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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2999/2021 promossa da:
signori (c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ) Pt_4 Pt_5 C.F._5 quali eredi di c.f. ), Persona_1 C.F._6
con il patrocinio dell' avv. CUZZETTI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._7 l'avv. SALA PIERO CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte ricorrente pagina 1 di 17 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, previ gli accertamenti e declaratorie tutte del caso così giudicare:
accertare e dichiarare che le signore (e per lei i suoi eredi) e CP_2 quali eredi del sig. sono tenute, per le causali Controparte_1 Persona_2 di cui in narrativa, al pagamento della somma di € 372.971,67, oltre rivalutazione e interessi, anche ex art. 1284, IV, C.c., e per l'effetto condannarle in solido tra loro o subordinatamente pro quota al pagamento dell'importo dovuto a favore degli eredi del ricorrente;
- accertato il prelievo ingiustificato dell'importo di € 15.937,55 dal conto di Per_1 condannare a rimborsare € 9.949,51 e gli eredi di
[...] Controparte_1
€ 5.988,05, in ambo i casi a favore degli eredi del ricorrente ed oltre CP_2 rivalutazione e interessi, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento della somma di € 40.772,70 a Controparte_1 favore degli eredi del ricorrente per rimborso delle utenze addebitate sul conto corrente di oltre rivalutazione e interessi, o la diversa somma Persona_1 ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si rinnovano, affinché non si possano ritenere rinunciate, le richieste istruttorie in atti.
Per la convenuta Controparte_3
In relazione alle richieste di cui agli atti del 8.2.2007 e 20.11.2007 respingere le domande tutte formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto rilevato che la signora non è erede del signor Controparte_1 Per_2
e nemmeno erede e/o avente causa della signora;
[...] Controparte_2
In relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 11.696,00 respingere la domanda in quanto infondate, rilevato che le utenze sono in uso alla abitazione che fu occupata dal ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA
Quanto alla richiesta di cui all'atto del 8.2.2007 dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente per il decorso del termine di cui all'art. 2946 cc.; quanto pagina 2 di 17 alla richiesta di cui all'atto del 20.11.2007 accertare e dichiarare che l'atto a rogito del notaio del 20.11.2007 di cui al rep. 72222, Rac. 21191 registrato a Persona_3
Brescia al nr 12997 è atto simulante una donazione indiretta e/o comunque un atto misto con donazione in favore del signor , respingendo con la formula Persona_2 più ampia ogni domanda avversaria.
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare il signor e per esso i suoi eredi, al pagamento della Persona_1 somma di € 40.772,70 in relazione alla fornitura dei servizi erogati in favore della abitazione dallo stesso occupato e pagati dalla signora Controparte_1
per le utenze EL, Edison, A2A, Telecom.
[...]
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e diritti di causa.
pagina 3 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr in persona dell' con ricorso ex art. 702 bis - Persona_1 premesso che nel 2007 fratello dell'attore, in forza di procura Persona_2 speciale aveva partecipato a due atti notarili vendendo alcuni terreni in comproprietà con il fratello senza poi corrispondere la quota di spettanza al fratello incassata mediante assegni bancari- chiedeva la condanna di e Controparte_2
quali eredi di deceduto in data Controparte_1 Persona_2
15.10.2011:
- in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 372.971,67, asseritamente corrispondente alla quota spettante all'attore quale corrispettivo dei predetti atti di compravendita;
- di al pagamento della somma di € 15.937,55 per bonifici Controparte_2 bancari sul conto dell'attore, privi di giustificazione, dalla stessa predisposti in forza della predetta procura speciale mantenuta in essere anche dopo il decesso del marito nonché di € 7.971,00 per rimborso pro quota (del 33%) di quanto Persona_2 versato per le utenze dell'abitazione in Villachiara di competenza della resistente
(disponendo inoltre che le due unità abitative facenti parte dello stesso complesso immobiliare avessero la propria utenza individuale, con relativo contatore);
- di al pagamento della somma di € Controparte_1
11.696,00 per rimborso degli addebiti sul conto corrente del ricorrente dell'utenza EL
Energia spa intestata alla nipote.
Si costituivano le convenute respingendo ogni domanda, in particolare:
- eccependo il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 in forza del testamento olografo del 10.10.2009 con il quale il de cuius
[...] istituiva quale erede unica la moglie Controparte_2
- quanto all'importo richiesto in restituzione per la prima compravendita del
8.2.2007 (€ 121.916,76) eccepivano la prescrizione della domanda, tenuto conto che la prima richiesta di restituzione stragiudiziale giungeva alle resistenti mediante raccomandata ricevuta oltre il termine di dieci anni (10-13.2.2017);
- quanto all'importo richiesto in restituzione per la seconda compravendita del pagina 4 di 17 20.11.2007 (€ 251.055,00) rilevavano che nulla era dovuto trattandosi di donazione indiretta a favore di /o di un negozio misto con donazione;
Persona_2
- quanto alla richiesta di restituzione delle somme di cui alle movimentazioni bancarie ingiustificate asseritamente poste in essere dalla cognata del ricorrente, rilevavano la mancanza della prova che la sottoscrizione degli ordini di bonifico fosse stata eseguita dalla stessa Controparte_2
- quanto alla richiesta del rimborso delle utenze domestiche rilevavano la circostanza che le stesse fossero in uso alla abitazione occupata dal ricorrente;
- in via riconvenzionale, la convenuta Controparte_1 chiedeva il pagamento della somma di € 40.772,70 per il rimborso delle spese per le utenze inerenti all'immobile occupato dall'attore e corrisposte dalla stessa;
Nelle more decedeva il ricorrente ed il processo veniva riassunto dagli eredi del ricorrente , , e i quali Parte_1 Pt_2 Parte_3 Persona_4 contestavano l'autenticità del testamento olografo di allegato alla Persona_2 comparsa di costituzione delle convenute.
Nelle more decedeva altresì la resistente e che il Controparte_2 processo veniva riassunto dai ricorrenti nei confronti degli eredi di Controparte_2 si costituiva la resistente mentre nessuno
[...] Controparte_1 si costituiva per gli DI Di e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Con atto del 4.5.2023 la resistente ha Controparte_1 rinunciato all'eredità della madre Controparte_2
Disposto il mutamento di rito, concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.., la causa veniva decisa senza ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 15-5-2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Eccezione carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
pagina 5 di 17
Per_2
è stata chiamata in giudizio in proprio e Controparte_6 quale erede del defunto sig. Persona_2
La stessa ha negato la propria legittimazione passiva quale erede a fronte della pubblicazione del testamento olografo del signor datato 10.10.2009, Persona_2 ad opera del ministero del notaio con il quale il de cuius ha istituito Persona_5 unica erede la moglie . Controparte_2
Con sentenza di Codesto Tribunale n. 1653 del 7.3.2023, prodotta da parte attrice, veniva cosi statuito:
Nelle note depositate in data 14.5.2025 Controparte_6 chiedeva dichiararsi che ella non è erede del signor e nemmeno Persona_2 erede e/o avente causa della signora . Controparte_2
La stessa è erede pura e semplice di per la quota di ½ come Persona_2 da sentenza passata in giudicato.
Legittimati passivi in seguito al decesso di sono gli eredi Controparte_2 della stessa.
***
Domanda volta alla restituzione da parte di e Controparte_1
quali eredi di dell'importo di € 372.971,67 . CP_2 Persona_2
Eccezione di prescrizione. ha agito nei confronti di e Persona_1 Controparte_1 CP_2 er sentirle condannare, in proprio e quali eredi del fratello al
[...] Persona_2
pagina 6 di 17 pagamento dell'importo di € 372.971,67, oltre rivalutazione e interessi, quale restituzione degli importi incassati dal fratello in qualità di procuratore così Per_1 determinati:
€ 121.916,67, oltre rivalutazione e interessi, pari all'importo incassato da
[...] in occasione dell'atto notarile di vendita di immobile del 8.2.2007 allegato Per_2 come doc. 6;
€ 251,055,00, oltre rivalutazione e interessi, pari all'importo incassato da
[...] in occasione dell'atto notarile di vendita di immobile del 20.11.2007 Per_2 prodotto come doc. 7.
Le convenute hanno eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della quota di € 121.916,76 in favore di parte attrice.
E' pacifico che ha inoltrato in data 7.2.2017 alle convenute Persona_1
a mezzo di raccomandate a/r, formale richiesta di pagamento che veniva ricevuta da l 10.2.2017 e da il 13.2.2017. Controparte_1 CP_2
Secondo la tesi delle convenute erano quindi decorsi oltre dieci anni dall'atto notarile dell'8.2.2007, in quanto gli atti sostanziali producono i loro effetti dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale (Cass. n.
9303/2012).
Secondo la tesi di oarte ricorrente la domanda era stata azionato entro il decennio dal dies a quo: non era stato informato della stipula il giorno Per_1
8.2.2007, cosicché il dies a quo dovrebbe comunque collocarsi in un momento successivo, poiché è pacifica l'incolpevole inconsapevolezza di circa le Per_1 attività del suo mandatario e dunque l'ignoranza della stipula dell'atto e del suo relativo credito. Stando a parte attrice anche laddove si volesse, in via ulteriormente denegata, far coincidere il dies a quo con la data dell'atto, la prescrizione dovrebbe comunque ritenersi utilmente interrotta dalla raccomandata prodotta come doc. 18 per i seguenti motivi. Da un lato, infatti la missiva è stata inviata prima del decorso dei dieci anni dalla stipula ed è noto il principio di scissione degli effetti per il mittente ed il destinatario, nonché l'art. 1335 Cc in forza del quale l'atto si presume conosciuto pagina 7 di 17 quando giunge all'indirizzo del destinatario. Dall'altro lato deve osservarsi che il pagamento avvenne mediante assegno necessariamente incassato in un momento successivo (verosimilmente non prima di lunedì 12 febbraio 2007).
In sede di comparsa conclusionale l'attrice afferma che il dies a quo deve collocarsi il giorno del 15.10.2011, data del decesso di in quanto in Persona_2 tale data va ritenuto terminato l'incarico. Richiama in proposito l'art. 1713 cod. civ. che impone all'amministratore di rendere il conto del proprio operato e di rimettere tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, consentendo agli associati di avere cognizione delle modalità con cui è stato eseguito l'incarico”. La procura prevedeva espressamente l'obbligo di rendiconto, con la conseguenza che il dies a quo deve collocarsi al momento del decesso di , corrispondente al momento in cui è Per_2 cessata la procura ed è quindi sorto l'obbligo di rendiconto ed il conseguente obbligo di rimettere “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato” (art. 1713 c.c.).
Tale ultima affermazione incorre, secondo la difesa della convenuta in sede di replica, nel divieto di domanda nuova.
È tale, secondo la Suprema Corte, “quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema
d'indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell'atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema d'indagine”.
(Cass., n.24996/2008).
Ora, in sede di ricorso parte attrice premesso che “[…] quanto alla gestione ed amministrazione del patrimonio di il fratello maggiore , con atto del 10 Per_1 Per_2 ottobre 2002, era stato designato procuratore generale del sig. con obbligo Per_1 di rendiconto (doc. 3)”, svolgeva domanda restitutoria.
Si osserva, a tale ultimo riguardo, che la procura, quale atto unilaterale con il pagina 8 di 17 quale viene conferito il potere di rappresentanza, non è idonea, di per sé sola, a determinare a carico del rappresentante l'obbligo di rendiconto, né tantomeno,
l'obbligo di rimettere al rappresentato tutto ciò che sia stato ricevuto in forza dell'incarico; tali obblighi (v. art. 1713, I comma c.c.) sorgono invece in forza del contratto di mandato, negozio del tutto autonomo e svincolato dalla procura, e che non è da quest'ultima presupposto (così Cass. 7.4.1997, n. 2967).
La domanda di restituzione svolta da parte attrice trova sin dall'atto introduttivo fondamento nell'obbligo di rimettere al rappresentato quanto ricevuto in forza dall'incarico sancito dall'art. 1713 c.c., obbligazione da cui va distinta quella di rendiconto, istituto effettivamente non invocato in precedenza (nel senso che non viene richiamata come titolo della domanda la violazione dell'obbligo del rendiconto mentre appare chiaro il richiamo alla violazione dell'obbligo di rimettere quanto ricevuto in forza del mandato) .
La prescrizione decorre ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal giorno in cui vrebbe potuto far Persona_1 valere il diritto nei confronti del fratello alla restituzione dei soldi incassati.
Non pare condivisibile la tesi secondo cui tale termine decorre con la morte del mandante, data in cui era certamente estinto il mandato. Pare invece più convincente ritenere che tale diritto sorga con l'incasso dell'assegno. Da tale momento sorge l'obbligo del procuratore di rimettere al rappresentato quanto ricevuto e, di conseguenza, il diritto di quest'ultimo a chiederne la ripetizione.
In assenza della prova, rimane incerto il momento dell'incasso.
Incertezza che va risolta con l'applicazione della regola dell'onere della prova.
In termini generali, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. n.
16326/2009). Sarebbe stato pertanto onere di parte convenuta allegare che l'incasso dell'assegno sia avvenuto prima del 10.2.2007 con conseguente prescrizione del pagina 9 di 17 diritto alla relativa restituzione.
L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
La domanda nel merito va accolta con la conseguente condanna in capo a e (eredi di quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_2 Per_1 alla restituzione dell'importo di € 372.971,67, oltre interessi legali
[...] dall'incasso dei titoli al saldo nei limiti della quota di pertinenza.
La convenuta si è difesa sostenendo che l'atto del 20.11.2007 era un atto simulante una donazione indiretta a favore del stesso e/o comunque Persona_2 un negozio misto con donazione.
Come già osservato con l'ordinanza del 25 luglio 2024 “la dimostrazione della sussistenza dell'animus donandi presuppone una ricostruzione rigorosa delle circostanze tenuto conto che nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (cfr Cass. n. 4682/2018).
Nel caso di specie non sono state svolte compiute allegazioni in ordine a tale aspetto.
***
Domanda di condanna di al pagamento della somma Controparte_2 di € 15.937,55 per bonifici bancari sul conto dell'attore asseritamente privi di giustificazione dalla stessa predisposti in forza della predetta procura speciale
Con procura n. 21195 rep. a ministero Notaio Persona_6 conferiva procura a e a volta ad
[...] Persona_2 Controparte_2 amministrare i beni nel suo interesse, a titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto.
Afferma pare attrice che in seguito all'apertura dell'amministrazione di sostegno venivano svolte indagini sui conti correnti intestati a da cui Persona_1
pagina 10 di 17 emergevano pagamenti pari a € 15.937,55 privi di giustificazione e precisamente: due bonifici a favore del fratello disposti in data 5.1.2012 Persona_2
(ovverosia data successiva al suo decesso) di € 556,98 ed € 1.336,03; un bonifico a favore di del 18.6.2013 di € 5.041,54; CP_2 uno nella stessa data a favore della nipote di € 5.001,00; Controparte_1 un bonifico a favore di in data 9.5.2016 di € 2.001,00; Controparte_1 un bonifico a favore di in data 12.7.2016 di € 2.001,00. Controparte_1
Nell'atto introduttivo la domanda veniva cosi articolata: “accertare e dichiarare, se del caso previo ordine di rendiconto ex art. 263 C.p.c., che per le CP_2 causali di cui in narrativa, è debitrice nei confronti di dell'importo Persona_1 di € 15.937,55 oltre rivalutazione e interessi, e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo dovuto a favore del ricorrente.”
In sede di 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. parte ricorrente, accertato il prelievo ingiustificato dell'importo di € 15.937,55 dal conto di Persona_1 chiede di condannare a rimborsare € 9.949,51 (€ 9.003,00 + € Controparte_1
946,51, pari alla metà di quanto ricevuto dal padre [€ 1.893,01:2]), mentre gli Per_2 eredi di dovranno essere condannati a pagare € 5.988,05 (€ 5.041,54 CP_2 ricevuti personalmente dalla ltre ad € 946,51, pari ad 1/2 di quanto ricevuto da CP_2
). Per_2
Come noto, secondo l'insegnamento della S.C “E' domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d'indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell'atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema d'indagine” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2008, n.24996)
La domanda proposta nell'atto introduttivo è stata rivolta nei confronti della pagina 11 di 17 signora e trova fondamento nel mandato, mentre quella successivamente CP_2 proposta nei confronti di trova fondamento nella restituzione Controparte_1 dell'indebito. Tale modifica è inammissibile con la conseguenza che può essere esaminata solo la domanda originaria.
In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum (Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n.2810).
Ad eccezione dell'importo di € 556,981 nessuna spiegazione veniva fornita su altre uscite.
Parte ricorrente cosi afferma “È falso quanto affermato dalla difesa avversaria a pag. 13 della comparsa, dove asserisce che l'operazione sarebbe sta “neutra” per il patrimonio di (“uscita totale dal conto corrente per pari a € zero”). Per_1 Per_1
Infatti la movimentazione del 18.6.13 “avere” di € 10.040,54 cui fa riferimento la controparte (doc. 14 pag. 2) è un giroconto con ordinante , dunque Persona_1 si tratta sempre di somme di provenienza di che sono state illegittimamente Per_1 sottratte. Stesso dicasi per gli € 1.336,03 del 4.1.2012 (doc. 14 pag. 1), che entrando sul conto di con la causale “giro titoli tra polizze” sicuramente fanno Per_1 riferimento a somme di ” Per_1
pagina 12 di 17 Il mandante ha quindi indicato in modo preciso le partite che risultavano prive di giustificazione. Risulta quindi allegata l'assenza di prova con conseguente onere in capo alla mandataria di giustificare le predette partite, compresa quella di euro
556,98, stante la genericità della allegazione non supportata da idonea documentazione.
In difetto di prova, segue la condanna degli eredi di al Controparte_2 pagamento della somma di € 15.937,55, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Non va riconosciuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta (cfr Cass
30/07/2021 , n. 21906).
***
Domanda di condanna di al pagamento della somma di € CP_2
7.971,00 per rimborso pro quota (del 33%) di quanto versato dal sig. Per_1 er le utenze dell'abitazione in Villachiara.
[...]
Domanda di condanna di condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.696,00 per rimborso degli addebiti sul conto corrente del ricorrente dell'utenza EL Energia Spa a lei intestata, oltre rivalutazione e interessi.
Domanda riconvenzionale di al pagamento della Controparte_1 somma di € 40.772,70 a favore degli eredi del ricorrente per rimborso delle utenze addebitate sul conto corrente di oltre rivalutazione e Persona_1 interessi, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Le domanda vengono esaminate congiuntamente facendo riferimento alla questione del rimborso di pagamenti relativi alle utenze.
All'esito delle verifiche effettuate dall'amministrazione di sostegno risultavano sul conto di addebiti di utenze intestate a e a Per_1 Persona_2 CP_1
[...]
Parte ricorrente assume che sin dal 2007, non era più proprietario di Per_1 nessun immobile, per aver donato ogni sua proprietà alla nipote;
che egli era intestatario delle utenze relative alla forniture proprie, della casa di abitazione sua e della sorella;
che era un pensionato, ex agricoltore, con modesto e Per_7 Per_1
pagina 13 di 17 semplice tenore di vita;
che le utenze dell'immobile in Villachiara abitato sia da
(unitamente alla sorella convivente ), sia dalla cognata Per_1 Per_7 CP_2 risultavano intestate integralmente al solo senza distinzione dei
[...] Per_1 contatori, e trovassero sistematico addebito sul conto corrente di che Per_1 dunque da anni copriva tutte le spese per le utenze della cognata.
Afferma che anche le utenze intestate direttamente alla nipote CP_1 rano addebitate direttamente sul conto dello zio (doc. 33).
[...] Per_1
Il ricorrente a riprova dei suoi assunti produce estratti del conto corrente al medesimo intestato da cui risultano addebiti relativi alle forniture A2A (acqua) lineapiù
(gas) EL (energia elettrica).
Produce anche il doc. 33 da cui risulta l'utenza, l'intestazione, il periodo di interesse), nonché un riepilogo manoscritto in cui sono indicate tutte le utenze addebitate e i relativi conteggi (doc. 34).
Le convenute in proposito hanno affermato che l'erogazione dei servizi era di pertinenza della abitazione occupata dallo zio e dalla zia ( cioè e ) Per_1 Per_7 affermando come eventuali crediti nei confronti della signore e per CP_2 Per_2 avere pagato utenze di cui tuttavia ne ha usufruito e beneficiato in termini di Per_1 utilizzo, doveva essere messo in compensazione con quanto pagato dalla signora per tutte le utenze a far data del 2011 sino al 2016 relative alla Controparte_1 fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, in uso allo zio Per_1 per un totale complessivo pari ad euro 40.772,70, somma che veniva
[...] chiesta in via riconvenzionale. Chiedevano una CTU sul punto.
Replicava parte ricorrente che la signora aveva prodotto Controparte_1 le bollette senza dimostrare di aver provveduto al pagamento e che, da una verifica incrociata delle bollette prodotte e i movimenti del conto corrente di si Per_1 trattava delle utenze illegittimamente addebitate sul conto di quest'ultimo e precisamente:
Quanto al doc. 4 avversario: la bolletta a pag. 1 del doc. 4 avversario (EL da
€ 342,69) si vede addebitata sul conto di nel doc. 31 in fondo a pag. 1; la Per_1 bolletta a pag. 2 del doc. 4 avversario (EL da e 327,52) si vede addebitata sul conto pagina 14 di 17 di a pag. 2 del doc. 30; la bolletta a pag. 3 del doc. 4 avversario (EL da € Per_1
323,35) si vede addebitata sul conto di a pag. 2 del doc. 29; la bolletta a Per_1 pag. 4 del doc. 4 avversario (EL da € 294,45) si vede addebitata sul conto di a pag. 1 del doc. 29. Per_1
Quanto al doc. 6 avversario: la spesa di € 834,40 (doc. 6 avversario a pag. 1) si vede addebitata sul conto di nell'estratto conto doc. 30 a pag. 2; idem per Per_1 la spesa di € 1.045,13 (doc. 6 avversario pag. 2), che si vede addebitata sul conto di nell'estratto conto doc. 30 a pag.
1. Le altre sono più risalenti, ma è Per_1 comunque provato che siano state sempre pagate da dato che riportano Per_1 sempre l'indicazione della medesima banca di addebito (CRA Borgosangiacomo).
Quanto al doc. 7 avversario: la spesa di € 134, 90 (doc.7 avversario pag. 1) si trova nell'estratto conto di a pag. 1 del doc. 31; la spesa di € 168,50 (doc. 7 Per_1 avversario pag. 2) si trova al doc. 30 pag. 1.
Dall'estratto conto del periodo giugno-novembre 2017 (doc. 50) si evincono altresì (è notevole anche la quantità di addebiti per utenze): il 23.6.2017 si vede l'addebito della bolletta da € 498,65 di cui al doc. 6 pag. 6 avversario;
il 26.6.2017 vi è
l'addebito della bolletta da € 330,47, doc. 4 pag. 6 avversario;
il 27.7.207 vi è
l'addebito di € 143,89 di cui alla bolletta ex adverso prodotta come doc. 7 a pag. 4; il
18.8.2017 si vede addebito di € 118,44 di cui alla bolletta doc. 6 pag. 5 avversario;
in data 28.8.207 si vede l'addebito della bolletta da € 344,14, doc. 4 pag. 5 avversario.
Nell'atto introduttivo la domanda veniva cosi formulata: “condannare
[...]
al pagamento della somma di € 7.971,00 per rimborso pro quota (del 33%) di CP_2 quanto versato dal sig. er le utenze dell'abitazione in Villachiara, Persona_1 oltre rivalutazione e interessi, e disporre che le due unità abitative in Villachiara, fr.
Villagana n. 4 abbiano ciascuna la sua utenza individuale, con il relativo contatore”
- condannare al pagamento della somma di € 11.696,00 Controparte_1 per rimborso degli addebiti sul conto corrente del ricorrente dell'utenza EL Energia
Spa a lei intestata, oltre rivalutazione e interessi .
Nella 1 memoria ex art. 183 c.p.c. e nelle note conclusive la domanda veniva così formulata: “[…]condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
pagina 15 di 17 40.772,70 a favore degli eredi del ricorrente per rimborso delle utenze addebitate sul conto corrente di oltre rivalutazione e interessi, o la diversa Persona_1 somma ritenuta di giustizia.”
Pare quindi rinunciata la domanda volta alla richiesta di rimborso del 33% alla signora in relazione alle utenze della abitazione via Villachiara non essendo i CP_2 contatori relativi alla abitazione occupata da e la sorella divisi da Per_1 CP_7 quelli dell'abitazione occupata dalla CP_2
Del resto, i contatori indivisi ricadono nel regime di cui all'art. 1123 c.c. con la conseguenza che le spese devono essere suddivise rispetto alla proprietà di ciascuno, secondo le regole della comunione. Ora, una CTU sul punto volta a dividere i consumi pagati secondo la proprietà si palesa come contraria al principio di economicità.
Quanto alla domanda svolta nei confronti di anche Controparte_1 laddove dovesse essere provato che le utenze intestate alla stessa non riguardassero i consumi (anche) di si profilerebbe anzitutto una responsabilità di chi ha Per_1 disposto il pagamento, cioè del mandatario.
La domanda cosi come formulata non può essere accolta.
Parimenti non può essere accolta la domanda riconvenzionale svolta da tenuto conto che nemmeno risulta provato il pagamento delle Controparte_1 utenze da parte della stessa, tanto più a fronte delle puntuali considerazioni svolte da parte ricorrente.
***
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza con la conseguenza che le egli DI di in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_2 loro, sono tenuti al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che, tenuto conto del valore della causa, della natura e complessità delle questioni e dell'attività svolta vengono liquidate in € 25.000,00 oltre contributo unificato, spese ( comprese quelle di iscrizione alla Conservatoria), spese generali 15%iva e cpa.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna egli DI di in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, quali eredi di alla restituzione dell'importo di € Persona_2
372.971,67, oltre interessi legali dall'incasso dei titoli al saldo, nei limiti della quota di pertinenza.
Condanna gli eredi di al pagamento della somma di € Controparte_2
15.937,55, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Rigetta per il resto
Condanna egli DI di in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite come quantificate in parte motiva.
Brescia, 14 dicembre 2025
Il Giudice
EL IG
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Afferma in proposito la convenuta “non potrebbe essere che una tassazione che anche la stessa ha subito per un pari importo e nella stessa data, per il pagamento di una tassa legata al dossier titoli in essere. Si noti poi come nessun danno economico è stato arrecato al signor il quale nella data antecedente Persona_1 alla movimentazione in dare della somma di € 1.338,03 corrisponde il giorno seguente una movimentazione in avere di pari importo, cosi come nello stesso giorno nel 18.06.2013 alla movimentazione in dare di complessivi €
in avere la stessa identica movimentazione, con un'uscita totale dal conto corrente del signor pari ad € zero.” Persona_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2999/2021 promossa da:
signori (c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ) Pt_4 Pt_5 C.F._5 quali eredi di c.f. ), Persona_1 C.F._6
con il patrocinio dell' avv. CUZZETTI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._7 l'avv. SALA PIERO CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte ricorrente pagina 1 di 17 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, previ gli accertamenti e declaratorie tutte del caso così giudicare:
accertare e dichiarare che le signore (e per lei i suoi eredi) e CP_2 quali eredi del sig. sono tenute, per le causali Controparte_1 Persona_2 di cui in narrativa, al pagamento della somma di € 372.971,67, oltre rivalutazione e interessi, anche ex art. 1284, IV, C.c., e per l'effetto condannarle in solido tra loro o subordinatamente pro quota al pagamento dell'importo dovuto a favore degli eredi del ricorrente;
- accertato il prelievo ingiustificato dell'importo di € 15.937,55 dal conto di Per_1 condannare a rimborsare € 9.949,51 e gli eredi di
[...] Controparte_1
€ 5.988,05, in ambo i casi a favore degli eredi del ricorrente ed oltre CP_2 rivalutazione e interessi, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento della somma di € 40.772,70 a Controparte_1 favore degli eredi del ricorrente per rimborso delle utenze addebitate sul conto corrente di oltre rivalutazione e interessi, o la diversa somma Persona_1 ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si rinnovano, affinché non si possano ritenere rinunciate, le richieste istruttorie in atti.
Per la convenuta Controparte_3
In relazione alle richieste di cui agli atti del 8.2.2007 e 20.11.2007 respingere le domande tutte formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto rilevato che la signora non è erede del signor Controparte_1 Per_2
e nemmeno erede e/o avente causa della signora;
[...] Controparte_2
In relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 11.696,00 respingere la domanda in quanto infondate, rilevato che le utenze sono in uso alla abitazione che fu occupata dal ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA
Quanto alla richiesta di cui all'atto del 8.2.2007 dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente per il decorso del termine di cui all'art. 2946 cc.; quanto pagina 2 di 17 alla richiesta di cui all'atto del 20.11.2007 accertare e dichiarare che l'atto a rogito del notaio del 20.11.2007 di cui al rep. 72222, Rac. 21191 registrato a Persona_3
Brescia al nr 12997 è atto simulante una donazione indiretta e/o comunque un atto misto con donazione in favore del signor , respingendo con la formula Persona_2 più ampia ogni domanda avversaria.
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare il signor e per esso i suoi eredi, al pagamento della Persona_1 somma di € 40.772,70 in relazione alla fornitura dei servizi erogati in favore della abitazione dallo stesso occupato e pagati dalla signora Controparte_1
per le utenze EL, Edison, A2A, Telecom.
[...]
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e diritti di causa.
pagina 3 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr in persona dell' con ricorso ex art. 702 bis - Persona_1 premesso che nel 2007 fratello dell'attore, in forza di procura Persona_2 speciale aveva partecipato a due atti notarili vendendo alcuni terreni in comproprietà con il fratello senza poi corrispondere la quota di spettanza al fratello incassata mediante assegni bancari- chiedeva la condanna di e Controparte_2
quali eredi di deceduto in data Controparte_1 Persona_2
15.10.2011:
- in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 372.971,67, asseritamente corrispondente alla quota spettante all'attore quale corrispettivo dei predetti atti di compravendita;
- di al pagamento della somma di € 15.937,55 per bonifici Controparte_2 bancari sul conto dell'attore, privi di giustificazione, dalla stessa predisposti in forza della predetta procura speciale mantenuta in essere anche dopo il decesso del marito nonché di € 7.971,00 per rimborso pro quota (del 33%) di quanto Persona_2 versato per le utenze dell'abitazione in Villachiara di competenza della resistente
(disponendo inoltre che le due unità abitative facenti parte dello stesso complesso immobiliare avessero la propria utenza individuale, con relativo contatore);
- di al pagamento della somma di € Controparte_1
11.696,00 per rimborso degli addebiti sul conto corrente del ricorrente dell'utenza EL
Energia spa intestata alla nipote.
Si costituivano le convenute respingendo ogni domanda, in particolare:
- eccependo il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 in forza del testamento olografo del 10.10.2009 con il quale il de cuius
[...] istituiva quale erede unica la moglie Controparte_2
- quanto all'importo richiesto in restituzione per la prima compravendita del
8.2.2007 (€ 121.916,76) eccepivano la prescrizione della domanda, tenuto conto che la prima richiesta di restituzione stragiudiziale giungeva alle resistenti mediante raccomandata ricevuta oltre il termine di dieci anni (10-13.2.2017);
- quanto all'importo richiesto in restituzione per la seconda compravendita del pagina 4 di 17 20.11.2007 (€ 251.055,00) rilevavano che nulla era dovuto trattandosi di donazione indiretta a favore di /o di un negozio misto con donazione;
Persona_2
- quanto alla richiesta di restituzione delle somme di cui alle movimentazioni bancarie ingiustificate asseritamente poste in essere dalla cognata del ricorrente, rilevavano la mancanza della prova che la sottoscrizione degli ordini di bonifico fosse stata eseguita dalla stessa Controparte_2
- quanto alla richiesta del rimborso delle utenze domestiche rilevavano la circostanza che le stesse fossero in uso alla abitazione occupata dal ricorrente;
- in via riconvenzionale, la convenuta Controparte_1 chiedeva il pagamento della somma di € 40.772,70 per il rimborso delle spese per le utenze inerenti all'immobile occupato dall'attore e corrisposte dalla stessa;
Nelle more decedeva il ricorrente ed il processo veniva riassunto dagli eredi del ricorrente , , e i quali Parte_1 Pt_2 Parte_3 Persona_4 contestavano l'autenticità del testamento olografo di allegato alla Persona_2 comparsa di costituzione delle convenute.
Nelle more decedeva altresì la resistente e che il Controparte_2 processo veniva riassunto dai ricorrenti nei confronti degli eredi di Controparte_2 si costituiva la resistente mentre nessuno
[...] Controparte_1 si costituiva per gli DI Di e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Con atto del 4.5.2023 la resistente ha Controparte_1 rinunciato all'eredità della madre Controparte_2
Disposto il mutamento di rito, concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.., la causa veniva decisa senza ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 15-5-2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Eccezione carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
pagina 5 di 17
Per_2
è stata chiamata in giudizio in proprio e Controparte_6 quale erede del defunto sig. Persona_2
La stessa ha negato la propria legittimazione passiva quale erede a fronte della pubblicazione del testamento olografo del signor datato 10.10.2009, Persona_2 ad opera del ministero del notaio con il quale il de cuius ha istituito Persona_5 unica erede la moglie . Controparte_2
Con sentenza di Codesto Tribunale n. 1653 del 7.3.2023, prodotta da parte attrice, veniva cosi statuito:
Nelle note depositate in data 14.5.2025 Controparte_6 chiedeva dichiararsi che ella non è erede del signor e nemmeno Persona_2 erede e/o avente causa della signora . Controparte_2
La stessa è erede pura e semplice di per la quota di ½ come Persona_2 da sentenza passata in giudicato.
Legittimati passivi in seguito al decesso di sono gli eredi Controparte_2 della stessa.
***
Domanda volta alla restituzione da parte di e Controparte_1
quali eredi di dell'importo di € 372.971,67 . CP_2 Persona_2
Eccezione di prescrizione. ha agito nei confronti di e Persona_1 Controparte_1 CP_2 er sentirle condannare, in proprio e quali eredi del fratello al
[...] Persona_2
pagina 6 di 17 pagamento dell'importo di € 372.971,67, oltre rivalutazione e interessi, quale restituzione degli importi incassati dal fratello in qualità di procuratore così Per_1 determinati:
€ 121.916,67, oltre rivalutazione e interessi, pari all'importo incassato da
[...] in occasione dell'atto notarile di vendita di immobile del 8.2.2007 allegato Per_2 come doc. 6;
€ 251,055,00, oltre rivalutazione e interessi, pari all'importo incassato da
[...] in occasione dell'atto notarile di vendita di immobile del 20.11.2007 Per_2 prodotto come doc. 7.
Le convenute hanno eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della quota di € 121.916,76 in favore di parte attrice.
E' pacifico che ha inoltrato in data 7.2.2017 alle convenute Persona_1
a mezzo di raccomandate a/r, formale richiesta di pagamento che veniva ricevuta da l 10.2.2017 e da il 13.2.2017. Controparte_1 CP_2
Secondo la tesi delle convenute erano quindi decorsi oltre dieci anni dall'atto notarile dell'8.2.2007, in quanto gli atti sostanziali producono i loro effetti dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale (Cass. n.
9303/2012).
Secondo la tesi di oarte ricorrente la domanda era stata azionato entro il decennio dal dies a quo: non era stato informato della stipula il giorno Per_1
8.2.2007, cosicché il dies a quo dovrebbe comunque collocarsi in un momento successivo, poiché è pacifica l'incolpevole inconsapevolezza di circa le Per_1 attività del suo mandatario e dunque l'ignoranza della stipula dell'atto e del suo relativo credito. Stando a parte attrice anche laddove si volesse, in via ulteriormente denegata, far coincidere il dies a quo con la data dell'atto, la prescrizione dovrebbe comunque ritenersi utilmente interrotta dalla raccomandata prodotta come doc. 18 per i seguenti motivi. Da un lato, infatti la missiva è stata inviata prima del decorso dei dieci anni dalla stipula ed è noto il principio di scissione degli effetti per il mittente ed il destinatario, nonché l'art. 1335 Cc in forza del quale l'atto si presume conosciuto pagina 7 di 17 quando giunge all'indirizzo del destinatario. Dall'altro lato deve osservarsi che il pagamento avvenne mediante assegno necessariamente incassato in un momento successivo (verosimilmente non prima di lunedì 12 febbraio 2007).
In sede di comparsa conclusionale l'attrice afferma che il dies a quo deve collocarsi il giorno del 15.10.2011, data del decesso di in quanto in Persona_2 tale data va ritenuto terminato l'incarico. Richiama in proposito l'art. 1713 cod. civ. che impone all'amministratore di rendere il conto del proprio operato e di rimettere tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, consentendo agli associati di avere cognizione delle modalità con cui è stato eseguito l'incarico”. La procura prevedeva espressamente l'obbligo di rendiconto, con la conseguenza che il dies a quo deve collocarsi al momento del decesso di , corrispondente al momento in cui è Per_2 cessata la procura ed è quindi sorto l'obbligo di rendiconto ed il conseguente obbligo di rimettere “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato” (art. 1713 c.c.).
Tale ultima affermazione incorre, secondo la difesa della convenuta in sede di replica, nel divieto di domanda nuova.
È tale, secondo la Suprema Corte, “quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema
d'indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell'atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema d'indagine”.
(Cass., n.24996/2008).
Ora, in sede di ricorso parte attrice premesso che “[…] quanto alla gestione ed amministrazione del patrimonio di il fratello maggiore , con atto del 10 Per_1 Per_2 ottobre 2002, era stato designato procuratore generale del sig. con obbligo Per_1 di rendiconto (doc. 3)”, svolgeva domanda restitutoria.
Si osserva, a tale ultimo riguardo, che la procura, quale atto unilaterale con il pagina 8 di 17 quale viene conferito il potere di rappresentanza, non è idonea, di per sé sola, a determinare a carico del rappresentante l'obbligo di rendiconto, né tantomeno,
l'obbligo di rimettere al rappresentato tutto ciò che sia stato ricevuto in forza dell'incarico; tali obblighi (v. art. 1713, I comma c.c.) sorgono invece in forza del contratto di mandato, negozio del tutto autonomo e svincolato dalla procura, e che non è da quest'ultima presupposto (così Cass. 7.4.1997, n. 2967).
La domanda di restituzione svolta da parte attrice trova sin dall'atto introduttivo fondamento nell'obbligo di rimettere al rappresentato quanto ricevuto in forza dall'incarico sancito dall'art. 1713 c.c., obbligazione da cui va distinta quella di rendiconto, istituto effettivamente non invocato in precedenza (nel senso che non viene richiamata come titolo della domanda la violazione dell'obbligo del rendiconto mentre appare chiaro il richiamo alla violazione dell'obbligo di rimettere quanto ricevuto in forza del mandato) .
La prescrizione decorre ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal giorno in cui vrebbe potuto far Persona_1 valere il diritto nei confronti del fratello alla restituzione dei soldi incassati.
Non pare condivisibile la tesi secondo cui tale termine decorre con la morte del mandante, data in cui era certamente estinto il mandato. Pare invece più convincente ritenere che tale diritto sorga con l'incasso dell'assegno. Da tale momento sorge l'obbligo del procuratore di rimettere al rappresentato quanto ricevuto e, di conseguenza, il diritto di quest'ultimo a chiederne la ripetizione.
In assenza della prova, rimane incerto il momento dell'incasso.
Incertezza che va risolta con l'applicazione della regola dell'onere della prova.
In termini generali, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. n.
16326/2009). Sarebbe stato pertanto onere di parte convenuta allegare che l'incasso dell'assegno sia avvenuto prima del 10.2.2007 con conseguente prescrizione del pagina 9 di 17 diritto alla relativa restituzione.
L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
La domanda nel merito va accolta con la conseguente condanna in capo a e (eredi di quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_2 Per_1 alla restituzione dell'importo di € 372.971,67, oltre interessi legali
[...] dall'incasso dei titoli al saldo nei limiti della quota di pertinenza.
La convenuta si è difesa sostenendo che l'atto del 20.11.2007 era un atto simulante una donazione indiretta a favore del stesso e/o comunque Persona_2 un negozio misto con donazione.
Come già osservato con l'ordinanza del 25 luglio 2024 “la dimostrazione della sussistenza dell'animus donandi presuppone una ricostruzione rigorosa delle circostanze tenuto conto che nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (cfr Cass. n. 4682/2018).
Nel caso di specie non sono state svolte compiute allegazioni in ordine a tale aspetto.
***
Domanda di condanna di al pagamento della somma Controparte_2 di € 15.937,55 per bonifici bancari sul conto dell'attore asseritamente privi di giustificazione dalla stessa predisposti in forza della predetta procura speciale
Con procura n. 21195 rep. a ministero Notaio Persona_6 conferiva procura a e a volta ad
[...] Persona_2 Controparte_2 amministrare i beni nel suo interesse, a titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto.
Afferma pare attrice che in seguito all'apertura dell'amministrazione di sostegno venivano svolte indagini sui conti correnti intestati a da cui Persona_1
pagina 10 di 17 emergevano pagamenti pari a € 15.937,55 privi di giustificazione e precisamente: due bonifici a favore del fratello disposti in data 5.1.2012 Persona_2
(ovverosia data successiva al suo decesso) di € 556,98 ed € 1.336,03; un bonifico a favore di del 18.6.2013 di € 5.041,54; CP_2 uno nella stessa data a favore della nipote di € 5.001,00; Controparte_1 un bonifico a favore di in data 9.5.2016 di € 2.001,00; Controparte_1 un bonifico a favore di in data 12.7.2016 di € 2.001,00. Controparte_1
Nell'atto introduttivo la domanda veniva cosi articolata: “accertare e dichiarare, se del caso previo ordine di rendiconto ex art. 263 C.p.c., che per le CP_2 causali di cui in narrativa, è debitrice nei confronti di dell'importo Persona_1 di € 15.937,55 oltre rivalutazione e interessi, e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo dovuto a favore del ricorrente.”
In sede di 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. parte ricorrente, accertato il prelievo ingiustificato dell'importo di € 15.937,55 dal conto di Persona_1 chiede di condannare a rimborsare € 9.949,51 (€ 9.003,00 + € Controparte_1
946,51, pari alla metà di quanto ricevuto dal padre [€ 1.893,01:2]), mentre gli Per_2 eredi di dovranno essere condannati a pagare € 5.988,05 (€ 5.041,54 CP_2 ricevuti personalmente dalla ltre ad € 946,51, pari ad 1/2 di quanto ricevuto da CP_2
). Per_2
Come noto, secondo l'insegnamento della S.C “E' domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d'indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell'atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema d'indagine” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2008, n.24996)
La domanda proposta nell'atto introduttivo è stata rivolta nei confronti della pagina 11 di 17 signora e trova fondamento nel mandato, mentre quella successivamente CP_2 proposta nei confronti di trova fondamento nella restituzione Controparte_1 dell'indebito. Tale modifica è inammissibile con la conseguenza che può essere esaminata solo la domanda originaria.
In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum (Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n.2810).
Ad eccezione dell'importo di € 556,981 nessuna spiegazione veniva fornita su altre uscite.
Parte ricorrente cosi afferma “È falso quanto affermato dalla difesa avversaria a pag. 13 della comparsa, dove asserisce che l'operazione sarebbe sta “neutra” per il patrimonio di (“uscita totale dal conto corrente per pari a € zero”). Per_1 Per_1
Infatti la movimentazione del 18.6.13 “avere” di € 10.040,54 cui fa riferimento la controparte (doc. 14 pag. 2) è un giroconto con ordinante , dunque Persona_1 si tratta sempre di somme di provenienza di che sono state illegittimamente Per_1 sottratte. Stesso dicasi per gli € 1.336,03 del 4.1.2012 (doc. 14 pag. 1), che entrando sul conto di con la causale “giro titoli tra polizze” sicuramente fanno Per_1 riferimento a somme di ” Per_1
pagina 12 di 17 Il mandante ha quindi indicato in modo preciso le partite che risultavano prive di giustificazione. Risulta quindi allegata l'assenza di prova con conseguente onere in capo alla mandataria di giustificare le predette partite, compresa quella di euro
556,98, stante la genericità della allegazione non supportata da idonea documentazione.
In difetto di prova, segue la condanna degli eredi di al Controparte_2 pagamento della somma di € 15.937,55, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Non va riconosciuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta (cfr Cass
30/07/2021 , n. 21906).
***
Domanda di condanna di al pagamento della somma di € CP_2
7.971,00 per rimborso pro quota (del 33%) di quanto versato dal sig. Per_1 er le utenze dell'abitazione in Villachiara.
[...]
Domanda di condanna di condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.696,00 per rimborso degli addebiti sul conto corrente del ricorrente dell'utenza EL Energia Spa a lei intestata, oltre rivalutazione e interessi.
Domanda riconvenzionale di al pagamento della Controparte_1 somma di € 40.772,70 a favore degli eredi del ricorrente per rimborso delle utenze addebitate sul conto corrente di oltre rivalutazione e Persona_1 interessi, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Le domanda vengono esaminate congiuntamente facendo riferimento alla questione del rimborso di pagamenti relativi alle utenze.
All'esito delle verifiche effettuate dall'amministrazione di sostegno risultavano sul conto di addebiti di utenze intestate a e a Per_1 Persona_2 CP_1
[...]
Parte ricorrente assume che sin dal 2007, non era più proprietario di Per_1 nessun immobile, per aver donato ogni sua proprietà alla nipote;
che egli era intestatario delle utenze relative alla forniture proprie, della casa di abitazione sua e della sorella;
che era un pensionato, ex agricoltore, con modesto e Per_7 Per_1
pagina 13 di 17 semplice tenore di vita;
che le utenze dell'immobile in Villachiara abitato sia da
(unitamente alla sorella convivente ), sia dalla cognata Per_1 Per_7 CP_2 risultavano intestate integralmente al solo senza distinzione dei
[...] Per_1 contatori, e trovassero sistematico addebito sul conto corrente di che Per_1 dunque da anni copriva tutte le spese per le utenze della cognata.
Afferma che anche le utenze intestate direttamente alla nipote CP_1 rano addebitate direttamente sul conto dello zio (doc. 33).
[...] Per_1
Il ricorrente a riprova dei suoi assunti produce estratti del conto corrente al medesimo intestato da cui risultano addebiti relativi alle forniture A2A (acqua) lineapiù
(gas) EL (energia elettrica).
Produce anche il doc. 33 da cui risulta l'utenza, l'intestazione, il periodo di interesse), nonché un riepilogo manoscritto in cui sono indicate tutte le utenze addebitate e i relativi conteggi (doc. 34).
Le convenute in proposito hanno affermato che l'erogazione dei servizi era di pertinenza della abitazione occupata dallo zio e dalla zia ( cioè e ) Per_1 Per_7 affermando come eventuali crediti nei confronti della signore e per CP_2 Per_2 avere pagato utenze di cui tuttavia ne ha usufruito e beneficiato in termini di Per_1 utilizzo, doveva essere messo in compensazione con quanto pagato dalla signora per tutte le utenze a far data del 2011 sino al 2016 relative alla Controparte_1 fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, in uso allo zio Per_1 per un totale complessivo pari ad euro 40.772,70, somma che veniva
[...] chiesta in via riconvenzionale. Chiedevano una CTU sul punto.
Replicava parte ricorrente che la signora aveva prodotto Controparte_1 le bollette senza dimostrare di aver provveduto al pagamento e che, da una verifica incrociata delle bollette prodotte e i movimenti del conto corrente di si Per_1 trattava delle utenze illegittimamente addebitate sul conto di quest'ultimo e precisamente:
Quanto al doc. 4 avversario: la bolletta a pag. 1 del doc. 4 avversario (EL da
€ 342,69) si vede addebitata sul conto di nel doc. 31 in fondo a pag. 1; la Per_1 bolletta a pag. 2 del doc. 4 avversario (EL da e 327,52) si vede addebitata sul conto pagina 14 di 17 di a pag. 2 del doc. 30; la bolletta a pag. 3 del doc. 4 avversario (EL da € Per_1
323,35) si vede addebitata sul conto di a pag. 2 del doc. 29; la bolletta a Per_1 pag. 4 del doc. 4 avversario (EL da € 294,45) si vede addebitata sul conto di a pag. 1 del doc. 29. Per_1
Quanto al doc. 6 avversario: la spesa di € 834,40 (doc. 6 avversario a pag. 1) si vede addebitata sul conto di nell'estratto conto doc. 30 a pag. 2; idem per Per_1 la spesa di € 1.045,13 (doc. 6 avversario pag. 2), che si vede addebitata sul conto di nell'estratto conto doc. 30 a pag.
1. Le altre sono più risalenti, ma è Per_1 comunque provato che siano state sempre pagate da dato che riportano Per_1 sempre l'indicazione della medesima banca di addebito (CRA Borgosangiacomo).
Quanto al doc. 7 avversario: la spesa di € 134, 90 (doc.7 avversario pag. 1) si trova nell'estratto conto di a pag. 1 del doc. 31; la spesa di € 168,50 (doc. 7 Per_1 avversario pag. 2) si trova al doc. 30 pag. 1.
Dall'estratto conto del periodo giugno-novembre 2017 (doc. 50) si evincono altresì (è notevole anche la quantità di addebiti per utenze): il 23.6.2017 si vede l'addebito della bolletta da € 498,65 di cui al doc. 6 pag. 6 avversario;
il 26.6.2017 vi è
l'addebito della bolletta da € 330,47, doc. 4 pag. 6 avversario;
il 27.7.207 vi è
l'addebito di € 143,89 di cui alla bolletta ex adverso prodotta come doc. 7 a pag. 4; il
18.8.2017 si vede addebito di € 118,44 di cui alla bolletta doc. 6 pag. 5 avversario;
in data 28.8.207 si vede l'addebito della bolletta da € 344,14, doc. 4 pag. 5 avversario.
Nell'atto introduttivo la domanda veniva cosi formulata: “condannare
[...]
al pagamento della somma di € 7.971,00 per rimborso pro quota (del 33%) di CP_2 quanto versato dal sig. er le utenze dell'abitazione in Villachiara, Persona_1 oltre rivalutazione e interessi, e disporre che le due unità abitative in Villachiara, fr.
Villagana n. 4 abbiano ciascuna la sua utenza individuale, con il relativo contatore”
- condannare al pagamento della somma di € 11.696,00 Controparte_1 per rimborso degli addebiti sul conto corrente del ricorrente dell'utenza EL Energia
Spa a lei intestata, oltre rivalutazione e interessi .
Nella 1 memoria ex art. 183 c.p.c. e nelle note conclusive la domanda veniva così formulata: “[…]condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
pagina 15 di 17 40.772,70 a favore degli eredi del ricorrente per rimborso delle utenze addebitate sul conto corrente di oltre rivalutazione e interessi, o la diversa Persona_1 somma ritenuta di giustizia.”
Pare quindi rinunciata la domanda volta alla richiesta di rimborso del 33% alla signora in relazione alle utenze della abitazione via Villachiara non essendo i CP_2 contatori relativi alla abitazione occupata da e la sorella divisi da Per_1 CP_7 quelli dell'abitazione occupata dalla CP_2
Del resto, i contatori indivisi ricadono nel regime di cui all'art. 1123 c.c. con la conseguenza che le spese devono essere suddivise rispetto alla proprietà di ciascuno, secondo le regole della comunione. Ora, una CTU sul punto volta a dividere i consumi pagati secondo la proprietà si palesa come contraria al principio di economicità.
Quanto alla domanda svolta nei confronti di anche Controparte_1 laddove dovesse essere provato che le utenze intestate alla stessa non riguardassero i consumi (anche) di si profilerebbe anzitutto una responsabilità di chi ha Per_1 disposto il pagamento, cioè del mandatario.
La domanda cosi come formulata non può essere accolta.
Parimenti non può essere accolta la domanda riconvenzionale svolta da tenuto conto che nemmeno risulta provato il pagamento delle Controparte_1 utenze da parte della stessa, tanto più a fronte delle puntuali considerazioni svolte da parte ricorrente.
***
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza con la conseguenza che le egli DI di in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_2 loro, sono tenuti al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che, tenuto conto del valore della causa, della natura e complessità delle questioni e dell'attività svolta vengono liquidate in € 25.000,00 oltre contributo unificato, spese ( comprese quelle di iscrizione alla Conservatoria), spese generali 15%iva e cpa.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna egli DI di in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, quali eredi di alla restituzione dell'importo di € Persona_2
372.971,67, oltre interessi legali dall'incasso dei titoli al saldo, nei limiti della quota di pertinenza.
Condanna gli eredi di al pagamento della somma di € Controparte_2
15.937,55, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Rigetta per il resto
Condanna egli DI di in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite come quantificate in parte motiva.
Brescia, 14 dicembre 2025
Il Giudice
EL IG
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Afferma in proposito la convenuta “non potrebbe essere che una tassazione che anche la stessa ha subito per un pari importo e nella stessa data, per il pagamento di una tassa legata al dossier titoli in essere. Si noti poi come nessun danno economico è stato arrecato al signor il quale nella data antecedente Persona_1 alla movimentazione in dare della somma di € 1.338,03 corrisponde il giorno seguente una movimentazione in avere di pari importo, cosi come nello stesso giorno nel 18.06.2013 alla movimentazione in dare di complessivi €
in avere la stessa identica movimentazione, con un'uscita totale dal conto corrente del signor pari ad € zero.” Persona_1