CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY AG nato il [...] DI EZ OS AN nato il [...] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato IANNUCCI ILARIA chiede la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6404 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.10.2022 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di HI EM AM FA e OA ME OS Manuel, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 588 cod. pen., li ha assolti per non aver commesso il fatto. 2.Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia denunciando vizio di travisamento delle prove per omissione. In particolare, si assume che la Corte di Appello / nel ribaltare la pronuncia di condanna di primo grado ha omesso di considerare gli altri elementi emergenti dagli atti, segnatamente dai certificati medici relativi agli imputati, avendo preso in considerazione solo la dicitura sul referto di IA riportante "ferita accidentale" trascurando che risulta indicato anche il luogo dell'accaduto ovvero la discoteca nei pressi di via Carrara e l'ora dell'evento coincidente con quello indicato dagli altri coimputati;
sicchè del tutto inconsistente è l'ipotesi alternativa avallata dalla difesa e recepita nella sentenza impugnata secondo cui le ferite avrebbero potuto essere provocate in occasione diversa dalla lite scoppiata tra due gruppi etnici contrapposti nei pressi di una discoteca di Terni (nordafricani da un lato e sudamericani dall'altro). Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. Il difensore ha fatto anche pervenire memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Il ricorso omette di considerare l'aspetto più importante ossia che della rissa che ebbe certamente a verificarsi la notte del 2 settembre del 2017 non si conosce la dinamica e che, in particolare, non si hanno elementi in ordine al ruolo che avrebbero svolto gli imputati. Pure a voler ritenere che, alla stregua degli indizi estrapolabili dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, intervenuti sul posto dopo che le condotte violente erano cessate e presso il nosocomio ove erano stati refertati alcune delle persone che avevano riportato delle ferite da taglio compatibili con un contesto di reciproche aggressioni, e delle risultanze dei referti medici, si possa giungere a ravvisare gli estremi di una rissa, non si possono comunque stabilire gli esatti contorni di essa. Non si può stabilire con certezza - secondo quanto si evidenzia congruamente nella sentenza impugnata - neppure tra quali fazioni contrapposte essa sia intervenuta (dai referti ve ne è anche uno che riguarda un ignoto di nazionalità 2 italiana, diversa da quella dei presunti corrissanti) e con quali modalità, né tanto meno si è compresa l'esatta dinamica della stessa, né si è riusciti quindi ad individuare la portata del coinvolgimento e del ruolo degli imputati, che potrebbero essere stati aggrediti senza avere assunto, a loro volta, alcun atteggiamento oppositivo/reattivo. La sentenza impugnata evidenzia inoltre come le stesse risultanze dei referti indicati dal ricorrente a sostegno della univocità degli elementi emersi non siano invece così univoche come sembra dal momento che diversi dati non sono riconducibili al fatto (così ad esempio il luogo indicato nel referto dell'HI che non avrebbe nulla a che vedere coi luoghi della presunta rissa), 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del P.G.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 23/1/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato IANNUCCI ILARIA chiede la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6404 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.10.2022 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di HI EM AM FA e OA ME OS Manuel, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 588 cod. pen., li ha assolti per non aver commesso il fatto. 2.Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia denunciando vizio di travisamento delle prove per omissione. In particolare, si assume che la Corte di Appello / nel ribaltare la pronuncia di condanna di primo grado ha omesso di considerare gli altri elementi emergenti dagli atti, segnatamente dai certificati medici relativi agli imputati, avendo preso in considerazione solo la dicitura sul referto di IA riportante "ferita accidentale" trascurando che risulta indicato anche il luogo dell'accaduto ovvero la discoteca nei pressi di via Carrara e l'ora dell'evento coincidente con quello indicato dagli altri coimputati;
sicchè del tutto inconsistente è l'ipotesi alternativa avallata dalla difesa e recepita nella sentenza impugnata secondo cui le ferite avrebbero potuto essere provocate in occasione diversa dalla lite scoppiata tra due gruppi etnici contrapposti nei pressi di una discoteca di Terni (nordafricani da un lato e sudamericani dall'altro). Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. Il difensore ha fatto anche pervenire memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Il ricorso omette di considerare l'aspetto più importante ossia che della rissa che ebbe certamente a verificarsi la notte del 2 settembre del 2017 non si conosce la dinamica e che, in particolare, non si hanno elementi in ordine al ruolo che avrebbero svolto gli imputati. Pure a voler ritenere che, alla stregua degli indizi estrapolabili dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, intervenuti sul posto dopo che le condotte violente erano cessate e presso il nosocomio ove erano stati refertati alcune delle persone che avevano riportato delle ferite da taglio compatibili con un contesto di reciproche aggressioni, e delle risultanze dei referti medici, si possa giungere a ravvisare gli estremi di una rissa, non si possono comunque stabilire gli esatti contorni di essa. Non si può stabilire con certezza - secondo quanto si evidenzia congruamente nella sentenza impugnata - neppure tra quali fazioni contrapposte essa sia intervenuta (dai referti ve ne è anche uno che riguarda un ignoto di nazionalità 2 italiana, diversa da quella dei presunti corrissanti) e con quali modalità, né tanto meno si è compresa l'esatta dinamica della stessa, né si è riusciti quindi ad individuare la portata del coinvolgimento e del ruolo degli imputati, che potrebbero essere stati aggrediti senza avere assunto, a loro volta, alcun atteggiamento oppositivo/reattivo. La sentenza impugnata evidenzia inoltre come le stesse risultanze dei referti indicati dal ricorrente a sostegno della univocità degli elementi emersi non siano invece così univoche come sembra dal momento che diversi dati non sono riconducibili al fatto (così ad esempio il luogo indicato nel referto dell'HI che non avrebbe nulla a che vedere coi luoghi della presunta rissa), 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del P.G.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 23/1/2024.