Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1999, n. 483
Articolo 1
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21 dicembre 1999
Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1999
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