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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11/03/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7100/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. ESPOSITO Parte_1
GIANLUCA, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cirillo
15, appellante
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. ANNUNZIATA
UMBERTO, con il quale elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviano, alla via Mastanielli 18, appellato
Controparte_2
appellato contumace avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza di Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1044/2020 pubblicata il 6.5.2020, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con atto di appello ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettata la sua domanda di risarcimento del danno occorso all'autoveicolo di sua proprietà
(all'epoca del sinistro) AN MU tg. ET305EW, a seguito di sinistro stradale avvenuto il 3.9.2014 in Ponticelli-Napoli. Esponeva, al riguardo, che l'autocarro tg. BM763WK, assicurato per la RCA con la società appellata, mentre era in transito sulla pubblica via, invadeva l'opposta corsia di marcia, finendo per urtare un motoveicolo in sosta, il quale, a causa dell'impatto, veniva sospinto fino ad entrare in collisione con l'autovettura attorea, anch'essa in sosta.
L'appellante, in particolare, si è doluto della – a suo dire – errata motivazione in base alla quale il giudice di pace, “avendo l'attore alienato il veicolo in data 25.11.2014…successivamente al sinistro, non avendo, tuttavia, né allegato e né provato di avere sostenuto le spese di riparazione
o di aver ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato, a cagione del sinistro”, aveva rigettato la domanda “per la carenza di prova in ordine all'esistenza ed all'entità dei danni”.
L'istante ha dunque chiesto la riforma della sentenza di prime cure, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di pag. 2/6 parte convenuta, con condanna delle appellate, in solido, al ristoro del danno quantificato in € 1.263,50, oltre € 160,00 fermo tecnico, come da espletata CTU in atti.
Si è costituita in giudizio la compagnia appellata, chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pur regolarmente citato a giudizio quale responsabile Controparte_2
civile, è rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
o0o
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
pag. 3/6 Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per errata valutazione delle risultanze istruttorie – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi come “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che era proprietario di quest'ultimo al momento dell'evento dannoso, a meno che il credito risarcitorio non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione” (cfr.,
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n.2951), sicché, nel caso di specie,
l'odierno appellante ben poteva agire al fine di far valere la pretesa risarcitoria relativa al veicolo per cui è causa (né risulta documentalmente provata una cessione del credito di tal fatta).
Cionondimeno, la domanda deve essere rigettata per un motivo ulteriore – per vero, del tutto assorbente - rispetto a quelli contenuti nella sentenza impugnata.
Ed, infatti, come evidenziato dal giudice di prime cure, il veicolo attoreo è stato oggetto di alienazione in data successiva alla verificazione dell'incidente in esame. In particolare, risulta dalla visura in atti che la
AN MU venne acquistata dal alla cifra di €.
4.000 e rivenduta Pt_1
al prezzo di €. 6.2000.
Deve pertanto ritenersi che quanto già complessivamente ottenuto dall'attore in ragione del plusvalore, rispetto al valore commerciale del bene, ottenuto a seguito della vendita dell'autovettura (pari ad € 6.200,00),
pag. 4/6 sia pienamente satisfattivo di ogni pretesa attorea e che null'altro possa pretendere l'attore per questa causa, pena la configurazione di un ingiustificato arricchimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, null'altro il poteva pretendere Pt_1
a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida in € 852, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) condanna l'appellante al versamento, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Nola, 11/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11/03/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7100/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. ESPOSITO Parte_1
GIANLUCA, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cirillo
15, appellante
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. ANNUNZIATA
UMBERTO, con il quale elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviano, alla via Mastanielli 18, appellato
Controparte_2
appellato contumace avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza di Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1044/2020 pubblicata il 6.5.2020, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con atto di appello ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettata la sua domanda di risarcimento del danno occorso all'autoveicolo di sua proprietà
(all'epoca del sinistro) AN MU tg. ET305EW, a seguito di sinistro stradale avvenuto il 3.9.2014 in Ponticelli-Napoli. Esponeva, al riguardo, che l'autocarro tg. BM763WK, assicurato per la RCA con la società appellata, mentre era in transito sulla pubblica via, invadeva l'opposta corsia di marcia, finendo per urtare un motoveicolo in sosta, il quale, a causa dell'impatto, veniva sospinto fino ad entrare in collisione con l'autovettura attorea, anch'essa in sosta.
L'appellante, in particolare, si è doluto della – a suo dire – errata motivazione in base alla quale il giudice di pace, “avendo l'attore alienato il veicolo in data 25.11.2014…successivamente al sinistro, non avendo, tuttavia, né allegato e né provato di avere sostenuto le spese di riparazione
o di aver ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato, a cagione del sinistro”, aveva rigettato la domanda “per la carenza di prova in ordine all'esistenza ed all'entità dei danni”.
L'istante ha dunque chiesto la riforma della sentenza di prime cure, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di pag. 2/6 parte convenuta, con condanna delle appellate, in solido, al ristoro del danno quantificato in € 1.263,50, oltre € 160,00 fermo tecnico, come da espletata CTU in atti.
Si è costituita in giudizio la compagnia appellata, chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pur regolarmente citato a giudizio quale responsabile Controparte_2
civile, è rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
o0o
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
pag. 3/6 Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per errata valutazione delle risultanze istruttorie – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi come “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che era proprietario di quest'ultimo al momento dell'evento dannoso, a meno che il credito risarcitorio non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione” (cfr.,
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n.2951), sicché, nel caso di specie,
l'odierno appellante ben poteva agire al fine di far valere la pretesa risarcitoria relativa al veicolo per cui è causa (né risulta documentalmente provata una cessione del credito di tal fatta).
Cionondimeno, la domanda deve essere rigettata per un motivo ulteriore – per vero, del tutto assorbente - rispetto a quelli contenuti nella sentenza impugnata.
Ed, infatti, come evidenziato dal giudice di prime cure, il veicolo attoreo è stato oggetto di alienazione in data successiva alla verificazione dell'incidente in esame. In particolare, risulta dalla visura in atti che la
AN MU venne acquistata dal alla cifra di €.
4.000 e rivenduta Pt_1
al prezzo di €. 6.2000.
Deve pertanto ritenersi che quanto già complessivamente ottenuto dall'attore in ragione del plusvalore, rispetto al valore commerciale del bene, ottenuto a seguito della vendita dell'autovettura (pari ad € 6.200,00),
pag. 4/6 sia pienamente satisfattivo di ogni pretesa attorea e che null'altro possa pretendere l'attore per questa causa, pena la configurazione di un ingiustificato arricchimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, null'altro il poteva pretendere Pt_1
a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida in € 852, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) condanna l'appellante al versamento, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Nola, 11/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/6 pag. 6/6