Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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21 dicembre 1999
21 dicembre 1999
Giurisprudenza • 16
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/11/2015, n. 199Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA N. 199/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto composta dai seguenti Magistrati: Guido Carlino Presidente Natale Longo componente Giuseppina Mignemi componente relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio sul conto n. 17997, iscritto al n. 30021 del registro di segreteria, reso da LA AG, agente contabile del Comune di Portogruaro (VE), per la gestione del servizio economato, per il periodo 1.1.2009 - 11.3.2009, depositato il 22.6.2010. Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa. Vista la relazione n. 1596/2015 del Magistrato relatore. Uditi, nella pubblica …Leggi di più...
- art. 34 R.D. 1038/1933·
- Collegio giudicante·
- estinzione giudizio di conto·
- procedura di discarico·
- art. 103 Costituzione·
- interesse pubblico·
- giurisdizione contabile·
- gestione spezzata·
- obbligo di resa del conto·
- responsabilità contabile·
- decreto presidenziale·
- art. 2 legge 20/1994