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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47529/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47529/2022
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per ( ), oggi sostituito dall'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Spinelli. Insiste per l'accoglimento del ricorso per quanto di competenza del giudice.
Per l'avv. DI STEFANI STEFANIA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Mombelli. Si riporta al proprio atto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47529/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2 Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA N. 4/A 20122 C.F._1
MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI STEFANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA, 19 00193 ROMA presso il difensore avv. DI STEFANI
STEFANIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29/11/2022 chiede l'annullamento dell'intimazione di Parte_1 pagamento n. 068 2022 90264554 85/000, emessa dall , eccependo la Controparte_1 prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intimazione per inattività del concessionario della riscossione, nonché la mancanza o irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento opposte. Si costituisce in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario in relazione a talune cartelle di pagamento riportate dall'atto di intimazione impugnato, la sua incompetenza a conoscere delle questioni attinenti alle cartelle n. 06820120240849486000, 06820130222884192000 e
06820150076252068503 devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nonché l'inammissibilità del ricorso perché introdotto nelle forme dell'art. 615 c.p.c. in luogo di quelle previste dall'art. 617 c.p.c. Nel merito, la convenuta chiede, poi, il rigetto della domanda di annullamento dell'intimazione formulata da parte attrice. pagina 2 di 4 ***
Si rileva preliminarmente che l'opponente non specifica, in sede di atto introduttivo, se le cartelle di pagamento (ed eventualmente quali tra esse) siano state notificate irregolarmente e per quali motivi, e quali invece non siano state notificate. L'allegazione è pertanto caratterizzata da genericità.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
- l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da non è Controparte_1 fondata, atteso che l'attore ha contestato, in primo luogo, la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento contenute nell'avviso di intimazione impugnato. Il giudizio è stato, quindi, correttamente instaurato nelle forme dell'art. 615 c.p.c. stante l'intervenuta contestazione di un fatto estintivo del diritto sotteso all'intimazione di pagamento e alle cartelle;
- nel merito l'attore contesta, con il primo motivo di ricorso, l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito riportati dalle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato. L , all'atto di costituzione in giudizio, ha prodotto le notifiche di una serie di atti Controparte_1 di intimazione interruttivi della prescrizione eccepita da parte avversa.
In particolare, la convenuta ha prodotto i docc. 14.1, 16.1 e 17.1 che recano, rispettivamente, le notifiche degli atti di intimazione n. 06820169005016873000, 06820189011754786000 e
06820189027933554000. L'atto di intimazione sub doc. 14.1 di parte convenuta è stato notificato in data 14/04/2016 e seguito dalla notifica degli avvisi di intimazione di cui ai docc. 16.1 e 17.1 di parte convenuta, intervenuta rispettivamente il 04/10/2018 e il 17/12/2018. Le notifiche delle predette intimazioni di pagamento sono ritualmente effettuate e documentate;
in merito ad esse nessuna osservazione è stata tempestivamente formulata dall'attore. Si tratta, quindi, di atti idonei ad interrompere la prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate, di seguito elencate:
06820110187933622000, 06820110191628146000, 06820110429115875000,
06820120156705013000, 06820120195954649000, 06820120221110139000,
06820120235654329000, 06820130002993376000, 06820130019599338000, 06820130135701750000, 06820130193291701000, 06820140088029630000,
06820150022157915000.
Negli avvisi sopra indicati sono riportati tutti i dati essenziali delle singole cartelle di pagamento. Il debitore è stato pertanto messo in condizione di conoscere il relativo contenuto, senza che a tali notifiche siano seguiti tempestivi atti oppositivi. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle cartelle di pagamento n. 06820120240849486000, 06820130222884192000 e 06820150076252068503 in relazione alle quali l' ha Controparte_1 sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito, individuando come giudice competente il giudice del lavoro.
Si rileva in proposito che il profilo messo in evidenza dall'attore attiene alla ripartizione degli affari civili interna al Tribunale, non a questioni di competenza;
l'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, gli avvisi di intimazione sopra riportati contengono anche il riferimento alle predette cartelle di pagamento, che rientrano nell'elenco dei suoi atti presupposti. In particolare, l'avviso n. 06820169005016873000, debitamente notificato, è idoneo ad interrompere la prescrizione delle cartelle di pagamento n. 06820120240849486000 e 06820130222884192000. Gli avvisi n. 06820189011754786000 e 06820189027933554000 contengono, poi, il riferimento alla cartella n. 06820150076252068503 e sono, pertanto, idonei ad interrompere la prescrizione del relativo credito. Essi, inoltre, costituiscono anche ulteriori atti interruttivi in relazione alle cartelle n.
06820120240849486000 e 06820130222884192000.
L'eccezione di intervenuta prescrizione è, pertanto, infondata. Ne deriva il rigetto delle domande dell'attore, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudizio. L'atto di intimazione di pagamento impugnato deve essere confermato, anche in applicazione pagina 3 di 4 del principio della ragione più liquida, con riferimento alle parti di esso non coperte dalla pronuncia di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza di data 30.10.2024.
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio della soccombenza e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di e, per l'effetto, conferma l'atto di intimazione n. 068 2022 Parte_1
90264554 85/000 emesso dall . Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario dele spese generali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47529/2022
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per ( ), oggi sostituito dall'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Spinelli. Insiste per l'accoglimento del ricorso per quanto di competenza del giudice.
Per l'avv. DI STEFANI STEFANIA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Mombelli. Si riporta al proprio atto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47529/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2 Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA N. 4/A 20122 C.F._1
MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI STEFANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA, 19 00193 ROMA presso il difensore avv. DI STEFANI
STEFANIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29/11/2022 chiede l'annullamento dell'intimazione di Parte_1 pagamento n. 068 2022 90264554 85/000, emessa dall , eccependo la Controparte_1 prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intimazione per inattività del concessionario della riscossione, nonché la mancanza o irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento opposte. Si costituisce in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario in relazione a talune cartelle di pagamento riportate dall'atto di intimazione impugnato, la sua incompetenza a conoscere delle questioni attinenti alle cartelle n. 06820120240849486000, 06820130222884192000 e
06820150076252068503 devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nonché l'inammissibilità del ricorso perché introdotto nelle forme dell'art. 615 c.p.c. in luogo di quelle previste dall'art. 617 c.p.c. Nel merito, la convenuta chiede, poi, il rigetto della domanda di annullamento dell'intimazione formulata da parte attrice. pagina 2 di 4 ***
Si rileva preliminarmente che l'opponente non specifica, in sede di atto introduttivo, se le cartelle di pagamento (ed eventualmente quali tra esse) siano state notificate irregolarmente e per quali motivi, e quali invece non siano state notificate. L'allegazione è pertanto caratterizzata da genericità.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
- l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da non è Controparte_1 fondata, atteso che l'attore ha contestato, in primo luogo, la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento contenute nell'avviso di intimazione impugnato. Il giudizio è stato, quindi, correttamente instaurato nelle forme dell'art. 615 c.p.c. stante l'intervenuta contestazione di un fatto estintivo del diritto sotteso all'intimazione di pagamento e alle cartelle;
- nel merito l'attore contesta, con il primo motivo di ricorso, l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito riportati dalle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato. L , all'atto di costituzione in giudizio, ha prodotto le notifiche di una serie di atti Controparte_1 di intimazione interruttivi della prescrizione eccepita da parte avversa.
In particolare, la convenuta ha prodotto i docc. 14.1, 16.1 e 17.1 che recano, rispettivamente, le notifiche degli atti di intimazione n. 06820169005016873000, 06820189011754786000 e
06820189027933554000. L'atto di intimazione sub doc. 14.1 di parte convenuta è stato notificato in data 14/04/2016 e seguito dalla notifica degli avvisi di intimazione di cui ai docc. 16.1 e 17.1 di parte convenuta, intervenuta rispettivamente il 04/10/2018 e il 17/12/2018. Le notifiche delle predette intimazioni di pagamento sono ritualmente effettuate e documentate;
in merito ad esse nessuna osservazione è stata tempestivamente formulata dall'attore. Si tratta, quindi, di atti idonei ad interrompere la prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate, di seguito elencate:
06820110187933622000, 06820110191628146000, 06820110429115875000,
06820120156705013000, 06820120195954649000, 06820120221110139000,
06820120235654329000, 06820130002993376000, 06820130019599338000, 06820130135701750000, 06820130193291701000, 06820140088029630000,
06820150022157915000.
Negli avvisi sopra indicati sono riportati tutti i dati essenziali delle singole cartelle di pagamento. Il debitore è stato pertanto messo in condizione di conoscere il relativo contenuto, senza che a tali notifiche siano seguiti tempestivi atti oppositivi. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle cartelle di pagamento n. 06820120240849486000, 06820130222884192000 e 06820150076252068503 in relazione alle quali l' ha Controparte_1 sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito, individuando come giudice competente il giudice del lavoro.
Si rileva in proposito che il profilo messo in evidenza dall'attore attiene alla ripartizione degli affari civili interna al Tribunale, non a questioni di competenza;
l'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, gli avvisi di intimazione sopra riportati contengono anche il riferimento alle predette cartelle di pagamento, che rientrano nell'elenco dei suoi atti presupposti. In particolare, l'avviso n. 06820169005016873000, debitamente notificato, è idoneo ad interrompere la prescrizione delle cartelle di pagamento n. 06820120240849486000 e 06820130222884192000. Gli avvisi n. 06820189011754786000 e 06820189027933554000 contengono, poi, il riferimento alla cartella n. 06820150076252068503 e sono, pertanto, idonei ad interrompere la prescrizione del relativo credito. Essi, inoltre, costituiscono anche ulteriori atti interruttivi in relazione alle cartelle n.
06820120240849486000 e 06820130222884192000.
L'eccezione di intervenuta prescrizione è, pertanto, infondata. Ne deriva il rigetto delle domande dell'attore, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudizio. L'atto di intimazione di pagamento impugnato deve essere confermato, anche in applicazione pagina 3 di 4 del principio della ragione più liquida, con riferimento alle parti di esso non coperte dalla pronuncia di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza di data 30.10.2024.
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio della soccombenza e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di e, per l'effetto, conferma l'atto di intimazione n. 068 2022 Parte_1
90264554 85/000 emesso dall . Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario dele spese generali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 4 di 4