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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1703/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Casorezzo (MI), Vicolo Della Cava n. 7 con l'Avv. Laura Martelli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Arsago Seprio (Va), via Coni Zugna n. 7 con l'Avv. Cristina Malerba presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: , nato a [...], il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1)Il figlio minore viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente presso la madre e diritti di permanenza presso l'uno o l'altro genitore come meglio descritti oltre. In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore rilevanza, in relazione al figlio, verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni del minore;
per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2)La casa familiare sita a Casorezzo in Vicolo Della Cava n. 7 e di proprietà dei genitori della Sig.ra rimarrà assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda, ad eccezione dei beni presenti nel Pt_1 box dell'abitazione e degli effetti personali del sig. che verranno da quest'ultimo prelevati Pt_2 in accordo con la sig.ra Si precisa che la Sig.ra riconosce al Sig. l'importo Pt_1 Pt_1 Pt_2 di Euro 1.000,00= a titolo di contributo per un climatizzatore acquistato dal Sig. e lasciato Pt_2 presso l'abitazione familiare. Tale importo verrà corrisposto in numero 10 rate mensili di Euro
100,00= cadauna, che il Sig. potrà detrarre mensilmente dall'importo dell'assegno di Pt_2 mantenimento. Il Sig. si è già trasferito ed ora risiede in Arsago Seprio (Va), in via Coni Pt_2
Zugna n°7.
3)I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore.
4)A titolo di contributo al mantenimento di , il Signor corrisponderà alla Signora Pt_3 Pt_2
in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 300,00= mensili per Pt_1 dodici mensilità e con rivalutazione annua, secondo gli Indici Istat, a far data dall'anno successivo alla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo mail o whatsapp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito dai due genitori al 50% ciascuno, così come le spese straordinarie sostenute per verranno detratte fiscalmente al 50%. Pt_3
7) I coniugi stabiliscono, inoltre, i seguenti periodi di permanenza con i figli:
• Settimana con week end di competenza della madre: il padre potrà prelevare da scuola il Pt_3 mercoledì alle ore 16 (o, comunque, all'orario di uscita) e riportarlo alla mamma il sabato mattina alle ore 10;
• Settimana con week end di competenza del padre: il padre potrà prelevare da scuola il venerdì Pt_3 alle ore 16 (o, comunque, all'orario di uscita) e lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• Vacanze estive: due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo della località di villeggiatura nella quale si recheranno con il figlio;
• Festività natalizie: il 24 dicembre dalle ore 11 fino al 25 dicembre alle ore 11 con un genitore. Il genitore che ha con sé il giorno di Natale, lo terrà fino al 31 dicembre alle ore 11. Il genitore Pt_3 che ha tenuto il giorno della Vigilia terrà con sé dal 31 dicembre alle ore 11 fino al 7 Pt_3 Pt_3 gennaio, quando accompagnerà a scuola. trascorrerà il Natale 2025 con il padre e, per gli Pt_3 Pt_3 anni successivi, si seguirà la regola dell'alternanza;
• Festività pasquali: tre giorni con ciascun genitore, iniziando la Pasqua 2025 con la madre. In caso di villeggiatura durante tale periodo i genitori concorderanno di volta in volta la soluzione più appropriata nell'interesse del minore;
• Ponti secondo la regola dell'alternanza. 8) L'impegno di prelevare e riportare all'abitazione materna è a carico del Sig. . Pt_3 Pt_2
9) I genitori si riservano di determinare modifiche all'assetto di cui sopra in funzione delle esigenze del figlio e dei genitori medesimi.
10) I genitori si scambiano reciproco assenso al rilascio di documenti di identità per il figlio minore e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. 11) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato