Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Siciliano e Madeo Antonello;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Falvo e Valente Mariana;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1775/2024 pubblicata il 12/09/2024 veniva dichiarata, nel presente procedimento, la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti. Con contestuale ordinanza, la causa è stata poi rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata in via cumulativa dal ricorrente, nonché sulle relative statuizioni accessorie. All'udienza del
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie, come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Cosenza in data 02.06.2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luzzi al n.4, parte 2,
Serie B, anno 2007;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma