Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2014
Accoglimento
Sentenza 15 giugno 2015
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2017
Ordinanza cautelare 27 agosto 2021
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03640/2025REG.PROV.COLL.
N. 08040/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2023, proposto dal Comune di Praia a Mare e dal Comune di Tortora, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Cristiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A.S.P. Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franceschina Talarico, Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
delle sentenze n. 2576/2014, n. 2968/2015, n. 1153/2017 e n. 384/2022 del Consiglio di Stato sez. III, rese tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’A.S.P. di Cosenza, della Regione Calabria, del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Calabria e del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per la parte ricorrente l’avv. Francesco Cristiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i Comuni di Praia a Mare e di Tortora agiscono per l’esecuzione delle sentenze n. 2576/2014, n. 2968/2015, n. 1153/2017 e n. 384/2022 di questo Consiglio di Stato, in relazione al dimensionamento e del funzionamento dell’Ospedale di Praia a Mare.
In particolare, la sentenza n. 384/2022 ha assegnato un termine per provvedere (sull'esecuzione delle precedenti sentenze), "al Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria".
Ha poi stabilito che "Nell’ipotesi di persistenza inerzia della struttura commissariale e decorso il termine suindicato, subentrerà in funzione sostitutiva il Commissario ad acta già nominato da questa Sezione con la sentenza n. 1153/2017": vale a dire il "Direttore generale della Direzione della Salute del Ministero della Salute,", o altro funzionario da lui delegato.
2. Il ricorso in esame ha ad oggetto, in particolare, il provvedimento del Commissario ad acta n. 198 del 12 luglio 2023: adottato dal dott. Roberto Occhiuto in qualità di “Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese”, e dal dott. Ernesto Esposito, in qualità di subcommissario: i comuni ricorrenti deducono che tale provvedimento sarebbe elusivo dei richiamati giudicati.
Il problema dedotto è se l’organigramma individuato dal Commissario sia conforme o meno alle sentenze della cui esecuzione si controverte.
Tanto premesso, è stata disposta istruttoria (chiedendo chiarimenti al Commissario, rispetto alle censure oggetto del reclamo) con ordinanza n. 511/2024, reiterata con ordinanze n. 1878/2024 e 6236/2024.
Tali chiarimenti non risultano essere mai stati resi.
3. Pertanto, con ordinanza n. 8915/2024, stante la richiamata inerzia si è disposto di “ procedere alla nomina del Commissario ad acta, onerato dell’esecuzione delle sentenze sopra richiamate, nella persona del Direttore generale della Direzione della Salute del Ministero della Salute, o di altro funzionario da lui delegato, assegnando allo stesso termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, perché provveda – in luogo del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Calabria - all’esecuzione di quanto stabilito dalle sentenze n. 2576/2014, n. 2968/2015, n. 153/2017 e n. 384/2022 di questo Consiglio di Stato, in particolare verificando – per la residua parte qui in contestazione - se le scelte esecutive oggetto del reclamato provvedimento n. 198 del 12 luglio 2023 siano conformi ai predetti giudicati in relazione ai punti oggetto di reciproche contestazioni fra le parti del presente giudizio di ottemperanza, anche alla luce delle dedotte sopravvenienze ”.
In adempimento di tale ordinanza il 14 gennaio 2025 il dott. Eugenio Sciabica ha depositato una relazione e documenti.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 6 marzo 2024.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che alla luce della disposta attività il ricorso sia infondato e come tale da respingere.
La richiamata nota depositata il 14 gennaio 2025 ha chiarito che la situazione che emerge dai fatti e dagli atti sopravvenuti rispetto ai giudicati di cui si chiede l’esecuzione “ dà contezza di un processo di progressivo riequilibrio delle strutture nell’ambito della rete ospedaliera e delle relative dotazioni, dal quale il predetto ospedale non è stato escluso, ma con il quale deve armonizzarsi ”.
Pertanto, alla luce dell’evoluzione normativa, e segnatamente dell’adozione del DCA del 12 luglio 2023 n. 198 (reclamato nel presente giudizio), il Commissario conclude nel senso che “ si evince che la questione agitata dai ricorrenti in specifico riferimento all’Ospedale di Praia a Mare non può essere risolta se non nell’ambito dell’ulteriore riassetto della rete ospedaliera (….) ”.
5. Le argomentate e documentate ragioni esposte dal Commissario evidenziano come l’odierna realtà istituzionale, normativa e fattuale si connota per una serie di sopravvenienze, rispetto al momento della pubblicazione delle sentenze di cui si chiede l’esecuzione, che hanno mutato lo stato di fatto e di diritto nel quale tale esecuzione deve calarsi.
In argomento devono essere richiamati i princìpi elaborati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 11/2016 in tema di giudicato e sopravvenienze, la cui applicazione induce al rigetto della pretesa dei Comuni ricorrenti per due ragioni indicate dalle difese della Regione Calabria.
Per un verso, infatti, tali difese deducono che “ L’offerta ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale è stata dunque adeguata alle criticità rilevate con la pandemia Covid-19 e in esecuzione del Decreto Ministeriale 70/2015 che hanno dato luogo ad un nuovo assetto ospedaliero/territoriale che ha interessato non solo l’Ospedale di Praia a Mare ma, appunto, l’intera rete ospedaliera della Calabria ”.
Per altro verso, al contrario, i Comuni ricorrenti – secondo tale tesi - formulano una pretesa che in parte si colloca al di fuori della pretesa esecutiva propriamente intesa (“ la gran parte delle censure formulate dalla parte ricorrente, afferendo ai nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera siccome medio tempore determinati dall’evoluzione normativa e dall’attività di monitoraggio, finiscono per invadere profili che non hanno formato oggetto delle statuizioni passate in giudicato e che non integrano l'ambito della deducibilità. Profili, cioè, che possono essere sindacati solo in sede di giudizio ordinario di cognizione e con le garanzie del doppio grado e non già attraverso lo strumento del giudizio di ottemperanza ”).
Ad avviso del Collegio tali argomenti risultano fondati, in quanto la rete ospedaliera regionale dopo i richiamati giudicati è stata ridimensionata, e l’esecuzione delle sentenze di cui si discute va inevitabilmente calata nell’ambito di tale contesto, sicché la relativa pretesa fuoriesce dai margini di una corretta esecuzione degli stessi.
Il che non esclude che, come dedotto dai Comuni ricorrenti, ciò determini comunque in concreto un’offerta sanitaria territoriale insufficiente o carente: ma tale risultato non può essere validamente contestato in termini di violazione od elusione del giudicato, proprio perché questo trova il suo fondamento in una realtà di rete che, per quanto accertato dallo stesso Commissario, non sussiste più in quei termini.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Considerata la peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO