Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8816/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Corvino (C.F. ), C.F._1
domiciliata come in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 5.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di accertare il proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 40.438,18 Controparte_1
oltre interessi legali.
Premette la ricorrente di aver effettuato per errore materiale un giroconto di € 320.438,18 sul conto di , stante la similitudine della numerazione del suo conto con quello del reale Controparte_1
1
All'esito della richiesta stragiudiziale di restituzione alla banca dell'importo in questione, CP_1 ha firmato un “modulo di autorizzazione restituzione fondi” e ha autorizzato la restituzione a BNL dell'importo di € 280.000, impegnandosi al contempo a restituire ratealmente entro il 10.5.2024 la residua somma di € 40.438,18, non più nella sua disponibilità.
Tale ulteriore somma, però, non è stata mai corrisposta e pertanto BNL, con l'odierno giudizio, ne ha chiesto la restituzione.
Nonostante sia stata destinataria di rituale comunicazione, non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 5.6.2025, fatte precisare alle parti le conclusioni, è stata disposta la discussione orale con deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di la quale, nonostante sia stata Controparte_1
destinataria di rituale notificazione, non si è costituta in giudizio.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta dagli atti che sul conto corrente intestato a , in data 18.10.2023, è stato Controparte_1 effettuato un giroconto di € 320.438,18 con causale “EST.NI.FIN.TI FORNITORI del 1008-1708-
240823” e che successivamente, il 20.11.2023, un giroconto di identico importo e causale è stato effettuato in favore di quale reale destinataria del pagamento. Controparte_2
Inoltre la stressa Preziuso risulta aver sottoscritto autorizzazione scritta alla BNL di “restituzione dei fondi con le seguenti modalità: euro 280.000 con addebito che BNL effettuerà sul mio conto corrente in data 30.4.2024; euro 40.438,18 con un piano di rientro che definirò con BNL entro e non oltre il 10.5.2024” (cfr. all. 5 al ricorso).
Tali elementi consentono di confermare la ricostruzione della vicenda prospettata da BNL e la totale estraneità di rispetto all'operazione di pagamento. CP_1
Avendo quest'ultima beneficiato di un pagamento non dovuto, e comunque privo di giustificazione causale, deve affermarsi il diritto della banca alla ripetizione di tali importi.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve condannarsi alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 40.438,18 in favore di BNL, oltre interessi legali ex art. 1284 co.1 c.c. dal
2 18.10.2023 al deposito della domanda giudiziale e, successivamente, agli interessi ex art. 1284 co.4
c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna alla restituzione dell'importo Controparte_1 di € 40.438,18 in favore di oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 co.1 c.c. dal 18.10.2023 al deposito della domanda giudiziale e, successivamente, agli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 3.518,00, di cui € 518 per spese ed € 3.000 per
[...]
compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 13/06/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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