Decreto cautelare 20 novembre 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 15/12/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01837/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Romeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, C/So Potenza 113;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Torino, nelle persone rispettivamente del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dal Questore di Torino, in data -OMISSIS- notificato in data 25 ottobre 2025 protocollo -OMISSIS-;
- di ogni altro atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto che il rigetto impugnato concernente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stata determinata dalla sentenza di condanna a due anni di reclusione ai sensi dell’art. 572 c.p. emessa il -OMISSIS- dal Tribunale di Piacenza, poiché il ricorrente maltrattava continuativamente con violenza la coniuge e la figlia tanto da dover essere allontanato mediante la forza pubblica dalla casa familiare nell’agosto 2019;
Considerato che appare corretto il comportamento della Questura che ritiene in contrasto con l’art. 4 del d. lgs. 286 del 1998 e successive modificazioni l’ingresso o la permanenza in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, tra i quali rientrano gli illeciti commessi dall’interessato, appunto la violazione dell’art. 572;
Ritenuta perciò la manifesta infondatezza del ricorso che deve essere quindi respinto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 2000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RI, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.