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 come sopra spiegato;
considerate, ritenute ed accolte tutte le eccezioni di merito e rito sopra svolte e qui da intendersi espressamente richiamate e trascritte, particolarmente in ordine all'imprevedibilità dei danni, ed ai ripetuti inadempimenti contrattuali di controparte ed alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti cui la stessa ha dato luogo;
ritenuto che
la deducente ha adempiuto correttamente il contratto di connessione vigente con la società attrice, considerata l'assenza di nesso di causalità tra gli impianti della deducente e l'evento dedotto in causa ed in ogni ipotesi la totale mancanza di responsabilità della deducente nell'occorso; considerato, in Controparte_12 subordine, che tutti i danni subiti lamentati sono stati in effetti già risarciti dalle compagnie assicuratrici menzionate in citazione;
considerato che
le varie voci di danno richieste in citazione non solo sono indebite per insussistenza degli stessi e del lucro cessante, ma risultano sostanziale quintuplicazione dell'unica ipotesi di lucro cessante per mancati incassi o mancato ricavo, contestata come in atti ma in ipotesi ammissibile, ove provata;
che, in via ancora degradata e senza inversione alcun dell'onere della prova, l'eventuale diminuzione dei ricavi successiva all'incendio, ove provata, sia da riconnettersi alla diminuzione delle vendite dovute per la crisi economica generale e registrata nella stessa regione e/o zona e nel medesimo comparto merceologico ed ad altri fenomeni contingenti propri della società attrice che il tribunale adito, anche tramite eligenda eventuale CT voglia calcolare nel considerare il presunto lucro cessante, ove consideri ricorrenti presupposti per la sua ammissibilità e risarcibilità; in ogni ipotesi, rigettare tutte le avverse domande in quanto chiaramente infondate prima sull'an e poi sul quantum, con ogni conseguenziale provvedimento. Con condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 comma I, C.P.C., data la manifesta infondatezza e speciosità dell'azione introdotta che denota quanto meno la grave colpa nel ricorso improprio all'Autorità Giudiziaria, in subordine ex art 96,
III comma C.P.C. e con vittoria di spese e onorari”.
Con comparsa depositata in data 8/11/2016 interveniva volontariamente e si costituiva in giudizio che - in qualità di assicuratore di - chiedeva, in via preliminare, di Controparte_7 CP_1 dare atto dell'avvenuta transazione della vicenda de qua tra la predetta società assicurata e sé medesima;
nel merito, in adesione a quanto sostenuto da parte attrice, chiedeva di “ritenere e dichiarare
[...] responsabile esclusiva del sinistro per cui è causa, e per l'effetto - dichiarare il Controparte_12 diritto della di rivalersi, nei confronti di o dell'effettivo Controparte_7 Controparte_12 terzo responsabile dell'evento de quo, di tutte le somme che è stata costretta a corrispondere a
[...]
(ammontanti ad € 540.056,00), nonché di quelle che ha dovuto Controparte_1
4 sostenere (pari complessivamente ad € 22.399,52) in conseguenza del sinistro de quo e per l'effetto - condannare parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_12 Controparte_7 della complessiva somma di € 562.449,52, o quella diversa somma ritenuta equa dal Giudice adito, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo”.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 16/6/2020, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali ai fini della decisione, il giudice di prime cure rimetteva la causa sul ruolo e, con ordinanza del 16/10/2020, disponeva CT, nominando all'uopo l'ingegnere . Persona_1
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva prima fissata l'udienza del 16/11/2022 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva assunta, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2023, in cui poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 798/2024, pubblicata il 14.05.2024, il Giudice del Tribunale di Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 1569/2015 R.G., così statuiva:
“1) rigetta ogni domanda spiegata da nei Controparte_1 confronti di Controparte_12 Controparte_2 Controparte_5
2) rigetta ogni domanda spiegata da nei confronti di Controparte_7 Controparte_12
[...]
3) condanna a pagare le spese processuali in Controparte_1 favore di liquidate in €. 20.000,00 complessivi per compensi professionali, Controparte_12 oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
4) condanna a pagare le spese processuali in Controparte_1 favore di liquidate in €. 6.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, Controparte_2
IVA e spese generali nella misura del 15%;
5) condanna a pagare le spese processuali in Controparte_1 favore di liquidate in €. 6.000,00 complessivi per compensi professionali, Controparte_5 oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
6) condanna a pagare le spese processuali in favore di Controparte_7 Controparte_12
liquidate in €. 6.500,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali
[...] nella misura del 15%;
5 7) pone definitivamente a carico di Controparte_1 [...]
nella misura di ½ per ciascuna, i compensi liquidati al CT in sede di ATP;
Parte_2
8) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in solido, i compensi liquidati ai CT nel presente giudizio. CP_7
9) ogni altra domanda assorbita e/o rigettata”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di Controparte_1 cui si dirà nel prosieguo.
Si sono costituite in giudizio, ciascuna con autonoma comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ed Controparte_2 Controparte_5 Controparte_12
chiedendo il totale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di
[...] spese e compensi.
Si è altresì costituita in giudizio aderendo ai motivi di appello dedotti dalla Controparte_7 CP_1
e formulando appello incidentale per le ragioni che saranno di seguito esposte.
[...]
Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione del 7.10.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere insussistente o comunque non dimostrata la responsabilità delle tre società convenute,
ed essendosi fondato, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_9 nell'adottare la decisione impugnata, sulle risultanze della CT resa dall'ingegnere . Quest'ultimo, Per_1 nell'adempiere all'incarico conferitogli al fine di “accertare – in base all'esame degli atti – se l'incendio verificatosi in data 8 settembre 2012 sia riconducibile, con ragionevole probabilità, ad un'anomalia negli impianti di in particolare alla mancanza del neutro nel nodo di prelievo Controparte_12 dell'energia”, escludeva che l'eziologia dello stesso fosse da ricondursi alla suindicata anomalia.
Il giudice di prime cure, di conseguenza, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante in capo alla società attrice in base all'art. 2050 cod. civ., non essendo stata raggiunta la prova sufficiente a dimostrare una correlazione causale tra l'interruzione del conduttore di neutro a servizio dell'utenza e CP_1
l'incendio sviluppatosi nei locali di proprietà della stessa.
Secondo l'assunto difensivo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle diverse conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici di parte, del cui operato si era avvalsa l'odierna appellante e che erano state condivise in sede di ATP dal CT allora nominato, ing. avendo invece fatto affidamento su un Per_2 elaborato peritale carente e basato su un ragionamento fuorviante che avrebbe condotto a convincimenti e conclusioni errate.
6 Il motivo non è fondato, alla luce della compiuta motivazione del primo giudice, che condivisibilmente ha fatto propri i risultati cui è giunto il CT , peraltro avvalorati da osservazioni tecniche formulate Per_1 dai consulenti di parte, nonché da argomentazioni logiche deducibili dalla più verosimile dinamica del fatto in contestazione.
Ed invero, all'esito delle operazioni peritali svolte, il CT , in risposta al quesito posto dal Per_1
Tribunale, ha chiaramente affermato che “l'incendio verificatosi in data 8 settembre 2012 presso la
NON risulta riconducibile ad un guasto del neutro di L'ipotesi prospettata dal CP_1 CP_2 precedente professionista incaricato trova un oggettivo limite nella circostanza che non si è verificato alcun danno al civico 289 sotteso al medesimo punto di prelievo. Ciò in quanto anche i carichi monofase presenti al civico 289 sarebbero stati interessati dalla variazione di tensione dovuti dalla mancanza del neutro. Invece dagli atti di causa non risulta che neppure una lampadina si è danneggiata”.
Orbene, ritiene la Corte che, come esattamente rilevato nella sentenza appellata, la circostanza - da considerarsi quale dato oggettivo e incontestato - che non si sia registrato alcun danno sulle utenze del civico 289, benché lo stesso fosse alimentato dal medesimo punto di prelievo del civico 287, assuma efficacia dirimente nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la presunta mancanza di neutro dal punto di prelievo e l'incendio verificatosi. CP_2
Né, in proposito, può accogliersi il rilievo formulato dall'odierna appellante, la quale nel presente grado di giudizio ha versato in atti una consulenza tecnica redatta dal CTP ing. , ove si legge che “lo Per_3 stesso CT tralascia erroneamente che al civico 289 non erano presenti carichi elettrici attivi di Per_1 alcun genere, se non la telecamera di videosorveglianza che proprio in assenza del neutro immediatamente si spegne (quindi apre l'unico circuito elettrico attivo presente al civico 289) e non potendosi riavviare da sola non può più intervenire nello scenario di incendio”.
Sul punto è opportuno chiarire che è pacificamente ammessa la produzione in grado di appello di una nuova consulenza di parte, purché la stessa abbia un contenuto meramente esplicativo di quella già depositata nel corso del giudizio di primo grado e non introduca nuovi fatti, nuove richieste o eccezioni o nuove prove, ma sia focalizzata sull'affidabilità e sulla valutazione dei risultati della consulenza tecnica, assumendo pertanto la valenza di mera allegazione difensiva che non comporta l'ampliamento del "thema decidendum" ed è priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti, è perciò sottratta al divieto di cui all'articolo 345 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 11/11/2024, n.29075; Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n.17851; Cassazione civile sez. II,
12/07/2023, n.19901; Corte appello Firenze sez. III, 04/05/2023, n.938).
Chiarito ciò, tuttavia, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'appellata Controparte_9
secondo cui la superiore deduzione di parte appellante costituirebbe una circostanza smentita da
[...]
7 quanto emerge dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla consulenza tecnica di parte che la stessa aveva allegato al ricorso per ATP, ove – nella parte dedicata alle caratteristiche CP_1 energetiche dell'utenza - si legge che: “L'utenza in oggetto presenta i carichi e gli impianti elettrici- elettronici caratteristici di un'azienda per la vendita di articoli da regalo con numerose apparecchiature elettriche-elettroniche installate per lo svolgimento dell'attività commerciale oltre ad uffici dedicati per
l'amministrazione della stessa” (cfr. pag. 4 ctp dell'ingegnere del 17-09-2012). Tes_1
A conferma di quanto sostenuto, inoltre, l'ingegnere ha ulteriormente chiarito che: “occorre Per_1 rilevare che nel civico 289 erano attivi, al momento dell'occorso, diversi carichi monofase, come da dichiarazione resa dalla sig. (doc. n. 7 del fascicolo del precedente CT). Nello specifico, è CP_1 stata dichiarata “l'illuminazione vetrine destra e sinistra piano terra”. Né potrebbe essere diversamente, avuto riguardo alla foto del negozio versata in atti da parte attrice, che di seguito si riporta, la quale ritrae le vetrine di entrambi i civici (sia 287, dove si è verificato l'occorso, che il 289, che non ha subito danni) illuminate” (cfr. pag. 6 della CT - controdeduzioni alle osservazioni delle parti del 05-06-2021).
Ed ancora, quanto dedotto da parte appellante risulta smentito dai fatti, alla luce delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica redatta dal prof. ing. , versata in atti nel presente grado di Per_4 giudizio da , ove si legge che: “la stessa sig.ra dichiarava alla Controparte_9 CP_1
Polizia che “al momento della chiusura, come solito, erano alimentate le seguenti utenze: retroilluminazione degli scaffali del piano terra;
fari ioduri per illuminazione vetrine destra e sinistra a piano terra;
lampadario a sospensione vetrina centrale al primo piano;
insegna e sistema RGB a led del prospetto. Tali utenze hanno uno spegnimento gradualizzato e automatizzato durante l'arco della notte”.
È' dunque confermato dalla stessa controparte che al momento della chiusura dell'esercizio commerciale diverse utenze fossero state lasciate alimentate e funzionanti. Anche ad ammettere che alcune di queste utenze si spegnessero gradualmente durante la notte, il fatto che l'incendio si sia sviluppato poco dopo la chiusura dell'esercizio commerciale fa presumere che esse fossero ancora attive al momento dell'innesco dell'incendio”.
Ciò posto, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, atteso che entrambi i locali (tanto il negozio ubicato in via Bixio n. 287 oggetto di sinistro, quanto il negozio adiacente con ingresso al civico
289) erano alimentati dal medesimo misuratore installato nella , ritiene la Corte che CP_2 CP_1 logicamente anche le utenze del civico 289 (la cui attività, al momento del sinistro, non può verosimilmente ritenersi circoscritta alla sola telecamera di videosorveglianza), non potevano non essere coinvolte nell'anomalia dovuta all'interruzione del neutro a monte e, di conseguenza, subire gli effetti da essa scaturiti, del pari a quanto verificatosi nel locale ricadente al civico 287; di converso, non essendosi
8 registrato alcun danno presso il civico 289, ne discende che la derivazione causale dell'incendio non possa dirsi connessa ad un guasto del neutro di CP_2
Il CT , invero, oltre ad escludere la riconducibilità dell'incendio oggetto di perizia Per_1 all'interruzione del neutro a monte del gruppo di misura attraverso una compiuta analisi della CP_2 documentazione già versata in atti (ivi comprese le foto scattate all'epoca dell'occorso), dell'esame delle osservazioni formulate da tutte le parti in causa, nonché del progetto dell'impianto elettrico acquisito presso il Comune di Vittoria, ne ha altresì individuato una probabile causa alternativa, rintracciandola in
“un cattivo contatto verificatosi in corrispondenza di uno dei morsetti di collegamento presenti all'intero del quadro generale del civico 287, posto a piano terra”.
Ha inoltre chiarito che “il cattivo contatto rappresenta una delle maggiori cause d'incendio di origine elettrica all'interno dei quadri elettrici. Esso è originato dall'allentamento, ovvero dal non corretto serraggio delle viti di uno dei tanti morsetti contenuti nel quadro. Per cattivo contatto si intende un punto del circuito con una resistenza localizzata sulla quale la corrente del servizio ordinario sviluppa calore e può formare un punto caldo”, precisando che “l'unica prevenzione contro le conseguenze di un cattivo contatto è impedire che esso si formi, effettuando una corretta installazione ed una regolare manutenzione. Nel caso che ci occupa, la circostanza che si sia verificato un cattivo contatto trova conferma nella circostanza che l'incendio si sia sviluppato all'interno del quadro elettrico, tenuto conto altresì del lasso di tempo, relativamente breve, tra l'istallazione dell'impianto e il verificarsi dell'incendio”.
Ebbene, la suddetta ricostruzione circa la causa che ha originato l'incendio non solo disattende le conclusioni a cui sono concordemente pervenuti, ciascuno nella propria relazione, i consulenti di parte appellante (l'ingegnere in primo grado e l'ingegnere nel presente grado di giudizio) e Tes_1 Per_3
l'ingegnere professionista incaricato dal giudice nell'ambito del procedimento per ATP, ma, Per_2 oltretutto, pone in discussione il presupposto da cui muovono gli elaborati peritali citati: la presenza di un impianto realizzato a regola d'arte.
Ed infatti, nella sua consulenza, il CT ha opportunamente evidenziato “la presenza di alcune Per_1 difformità tra il progetto acquisito e l'impianto istallato all'epoca dell'occorso. Dette criticità sono state rilevate limitatamente alla documentazione a disposizione del C.T.U. ed, in particolare, dal raffronto del progetto con il report fotografico cristallizzato nel precedente elaborato peritale, atteso che i luoghi interessati dall'occorso sono stati ripristinati e, non sono state fornite ulteriori foto di detto impianto nonostante le richieste in tal senso.(…) Inoltre, all'intero del progetto, non sono indicate, né in sede di relazione tecnica, né nello schema elettrico, le misure di sicurezza da adottare per la protezione del multimetro multifunzione, istallato nel quadro elettrico generale posto a piano terra”.
9 Di contro, alla base del ragionamento condotto nella sua relazione peritale, l'ingegnere ha Per_2 individuato alcuni postulati - qualificati come “fatti” - tra i quali, per l'appunto, l'esistenza di “un impianto costruito a regola d'arte”; tale circostanza, tuttavia, è stata oggetto di attenta e approfondita analisi critica da parte dei consulenti tecnici dell'odierna appellata, i quali Controparte_9 hanno ritenuto l'impianto elettrico della non conforme a legge. CP_1
Ed infatti, già in primo grado, nel parere pro veritate redatto dal prof. ing. è stato, in primo Persona_5 luogo, contestato il tipo di indagine condotto dal CT il quale ha fondato il suo convincimento Per_2 circa la realizzazione di un impianto elettrico a regola d'arte, sulla base dell'esistenza di un progetto, della dichiarazione di conformità allegata e dell'utilizzo di materiali corretti;
il professionista incaricato da ha invece evidenziato come “l'esistenza giuridica di tali elementi non fornisce Controparte_9 alcuna garanzia di “regola d'arte” nella realizzazione, perché se tutto fosse stato realmente effettuato a regola d'arte, per definizione, l'incendio non si sarebbe mai dovuto sviluppare. Il CT ha omesso (cosa di una gravità notevole in una ATP) qualsiasi descrizione dei luoghi, qualsiasi indicazione sulle caratteristiche degli impianti danneggiati e non danneggiati a valle del misuratore, non ha fornito elementi per valutare la reale correttezza del progetto”.
In secondo luogo, la causa dell'incendio occorso è stata compiutamente individuata nel “mancato intervento di idonee protezioni contro le sovracorrenti nel quadro”, le quali “avrebbero dovuto impedire che un guasto dovuto a un difetto di un componente interno al quadro ovvero ad una non corretta esecuzione a regola d'arte, facessero instaurare correnti tali da creare sovratemperature eccessive, capaci di innescare un incendio”; la responsabilità del sinistro è stata, pertanto, ascritta alla stessa
, il cui impianto elettrico non è stato qualificato come impianto a regola d'arte. CP_1
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP di ing. ed ing. Controparte_7 Persona_6 [...]
, e nel replicare ai rilievi del CTP della , ing. l'ingegnere Per_7 CP_1 Persona_8
ha peraltro ribadito - in sede di CT - che l'impianto elettrico del civico 287 di via Bixio non è Per_1 stato installato a regola d'arte, contrariamente a quanto affermato dal precedente CT, attesa la non conformità ai requisiti di legge della dichiarazione rilasciata da , titolare dell'omonima Testimone_2 ditta di installazione di impianti elettrici, trattandosi di una DIRI (Dichiarazione di Rispondenza) e non già di una DICO (Dichiarazione di Conformità), richiesta per gli impianti realizzati dopo il 27/03/2008, come quello in esame installato nel 2011.
Sul punto, il CT ha chiarito che, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. 37/08: “le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi” (così: art. 6 cit.), chiarendo che s'intendono eseguiti a regola d'arte “gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI
10 o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo”. In coerenza, il successivo art. 7 stabilisce che
l'impresa installatrice, “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto… rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6”, da rendersi su apposito modello di cui fanno parte integrante la “relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto”. Invece, nel caso in cui tale dichiarazione “non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste…sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti”. Dal richiamato quadro normativo, risulta che l'impresa installatrice, ad esito dei lavori e delle verifiche di legge, rilascia la dichiarazione di conformità (di seguito DICO), attestante che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e secondo il relativo progetto.
Detto documento, solo ed esclusivamente per gli impianti elettrici realizzati prima del 27-03-2008, può essere sostituito (in sanatoria) da una dichiarazione di rispondenza (di seguito DIRI), resa da idoneo professionista ed attestante che l'impianto, ovvero una parte di esso, presenti i necessari requisiti di sicurezza”.
Né può accogliersi il rilievo formulato dall'odierna appellante, secondo cui l'utilizzo della parola
“rispondenza” anziché “conformità” costituirebbe una mera questione di forma, tenuto conto delle implicazioni che emergono sul piano sostanziale, in punto di responsabilità, dal rilascio delle due certificazioni, in virtù del diverso tenore delle dichiarazioni in esse contenute.
Parimenti, le osservazioni riportate nella consulenza tecnica redatta dal prof. ing. , prodotta in Per_4 appello da non si discostano né da quanto messo in evidenza dal precedente Controparte_9 consulente dell'odierna appellata né da quanto affermato dal CT , avendo lo stesso tratto Per_1 analoghe conclusioni, ossia che: “l'impianto elettrico della non era un impianto a norma CP_1 in quanto costruito non in ottemperanza alle disposizioni normative del CEI e legislative vigenti. − La documentazione prodotta dalla ditta installatrice è incoerente con l'intervento eseguito e tale incoerenza non è affatto casuale, ma sembra giustificata dalla inosservanza delle disposizioni normative cogenti. −
La spiegazione della causa di incendio che l'ing. individua nella mancanza del neutro da parte Tes_1 del distributore, è scientificamente infondata e tecnicamente non plausibile. − La causa di incendio è da attribuirsi ad un fenomeno di “arco serie” dovuto ad una connessione lasca del circuito elettrico di utente, come rappresentato in maniera succinta dal CT ing. ”. Per_1
11 Orbene, alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto degli accertamenti tecnici effettuati dal
CT, in cui non trova riscontro quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, della documentazione allegata dalle parti e della complessiva attività istruttoria, il Tribunale, nel rispetto dell'art. 2050 cod. civ., ha correttamente rigettato la domanda attorea, mancando nella specie la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno evento.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice per aver erroneamente ritenuto che avrebbe dovuto agire soltanto nei confronti di e non CP_1 Controparte_9 anche nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_5
L'appellante contesta quanto statuito dal giudice, deducendo che la convenuta debba Controparte_2 essere chiamata a rispondere dei danni sofferti da , in forza del rapporto contrattuale di CP_1 fornitura di energia elettrica intercorso con la stessa e, parimenti, anche in Controparte_5 quanto coinvolta nel giudizio a seguito delle difese svolte da Controparte_2
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Invero, il primo giudice ha correttamente negato che le due società odierne appellate possano essere chiamate a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dei danni subiti dalla , quale utente CP_1 finale, per un fatto imputabile al malfunzionamento della linea di trasmissione dell'energia e conseguente distribuzione, giacché trattasi di società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia e che, pertanto, non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto
(cfr. Cassazione civile sez. III - 26/01/2024, n. 2533; Cassazione civile sez. III - 23/01/2018, n. 1581).
Sul punto, d'altronde, la sentenza impugnata si pone in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito che: “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 cod. civ.; che, infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione” (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. 6 - 3, n. 17705 del 29/07/2010)”.
12 Con il terzo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata, laddove il giudice, dopo aver ricondotto la domanda proposta da al paradigma della responsabilità extracontrattuale di CP_1 cui all'art. 2050 cod. civ., ha reputato non acquisita la prova della responsabilità delle società odierne appellate;
l'appellante rileva, in particolare, che il Tribunale non abbia correttamente esaminato un fatto decisivo per la controversia e, in ogni caso, abbia errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulla società attrice;
con il quarto connesso motivo di appello si lamenta un'erronea valutazione e interpretazione degli oneri probatori gravanti a diverso titolo sulle società Enel convenute.
I due predetti motivi, che - per la stretta connessione delle argomentazioni e delle censure svolte - possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L'appellante deduce, anzitutto, di aver assolto l'onere probatorio su di essa gravante – in qualità di danneggiata - ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.; ribadisce di avere fornito la prova sia con riguardo all'esistenza del fatto illecito in contestazione (coincidente - a suo dire - con l'interruzione del neutro nel punto di fornitura dell'energia da parte delle tre società del gruppo a vario titolo coinvolte), sia in CP_2 ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra detto fatto e l'incendio che ha coinvolto uno dei locali di sua proprietà, e cioè il danno evento da essa patito.
Ebbene, il diverso ritenuto inquadramento dei fatti allegati operato dalla Corte (di cui si è ampiamento trattato con riguardo al primo motivo di gravame e al quale, pertanto, si rinvia) conduce a un'altrettanta differente valutazione, per cui si ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice in ordine alla carenza di prova.
In aggiunta, parte appellante contesta quanto statuito dal giudice, deducendo che entrambe le società convenute non abbiano dimostrato non solo la loro estraneità al fatto illecito, ma anche, rispettivamente, la correttezza del loro operato: da una parte, non avrebbe fornito la prova Controparte_9 liberatoria, richiesta dall'art. 2050 cod. civ. in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno;
dall'altra, che al Controparte_2 tempo del sinistro intratteneva un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica con la società attrice, non avrebbe dato prova né di aver adempiuto all'obbligazione contrattuale ad essa spettante né che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, come previsto dall'art. 1218 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale.
Tale assunto non è condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, con riguardo alla posizione di ritiene la Corte che, contrariamente a Controparte_9 quanto asserito da parte appellante, la predetta società non fosse tenuta a fornire la prova positiva di aver adottato ogni misura atta a impedire l'evento dannoso, in mancanza della prova del nesso di causalità.
13 Va, in proposito, osservato che l'art. 2050 cod. civ. introduce un particolare regime di imputazione della responsabilità, che si giustifica in ragione dell'alta probabilità di cagionare danni connessa all'attività
“pericolosa”.
La fattispecie normativa, infatti, si discosta dai generali canoni della responsabilità aquiliana e viene considerata “aggravata per colpa presunta” o, in base agli orientamenti attualmente prevalenti, una responsabilità “per colpa lievissima” o “oggettiva”, in ragione dell'unica (e onerosa) prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di avere adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”. La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta, pertanto, solo con una prova particolarmente rigorosa: non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/07/2025, n.21919; Cassazione civile sez. III, 05/05/2023, n.11975; Cassazione civile sez. VI,
19/05/2022, n.16170).
Cionondimeno, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe sul danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati.
Ciò posto, sotto il profilo probatorio, del pari a quanto statuito nella sentenza impugnata, nella specie non può ritenersi raggiunta la prova suindicata e va, dunque, escluso che operi il particolare regime previsto dall'art. 2050 cod. civ.
Parimenti, rispetto alla posizione di rileva la Corte che sulla stessa non incombesse Controparte_2 alcun onere probatorio né, a monte, alcuna responsabilità.
Ed invero, coerentemente con quanto già osservato con riguardo al secondo motivo di appello, trattasi di società deputata alla mera compravendita dell'energia che, pertanto, non è chiamata a rispondere di eventuali danni legati alla gestione della rete di trasmissione dell'energia; il relativo risarcimento quindi, nella vicenda in contestazione, sarebbe stato esclusivamente a carico di laddove Controparte_9 ne fosse stata provata la responsabilità.
Né, d'altronde, può accogliersi il rilievo formulato da in ordine all'intervento degli CP_1 operatori i quali - a suo dire - avrebbero effettuato delle operazioni che esulano dalla prassi richiesta CP_2 in casi analoghi, avendo “alterato i luoghi dove si è manifestato l'evento distruttivo” così da “rifare intenzionalmente una nuova derivazione elettrica”.
14 Questa Corte ritiene, invece, di dover condividere la statuizione del primo giudice, secondo cui “la sostituzione dei morsetti preesistenti con altri nuovi, in occasione del ricollegamento di conduttori ad un nodo, costituisce prassi ordinaria per il personale di nonché esecuzione della Controparte_12 manutenzione secondo la regola dell'arte nella manutenzione degli impianti elettrici” (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), escludendo che i dipendenti di con la loro condotta, Controparte_12 avrebbero inteso dissimulare un disservizio attribuibile a quest'ultima, loro datrice di lavoro. Sul punto, inoltre, il primo giudice ha opportunamente evidenziato come – sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai predetti operatori – non vi fosse “motivo di dubitare della genuinità delle stesse e, in particolare, di quelle di , il quale all'epoca della testimonianza era già in Persona_9 quiescenza e quindi non più dipendente della convenuta”.
Con il quinto motivo d'appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, avendo escluso la responsabilità delle società convenute, ha conseguentemente rigettato le domande risarcitorie avanzate, ritenendo assorbite le dedotte quantificazioni del danno. In aggiunta, alla luce delle suesposte deduzioni svolte in merito all'asserita responsabilità delle società appellate, vengono rinnovate le domande di risarcimento anche nell'odierno giudizio di gravame.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, essendo stata oltretutto ampiamente superata in ragione di quanto osservato con riguardo ai motivi già esaminati e ritenuti infondati (ai quali si rinvia).
Ed invero, rileva la Corte che, in adesione all'inquadramento della vicenda oggetto di lite fornito dal giudice di prime cure, come esattamente rilevato nella sentenza, non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità delle società appellate per i danni subiti dall'odierna appellante, dovendosene pertanto escludere la risarcibilità.
L'ultimo motivo di impugnazione attiene alle spese legali che, secondo la difesa di , CP_1 sarebbero abnormi e andavano compensate tra le parti.
Anche tale motivo di appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Orbene, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la condanna non sia iniqua, ma che invece sia stata ragionevolmente disposta dal primo giudice e vada quindi confermata anche nel quantum, atteso che l'importo liquidato rientra tra i parametri minimi/medi dello scaglione di riferimento (euro 520.000,01 - euro 1.000.000,00).
Ed infatti, da una parte la società attrice ha errato nell'individuazione del suo corretto contradditore tanto in primo grado quanto nell'odierno grado di giudizio, citando tutte e tre le società appartenenti al gruppo senza tenere conto dell'estraneità ai fatti di causa di e di CP_2 Controparte_2 Controparte_4
dall'altra, condividendo l'assunto dell'appellata è
[...] Controparte_4 opportuno valorizzare in questa sede la condotta processuale collaborativa tenuta proprio da quest'ultima
15 già in seno al procedimento di ATP, ove, dopo essere stata erroneamente convenuta, ha avvisato
[...]
che di conseguenza è intervenuta volontariamente, pur non essendo stata chiamata in Controparte_12 giudizio da . CP_1
L'appello di è, pertanto, totalmente infondato. Controparte_1
Passando ad esaminare la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata la difesa Controparte_7 della compagnia assicurativa, costituendosi tempestivamente ex art. 343 c.p.c., ha rilevato come
“dell'eventuale accoglimento delle doglianze spiegate dall'appellante non potrà Controparte_1 che giovarsi anche nella spiegata qualità, in quanto Assicuratore e parte del Controparte_7 giudizio in causa, processualmente inscindibile, cui si estendono gli effetti della impugnazione proposta dall'Assicurata.”
Tale assunto, in particolare, è stato fondato su quanto disposto dall'art. 336 c.p.c. secondo cui “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”; nella specie, il capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda spiegata da a titolo di rivalsa, nei confronti di e Controparte_7 Controparte_9 delle altre società convenute sarebbe dipendente dai capi della pronuncia concernenti la responsabilità delle predette società, appellati da . CP_1
Sulla scorta di tale argomentazione, ha riproposto la domanda di condanna di Controparte_7 [...] in proprio favore, a titolo di rivalsa, per le somme corrisposte alla società assicurata. Controparte_12
Orbene, fatta questa opportuna premessa, rileva il Collegio che, benché non ne venga fatta menzione in seno alla comparsa e non sia stato formulato in modo espresso un motivo di appello, la riproposizione della domanda non accolta in primo grado e articolata nei termini suindicati vada senz'altro qualificata alla stregua di un appello incidentale.
A tale riguardo va infatti precisato che, come chiarito da un consolidato orientamento della Suprema
Corte, se è vero che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2670; Cassazione civile sez. II, 08/11/2024, n.28802;
Cassazione civile sez. III, 08/10/2024, n.26283; , Cass. Sez. 3, 1/12/2023 n. 33649; si veda meno di recente, Cass. Sez. U, 25/05/2018 n. 13195).
16 Di contro, analoghe considerazioni non valgono con riferimento ad una parte che sia rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, la quale, laddove intenda ottenere l'accoglimento di una domanda od eccezione in sede di gravame, ha l'onere di proporre appello incidentale.
Ebbene, nella specie, si ritiene che l'appello incidentale proposto da in sede di Controparte_7 comparsa di costituzione vada ricondotto alla figura dell'appello incidentale tardivo, nella forma di appello incidentale adesivo rivolto contro la parte investita dell'impugnazione principale – in questo caso le tre società del gruppo – e fondato sugli stessi motivi fatti valere nell'impugnazione principale da CP_2
, dalla cui proposizione, d'altronde, è sorto l'interesse a impugnare della compagnia CP_1 assicurativa.
In proposito va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affrontando la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva (rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione sorga dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale), oppure se la stessa possa essere esperita (tenuto conto del tenore letterale dell'art. 334, comma 1, c.p.c., e del carattere riflesso, e non diretto, dell'interesse suscitato nell'obbligato solidale dall'impugnazione principale del coobbligato) soltanto dalla parte «contro» la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., hanno concluso,
a tutela della reale utilità della parte, affermando il seguente principio di diritto: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486; Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, n.1404; Cassazione civile sez. I, 08/09/2025, n.24761; Cassazione civile sez. III, 10/08/2025, n.23001).
Ciò posto, atteso che l'appello incidentale adesivo proposto da si connota, come Controparte_7 sopra visto, per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante (e, in tal senso, non CP_1 pone problemi di specificità dei motivi, ma soltanto di tempestività o di tardività, agli effetti dell'art. 334
c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18957), ritiene la Corte che, per quanto lo stesso sia ammissibile, tenuto conto del rigetto integrale dell'appello principale, vada ritenuto anch'esso infondato e, dunque, rigettato per le ragioni di cui si è ampiamento trattato e alle quali si rinvia.
Indi, conclusivamente, l'appello principale promosso da e Controparte_1
l'appello incidentale avanzato da vanno entrambi rigettati. Controparte_7
17 Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalle altre parti appellate seguono la totale soccombenza e vanno poste solidalmente a carico della società appellante principale e dell'appellante incidentale nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (scaglione da euro
520.000,01 ad euro 1.000.000,00), dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti e della media complessità della vicenda processuale nel presente grado, applicando i parametri minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale
(cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
In ragione della contestuale e uniforme difesa delle tre società appellate da parte del medesimo difensore, ritiene la Corte utile e opportuno effettuare un'unica liquidazione dei compensi con le maggiorazioni previste dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 e succ. modifiche e integrazioni.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, rispettivamente da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 849/2024, rigetta l'appello principale proposto da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 798/2024, pubblicata il 14.05.2024, CP_1 emessa dal Giudice del Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n. 1569/2015 R.G., nei confronti delle società e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_9
Rigetta l'appello incidentale proposto da in persona del suo procuratore speciale Controparte_7 dott. , avverso la medesima sentenza. Controparte_8
Condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_7 rifusione delle spese processuali in favore di e Controparte_2 Controparte_4
che si liquidano per l'intero in complessivi euro 35.732,80 per compensi (di cui Controparte_9 euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisionale ed euro 13.399,80 ex art. 4 comma 2), già maggiorati in misura pari al 30% per ciascuna delle due parti appellate oltre , oltre alle spese Controparte_9 forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e dell'ulteriore Controparte_1 Controparte_7
18 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 23.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 849/2024 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Vittoria, in via N. Bixio n. 289, P. IVA: , elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Mauceri del Foro di Catania,
C.F.: , sito in Catania, via Conte Ruggero n. 9, e dell'avv. Paolo Picci del Foro di C.F._1
Ragusa, C.F.: , con studio in Vittoria, via Garibaldi, n. 52, che la rappresentano e C.F._2 difendono per mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Controparte_2 [...]
con sede in Roma, via Boccherini 15, P. IVA: , in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, C.F.: Controparte_3
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alfio Di Marco in viale M. Rapisardi n. 443; già (società con unico Controparte_4 Controparte_5 socio soggetta a direzione e coordinamento di , con sede in Roma, via Boccherini n. 15, P. CP_2
IVA – C.F.: , in persona del Procuratore P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, C.F.: , giusta procura in C.F._3
1 atti, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Alfio Di Marco in viale M.
Rapisardi n. 443;
(società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di Controparte_6
, con sede in Roma, via Cimarosa n. 4, C.F.: – R.E.A. 1177794, in persona del CP_2 P.IVA_4 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo S. Occhipinti, C.F.:
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alfio Di Marco in viale M. Rapisardi n. 443;
APPELLATE
e di con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, P. IVA Controparte_7
, in persona del suo procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa P.IVA_5 Controparte_8 dall'avvocato Concetta Patermo del Foro di Catania, C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, C.so Italia n. 244, giusta procura in atti;
APPELLATA (appellante incidentale)
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 7.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02/04/2015 e depositato in data 13/04/2015,
, sulla base delle risultanze emerse nell'ambito di un previo procedimento di accertamento CP_1 tecnico preventivo intercorso tra le odierne parti in causa (A.T.P. iscritto al n. 2303/2012 R.G. del
Tribunale di Ragusa), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa le società CP_2
e al fine di ottenere il risarcimento
[...] Controparte_4 Controparte_9 del danno asseritamente patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, replica ed eccezione, ammessa l'acquisizione nel presente procedimento del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 2303/2012 R.G. di questo Tribunale, ritenere e dichiarare:
1) che l'incendio verificatosi in Vittoria nella tarda serata dell'8/09/2012, nell'esercizio commerciale della sito nella via Bixio n. 287-289, è stato causato dalla Controparte_1 sovratensione della rete dovuta alla mancanza del neutro nel punto di fornitura dell'energia CP_2 elettrica alla ditta istante, che ha provocato il surriscaldamento del multimetro presente all'interno del quadro di comando con conseguente riscaldamento dello stesso, fino al punto di innesco dell'incendio secondo gli accertamenti fatti in loco dal CT;
2 2) che il danno emergente subito dalla società attrice a causa dell'incendio è stato stimato dal CT, nel detto accertamento tecnico preventivo, in € 860.526,63 e che il menzionato danno emergente è stato parzialmente risarcito dalle Compagnie Assicuratrici “ (€540.056,00) e Controparte_10
“ (€141.000,00) per un totale di € 681.056,00 per cui resta, in favore della società Controparte_11 istante, per le causali esposte, l'ulteriore ragione creditoria di €179.470,63, al cui pagamento è tenuta
l' quale responsabile dell'evento dannoso, oltre agli interessi;
CP_2
3) che al residuo risarcimento del danno emergente (€179.470,63), sono da aggiungere le ulteriori voci di danno da lucro cessante, come conseguenza diretta ed immediata, secondo il cd principio della regolarità causale, ammontanti a complessivi € 1.091.012,20, come specificato in narrativa, oltre interessi;
4) Quantificare equitativamente i danni morali che hanno travolto la credibilità dell per Pt_1 insinuati sospetti. Disporre CT tecnico-contabile sui registri e sui listini di vendita al pubblico della merce trattata dall'Azienda per la valutazione del lucro cessante e della perdita di chance derivanti dall'evento dannoso de quo. Con le spese e compensi difensivi”.
Con comparsa del 17/06/2015 si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_2 domanda attorea sotto più profili: preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo di rimettere le parti innanzi al Tribunale di Roma;
in subordine, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per via della riscontrata genericità nell'indicazione del convenuto;
evidenziava, infine, il proprio difetto di legittimità passiva in seno alla pretesa risarcitoria azionata, in quanto società deputata alla mera compravendita di energia elettrica e, di conseguenza, estranea alla fase di trasmissione della stessa, posta a carico dell'ente distributore. Chiedeva il rigetto delle domande attoree spiegate nei suoi confronti e la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c., per la CP_1 manifesta infondatezza dell'azione, nonché, in subordine, il risarcimento del danno ex art 96, terzo comma, c.p.c.
Con comparsa del 17/06/2015 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5 della domanda attorea, sulla scorta delle seguenti eccezioni: la nullità della citazione per difetto dei requisiti, attesa la mancata identificazione del convenuto responsabile;
il proprio difetto di titolarità passiva “sia per l'assenza di rapporti contrattuali di somministrazione/vendita tra la convenuta
[...]
e la società attrice e sia per l'estraneità della deducente agli impianti di Controparte_5 distribuzione di energia elettrica e alla gestione delle connessioni”.
Chiedeva anch'essa la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c., data “la manifesta infondatezza e speciosità dell'azione introdotta che denota quanto meno la grave colpa nell'aver citato in giudizio soggetto che non ha alcuna attinenza col giudizio”.
3 Con comparsa del 17/06/2015 si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_12 conclusioni: “Voglia il tribunale adito, reietta ogni avversa eccezione e deduzione ritenuto quanto sopra;
considerata preliminarmente la nullità della citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 come sopra spiegato;
considerate, ritenute ed accolte tutte le eccezioni di merito e rito sopra svolte e qui da intendersi espressamente richiamate e trascritte, particolarmente in ordine all'imprevedibilità dei danni, ed ai ripetuti inadempimenti contrattuali di controparte ed alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti cui la stessa ha dato luogo;
ritenuto che
la deducente ha adempiuto correttamente il contratto di connessione vigente con la società attrice, considerata l'assenza di nesso di causalità tra gli impianti della deducente e l'evento dedotto in causa ed in ogni ipotesi la totale mancanza di responsabilità della deducente nell'occorso; considerato, in Controparte_12 subordine, che tutti i danni subiti lamentati sono stati in effetti già risarciti dalle compagnie assicuratrici menzionate in citazione;
considerato che
le varie voci di danno richieste in citazione non solo sono indebite per insussistenza degli stessi e del lucro cessante, ma risultano sostanziale quintuplicazione dell'unica ipotesi di lucro cessante per mancati incassi o mancato ricavo, contestata come in atti ma in ipotesi ammissibile, ove provata;
che, in via ancora degradata e senza inversione alcun dell'onere della prova, l'eventuale diminuzione dei ricavi successiva all'incendio, ove provata, sia da riconnettersi alla diminuzione delle vendite dovute per la crisi economica generale e registrata nella stessa regione e/o zona e nel medesimo comparto merceologico ed ad altri fenomeni contingenti propri della società attrice che il tribunale adito, anche tramite eligenda eventuale CT voglia calcolare nel considerare il presunto lucro cessante, ove consideri ricorrenti presupposti per la sua ammissibilità e risarcibilità; in ogni ipotesi, rigettare tutte le avverse domande in quanto chiaramente infondate prima sull'an e poi sul quantum, con ogni conseguenziale provvedimento. Con condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 comma I, C.P.C., data la manifesta infondatezza e speciosità dell'azione introdotta che denota quanto meno la grave colpa nel ricorso improprio all'Autorità Giudiziaria, in subordine ex art 96,
III comma C.P.C. e con vittoria di spese e onorari”.
Con comparsa depositata in data 8/11/2016 interveniva volontariamente e si costituiva in giudizio che - in qualità di assicuratore di - chiedeva, in via preliminare, di Controparte_7 CP_1 dare atto dell'avvenuta transazione della vicenda de qua tra la predetta società assicurata e sé medesima;
nel merito, in adesione a quanto sostenuto da parte attrice, chiedeva di “ritenere e dichiarare
[...] responsabile esclusiva del sinistro per cui è causa, e per l'effetto - dichiarare il Controparte_12 diritto della di rivalersi, nei confronti di o dell'effettivo Controparte_7 Controparte_12 terzo responsabile dell'evento de quo, di tutte le somme che è stata costretta a corrispondere a
[...]
(ammontanti ad € 540.056,00), nonché di quelle che ha dovuto Controparte_1
4 sostenere (pari complessivamente ad € 22.399,52) in conseguenza del sinistro de quo e per l'effetto - condannare parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_12 Controparte_7 della complessiva somma di € 562.449,52, o quella diversa somma ritenuta equa dal Giudice adito, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo”.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 16/6/2020, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali ai fini della decisione, il giudice di prime cure rimetteva la causa sul ruolo e, con ordinanza del 16/10/2020, disponeva CT, nominando all'uopo l'ingegnere . Persona_1
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva prima fissata l'udienza del 16/11/2022 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva assunta, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2023, in cui poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 798/2024, pubblicata il 14.05.2024, il Giudice del Tribunale di Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 1569/2015 R.G., così statuiva:
“1) rigetta ogni domanda spiegata da nei Controparte_1 confronti di Controparte_12 Controparte_2 Controparte_5
2) rigetta ogni domanda spiegata da nei confronti di Controparte_7 Controparte_12
[...]
3) condanna a pagare le spese processuali in Controparte_1 favore di liquidate in €. 20.000,00 complessivi per compensi professionali, Controparte_12 oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
4) condanna a pagare le spese processuali in Controparte_1 favore di liquidate in €. 6.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, Controparte_2
IVA e spese generali nella misura del 15%;
5) condanna a pagare le spese processuali in Controparte_1 favore di liquidate in €. 6.000,00 complessivi per compensi professionali, Controparte_5 oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
6) condanna a pagare le spese processuali in favore di Controparte_7 Controparte_12
liquidate in €. 6.500,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali
[...] nella misura del 15%;
5 7) pone definitivamente a carico di Controparte_1 [...]
nella misura di ½ per ciascuna, i compensi liquidati al CT in sede di ATP;
Parte_2
8) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in solido, i compensi liquidati ai CT nel presente giudizio. CP_7
9) ogni altra domanda assorbita e/o rigettata”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di Controparte_1 cui si dirà nel prosieguo.
Si sono costituite in giudizio, ciascuna con autonoma comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ed Controparte_2 Controparte_5 Controparte_12
chiedendo il totale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di
[...] spese e compensi.
Si è altresì costituita in giudizio aderendo ai motivi di appello dedotti dalla Controparte_7 CP_1
e formulando appello incidentale per le ragioni che saranno di seguito esposte.
[...]
Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione del 7.10.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere insussistente o comunque non dimostrata la responsabilità delle tre società convenute,
ed essendosi fondato, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_9 nell'adottare la decisione impugnata, sulle risultanze della CT resa dall'ingegnere . Quest'ultimo, Per_1 nell'adempiere all'incarico conferitogli al fine di “accertare – in base all'esame degli atti – se l'incendio verificatosi in data 8 settembre 2012 sia riconducibile, con ragionevole probabilità, ad un'anomalia negli impianti di in particolare alla mancanza del neutro nel nodo di prelievo Controparte_12 dell'energia”, escludeva che l'eziologia dello stesso fosse da ricondursi alla suindicata anomalia.
Il giudice di prime cure, di conseguenza, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante in capo alla società attrice in base all'art. 2050 cod. civ., non essendo stata raggiunta la prova sufficiente a dimostrare una correlazione causale tra l'interruzione del conduttore di neutro a servizio dell'utenza e CP_1
l'incendio sviluppatosi nei locali di proprietà della stessa.
Secondo l'assunto difensivo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle diverse conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici di parte, del cui operato si era avvalsa l'odierna appellante e che erano state condivise in sede di ATP dal CT allora nominato, ing. avendo invece fatto affidamento su un Per_2 elaborato peritale carente e basato su un ragionamento fuorviante che avrebbe condotto a convincimenti e conclusioni errate.
6 Il motivo non è fondato, alla luce della compiuta motivazione del primo giudice, che condivisibilmente ha fatto propri i risultati cui è giunto il CT , peraltro avvalorati da osservazioni tecniche formulate Per_1 dai consulenti di parte, nonché da argomentazioni logiche deducibili dalla più verosimile dinamica del fatto in contestazione.
Ed invero, all'esito delle operazioni peritali svolte, il CT , in risposta al quesito posto dal Per_1
Tribunale, ha chiaramente affermato che “l'incendio verificatosi in data 8 settembre 2012 presso la
NON risulta riconducibile ad un guasto del neutro di L'ipotesi prospettata dal CP_1 CP_2 precedente professionista incaricato trova un oggettivo limite nella circostanza che non si è verificato alcun danno al civico 289 sotteso al medesimo punto di prelievo. Ciò in quanto anche i carichi monofase presenti al civico 289 sarebbero stati interessati dalla variazione di tensione dovuti dalla mancanza del neutro. Invece dagli atti di causa non risulta che neppure una lampadina si è danneggiata”.
Orbene, ritiene la Corte che, come esattamente rilevato nella sentenza appellata, la circostanza - da considerarsi quale dato oggettivo e incontestato - che non si sia registrato alcun danno sulle utenze del civico 289, benché lo stesso fosse alimentato dal medesimo punto di prelievo del civico 287, assuma efficacia dirimente nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la presunta mancanza di neutro dal punto di prelievo e l'incendio verificatosi. CP_2
Né, in proposito, può accogliersi il rilievo formulato dall'odierna appellante, la quale nel presente grado di giudizio ha versato in atti una consulenza tecnica redatta dal CTP ing. , ove si legge che “lo Per_3 stesso CT tralascia erroneamente che al civico 289 non erano presenti carichi elettrici attivi di Per_1 alcun genere, se non la telecamera di videosorveglianza che proprio in assenza del neutro immediatamente si spegne (quindi apre l'unico circuito elettrico attivo presente al civico 289) e non potendosi riavviare da sola non può più intervenire nello scenario di incendio”.
Sul punto è opportuno chiarire che è pacificamente ammessa la produzione in grado di appello di una nuova consulenza di parte, purché la stessa abbia un contenuto meramente esplicativo di quella già depositata nel corso del giudizio di primo grado e non introduca nuovi fatti, nuove richieste o eccezioni o nuove prove, ma sia focalizzata sull'affidabilità e sulla valutazione dei risultati della consulenza tecnica, assumendo pertanto la valenza di mera allegazione difensiva che non comporta l'ampliamento del "thema decidendum" ed è priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti, è perciò sottratta al divieto di cui all'articolo 345 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 11/11/2024, n.29075; Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n.17851; Cassazione civile sez. II,
12/07/2023, n.19901; Corte appello Firenze sez. III, 04/05/2023, n.938).
Chiarito ciò, tuttavia, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'appellata Controparte_9
secondo cui la superiore deduzione di parte appellante costituirebbe una circostanza smentita da
[...]
7 quanto emerge dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla consulenza tecnica di parte che la stessa aveva allegato al ricorso per ATP, ove – nella parte dedicata alle caratteristiche CP_1 energetiche dell'utenza - si legge che: “L'utenza in oggetto presenta i carichi e gli impianti elettrici- elettronici caratteristici di un'azienda per la vendita di articoli da regalo con numerose apparecchiature elettriche-elettroniche installate per lo svolgimento dell'attività commerciale oltre ad uffici dedicati per
l'amministrazione della stessa” (cfr. pag. 4 ctp dell'ingegnere del 17-09-2012). Tes_1
A conferma di quanto sostenuto, inoltre, l'ingegnere ha ulteriormente chiarito che: “occorre Per_1 rilevare che nel civico 289 erano attivi, al momento dell'occorso, diversi carichi monofase, come da dichiarazione resa dalla sig. (doc. n. 7 del fascicolo del precedente CT). Nello specifico, è CP_1 stata dichiarata “l'illuminazione vetrine destra e sinistra piano terra”. Né potrebbe essere diversamente, avuto riguardo alla foto del negozio versata in atti da parte attrice, che di seguito si riporta, la quale ritrae le vetrine di entrambi i civici (sia 287, dove si è verificato l'occorso, che il 289, che non ha subito danni) illuminate” (cfr. pag. 6 della CT - controdeduzioni alle osservazioni delle parti del 05-06-2021).
Ed ancora, quanto dedotto da parte appellante risulta smentito dai fatti, alla luce delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica redatta dal prof. ing. , versata in atti nel presente grado di Per_4 giudizio da , ove si legge che: “la stessa sig.ra dichiarava alla Controparte_9 CP_1
Polizia che “al momento della chiusura, come solito, erano alimentate le seguenti utenze: retroilluminazione degli scaffali del piano terra;
fari ioduri per illuminazione vetrine destra e sinistra a piano terra;
lampadario a sospensione vetrina centrale al primo piano;
insegna e sistema RGB a led del prospetto. Tali utenze hanno uno spegnimento gradualizzato e automatizzato durante l'arco della notte”.
È' dunque confermato dalla stessa controparte che al momento della chiusura dell'esercizio commerciale diverse utenze fossero state lasciate alimentate e funzionanti. Anche ad ammettere che alcune di queste utenze si spegnessero gradualmente durante la notte, il fatto che l'incendio si sia sviluppato poco dopo la chiusura dell'esercizio commerciale fa presumere che esse fossero ancora attive al momento dell'innesco dell'incendio”.
Ciò posto, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, atteso che entrambi i locali (tanto il negozio ubicato in via Bixio n. 287 oggetto di sinistro, quanto il negozio adiacente con ingresso al civico
289) erano alimentati dal medesimo misuratore installato nella , ritiene la Corte che CP_2 CP_1 logicamente anche le utenze del civico 289 (la cui attività, al momento del sinistro, non può verosimilmente ritenersi circoscritta alla sola telecamera di videosorveglianza), non potevano non essere coinvolte nell'anomalia dovuta all'interruzione del neutro a monte e, di conseguenza, subire gli effetti da essa scaturiti, del pari a quanto verificatosi nel locale ricadente al civico 287; di converso, non essendosi
8 registrato alcun danno presso il civico 289, ne discende che la derivazione causale dell'incendio non possa dirsi connessa ad un guasto del neutro di CP_2
Il CT , invero, oltre ad escludere la riconducibilità dell'incendio oggetto di perizia Per_1 all'interruzione del neutro a monte del gruppo di misura attraverso una compiuta analisi della CP_2 documentazione già versata in atti (ivi comprese le foto scattate all'epoca dell'occorso), dell'esame delle osservazioni formulate da tutte le parti in causa, nonché del progetto dell'impianto elettrico acquisito presso il Comune di Vittoria, ne ha altresì individuato una probabile causa alternativa, rintracciandola in
“un cattivo contatto verificatosi in corrispondenza di uno dei morsetti di collegamento presenti all'intero del quadro generale del civico 287, posto a piano terra”.
Ha inoltre chiarito che “il cattivo contatto rappresenta una delle maggiori cause d'incendio di origine elettrica all'interno dei quadri elettrici. Esso è originato dall'allentamento, ovvero dal non corretto serraggio delle viti di uno dei tanti morsetti contenuti nel quadro. Per cattivo contatto si intende un punto del circuito con una resistenza localizzata sulla quale la corrente del servizio ordinario sviluppa calore e può formare un punto caldo”, precisando che “l'unica prevenzione contro le conseguenze di un cattivo contatto è impedire che esso si formi, effettuando una corretta installazione ed una regolare manutenzione. Nel caso che ci occupa, la circostanza che si sia verificato un cattivo contatto trova conferma nella circostanza che l'incendio si sia sviluppato all'interno del quadro elettrico, tenuto conto altresì del lasso di tempo, relativamente breve, tra l'istallazione dell'impianto e il verificarsi dell'incendio”.
Ebbene, la suddetta ricostruzione circa la causa che ha originato l'incendio non solo disattende le conclusioni a cui sono concordemente pervenuti, ciascuno nella propria relazione, i consulenti di parte appellante (l'ingegnere in primo grado e l'ingegnere nel presente grado di giudizio) e Tes_1 Per_3
l'ingegnere professionista incaricato dal giudice nell'ambito del procedimento per ATP, ma, Per_2 oltretutto, pone in discussione il presupposto da cui muovono gli elaborati peritali citati: la presenza di un impianto realizzato a regola d'arte.
Ed infatti, nella sua consulenza, il CT ha opportunamente evidenziato “la presenza di alcune Per_1 difformità tra il progetto acquisito e l'impianto istallato all'epoca dell'occorso. Dette criticità sono state rilevate limitatamente alla documentazione a disposizione del C.T.U. ed, in particolare, dal raffronto del progetto con il report fotografico cristallizzato nel precedente elaborato peritale, atteso che i luoghi interessati dall'occorso sono stati ripristinati e, non sono state fornite ulteriori foto di detto impianto nonostante le richieste in tal senso.(…) Inoltre, all'intero del progetto, non sono indicate, né in sede di relazione tecnica, né nello schema elettrico, le misure di sicurezza da adottare per la protezione del multimetro multifunzione, istallato nel quadro elettrico generale posto a piano terra”.
9 Di contro, alla base del ragionamento condotto nella sua relazione peritale, l'ingegnere ha Per_2 individuato alcuni postulati - qualificati come “fatti” - tra i quali, per l'appunto, l'esistenza di “un impianto costruito a regola d'arte”; tale circostanza, tuttavia, è stata oggetto di attenta e approfondita analisi critica da parte dei consulenti tecnici dell'odierna appellata, i quali Controparte_9 hanno ritenuto l'impianto elettrico della non conforme a legge. CP_1
Ed infatti, già in primo grado, nel parere pro veritate redatto dal prof. ing. è stato, in primo Persona_5 luogo, contestato il tipo di indagine condotto dal CT il quale ha fondato il suo convincimento Per_2 circa la realizzazione di un impianto elettrico a regola d'arte, sulla base dell'esistenza di un progetto, della dichiarazione di conformità allegata e dell'utilizzo di materiali corretti;
il professionista incaricato da ha invece evidenziato come “l'esistenza giuridica di tali elementi non fornisce Controparte_9 alcuna garanzia di “regola d'arte” nella realizzazione, perché se tutto fosse stato realmente effettuato a regola d'arte, per definizione, l'incendio non si sarebbe mai dovuto sviluppare. Il CT ha omesso (cosa di una gravità notevole in una ATP) qualsiasi descrizione dei luoghi, qualsiasi indicazione sulle caratteristiche degli impianti danneggiati e non danneggiati a valle del misuratore, non ha fornito elementi per valutare la reale correttezza del progetto”.
In secondo luogo, la causa dell'incendio occorso è stata compiutamente individuata nel “mancato intervento di idonee protezioni contro le sovracorrenti nel quadro”, le quali “avrebbero dovuto impedire che un guasto dovuto a un difetto di un componente interno al quadro ovvero ad una non corretta esecuzione a regola d'arte, facessero instaurare correnti tali da creare sovratemperature eccessive, capaci di innescare un incendio”; la responsabilità del sinistro è stata, pertanto, ascritta alla stessa
, il cui impianto elettrico non è stato qualificato come impianto a regola d'arte. CP_1
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP di ing. ed ing. Controparte_7 Persona_6 [...]
, e nel replicare ai rilievi del CTP della , ing. l'ingegnere Per_7 CP_1 Persona_8
ha peraltro ribadito - in sede di CT - che l'impianto elettrico del civico 287 di via Bixio non è Per_1 stato installato a regola d'arte, contrariamente a quanto affermato dal precedente CT, attesa la non conformità ai requisiti di legge della dichiarazione rilasciata da , titolare dell'omonima Testimone_2 ditta di installazione di impianti elettrici, trattandosi di una DIRI (Dichiarazione di Rispondenza) e non già di una DICO (Dichiarazione di Conformità), richiesta per gli impianti realizzati dopo il 27/03/2008, come quello in esame installato nel 2011.
Sul punto, il CT ha chiarito che, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. 37/08: “le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi” (così: art. 6 cit.), chiarendo che s'intendono eseguiti a regola d'arte “gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI
10 o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo”. In coerenza, il successivo art. 7 stabilisce che
l'impresa installatrice, “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto… rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6”, da rendersi su apposito modello di cui fanno parte integrante la “relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto”. Invece, nel caso in cui tale dichiarazione “non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste…sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti”. Dal richiamato quadro normativo, risulta che l'impresa installatrice, ad esito dei lavori e delle verifiche di legge, rilascia la dichiarazione di conformità (di seguito DICO), attestante che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e secondo il relativo progetto.
Detto documento, solo ed esclusivamente per gli impianti elettrici realizzati prima del 27-03-2008, può essere sostituito (in sanatoria) da una dichiarazione di rispondenza (di seguito DIRI), resa da idoneo professionista ed attestante che l'impianto, ovvero una parte di esso, presenti i necessari requisiti di sicurezza”.
Né può accogliersi il rilievo formulato dall'odierna appellante, secondo cui l'utilizzo della parola
“rispondenza” anziché “conformità” costituirebbe una mera questione di forma, tenuto conto delle implicazioni che emergono sul piano sostanziale, in punto di responsabilità, dal rilascio delle due certificazioni, in virtù del diverso tenore delle dichiarazioni in esse contenute.
Parimenti, le osservazioni riportate nella consulenza tecnica redatta dal prof. ing. , prodotta in Per_4 appello da non si discostano né da quanto messo in evidenza dal precedente Controparte_9 consulente dell'odierna appellata né da quanto affermato dal CT , avendo lo stesso tratto Per_1 analoghe conclusioni, ossia che: “l'impianto elettrico della non era un impianto a norma CP_1 in quanto costruito non in ottemperanza alle disposizioni normative del CEI e legislative vigenti. − La documentazione prodotta dalla ditta installatrice è incoerente con l'intervento eseguito e tale incoerenza non è affatto casuale, ma sembra giustificata dalla inosservanza delle disposizioni normative cogenti. −
La spiegazione della causa di incendio che l'ing. individua nella mancanza del neutro da parte Tes_1 del distributore, è scientificamente infondata e tecnicamente non plausibile. − La causa di incendio è da attribuirsi ad un fenomeno di “arco serie” dovuto ad una connessione lasca del circuito elettrico di utente, come rappresentato in maniera succinta dal CT ing. ”. Per_1
11 Orbene, alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto degli accertamenti tecnici effettuati dal
CT, in cui non trova riscontro quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, della documentazione allegata dalle parti e della complessiva attività istruttoria, il Tribunale, nel rispetto dell'art. 2050 cod. civ., ha correttamente rigettato la domanda attorea, mancando nella specie la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno evento.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice per aver erroneamente ritenuto che avrebbe dovuto agire soltanto nei confronti di e non CP_1 Controparte_9 anche nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_5
L'appellante contesta quanto statuito dal giudice, deducendo che la convenuta debba Controparte_2 essere chiamata a rispondere dei danni sofferti da , in forza del rapporto contrattuale di CP_1 fornitura di energia elettrica intercorso con la stessa e, parimenti, anche in Controparte_5 quanto coinvolta nel giudizio a seguito delle difese svolte da Controparte_2
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Invero, il primo giudice ha correttamente negato che le due società odierne appellate possano essere chiamate a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dei danni subiti dalla , quale utente CP_1 finale, per un fatto imputabile al malfunzionamento della linea di trasmissione dell'energia e conseguente distribuzione, giacché trattasi di società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia e che, pertanto, non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto
(cfr. Cassazione civile sez. III - 26/01/2024, n. 2533; Cassazione civile sez. III - 23/01/2018, n. 1581).
Sul punto, d'altronde, la sentenza impugnata si pone in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito che: “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 cod. civ.; che, infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione” (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. 6 - 3, n. 17705 del 29/07/2010)”.
12 Con il terzo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata, laddove il giudice, dopo aver ricondotto la domanda proposta da al paradigma della responsabilità extracontrattuale di CP_1 cui all'art. 2050 cod. civ., ha reputato non acquisita la prova della responsabilità delle società odierne appellate;
l'appellante rileva, in particolare, che il Tribunale non abbia correttamente esaminato un fatto decisivo per la controversia e, in ogni caso, abbia errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulla società attrice;
con il quarto connesso motivo di appello si lamenta un'erronea valutazione e interpretazione degli oneri probatori gravanti a diverso titolo sulle società Enel convenute.
I due predetti motivi, che - per la stretta connessione delle argomentazioni e delle censure svolte - possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L'appellante deduce, anzitutto, di aver assolto l'onere probatorio su di essa gravante – in qualità di danneggiata - ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.; ribadisce di avere fornito la prova sia con riguardo all'esistenza del fatto illecito in contestazione (coincidente - a suo dire - con l'interruzione del neutro nel punto di fornitura dell'energia da parte delle tre società del gruppo a vario titolo coinvolte), sia in CP_2 ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra detto fatto e l'incendio che ha coinvolto uno dei locali di sua proprietà, e cioè il danno evento da essa patito.
Ebbene, il diverso ritenuto inquadramento dei fatti allegati operato dalla Corte (di cui si è ampiamento trattato con riguardo al primo motivo di gravame e al quale, pertanto, si rinvia) conduce a un'altrettanta differente valutazione, per cui si ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice in ordine alla carenza di prova.
In aggiunta, parte appellante contesta quanto statuito dal giudice, deducendo che entrambe le società convenute non abbiano dimostrato non solo la loro estraneità al fatto illecito, ma anche, rispettivamente, la correttezza del loro operato: da una parte, non avrebbe fornito la prova Controparte_9 liberatoria, richiesta dall'art. 2050 cod. civ. in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno;
dall'altra, che al Controparte_2 tempo del sinistro intratteneva un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica con la società attrice, non avrebbe dato prova né di aver adempiuto all'obbligazione contrattuale ad essa spettante né che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, come previsto dall'art. 1218 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale.
Tale assunto non è condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, con riguardo alla posizione di ritiene la Corte che, contrariamente a Controparte_9 quanto asserito da parte appellante, la predetta società non fosse tenuta a fornire la prova positiva di aver adottato ogni misura atta a impedire l'evento dannoso, in mancanza della prova del nesso di causalità.
13 Va, in proposito, osservato che l'art. 2050 cod. civ. introduce un particolare regime di imputazione della responsabilità, che si giustifica in ragione dell'alta probabilità di cagionare danni connessa all'attività
“pericolosa”.
La fattispecie normativa, infatti, si discosta dai generali canoni della responsabilità aquiliana e viene considerata “aggravata per colpa presunta” o, in base agli orientamenti attualmente prevalenti, una responsabilità “per colpa lievissima” o “oggettiva”, in ragione dell'unica (e onerosa) prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di avere adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”. La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta, pertanto, solo con una prova particolarmente rigorosa: non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/07/2025, n.21919; Cassazione civile sez. III, 05/05/2023, n.11975; Cassazione civile sez. VI,
19/05/2022, n.16170).
Cionondimeno, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe sul danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati.
Ciò posto, sotto il profilo probatorio, del pari a quanto statuito nella sentenza impugnata, nella specie non può ritenersi raggiunta la prova suindicata e va, dunque, escluso che operi il particolare regime previsto dall'art. 2050 cod. civ.
Parimenti, rispetto alla posizione di rileva la Corte che sulla stessa non incombesse Controparte_2 alcun onere probatorio né, a monte, alcuna responsabilità.
Ed invero, coerentemente con quanto già osservato con riguardo al secondo motivo di appello, trattasi di società deputata alla mera compravendita dell'energia che, pertanto, non è chiamata a rispondere di eventuali danni legati alla gestione della rete di trasmissione dell'energia; il relativo risarcimento quindi, nella vicenda in contestazione, sarebbe stato esclusivamente a carico di laddove Controparte_9 ne fosse stata provata la responsabilità.
Né, d'altronde, può accogliersi il rilievo formulato da in ordine all'intervento degli CP_1 operatori i quali - a suo dire - avrebbero effettuato delle operazioni che esulano dalla prassi richiesta CP_2 in casi analoghi, avendo “alterato i luoghi dove si è manifestato l'evento distruttivo” così da “rifare intenzionalmente una nuova derivazione elettrica”.
14 Questa Corte ritiene, invece, di dover condividere la statuizione del primo giudice, secondo cui “la sostituzione dei morsetti preesistenti con altri nuovi, in occasione del ricollegamento di conduttori ad un nodo, costituisce prassi ordinaria per il personale di nonché esecuzione della Controparte_12 manutenzione secondo la regola dell'arte nella manutenzione degli impianti elettrici” (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), escludendo che i dipendenti di con la loro condotta, Controparte_12 avrebbero inteso dissimulare un disservizio attribuibile a quest'ultima, loro datrice di lavoro. Sul punto, inoltre, il primo giudice ha opportunamente evidenziato come – sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai predetti operatori – non vi fosse “motivo di dubitare della genuinità delle stesse e, in particolare, di quelle di , il quale all'epoca della testimonianza era già in Persona_9 quiescenza e quindi non più dipendente della convenuta”.
Con il quinto motivo d'appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, avendo escluso la responsabilità delle società convenute, ha conseguentemente rigettato le domande risarcitorie avanzate, ritenendo assorbite le dedotte quantificazioni del danno. In aggiunta, alla luce delle suesposte deduzioni svolte in merito all'asserita responsabilità delle società appellate, vengono rinnovate le domande di risarcimento anche nell'odierno giudizio di gravame.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, essendo stata oltretutto ampiamente superata in ragione di quanto osservato con riguardo ai motivi già esaminati e ritenuti infondati (ai quali si rinvia).
Ed invero, rileva la Corte che, in adesione all'inquadramento della vicenda oggetto di lite fornito dal giudice di prime cure, come esattamente rilevato nella sentenza, non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità delle società appellate per i danni subiti dall'odierna appellante, dovendosene pertanto escludere la risarcibilità.
L'ultimo motivo di impugnazione attiene alle spese legali che, secondo la difesa di , CP_1 sarebbero abnormi e andavano compensate tra le parti.
Anche tale motivo di appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Orbene, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la condanna non sia iniqua, ma che invece sia stata ragionevolmente disposta dal primo giudice e vada quindi confermata anche nel quantum, atteso che l'importo liquidato rientra tra i parametri minimi/medi dello scaglione di riferimento (euro 520.000,01 - euro 1.000.000,00).
Ed infatti, da una parte la società attrice ha errato nell'individuazione del suo corretto contradditore tanto in primo grado quanto nell'odierno grado di giudizio, citando tutte e tre le società appartenenti al gruppo senza tenere conto dell'estraneità ai fatti di causa di e di CP_2 Controparte_2 Controparte_4
dall'altra, condividendo l'assunto dell'appellata è
[...] Controparte_4 opportuno valorizzare in questa sede la condotta processuale collaborativa tenuta proprio da quest'ultima
15 già in seno al procedimento di ATP, ove, dopo essere stata erroneamente convenuta, ha avvisato
[...]
che di conseguenza è intervenuta volontariamente, pur non essendo stata chiamata in Controparte_12 giudizio da . CP_1
L'appello di è, pertanto, totalmente infondato. Controparte_1
Passando ad esaminare la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata la difesa Controparte_7 della compagnia assicurativa, costituendosi tempestivamente ex art. 343 c.p.c., ha rilevato come
“dell'eventuale accoglimento delle doglianze spiegate dall'appellante non potrà Controparte_1 che giovarsi anche nella spiegata qualità, in quanto Assicuratore e parte del Controparte_7 giudizio in causa, processualmente inscindibile, cui si estendono gli effetti della impugnazione proposta dall'Assicurata.”
Tale assunto, in particolare, è stato fondato su quanto disposto dall'art. 336 c.p.c. secondo cui “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”; nella specie, il capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda spiegata da a titolo di rivalsa, nei confronti di e Controparte_7 Controparte_9 delle altre società convenute sarebbe dipendente dai capi della pronuncia concernenti la responsabilità delle predette società, appellati da . CP_1
Sulla scorta di tale argomentazione, ha riproposto la domanda di condanna di Controparte_7 [...] in proprio favore, a titolo di rivalsa, per le somme corrisposte alla società assicurata. Controparte_12
Orbene, fatta questa opportuna premessa, rileva il Collegio che, benché non ne venga fatta menzione in seno alla comparsa e non sia stato formulato in modo espresso un motivo di appello, la riproposizione della domanda non accolta in primo grado e articolata nei termini suindicati vada senz'altro qualificata alla stregua di un appello incidentale.
A tale riguardo va infatti precisato che, come chiarito da un consolidato orientamento della Suprema
Corte, se è vero che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2670; Cassazione civile sez. II, 08/11/2024, n.28802;
Cassazione civile sez. III, 08/10/2024, n.26283; , Cass. Sez. 3, 1/12/2023 n. 33649; si veda meno di recente, Cass. Sez. U, 25/05/2018 n. 13195).
16 Di contro, analoghe considerazioni non valgono con riferimento ad una parte che sia rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, la quale, laddove intenda ottenere l'accoglimento di una domanda od eccezione in sede di gravame, ha l'onere di proporre appello incidentale.
Ebbene, nella specie, si ritiene che l'appello incidentale proposto da in sede di Controparte_7 comparsa di costituzione vada ricondotto alla figura dell'appello incidentale tardivo, nella forma di appello incidentale adesivo rivolto contro la parte investita dell'impugnazione principale – in questo caso le tre società del gruppo – e fondato sugli stessi motivi fatti valere nell'impugnazione principale da CP_2
, dalla cui proposizione, d'altronde, è sorto l'interesse a impugnare della compagnia CP_1 assicurativa.
In proposito va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affrontando la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva (rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione sorga dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale), oppure se la stessa possa essere esperita (tenuto conto del tenore letterale dell'art. 334, comma 1, c.p.c., e del carattere riflesso, e non diretto, dell'interesse suscitato nell'obbligato solidale dall'impugnazione principale del coobbligato) soltanto dalla parte «contro» la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., hanno concluso,
a tutela della reale utilità della parte, affermando il seguente principio di diritto: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486; Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, n.1404; Cassazione civile sez. I, 08/09/2025, n.24761; Cassazione civile sez. III, 10/08/2025, n.23001).
Ciò posto, atteso che l'appello incidentale adesivo proposto da si connota, come Controparte_7 sopra visto, per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante (e, in tal senso, non CP_1 pone problemi di specificità dei motivi, ma soltanto di tempestività o di tardività, agli effetti dell'art. 334
c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18957), ritiene la Corte che, per quanto lo stesso sia ammissibile, tenuto conto del rigetto integrale dell'appello principale, vada ritenuto anch'esso infondato e, dunque, rigettato per le ragioni di cui si è ampiamento trattato e alle quali si rinvia.
Indi, conclusivamente, l'appello principale promosso da e Controparte_1
l'appello incidentale avanzato da vanno entrambi rigettati. Controparte_7
17 Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalle altre parti appellate seguono la totale soccombenza e vanno poste solidalmente a carico della società appellante principale e dell'appellante incidentale nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (scaglione da euro
520.000,01 ad euro 1.000.000,00), dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti e della media complessità della vicenda processuale nel presente grado, applicando i parametri minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale
(cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
In ragione della contestuale e uniforme difesa delle tre società appellate da parte del medesimo difensore, ritiene la Corte utile e opportuno effettuare un'unica liquidazione dei compensi con le maggiorazioni previste dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 e succ. modifiche e integrazioni.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, rispettivamente da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 849/2024, rigetta l'appello principale proposto da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 798/2024, pubblicata il 14.05.2024, CP_1 emessa dal Giudice del Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n. 1569/2015 R.G., nei confronti delle società e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_9
Rigetta l'appello incidentale proposto da in persona del suo procuratore speciale Controparte_7 dott. , avverso la medesima sentenza. Controparte_8
Condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_7 rifusione delle spese processuali in favore di e Controparte_2 Controparte_4
che si liquidano per l'intero in complessivi euro 35.732,80 per compensi (di cui Controparte_9 euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisionale ed euro 13.399,80 ex art. 4 comma 2), già maggiorati in misura pari al 30% per ciascuna delle due parti appellate oltre , oltre alle spese Controparte_9 forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e dell'ulteriore Controparte_1 Controparte_7
18 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 23.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
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