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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1582/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7596/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA RIMBORSO DEL 31/05/20 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 19.12.2023, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione-Provinciale di Catania. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data
22.08.2023, la ricorrente adiva questa Corte in opposizione al silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza presentata in data 31.05.2020, tendente ad ottenere il rimborso delle ritenute IRPEF, erroneamente trattenute nell'anno 2018, in occasione della liquidazione dell'indennità supplementare pagata dal proprio datore di lavoro, per la somma complessiva di euro 3.053,48.
Parte ricorrente deduce, in breve, che l'indennità supplementare ricevuta dal proprio datore di lavoro non andava sottoposta ad alcuna tassazione, neanche separata, in quanto erogata a titolo di risarcimento danno, giusta sentenza del Tribunale di Messina n. 853 del 05.05.2016.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente versate, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.
Con memoria depositata in data 16.01.2024 si è costituita in lite l'Agenzia delle Entrate la quale contesta la fondatezza del ricorso per il quale si chiede il rigetto in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le indennità percepite dalla ricorrente "… sono da considerarsi imponibili dal momento che sono calcolate " nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita " e, pertanto, non sono volte a risarcire un danno emergente, è evidente allora che le eccezioni di parte risultano infondate, e che il ricorso non possa essere accolto”; chiede la condanna alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
In data 31.08.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e contesta le eccezioni formulate da parte resistente.
All'udienza del 21.11.2025 le parti, concordemente, chiedono un breve rinvio per verificare le eventuali condizioni di cessata materia del contendere;
la Corte accoglie e rinvia all'udienza del 23.01.2026.
Con ulteriore memoria depositata in data 25.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver riconosciuto come spettanti le somme richieste a rimborso, dalla ricorrente, per cui è ricorso.
Atteso quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto a questa Corte: “di dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese”.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 46 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per cessata materia del contendere, con riferimento alla istanza di rimborso della ricorrente, presentata in data 31.05.2020, in quanto l'ente impositore ha depositato documentazione con la quale prova di aver provveduto alla restituzione integrale delle imposte indebitamente versate dalla stessa
(bonifico del 05.11.2025 di euro 3.053,00, oltre interessi di euro 274,77).
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7596/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA RIMBORSO DEL 31/05/20 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 19.12.2023, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione-Provinciale di Catania. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data
22.08.2023, la ricorrente adiva questa Corte in opposizione al silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza presentata in data 31.05.2020, tendente ad ottenere il rimborso delle ritenute IRPEF, erroneamente trattenute nell'anno 2018, in occasione della liquidazione dell'indennità supplementare pagata dal proprio datore di lavoro, per la somma complessiva di euro 3.053,48.
Parte ricorrente deduce, in breve, che l'indennità supplementare ricevuta dal proprio datore di lavoro non andava sottoposta ad alcuna tassazione, neanche separata, in quanto erogata a titolo di risarcimento danno, giusta sentenza del Tribunale di Messina n. 853 del 05.05.2016.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente versate, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.
Con memoria depositata in data 16.01.2024 si è costituita in lite l'Agenzia delle Entrate la quale contesta la fondatezza del ricorso per il quale si chiede il rigetto in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le indennità percepite dalla ricorrente "… sono da considerarsi imponibili dal momento che sono calcolate " nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita " e, pertanto, non sono volte a risarcire un danno emergente, è evidente allora che le eccezioni di parte risultano infondate, e che il ricorso non possa essere accolto”; chiede la condanna alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
In data 31.08.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e contesta le eccezioni formulate da parte resistente.
All'udienza del 21.11.2025 le parti, concordemente, chiedono un breve rinvio per verificare le eventuali condizioni di cessata materia del contendere;
la Corte accoglie e rinvia all'udienza del 23.01.2026.
Con ulteriore memoria depositata in data 25.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver riconosciuto come spettanti le somme richieste a rimborso, dalla ricorrente, per cui è ricorso.
Atteso quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto a questa Corte: “di dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese”.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 46 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per cessata materia del contendere, con riferimento alla istanza di rimborso della ricorrente, presentata in data 31.05.2020, in quanto l'ente impositore ha depositato documentazione con la quale prova di aver provveduto alla restituzione integrale delle imposte indebitamente versate dalla stessa
(bonifico del 05.11.2025 di euro 3.053,00, oltre interessi di euro 274,77).
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano