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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1884 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025 da: 1) nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...]9 PORTOGRUARO (VE) C.F._1 con l'Avv. BATTESTA FEDERICO, presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) , nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], 68 LATISANA (UD) C.F._2 con l'Avv. DE VITO DANILO, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/10/2017 in Napoli (Registro atti di matrimonio - anno 2017, Atto n. 126, p.II, s.A sez.W)
separati consensualmente con verbale in data 12/4/2022 omologato con decreto n.2944/2022 del Tribunale di Pordenone pubblicato in data 26/4/22
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in data 12.10.17 a Napoli (NA), Atto n. 126, p. II, s. A sez.W, in regime di separazione dei beni;
2. disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra un assegno per il concorso nel Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento//00) annui, suddiviso in n. 12 rate mensili di € 350,00 (trecentocinquanta//00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di marzo 2026. La corresponsione delle somme di cui sopra dovrà essere effettuata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente della madre, essendo allo stato opportuno che la stessa gestisca personalmente il contributo nell'interesse e a beneficio della figlia minore;
3. disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra anche il 60% delle spese di natura Pt_2 Pt_1 straordinaria, scolastica, sportiva, medica – ove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale – anche dentistica, debitamente documentate e concordate, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
le spese della mensa scolastica saranno suddivise al 50% tra le parti;
4. disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre Sig.ra con detrazioni Pt_1 fiscali suddivise equamente tra le parti nella misura del 50% - 50%.
5. spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/10/2017 in Napoli tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro atti di matrimonio - anno 2017, Atto n. 126, p.II, s.A sez.W)
Così deciso in Pordenone, il 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025 da: 1) nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...]9 PORTOGRUARO (VE) C.F._1 con l'Avv. BATTESTA FEDERICO, presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) , nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], 68 LATISANA (UD) C.F._2 con l'Avv. DE VITO DANILO, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/10/2017 in Napoli (Registro atti di matrimonio - anno 2017, Atto n. 126, p.II, s.A sez.W)
separati consensualmente con verbale in data 12/4/2022 omologato con decreto n.2944/2022 del Tribunale di Pordenone pubblicato in data 26/4/22
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in data 12.10.17 a Napoli (NA), Atto n. 126, p. II, s. A sez.W, in regime di separazione dei beni;
2. disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra un assegno per il concorso nel Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento//00) annui, suddiviso in n. 12 rate mensili di € 350,00 (trecentocinquanta//00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di marzo 2026. La corresponsione delle somme di cui sopra dovrà essere effettuata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente della madre, essendo allo stato opportuno che la stessa gestisca personalmente il contributo nell'interesse e a beneficio della figlia minore;
3. disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra anche il 60% delle spese di natura Pt_2 Pt_1 straordinaria, scolastica, sportiva, medica – ove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale – anche dentistica, debitamente documentate e concordate, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
le spese della mensa scolastica saranno suddivise al 50% tra le parti;
4. disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre Sig.ra con detrazioni Pt_1 fiscali suddivise equamente tra le parti nella misura del 50% - 50%.
5. spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/10/2017 in Napoli tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro atti di matrimonio - anno 2017, Atto n. 126, p.II, s.A sez.W)
Così deciso in Pordenone, il 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini