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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1898/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv.to BRILLO MARCELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'Avv.to MAGNETTA ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 31/07/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21/05/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Napoli, al n. 37, parte II, serie B.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (il 28/08/2015 a Massa di Somma) Per_1
e (il 15/05/2009 a Massa di Somma), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso Per_2 le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter, depositate entro il termine del 17/12/2024 e poi del 21/01/2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi delle figlie minori, e , rispettoso delle norme Per_2 Per_1 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 05/12/2024 ed il
09/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
a) La casa coniugale sita in Castello di Cisterna (NA) alla Via Nove Maggio n. 45 viene assegnata alla SI.ra la quale provvederà a tutte le spese relative alla stessa (affitto, utenze, manutenzione ordinaria ecc..) Parte_2
2 ed alle relative volture. Il SI. provvederà a trasferirsi altrove la propria residenza e non oltre la Parte_1 data dell'udienza di comparizione.
b) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo
e di accudimento delle minori, che tengano conto dei loro impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto.
c) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra la somma di € 600,00 Parte_1 Parte_2
(setteicento,00) quale contributo per il mantenimento delle figlie e, pertanto, € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. - fino a che gli stessi non siano economicamente indipendenti.
d) L'assegno unico per le figlie minori lo percepisce in maniera esclusiva e di comune accordo tra le parti, la SI.ra
, l'importo è pari ad € 399,00 mensili. Parte_2
e) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti ad entrambe le figlie. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate.
f) Il coniugi si impegnano a garantire alle figlie il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle eSIenze delle figlie oltre che lavorative dei genitori.
g) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative delle figlie. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa.
h) Per quanto concerne l'autovettura Citroen tg. GR057JW, la stessa rimarrà nella disponibilità di entrambi a seconda delle rispettive eSIenze familiari , personali e lavorative.
a) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
b) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge, anche con annessione delle minori sui medesimi passaporti.
c) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori, stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 06/12/1976, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli il 21/05/2007 (atto n.36, Parte II, Serie B, anno 2007);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1898/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv.to BRILLO MARCELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'Avv.to MAGNETTA ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 31/07/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21/05/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Napoli, al n. 37, parte II, serie B.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (il 28/08/2015 a Massa di Somma) Per_1
e (il 15/05/2009 a Massa di Somma), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso Per_2 le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter, depositate entro il termine del 17/12/2024 e poi del 21/01/2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi delle figlie minori, e , rispettoso delle norme Per_2 Per_1 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 05/12/2024 ed il
09/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
a) La casa coniugale sita in Castello di Cisterna (NA) alla Via Nove Maggio n. 45 viene assegnata alla SI.ra la quale provvederà a tutte le spese relative alla stessa (affitto, utenze, manutenzione ordinaria ecc..) Parte_2
2 ed alle relative volture. Il SI. provvederà a trasferirsi altrove la propria residenza e non oltre la Parte_1 data dell'udienza di comparizione.
b) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo
e di accudimento delle minori, che tengano conto dei loro impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto.
c) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra la somma di € 600,00 Parte_1 Parte_2
(setteicento,00) quale contributo per il mantenimento delle figlie e, pertanto, € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. - fino a che gli stessi non siano economicamente indipendenti.
d) L'assegno unico per le figlie minori lo percepisce in maniera esclusiva e di comune accordo tra le parti, la SI.ra
, l'importo è pari ad € 399,00 mensili. Parte_2
e) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti ad entrambe le figlie. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate.
f) Il coniugi si impegnano a garantire alle figlie il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle eSIenze delle figlie oltre che lavorative dei genitori.
g) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative delle figlie. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa.
h) Per quanto concerne l'autovettura Citroen tg. GR057JW, la stessa rimarrà nella disponibilità di entrambi a seconda delle rispettive eSIenze familiari , personali e lavorative.
a) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
b) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge, anche con annessione delle minori sui medesimi passaporti.
c) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori, stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 06/12/1976, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli il 21/05/2007 (atto n.36, Parte II, Serie B, anno 2007);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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