Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 716/2021 tra le parti:
ATTORE
cf ARte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. GHERARDO SORESINA, cf C.F._1
- domicilio: Via Palestro 3, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTI
cf Controparte_1 C.F._2
cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. ALESSANDRA FUSI, cf C.F._4
- domicilio: Via Della Mattonaia 13, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_2
TERZI CHIAMATI
cf ARte_2 C.F._5
- difesa: avv. PAOLO PIEMONTESE, cf C.F._6
- domicilio: Via Venezia 2, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_3
p. IVA CP_3 P.IVA_2
- difesa: avv. ELENA SANDIFORD, cf C.F._7
- domicilio: Via Alfonso La Marmora 55, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_4
1
CP_4
#Conclusioni_delle_parti #Atti_introduttivi
#Addebito_1_prosecuzione_attività #Addebito_2_cessione_marchio
#Addebito_3_vendita_quote #Addebito_4_accollo
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#Cessione_marchio #Valore_della_azienda
#Il_danno #Accollo
#Debito_complessivo Email_5
#
PQM
Email_6
Decisa nella camera di consiglio del 11/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
GR: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
a) in primo luogo: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità solidale ex artt. 2476, 2485 e 2486 c.c. dei signori Controparte_1
e nella loro qualità di amministratori di nella Controparte_2 ARte_1 causazione di un danno di ammontare pari a complessivi € 1.793.734,00 (di cui €
1.223.734,00 per l'illegittima prosecuzione dell'attività dal 31 dicembre 2010 fino al
10 ottobre 2016 e € 570.000,00 quale danno conseguente alla mancata vendita dell'azienda GI SE), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
b) in secondo luogo: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'inadempimento da parte dei signori e rispetto Controparte_1 Controparte_2 alla scrittura privata autenticata dal Notaio in data 10 ottobre Persona_1
2016 con cui i convenuti si sono accollati e hanno fatto proprio tutto il debito residuo di nei confronti dell'NZ , pari a complessivi € ARte_1 CP_5
107.926,80, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
c) per l'effetto degli accertamenti di cui alle lettere a) e b), condannare i signori e in solido tra loro, a corrispondere al Controparte_1 Controparte_2 un importo complessivamente pari a € 1.267.773,87 [pari cioè ARte_1 alla somma della quota di 2/3 di € 1.793.734,00, di cui alla domanda sub lettera a)
e dell'ulteriore quota di 2/3 di € 107.926,80 del credito del di ARte_1 cui alla domanda sub lettera b)], ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso alla valutazione equitativa ex
2 art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
d) in ogni caso: condannare i convenuti al pagamento in favore del ARte_1 di tutte le spese e dei compensi professionali relativi:
[...]
- al presente giudizio;
- ai due procedimenti cautelari strumentali: il procedimento per sequestro conservativo ante causam (R.G. 9669/2020), deciso con ordinanza in data 19 novembre 2020, ed il successivo procedimento di reclamo (R.G. 13358/2020), deciso con ordinanza di rigetto del 19 aprile 2012;
- al sub-procedimento instaurato dai convenuti con ricorso depositato in data 13 giugno 2024, avente ad oggetto l'istanza di riduzione del sequestro conservativo eseguito dal , conclusosi con ordinanza di rigetto del 2 ottobre 2024. ARte_1
Catalani: Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respinte per i motivi indicati in comparsa di costituzione e nella presente memoria, le domande del Dott.
accertato e dichiarato che sussistono i requisiti per la chiamata in causa del Pt_2
Dott. ex art. 106 c.p.c., accertato e dichiarato che la pretesa risarcitoria dei Pt_2 sig.ri verso il Dott. non è prescritta, accertato e dichiarato altresì che CP_1 Pt_2 il presunto danno lamentato dalla AT attrice è unicamente ed esclusivamente imputabile al Dott. quale professionista incaricato della ARte_2 predisposizione dei bilanci della società oggi fallita avendo egli predisposto ed elaborato i bilanci della società oggi fallita dal 2010 al 2015, bilanci che non hanno correttamente tenuto conto del disavanzo derivante dalla fusione inversa della società nella GI SE s.r.l., accertato altresì che tale Controparte_6 disavanzo, se correttamente contabilizzato, avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale con ogni conseguenza di legge, voglia condannare il Dott. ARte_2 nato a [...] il [...] C.F. con studio in Firenze,
[...] C.F._5
Via Frà Bartolomeo n. 5 a tenere indenne e manlevare i sig.ri e Controparte_2 dal pagamento di ogni danno e spesa gli stessi fossero condannati Controparte_1
a pagare alla AT, integralmente o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di compensi, esborsi spese generali IVA e CAP di legge anche nei confronti del terzo chiamato.
CO: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, sez. specializzata in materia d'impresa, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per assoluta indeterminatezza della causa petendi;
o comunque l'assenza di presupposti per la chiamata in causa non ricorrendo né la prima né la seconda delle ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c.; in subordine e senza rinuncia all'eccezioni preliminari svolte,
3 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria degli attori-chiamanti in causa, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale;
- respingere nel merito la domanda di parte attrice-chiamante in quanto infondata e non provata sia nell'an che nel quantum;
- in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande rivolte verso il comparente, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia assicurativa CP_3
(Cod. fisc. P.IVA. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, a garantire, manlevare e/o mantenere indenne il dott. di quanto, a ARte_2 qualsiasi titolo e/o causa, fosse tenuto a pagare e da ogni e qualsiasi conseguenza onerosa e pregiudizievole, a qualsiasi titolo e/o ragione, dipendente dall'accoglimento, in tutto o in parte, delle domande rivolte nel presente giudizio contro il comparente;
- in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari.
: Voglia il Tribunale Ill.mo, respingere la domanda di garanzia proposta dal CP_3
Dott. nei confronti della , per effetto del rigetto della ARte_2 CP_3 domanda di manleva proposta dai convenuti Sig.ri e nei CP_2 Controparte_1 confronti del Dott. perché prescritta e, comunque, del tutto ARte_2 infondata in fatto e in diritto, nonché per effetto del rigetto, quanto meno parziale, della domanda della AT nei confronti degli stessi convenuti Sig.ri e CP_2 per i motivi indicati nella narrativa della comparsa di risposta, poi Controparte_1 precisati negli ulteriori scritti difensivi;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
#Sommario
La lite
Il curatore del (“GR”, o la Società), dichiarato dal ARte_1
Tribunale di Firenze in data 19.12.2018, ha citato in giudizio gli ex amministratori e (di seguito anche, Controparte_2 Controparte_1 congiuntamente, i afferma che essi, soci totalitari e componenti CP_1 AR del CdA di insieme a dal marzo 2009 al 10.10.2016, Controparte_7
Contr allorché l'intera partecipazione è stata acquisita dalla “ , CP_8 hanno posto in essere atti illeciti e pregiudizievoli per la Società, tra i quali l'occultamento del dissesto con errate poste di bilancio (emerse anche nella
CTU eseguita nel giudizio arbitrale svoltosi tra cedenti e acquirente delle quote), essenzialmente riconducibili a un'operazione di fusione inversa AR compiuta nel 2010, allorché incorporò la ( ”), e la Controparte_6 CP_6
4 Contr stessa cessione delle quote di capitale a chiede, pertanto, la loro condanna al risarcimento dei danni, facendo presente che ritenuto CP_7 corresponsabile, ha definito ante causam in via transattiva la sua posizione.
In aggiunta, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti all'adempimento ARte di un contratto di accollo dei debiti tributari, da loro stipulato con
La causa è stata preceduta da un ricorso per sequestro conservativo a carico dei autorizzato fino a concorrenza della somma di € CP_1
600.000.
* Si sono costituiti e chiedendo il rigetto della CP_2 Controparte_1 domanda: affermano che al momento della cessione delle quote, in totale buona fede, erano certi della correttezza dei bilanci e della situazione patrimoniale redatti dal professionista di fiducia dr. incaricato ARte_2 anche di seguire e contabilizzare l'operazione di fusione con , dai quali CP_6 risultava un patrimonio netto positivo per almeno € 500.000; diversamente, non avrebbero stipulato un contratto con il quale si accollavano ogni eventuale Contr maggiore passività che fosse emersa dalla due diligence che si era riservata di compiere successivamente al subentro.
Aggiungono di essersi affidati, durante le trattative, alle consulenze dello stesso dr. e dell'avv. ARdini, rivelatesi colpevolmente errate, tanto da Pt_2 Contr aver avviato nei loro confronti, a seguito del contenzioso con un giudizio per responsabilità professionale. I convenuti hanno quindi chiamato in causa il commercialista a scopo di rivalsa, per l'ipotesi in cui risultasse confermato l'errore di redazione dei bilanci.
Poche settimane prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i hanno chiesto la riduzione del sequestro eseguito quattro anni CP_1 prima;
il ricorso è stato rigettato in prime cure.
* Si è costituito ARte_2
• sollevando eccezione di nullità della chiamata in causa per indeterminatezza della causa petendi;
• sollevando eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento azionato dai sia esso di natura contrattuale o extracontrattuale, CP_1 posto che i fatti che lo giustificherebbero risalirebbero al 2010;
• affermando l'infondatezza della domanda di regresso, (i) non essendovi prova di un suo intervento nell'operazione di fusione, (ii) essendo del tutto opinabile l'affermato errore di contabilizzazione del disavanzo e
5 non essendogli opponibile l'esito di un procedimento arbitrale di cui egli non era parte, (iii) non essendo a lui imputabile alcuna delle scelte di gestione compiute dagli amministratori;
• negando un nesso di causalità tra i danni di cui la AT ha chiesto il risarcimento e le condotte da lui tenute;
• chiedendo quindi il rigetto della domanda di malleva.
In ogni caso, il terzo chiamato ha a sua volta evocato in giudizio la sua compagnia di assicurazione professionale ) a scopo di garanzia. CP_3
si è costituita riconoscendo l'esistenza e operatività della garanzia, CP_3 pur nei richiamati limiti di massimale e scoperto di polizza, facendo proprie le difese già svolte dall'assicurato e affermando che la situazione di dissesto che AR ha condotto al fallimento sarebbe da imputare al nuovo socio, che ha omesso di pagare, quasi per intero, il prezzo di acquisto delle quote, in ragione di asserite sopravvenienze passive, ma nemmeno ha utilizzato la somma per coprire le sopravvenienze medesime.
#Sommario
→
Gli addebiti mossi dall'attrice ai convenuti sono i seguenti.
1. Illecita prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale che avrebbe dovuto essere registrata già a fine dell'anno 2010.
L'attore riferisce che:
A. nel novembre 2010 era stata operata una fusione inversa tra e CP_6 AR
di cui quella era socia totalitaria, con incorporazione della prima nella seconda;
il relativo disavanzo di fusione (dato dal minor valore della quota di patrimonio netto apportata dalla società incorporata rispetto al valore delle partecipazioni annullate per effetto della fusione), però, sarebbe stato erroneamente contabilizzato ex art. 2504 bis CC all'attivo patrimoniale, posto che:
- l'appostazione all'attivo patrimoniale sarebbe stata possibile ove il maggior valore della partecipazione annullata, rispetto al patrimonio netto apportato, avesse rappresentato un “costo” imputabile all'acquisizione di plusvalori latenti e duraturi di singoli beni o di avviamento;
in caso contrario, e cioè se la perdita da annullamento della partecipazione fosse dipesa da altri fattori (ad esempio, una sua svalutazione verificatasi prima della fusione ma non registrata nel bilancio della futura incorporante, oppure il prezzo eccessivo
6 corrisposto per l'acquisizione della partecipazione stessa), il disavanzo, in applicazione del principio OIC 4, avrebbe dovuto essere annullato con abbattimento di una riserva (se esistente) o con iscrizione tra i componenti negativi del Conto Economico, siccome espressivo di una svalutazione postuma della partecipazione, e non tra quelli attivi dello
Stato Patrimoniale;
- nel nostro caso, il disavanzo di fusione (1,7 milioni circa) era stato imputato per 900.000 euro ad avviamento e per 200.000 euro a plusvalenza di marchi, mentre per la somma residua (€ 661.197) non aveva ricevuto alcuna imputazione;
pertanto, quest'ultimo importo (€
661.197) avrebbe dovuto essere iscritto al Conto Economico, andando ad aumentare in pari misura la perdita di esercizio del 2010;
- inoltre, il valore di avviamento registrato all'attivo avrebbe dovuto essere ammortizzato in 5 anni (art. 2426 n. 6 CC, OIC 24; benché, secondo lo stesso attore, vi fossero sicuri elementi per prevedere un tempo di ammortamento complessivo di 8 anni), potendo essere l'arco di tempo prolungato fino a 10 anni solo con adeguata motivazione;
nella fattispecie, invece, esso sarebbe stato diluito in 18 anni senza alcuna motivazione.
B. Non è mai stato accantonato un Fondo Rischi adeguato a copertura del Cont debito fiscale di oltre 380.000 euro, accertato dall e relativo al 2009, di cui pure gli ex soci hanno dato conto nell'atto di cessione delle quote a Contr
Qualora il disavanzo di fusione fosse stato correttamente contabilizzato, AR
al termine del 2010, avrebbe registrato un PN negativo per € 587.174, anziché positivo per € 83.023, e gli amministratori avrebbero dovuto adottare le conseguenti misure conservative del patrimonio;
avendo, viceversa, proseguito l'attività, gli amministratori si sono resi responsabili del danno che ne è conseguito.
A questo proposito l'attore fa presente che, nel periodo dall'1.1.2011 al
10.10.2016, il deficit patrimoniale è aumentato di oltre un milione di euro;
e chiede il risarcimento del danno quantificato:
- in € 402.405 nell'atto di citazione - somma corrispondente (i) al debito residuo per un mutuo bancario contratto nel giugno 2016; (ii) alla penale dovuta per un contratto di somministrazione stipulato nel maggio 2016
7 rimasto in gran parte ineseguito, (iii) a sanzioni e interessi per imposte e contributi non versati;
- in € 1.223.734 al termine della lite, somma quantificata secondo il criterio incrementale previsto dall'art. 2486 CC.
*
I premesso di aver incaricato il dr. di seguire l'operazione CP_1 Pt_2 di fusione con , anche dal punto di vista contabile, affermano che CP_6
l'ulteriore porzione del disavanzo di fusione (€ 661.197), proprio perché mancante di specificazioni, avrebbe dovuto essere imputata ad ex CP_11 art. 2504-bis CC e, quindi, sarebbe stata correttamente appostata all'attivo patrimoniale;
quanto al suo ammortamento in 18 anni, la motivazione si troverebbe nella Nota integrativa, laddove si fa riferimento alla stima della durata dell'utilità economica del disavanzo, e l'indicazione dei 18 anni sarebbe anche inferiore alla reale durata nel tempo di un marchio storico come GI
SE. Conseguentemente, nessun errore di contabilizzazione sarebbe AR ravvisabile né avrebbe perso il suo capitale al termine dell'esercizio 2010.
In ogni caso, con riguardo alle passività contratte dopo l'asserita perdita del capitale, i convenuti affermano che:
i. il prestito bancario è stato chiesto nell'interesse della nuova acquirente AR per rifinanziare in vista dell'operazione di cessione delle quote, e consentendo al contempo di liberare i venditori ( e CP_1 CP_7 AR dalle garanzie da loro prestate in favore della stessa con vantaggio anche per la Società;
ii. il contratto di somministrazione rientrava in un'ordinaria ottica di AR gestione e garantiva a varie utilità (fornitura di caffè di qualità, comodato di macchinari, contributi pubblicitari);
iii. sanzioni e interessi conteggiati dall'attore riguarderebbero il periodo successivo alla cessione delle quote e, quindi, non sarebbero imputabili alla precedente gestione.
* afferma che la somma di € 661.197 rimase non esplicitamente Pt_2 allocata perché i avevano un contenzioso aperto con altra ARte_3 società (Papillon Srl), relativo alla acquisizione del “Caffè Donnini”, e si preferì attenderne l'esito per incrementare ulteriormente il valore dell'avviamento AR qualora esso si fosse concluso favorevolmente, il che avrebbe consentito a di aumentare la forza attrattiva delle due storiche realtà aziendali;
mentre, in
8 caso di esito negativo, la voce sarebbe stata stornata a diminuzione delle riserve. Tuttavia, in seguito, nulla fu più comunicato al dr. sul Pt_2 contenzioso con Papillon, e, dall'1.1.2013, il professionista non ebbe più
l'incarico di tenere la contabilità.
Quanto alla durata dell'ammortamento, la scelta operata sarebbe stata adeguatamente motivata nella Nota integrativa.
#Sommario
***
2. Cessione a se stessi del marchio storico GI SE.
Pochi giorni prima della cessione delle quote (16.9.2016) gli amministratori
– cedettero a se stessi il marchio storico GI SE al CP_1 CP_7 prezzo di € 40.000, nemmeno pagato ma compensato con crediti da finanziamento che gli stessi avevano, come soci, verso la Società; Contr successivamente, hanno rivenduto il marchio, per € 50.000, a AR La vendita, secondo sarebbe stata compiuta in evidente conflitto di interessi, a prezzo inferiore a quello di mercato e pagato tramite l'estinzione di crediti da finanziamenti postergati.
Al riguardo, i convenuti affermano che fu l'avv. ARdini a consigliare loro di Contr scorporare il marchio prima di cedere le quote a e rivenderlo poi separatamente a questa stessa ma con riserva di proprietà, come garanzia del pagamento delle rate del prezzo delle quote, che avrebbe dovuto concludersi nel 2025. Appena saputo della richiesta della AT, e resisi conto di essere stati mal consigliati dal professionista, hanno subito aderito all'accordo per la retrocessione del marchio alla procedura concorsuale, senza alcun corrispettivo e senza nemmeno insinuare al passivo del il loro ARte_1 credito da restituzione dei finanziamenti, inizialmente compensato con il prezzo di acquisto del marchio.
Con riguardo a questa vicenda, riferisce lo stesso attore, il danno è però stato scongiurato perché, a seguito della sua denuncia in un procedimento cautelare e il sequestro giudiziario disposto dal Tribunale, il marchio storico è stato retrocesso alla AT fallimentare in forza di accordo plurilaterale che Contr ha coinvolto i e CP_1 CP_7
#Sommario
***
9 Contr
3. Vendita a delle quote di partecipazione, anziché dell'azienda. Contr In terzo luogo, anche la vendita delle quote a integrerebbe gli estremi dell'illecito, secondo l'attore, perché compiuta in conflitto di interessi e con ARte Contr danno per nvero, sarebbe stata intenzionata ad acquisire l'azienda di GR e, se i avessero operato questa cessione a carattere CP_1 CP_7 liquidatorio, il prezzo concordato di € 1.600.000 (comprensivo del marchio) AR sarebbe confluito nelle casse di consentendole di ripianare i debiti;
invece,
i e hanno preferito cedere le quote della società, CP_1 CP_7 AR incamerando personalmente l'intero prezzo e abbandonando al suo stato di insolvenza, lasciando, come amministratori, che i loro interessi personali prevalessero su quello della Società; per ottenere questo risultato, hanno presentato all'acquirente dati patrimoniali alterati, rendendo indifferente per Contr pagare la stessa somma per acquistare la società, che appariva sana, anziché l'azienda.
Il danno prodotto da questa scelta sarebbe pari alla differenza tra il prezzo concordato (€ 1.600.000) e quello realizzato dalla AT con la vendita dell'azienda (€ 1.030.000), ossia € 570.000.
*
Replicano i di non avere alcuna responsabilità per aver ceduto CP_1 Contr le quote, non foss'altro perché non ha pagato alcunché.
ha sottolineato come la cessione delle quote rappresentasse un CP_3 Contr vantaggio anche per rispetto alla cessione dell'azienda, poiché un eventuale scostamento del valore reale della partecipazione, che fosse emerso dalla successiva due diligence, avrebbe comportato la riduzione del prezzo di acquisto delle quote, anziché la riduzione del prezzo di acquisto dell'azienda.
#Sommario
***
4. Accollo del debito tributario e riepilogo delle somme pretese.
Infine, l'attore afferma che, con scrittura privata autenticata del AR 10.10.2016, i e hanno assunto l'obbligo di tenere CP_1 CP_7 indenne da quanto da essa dovuto all'NZ delle Entrate in relazione Cont all'avviso di accertamento n. 0023168211671; per questo titolo, l' si è insinuata al passivo del fallimento per l'importo rimasto impagato di €
107.926,80, dunque i convenuti sarebbero tenuti al versamento della medesima somma.
10 Complessivamente, dunque, gli ex amministratori sarebbero tenuti al pagamento di complessivi € 1.080.331,80, di cui:
i. € 972.405,00 a titolo risarcitorio (punti 1 e 3),
ii. € 107.926,80 a titolo di adempimento (punto 4). ha stipulato con la AT una transazione pro quota, CP_7 corrispondendo alla procedura la somma di € 140.000 inferiore alla quota ideale della sua responsabilità; l'attrice, pertanto, richiede ai convenuti la somma di € 720.221,20 pari ai due terzi del danno subito e dell'importo dovuto per l'accollo – o la maggiore o minore di giustizia.
*
Secondo i convenuti nulla sarebbe dovuto nemmeno per l'accollo, poiché
l'importo di € 114.000 avrebbe riguardato l'imposta dovuta per la plusvalenza Contr ottenuta con la vendita delle quote a ed è stata pagata dai CP_1 fino a quando detta compravendita si è risolta.
In ogni caso, con scrittura privata a latere del contratto di cessione quote Contr venditori e avevano stabilito l'accantonamento della somma di € 450.000, facente parte del prezzo concordato, proprio a copertura del rischio di rigetto del ricorso relativo all'accertamento fiscale per l'anno 2009.
#Sommario
***
Acquisita la documentazione prodotta e chiesta consulenza contabile, il GI nuovo assegnatario della causa ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni e rimesso la causa al collegio per la sentenza, concessi i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
La decisione
In premessa: i convenuti affermano non essere loro imputabile il fallimento della Società, e sottolineano come questa conclusione sarebbe evincibile dagli stessi atti dell'attore, oltre che dalla relazione redatta dal curatore ex art. 33 AR LF. L'assunto è inconferente: non è illecito il fatto che ha perduto il suo capitale ed è divenuta insolvente, e, infatti, l'addebito ai convenuti non è quello di averla portata al fallimento;
è illecito continuare a gravare di costi una società che ha esaurito il suo capitale: e questo è l'addebito mosso, e di cui si deve verificare la fondatezza con riguardo alle singole vicende in cui esso si articola.
#Sommario
11 ***
1. Sulla contabilizzazione del disavanzo.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione;
alcuni valori, però, non possono confluire nei bilanci di quest'ultima ma devono essere annullati: così è, per esempio, per i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione e, per quanto qui interessa, per le partecipazioni di una nell'altra.
Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall'incorporata si ha un disavanzo di fusione;
ed è AR ciò che è avvenuto con la fusione inversa tra e , ove la seconda era CP_6 socia unica della prima e aveva contabilizzato nel bilancio 2009 un patrimonio netto di € 38.804, con un attivo (€ 1.955.498) pressoché interamente composto dalla partecipazione in GR (€ 1.900.000) totalmente azzerata nel bilancio post-fusione.
A norma dell'art. 2504-bis CC il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza (…) ad avviamento, alla stregua di un costo sostenuto per l'operazione. Il principio contabile nazionale OIC 4 spiega però che un valore non imputabile a uno specifico elemento è da considerare avviamento solo ove possibile, dovendo altrimenti essere eliminato dall'attivo e detratto dalla riserva di consolidamento, se esistente, o, se non esistente la riserva, inserito nel conto economico come costo.
Il consulente dott. ha ritenuto che l'allocazione del Persona_2 disavanzo all'attivo patrimoniale sia stata astrattamente corretta, con imputazione di € 200.000 a plusvalore del marchio e di € 900.000 ad avviamento (come esplicitato) e della differenza di € 661.197 parimenti ad avviamento, considerato categoria residuale e utilizzabile anche quando il plusvalore latente riguarda indistintamente tutti i beni o i diritti della incorporata. Nondimeno, ha ritenuto errata la contabilizzazione, poiché detto disavanzo, se è registrato all'attivo e non come perdita, dev'essere ammortizzato secondo la disciplina dettata dall'art. 2426 CC (richiamato dall'art. 2504-bis) e dal principio OIC 24, viceversa qui violata.
Le indicazioni del consulente appaiono senz'altro condivisibili, almeno con riguardo alla ritenuta violazione delle regole sulla durata dell'ammortamento:
l'art. 2426 CC, nella versione vigente nel 2010, imponeva un ammortamento
12 massimo quinquennale, consentendo un periodo limitato di durata superiore di cui doveva essere data adeguata motivazione nella nota integrativa;
dopo la modifica apportata a partire dal 2016, l'ammortamento dev'essere effettuato secondo la vita utile del bene e, se questa non è determinabile, entro un massimo di dieci anni.
Anche l'OIC 24, ante dLgs 139/2015, fissava il periodo massimo di ammortamento in cinque anni, salve specifiche ragioni da evidenziare nella nota integrativa, mentre, a seguito della riforma, ribadisce la durata commisurata alla vita utile (ma mai superiore ai venti anni) o, se questa non determinabile, al decennio.
Nella fattispecie, il disavanzo è stato imputato interamente all'attivo, ma nel bilancio 2010 non è stato operato alcun ammortamento;
in quelli successivi sono stati ammortizzati i valori imputati ad (€ 900.000) CP_11
e a (€ 200.000), mentre il disavanzo DU (€ 661.200) ha Pt_4 continuato a non essere ammortizzato.
Inoltre, l'ammortamento di Avviamento e è stato distribuito in 18 Pt_4 anni ma senza fornire adeguata motivazione di tale maggior periodo: ritiene infatti il tribunale che l'affermazione contenuta nelle note integrative (“… sarà ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 18 anni”) non spieghi le ragioni di tale stima e risulti apodittica;
l'ammortamento, pertanto, avrebbe dovuto avere la durata del lustro.
Tuttavia, lo stesso ctu, considerati la durata sicuramente superiore ai 5 anni dell'utilità di un marchio storico come GI SE e l'ubicazione dell'esercizio nel centro storico di Firenze, condotto in locazione con contratto avente durata di sei anni rinnovabile, ha ritenuto che la durata più corretta dell'ammortamento avrebbe potuto essere indicata in dieci anni.
L'esame va condotto in relazione agli importi differentemente imputati: quello di € 900.000, esplicitamente riferito all'avviamento, quello di € 661.197, privo di qualsiasi imputazione, e quello di € 200.000 relativo al marchio.
A) L'avviamento (€ 900.000): l'allocazione all'attivo patrimoniale non è in discussione, non essendo stata contestata neppure dall'attore; più difficile individuare il corretto periodo di ammortamento, dacché le medesime ragioni
(utilità pluriennale del marchio storico, ubicazione dell'esercizio nel pieno centro storico di Firenze, durata del contratto di locazione) sono invocate dalle parti e dal consulente chi per giustificare un ammortamento di 5 anni, chi di
8, chi di 10 e chi di 18, con valutazioni che, lungi dal poggiare su fattori
13 aritmetici o comunque obiettivi, appaiono meramente soggettive: come ben può essere la valutazione degli amministratori in sede di redazione del bilancio, purché sia motivata, come impone la legge (art. 2426 CC), laddove essa si scosti dalla misura standard.
I convenuti osservano anche che, al termine del decennio di ammortamento proposto dal ctu (e il ragionamento varrebbe tanto più al AR termine del lustro), se avesse dovuto dare disdetta del contratto di locazione avrebbe dovuto pagare (ex art. 34 L. 392/1978) una indennità di circa 900.000 euro;
mentre una eventuale disdetta al termine di diciotto anni avrebbe comportato un costo minore (700.000 euro).
L'argomento è fuorviante: non c'è alcuna correlazione necessaria tra periodo di ammortamento e disdetta del contratto di locazione, tale per cui questa debba essere comunicata al termine di quello;
e, se la tesi avesse un fondamento, ogni società il cui avviamento derivi dall'esercizio dell'attività in un locale condotto in locazione potrebbe diluire il suo ammortamento in un periodo di svariati decenni, per arrivare a pareggiare il costo di una eventuale disdetta, con buona pace dell'art. 2426 CC e del principio OIC.
L'unico dato oggettivo consiste nel fatto che, per legge, un ammortamento superiore al quinquennio può essere adottato a condizione che ne siano spiegate le ragioni – e, nel nostro caso, del periodo maggiore non è data alcuna giustificazione. Pertanto, si può ritenere errata la registrazione di un ammortamento di 18 anni, operata, in aggiunta, solo a partire dal 2011 senza alcuna considerazione per la porzione del 2010, successiva alla fusione, nella quale pure il valore è stato acquisito e utilizzato.
B) Disavanzo residuo (€ 661.197): come spiega il consulente, esso avrebbe dovuto essere imputato, alternativamente, o a specifici beni dell'attivo oppure ad avviamento, se espressivo di un plusvalore (e, in tal caso, ammortizzato), altrimenti imputato a perdita. Si osserva però che:
i. già il fatto che una porzione – la più consistente – del disavanzo è stata espressamente imputata ad avviamento porta a escludere che anche la parte residua potesse ricevere la medesima imputazione, avendo lo stesso CdA implicitamente escluso che fosse anch'essa da considerare avviamento;
ii. l'imputazione ad avviamento postula, comunque, che il disavanzo residuo rappresenti un plusvalore acquisito: l'OIC 4 spiega (punto 4.4.3.1) che
La differenza residua del disavanzo di annullamento non può essere considerata sic et simpliciter avviamento …: è necessario valutare se
14 l'avviamento effettivamente esista;
nel nostro caso, non è stato nemmeno detto in cosa consisterebbe detto plusvalore (ulteriore, rispetto a quello già valutato pari a € 900.000), mentre l'unica spiegazione fornita a questo proposito (dal terzo chiamato non convince: non possono considerarsi plusvalore Pt_2 apportato dalla fusione con la gli ipotetici vantaggi che avrebbero CP_6 potuto derivare da una diversa fusione con altra società, oltre tutto bloccata e oggetto di controversia: l'avanzo di una fusione, o il disavanzo, dovendo essere quelli apportati dall'operazione stessa, non da altre future e incerte;
iii. se pure fosse corretta l'allocazione all'attivo patrimoniale, allora sarebbe stato necessario procedere al relativo ammortamento, il cui arco temporale avrebbe dovuto essere quello quinquennale per le ragioni già esposte sopra;
mentre, nella fattispecie, il valore di € 661.197 non è stato ammortizzato mai, rimanendo inalterato fino al 2016 compreso.
Ritiene perciò il tribunale che, non essendo tale importo espressivo di alcun plusvalore derivante dalla fusione, esso avrebbe dovuto essere registrato a perdita;
in alternativa, avrebbe dovuto essere ammortizzato in cinque anni.
E questo costituisce già di per sé ragione assorbente per ritenere fondato l'addebito ex art 2486 CC, come spiegato infra.
C) (€ 200.000). Il principio OIC 24, sia nella versione vigente dal Pt_4
2016 sia in quella precedente, non impone un limite temporale dell'ammortamento, ancorato al periodo durante il quale la società prevede di utilizzarlo – ma non oltre i venti anni.
Il consulente, considerato il valore storico del marchio e l'ubicazione dell'esercizio da esso contraddistinto, ne ha dedotto la correttezza dell'ammortamento in 18 anni.
Si può solo notare, a margine, come risulti particolare e difficilmente spiegabile il fatto che gli ex amministratori, dopo aver attribuito al marchio, nel 2010, un plusvalore di € 200.000 (e senza contare che il ctu di questa causa ne ha poi stimato il valore come superiore a € 513.000), lo hanno acquistato personalmente nel 2016 (una distanza temporale minima, rispetto al pregio storico che, semmai, con il tempo si incrementa anziché diminuire) al prezzo di € 40.000; ma anche questo profilo esula sia dalle considerazioni relative alla contabilizzazione del disavanzo di fusione, sia – come esposto infra
– da quelle inerenti alla cessione del marchio.
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15 È da dire, a questo punto, che anche il solo ammortamento del disavanzo residuo (€ 132.239,40 annuo per 5 anni) avrebbe determinato la perdita del capitale. Addirittura, l'azzeramento si sarebbe verificato anche ammortizzando l'intero disavanzo (avviamento, marchio e residuo) in 18 anni: nel 2010, in aggiunta a quello operato dalla Società per altri cespiti (€ 38.406),
l'ammortamento totale sarebbe stato di € 135.890 e, benché minore di quello di € 205.646 proposto dal CTU, avrebbe determinato un risultato ante imposte
(€ -65.438) già superiore al capitale (€ 52.000); e, nel 2011, il risultato ante imposte sarebbe stato ancora peggiore (€ -92.992).
GR, quindi, aveva perduto il suo capitale al termine dell'anno 2010 o, comunque, al termine del 2011: conclusione vera seguendo le considerazioni del dott. tanto più vera ritenendo non appostabile all'attivo il Per_2 disavanzo residuo di € 661.197 e ammortizzando il plusvalore imputato ad avviamento e marchio in cinque anni, ma vera anche registrando l'intero disavanzo all'attivo e ammortizzandolo in 18 anni.
Ne segue la violazione, ascrivibile agli amministratori, dell'obbligo di rilevare la causa di scioglimento della società e gestirla in ottica meramente conservativa. A questo proposito, non può essere accolta la difesa dei convenuti, i quali hanno affermato la responsabilità del commercialista dott. per l'errata contabilizzazione: la redazione del bilancio, infatti, è atto Pt_2 tipico dell'organo di gestione che ne porta per intero la responsabilità nei confronti della società e dei terzi creditori;
per quanto attiene al rapporto interno, si rimanda al successivo paragrafo 9.
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2. Sulla registrazione di un Fondo Rischi e altre rettifiche.
Il dott. rileva che, nel 2009, era stato effettuato un Per_2 accertamento dall'NZ delle Entrate, sfociato nel 2014 in un Avviso che evidenziava maggiori ricavi presunti (€ 465.357) ai fini IRES, IRAP e IVA, conseguenti maggiori imposte, sanzioni (€ 191.960) e interessi. Nonostante la notifica dell'Avviso, nei bilanci 2014 e 2015 non è stato appostato alcun Fondo
Rischi per debiti tributari.
L'iscrizione di un Fondo a copertura del rischio tributario era da considerarsi dovuta, in forza del postulato della prudenza, e la sua omissione ha contribuito ad alterare i risultati dei bilanci – insieme ad altre rettifiche minori (ammortamento di costi per migliorie su beni di terzi e di costi di
16 impianto e ampliamento;
registrazione come ricavo della cessione ai soci del marchio GI SE, anziché suo storno dalle Immobilizzazioni immateriali) operate dal ctu.
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3. Sulla rettifica dei bilanci.
Considerando le correzioni suggerite, il ctu ha rideterminato i valori di bilancio, evidenziando che:
• al 31.12.2010 GR presentava una perdita di esercizio di € 162.824, tale da erodere totalmente il capitale sociale (€ 52.000) e da restituire un patrimonio netto negativo (€ -84.217);
• al 10.10.2016 il PN si attestava sul valore negativo di € -1.165.260.
Replicando alle osservazioni del CT di parte attrice, il dott. ha Per_2 precisato che, togliendo la somma di € 661.197 dall'attivo patrimoniale e iscrivendola a Conto economico (soluzione qui ritenuta più corretta, non vedendosi ragioni per imputare anche questo importo ad , ne CP_11 risulterebbe questo diverso calcolo:
• al 31.12.2010 GR presentava una perdita di esercizio di € 757.901 e un patrimonio netto di € -679.294;
• al 10.10.2016 il PN si attestava sul valore negativo di € -1.378.293.
I convenuti affermano che i finanziamenti soci dovrebbero essere considerati come riserve di capitale, con conseguente eliminazione di una posta debitoria e corrispondente aumento del capitale stesso e del PN, che tornerebbe a essere positivo, ma l'assunto non è condiviso dal tribunale: in accordo con la risposta fornita dal ctu, si osserva che i finanziamenti dei soci sono qualificabili come riserve di capitale solo se sono espressamente destinati al patrimonio, in vista di un aumento di capitale, che, nel nostro caso, non è mai stato deliberato, o se vi è esplicita rinuncia alla loro ripetizione, che, parimenti, non risulta mai essere avvenuta (Cass. 29325/2020); il fatto che i Contr e negli accordi sottoscritti con nell'ottobre 2016, CP_1 CP_7 abbiano affermato che “a oggi il Patrimonio Netto contabile più i finanziamenti soci della società è di almeno € 500.000, composto da Capitale ARte_1 sociale, riserve, utili/perdite pregresse e di competenza del periodo e finanziamento Soci” non comporta rinuncia alla ripetizione dei prestiti e non trasforma in capitale, addirittura con una retroattività di sei anni, un debito
17 da finanziamenti, ma esprime solo la errata considerazione di quella posta passiva.
Il risultato può essere ancora differente rispetto a quelli sopra evidenziati
(v. infra), considerando un ammortamento di 18 anni dell'intero disavanzo;
quello che non cambia è che al termine degli esercizi 2010 e 2011 il capitale era andato perduto – e tanto basta, per quanto si preciserà più avanti.
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4. Sulla cessione del marchio.
L'acquisto del marchio GI SE da parte dei soci/amministratori e la Contr sua rivendita separata a vicende ritenute rilevanti per il suo sequestro giudiziario, hanno perso di significato, dal momento che, successivamente al procedimento cautelare, la AT è rientrata in possesso del marchio senza esborsi.
Lo stesso attore, nell'atto di citazione, menziona la vicenda solo per completezza di esposizione dei fatti, ma non richiede alcun risarcimento in relazione a essa.
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5. Sul valore dell'azienda.
L'indagine contabile, sul punto, è stata demandata in relazione alla domanda di risarcimento per avere i convenuti, come amministratori, Contr AR privilegiato i loro interessi personali – cedendo a le quote di – rispetto Contr a quelli della Società, che avrebbero potuto essere perseguiti cedendo a l'azienda.
Seguendo il metodo misto patrimoniale / reddituale, il consulente è giunto a una valutazione negativa della società pari a € -386.944.
Reputa il tribunale che ogni questione sollevata relativamente all'esattezza o erroneità di tale stima sia superata dalla considerazione dell'infondatezza Contr della domanda sul punto: se gli amministratori avessero venduto a AR l'azienda, non avrebbe ricevuto né un vantaggio né uno svantaggio, semplicemente avrebbe convertito, nel suo patrimonio, un valore immobilizzato (l'azienda) con il suo controvalore monetario. Allo stesso modo, la vendita della partecipazione non può aver provocato danno alcuno, dacché AR
se non ha incassato il prezzo di vendita, ha conservato l'azienda nel suo patrimonio.
18 L'attore afferma che la vendita dell'azienda avrebbe generato una plusvalenza, ossia un effetto contabile apprezzabile e non nullo;
si osserva, però, che un'azione di responsabilità per danni deve poggiare sul pregiudizio reale subito dalla società, ossia sulla perdita effettiva di ricchezza, non potendosi fermare agli effetti contabili di un'operazione, con riguardo a un asset il cui valore da registrare in bilancio soggiace a regole che non necessariamente valgono per il suo valore di mercato: potendo quello arrivare ad azzerarsi, per effetto dei progressivi ammortamenti, e questo, invece, restare inalterato o addirittura incrementarsi in ragione dell'andamento dell'impresa.
Sottolineando in premessa come l'attore abbia sempre sostenuto che il prezzo di € 1.600.000 sarebbe stato identico anche se la cessione avesse avuto AR a oggetto l'azienda e non le quote di si può allora osservare che: Contr i. se il valore di mercato corrispondeva a quello offerto da la mancata vendita dell'azienda non potrebbe aver rappresentato un AR danno, risolvendosi nel mantenimento nel patrimonio di di un asset avente quel valore di mercato - e che avrebbe potuto essere ceduto in qualsiasi momento, generando la medesima (o, ipoteticamente, anche una maggiore) plusvalenza;
non vi è dubbio che la mancanza di liquidità, non sopperita dalla cessione dell'azienda, ha portato con sé l'impossibilità di estinguere debiti di ammontare pari al prezzo non incassato, ma ciò non si è tradotto in una perdita di un valore – cioè in un danno – se non per quanto provocato dalla omissione di quell'attività liquidatoria che sarebbe stata invece necessaria (ma che avrebbe potuto essere compiuta anche all'indomani del trasferimento della proprietà), e i cui effetti pregiudizievoli sono da determinare ai sensi dell'art. 2486 CC;
Contr ii. se invece si volesse ipotizzare una differenza tra il prezzo offerto da e il valore di mercato dell'azienda - differenza, però, mai affermata da alcuna delle parti - la mancata vendita di questa si sarebbe risolta in AR uno “scampato pregiudizio” per laddove il prezzo fosse stato Contr inferiore al valore;
se, invece, il prezzo offerto da fosse stato superiore, si potrebbe astrattamente configurare un danno consistente nel maggior prezzo non riscosso;
tuttavia, poiché la somma di € 1.600.000 è stata pattuita (lo dice lo stesso attore) grazie a dati di bilancio errati, è da presumere che quella
19 stessa garanzia, che l'acquirente ha preteso per le passività che avrebbero potuto emergere con la successiva due diligence, sarebbe stata ugualmente richiesta alla venditrice – a quel punto GR, e non più i e che l'azione proposta in sede arbitrale dall'acquirente si CP_1 sarebbe diretta contro la Società, la quale:
• all'insorgere della controversia, avrebbe dovuto accantonare un adeguato Fondo rischi, per principio di prudenza, che avrebbe annullato ogni lucro derivato dalla vendita,
• al termine della lite, visto l'esito che ha avuto, si sarebbe trovata senza azienda e senza corrispettivo, o con debiti anche superiori al corrispettivo (se, davvero, l'azienda avesse avuto il valore negativo stimato dal ctu);
• e il curatore del non avrebbe avuto alcun bene da ARte_1 vendere.
Né può ritenersi fondata la domanda, interpretandola semplicemente come addebito della singola scelta gestoria omissiva (quella di non vendere l'azienda)
e senza alcun riferimento alla contemporanea cessione delle quote, in una considerazione analitica dei danni provocati dalla mancata messa in liquidazione della Società riconducibile al suddetto art. 2486 CC, e dalla perdita di valore dell'azienda stessa nel tempo intercorso fino alla vendita poi effettuata dal curatore. Invero:
a. in primo luogo, se si predica l'obbligo degli amministratori di liquidare la Società, vendendone l'azienda, la scelta contraria all'obbligo sarebbe stata tenuta a partire dall'1.1.2011, non – come affermato dall'attore nell'illustrare questo specifico addebito – il giorno 10.10.2016; il valore dell'azienda, allora, avrebbe dovuto essere determinato in base alla sua variazione nel periodo 2011-2016, alla quale però nessuno ha fatto cenno, non al solo presunto valore alla data della cessione delle quote;
b. in secondo luogo, la scelta di non cedere l'azienda, operata in data
10.10.2016, non sarebbe esplicativa di un danno, tale dovendosi ritenere la perdita definitiva di un valore, poiché l'azienda avrebbe ben potuto essere venduta dal nuovo organo di gestione fin dai giorni immediatamente successivi senza alcuna perdita rispetto al 10.10.2016; ma le scelte degli amministratori successivi non possono fondare una responsabilità dei precedenti;
20 c. in terzo luogo, la stima proposta dall'attore (doc. 57) è stata operata dallo stesso curatore - dunque, ha il valore di una mera allegazione di parte - utilizzando i valori del bilancio 2015 senza alcuna delle rettifiche che il medesimo curatore ha invece ritenuto necessarie per gli errori di contabilizzazione del disavanzo di fusione;
né può essere preso a paragone il corrispettivo della vendita effettuata dal curatore in sede fallimentare, perché con essa sono stati ovviamente ceduti i soli valori attivi dell'azienda, restando tutte le passività a carico della procedura;
Contr d. in quarto luogo, l'assunto secondo cui avrebbe inteso inizialmente acquistare l'azienda, per lo stesso prezzo, non è supportato da prove adeguate, e non contiene alcuna considerazione delle conseguenze che AR Contr sarebbero derivate a carico di dalla scoperta, da parte di della enorme massa di passività che, secondo il ctu, avrebbero portato il valore della stessa azienda in area negativa;
e. infine, non vi è alcuna certezza che una vendita liquidatoria come quella che, secondo l'attore, gli amministratori avrebbero dovuto fare, avrebbe consentito di ottenere (nel 2011 o in un qualunque momento intermedio fino all'ottobre 2016) un prezzo migliore di quello realizzato nella procedura concorsuale – laddove il danno lamentato consisterebbe proprio nel maggior ricavo che avrebbe potuto essere conseguito con una cessione tempestiva.
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6. Sul danno.
L'attore ha chiesto il risarcimento (1) dei danni prodotti dalla illecita prosecuzione dell'attività d'impresa, dopo la perdita del capitale, e (2) dei danni Contr conseguiti alla scelta dei i vendere a le quote, in veste di soci, CP_1 anziché, come amministratori, l'azienda.
Di questa seconda voce di danno si è già esclusa la portata pregiudizievole, talché nessun risarcimento può essere riconosciuto.
Sul primo punto, il consulente ha presentato tre differenti ipotesi di quantificazione del danno:
A. secondo un primo calcolo, valorizzando la variazione delle passività, ha sottolineato come queste, al 10.10.2016, fossero in realtà inferiori rispetto a quelle esistenti al 31.12.2010 (essendo passate da €
2.132.367 a € 1.951.270), nonostante un forte aumento del debito verso soci
21 per finanziamenti (da 85.400 a quasi 371.000) ma con riduzione dell'esposizione verso fornitori, banche, Erario e istituti di previdenza;
ha però anche riscontrato che: AR
- il 23.6.2016, ha stipulato con la un Controparte_12 finanziamento di € 350.000, contraendo un debito insinuato allo stato passivo del per il residuo (€ 270.261); ARte_1
AR
- il 20.5.2016 ha sottoscritto un contratto di somministrazione di caffè con ND, che si è a sua volta insinuata al passivo per l'importo di
€ 92.144 in ragione di prestazioni rimaste inadempiute dalla Società; il ctu ha ritenuto danno la minor somma di € 48.394 (penale per la risoluzione delle forniture anticipata rispetto al termine pattuito), mentre la differenza (€ 43.750) è costituita da un debito restitutorio di un importo anticipato da ND e, dunque, non costituente un danno;
- per l'anno 2015 sono state applicate dall'NZ delle Entrate sanzioni per inadempimenti fiscali pari a € 4.099; anche qui, l'insinuazione è in realtà per importo superiore, ma la maggior somma è riferita a periodi di imposta successivi al 10.10.2016, quindi non addebitabili ai convenuti,
o, quanto all'IVA 2016, a fatti generatori dell'imposizione non collocabili con certezza nel periodo di gestione o in quello ARte_3 successivo;
in ragione di queste operazioni, il ctu ha quantificato il danno nella somma di
€ 322.754 (270.261 + 48.394 + 4.099).
B. Seguendo invece il criterio cd. incrementale, evidenziante l'aumento del deficit patrimoniale verificatosi tra il momento in cui la Società avrebbe dovuto essere sciolta e quello di cessazione della carica gestoria dei
(€ 1.081.044), detratti i costi che sarebbero comunque ARte_3 maturati anche se la Società fosse stata messa tempestivamente in liquidazione (€ 608.857), ha quantificato il danno nella somma di € 472.187, altresì precisando, nella risposta alle osservazioni dei CTP, che con l'imputazione a Conto economico della somma di € 661.197, ne risulterebbe un incremento del deficit di € 698.999 e un danno, detratti i costi di liquidazione, di € 90.142.
L'attore ha contestato il calcolo delle spese di liquidazione, sostenendo doversi tener conto non dei costi in sé, ma di questi al netto dei ricavi che sarebbero stati conseguiti con l'esercizio provvisorio dell'attività, durante il tempo della liquidazione. Nella relazione a chiarimenti depositata il 29.9.2023,
22 il ctu ha rilevato che, se si dovesse seguire questo criterio, l'importo da detrarre dall'incremento del deficit sarebbe pari a zero, risultando il margine operativo lordo superiore a quei costi;
talché il danno tornerebbe a essere pari all'incremento del deficit.
Il Tribunale non condivide questa tesi: la somma di costi e ricavi è già compresa nell'incremento del deficit;
la detrazione dei costi ordinari di liquidazione non risponde a un'esigenza di comparazione tra attività e passività – nel qual caso, allora, si dovrebbero nuovamente comprendere tutte le prime e tutte le seconde, ossia replicare il calcolo incrementale, limitatamente al presumibile periodo di liquidazione, per una finalità, a quel punto, incomprensibile – ma all'esigenza di distinguere i costi dal danno, per escludere dal risarcimento quei costi che danno non sono, perché non sono conseguenza diretta dell'illecito. Non è quindi il risultato finanziario dell'esercizio provvisorio in corso di liquidazione, a doversi detrarre dal risarcimento, ma quei costi non qualificabili come danno, per difetto di un nesso di causa tra essi e l'omesso scioglimento della Società.
C. Successivamente, nella relazione a chiarimenti depositata il 29.9.2023, il ctu ha riferito che, qualora si dovesse ritenere ulteriore elemento di danno la diminuzione del valore dell'avviamento (sceso di € 900.980: da € 1.561.597 del
2010 a € 660.617 del 2016), in quanto verificatasi in anni in cui la Società avrebbe dovuto essere sciolta, ne conseguirebbe un danno complessivo pari a
€ 1.223.734 (270.261 + 48.394 + 4.099 + 900.980).
L'argomento sotteso a questa richiesta di chiarimenti non è condiviso da questo tribunale, poiché dà ingresso a un criterio di determinazione del danno ibrido;
infatti:
• non è un criterio analitico, il quale si basa sulla considerazione del risultato economico di singole operazioni (e anche le sanzioni fiscali possono essere considerate conseguenze pregiudizievoli della specifica e illecita scelta imprenditoriale di finanziare la società con denaro da destinare allo Stato), mentre l'avviamento non è un'operazione (e, se fosse tale, sarebbe stata tardivamente allegata in aggiunta a quelle analiticamente considerate nell'atto di citazione) né il risultato di singole scelte operative, bensì, semmai, la misura della capacità attrattiva dell'impresa sul mercato;
talché la perdita alla quale si riferisce l'attore
è grandezza non omogenea alle passività prodotte da specifiche operazioni e non può essere sommata a queste;
23 inoltre, l'allegazione non è qualificata, nell'accezione data all'aggettivo dalle SS.UU (sentenza 9100/15), poiché non spiega il nesso di causa tra la perdita in oggetto e la prosecuzione illecita dell'attività, di cui non rappresenta una conseguenza ovvia (risulta, anzi, che negli anni 2011 e AR seguenti i ricavi di siano cresciuti rispetto agli anni 2009-2010); e non considera la svalutazione che si sarebbe comunque verificata con la messa in liquidazione della Società);
• fa già parte delle entità conteggiate con il criterio incrementale, fondato sull'andamento dell'insieme delle attività e passività acquisite nel tempo, tra cui appunto la stessa perdita dell'avviamento; sì che non può essere conteggiata una seconda volta.
Ciò detto, e a monte, deve però osservarsi che l'attore, nelle conclusioni precisate al termine della lite, e nelle comparse conclusionali, ha quantificato il danno in € 1.793.734,00 (di cui € 1.223.734,00 quale maggiore perdita prodotta ex art. 2486 CC dall'illegittima prosecuzione dell'attività dal 31 dicembre 2010 fino al 10 ottobre 2016 e € 570.000,00 quale danno conseguente alla mancata vendita dell'azienda GI SE), chiedendo il risarcimento nella misura dei due terzi in ragione della avvenuta definizione transattiva della posizione di CP_7
Nell'atto di citazione, invece, il danno era stato quantificato in € 402.405, in quanto composto (i) dal debito residuo per il mutuo bancario contratto con la (ii) dal debito residuo derivante dal contratto di Controparte_12 somministrazione stipulato con ND, (iii) da sanzioni e interessi per imposte e contributi non versati.
Ritiene il collegio – conformandosi a un principio già affermato (tra le altre, per esempio, sentenza 573/2024 in RG 2535/2020; ordinanza del 19.12.2024 in RG 6161/2024) - che la differenza sopra riportata non sia solo l'effetto dell'applicazione di un differente criterio di quantificazione, ma di una nuova e diversa indicazione del danno da risarcire:
a. una cosa è – dopo aver definito il danno – proporre un criterio per la sua quantificazione, nulla vietando alla parte, e al giudice, di adottare al termine del giudizio un criterio differente da quello inizialmente proposto, ma pur sempre per la liquidazione di quel danno così come è stato allegato e provato;
talché, se il danno è individuato, in ipotesi, in tutte le perdite subite a seguito di una prosecuzione illecita dell'attività d'impresa, dette perdite possono ben essere quantificate secondo il criterio analitico (quelle generate da ogni singola
24 operazione successiva all'azzeramento del capitale), il criterio incrementale
(che le ricava dall'aumento del deficit patrimoniale), il criterio differenziale (con parificazione al saldo tra attivo e passivo fallimentare), o altro criterio ancora;
- cosa diversa è, invece, il ricorso a uno di quei criteri per la stessa indicazione del danno di cui è chiesto il risarcimento;
talché, se questo è circoscritto alle perdite provocate da singole operazioni, costituenti parte dei danni-conseguenza astrattamente risarcibili, illecite sul presupposto di essere state compiute in assenza di capitale, e non esteso all'insieme dei danni- conseguenza astrattamente risarcibili, non può poi il risarcimento essere commisurato a queste ultime – pena, altrimenti, la violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 CPC.
Nella fattispecie, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni indicati al punto 3 della citazione (pagg. 38-40), consistenti (a) nella maggior perdita che la Società ha subito per effetto di singole operazioni (mutuo chiesto alla
[...]
contratto di somministrazione stipulato con ND) illecite CP_12 perché compiute dopo la perdita del capitale, (b) nella maggior perdita AR determinata dalle sanzioni fiscali, e (c) nella cessione delle quote di anziché della sua azienda;
e ha chiesto un risarcimento commisurato a queste singole fattispecie.
Dunque, benché l'attore, nel corpo dell'atto introduttivo, avesse affermato il carattere illecito e in sé pregiudizievole della prosecuzione dell'attività in assenza di capitale, e menzionato anche l'art. 2486 CC, aveva poi individuato il danno nei risultati patrimoniali di quelle sole operazioni, rispetto alle quali la prosecuzione dell'attività in assenza di capitale si configurava come ragione
(neppure esclusiva, con riguardo alle sanzioni fiscali) del loro carattere illecito;
non nell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla prosecuzione dell'attività – tra cui anche, per esempio, gli acquisti delle materie prime per l'esercizio dell'attività tra il 2011 e l'ottobre 2016, i canoni per il godimento di beni di terzi, i costi per le utenze e per il personale, ecc., per tutto il periodo, anziché per la presumibile limitata durata della fase liquidatoria.
Chiedere, al termine della lite, il risarcimento commisurato all'incremento del deficit patrimoniale, determinato dall'insieme di tutti questi ulteriori danni, integra una nuova domanda non ammessa, e non fatta salva dal richiamo alla
“maggiore o minore somma di giustizia”, contenuto nelle conclusioni formulate in citazione, anche tale formula attenendo alla quantificazione del danno, non alla sua individuazione.
25 Ciò detto, ritiene il tribunale di dover circoscrivere l'esame alle voci sopra richiamate, quantificando il danno nei termini che seguono:
1. la stipula di un mutuo bancario è un'operazione non conservativa, illecita in quanto compiuta in assenza di capitale;
affermano i convenuti e i terzi chiamati che essa sarebbe stata fatta in un'ottica di rifinanziamento della Società e nel suo interesse, oltre che a Contr vantaggio di e consentendo ai soci venditori di liberarsi delle garanzie prestate in precedenza a favore del sistema creditizio, e si sarebbe risolto, in sostanza, in un mero giroconto: infatti, con la somma mutuata sarebbero stati estinti due preesistenti debiti (verso Banca
Sella e Banca del Valdarno), con mera sostituzione del creditore, divenuta la mutuante ( ); Controparte_12
l'argomento non convince in toto, e dev'essere collegato a quello, immediatamente seguente, relativo al danno risarcibile;
vero è che contrarre un debito, tramite finanziamento, per estinguerne un altro non apporta, di per sé, alcun pregiudizio, a meno che sia dedotta la violazione della par condicio creditorum; ma questo, solo se il capitale mutuato genera un debito per oneri finanziari pari o inferiore a quelli che sarebbero derivati dal debito preesistente, altrimenti detti oneri rappresentano un surplus di aggravio che non trova giustificazione – tantomeno nel fine, estraneo agli interessi di GR, di liberare gli ex soci dai loro obblighi di garanzia;
ma non risulta, per difetto di allegazioni e prove, che i debiti estinti generassero a loro volta interessi passivi superiori a quelli contratti con la;
Controparte_12 il danno conseguente alla stipula del mutuo bancario non può, comunque, comprendere il capitale mutuato e da restituire, movimenti in dare e in avere che si annullano e non determinano alcuna diminuzione patrimoniale per la Società - posto che non è contestata una condotta distrattiva;
rappresentano invece un danno, in parte, gli interessi passivi;
ma, a questo proposito, occorre operare alcune precisazioni:
I. in primo luogo: gli interessi, nella misura legale, sono l'equivalente monetario del vantaggio di disporre, per un determinato periodo di tempo, di una somma di denaro altrui;
in questa misura, dunque, l'obbligo di pagarli non integra un danno ma rappresenta, appunto, il corrispettivo di una utilità (principio
26 che questo tribunale ha già affermato: sentenza n. 3290/2024 in
RG 7506/2021, ordinanza del 19.12.2024 in RG 6161/2024), di cui AR
nella fattispecie, ha beneficiato;
ciò vale però, come detto, solo per gli interessi corrispondenti alla misura che la legge stabilisce essere la normale remuneratività del denaro: non, invece, per gli interessi ultralegali, che sono il frutto di un accordo tra le parti e che, se previsti da un contratto che non avrebbe dovuto essere stipulato (per la sua natura non conservativa), rappresentano un esborso aggiuntivo che gli amministratori non avrebbero dovuto addossare alla società;
II. in secondo luogo: la si è insinuata al passivo Controparte_12 fallimentare, in ragione del finanziamento in oggetto, per la somma di € 270.261,27, di cui € 257.219,96 per capitale residuo
(successivo alla rata del marzo 2018) ed € 255 per spese e interessi di mora;
questo significa che, benché il piano di ammortamento del finanziamento prevedesse la corresponsione di interessi per complessivi € 33.438,40, l'intervenuto fallimento ha poi fatto sì che AR risultasse gravata dei soli interessi inclusi nelle prime 17 rate
(da quella dell'1.11.2016 a quella dell'1.3.2018); seguendo il piano di ammortamento, costruito secondo il criterio cd. “francese”, con AR queste 17 rate ha rimborsato € 92.780 di capitale e pagato interessi per complessivi € 15.860,84, laddove la misura legale remunerativa del capitale (quello iniziale di € 350.000 per il primo mese e, rata dopo rata, quello calcolato sul capitale residuo) sarebbe stata di € 488,02; gli interessi corrisposti in misura ultralegale, da computare come danno, ammontano perciò a €
15.372,82.
2. Relativamente alla stipula del contratto di somministrazione, si deve precisare che la sua illiceità – certa, dacché gli amministratori avrebbero dovuto limitarsi a una gestione conservativa senza intraprendere nuove operazioni - non si traduce necessariamente in un danno da risarcire: per il quale occorre la prova che il risultato economico del contratto ha prodotto una perdita;
nel nostro caso, dunque:
27 • quanto alla somma di € 43.750 si rileva, seguendo le indicazioni del ctu, che essa rappresenta la restituzione di un finanziamento AR che aveva ricevuto sottoforma di anticipazione del corrispettivo di un'attività di promozione dei prodotti ND, che la Società avrebbe dovuto effettuare per gli anni di durata del contratto e che, invece, si è interrotta con la dichiarazione di fallimento;
non si tratta, quindi, di una perdita e non può essere considerata danno;
• quanto alla somma di € 48.394, essa è data dalla penale pattuita AR per l'acquisto di caffè in quantità minore rispetto a quella a cui si era obbligata per la durata del contratto: inadempimento verificatosi nel momento in cui il contratto è stato anticipatamente risolto per l'intervenuto fallimento della Società, e il cui costo (che non rappresenta il prezzo di acquisto di beni, il cui valore avrebbe pareggiato l'esborso) dev'essere considerato danno risarcibile perché conseguenza di un obbligo pattizio illecito, dacché assunto allorché la società avrebbe dovuto essere sciolta.
3. Il danno fiscale dev'essere limitato alle sanzioni, calcolate dal ctu in €
4.099 – non essendovi prova che le maggiori sanzioni siano da riferire a inadempimenti tributari ascrivibili ai CP_1
In conclusione, il danno risarcibile può essere riconosciuto limitatamente alla somma di € 67.865,82, oltre rivalutazione monetaria decorrente:
- dalla data del contratto di mutuo (23.6.2016) sull'importo di € 15.372,82,
- dalla data del contratto di somministrazione (20.5.2016) sulla somma di €
48.394,
- dal 10.10.2016 sul danno fiscale, per un totale di € 81.675,48; senza aggiunta di interessi (se non dalla pubblicazione della sentenza al pagamento), non essendo stato dimostrato un danno ulteriore da ritardo rispetto alla misura riconosciuta della rivalutazione.
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7. Sull'accollo.
È agli atti la scrittura privata autenticata del 10.10.2016 sottoscritta da e quest'ultimo sia in proprio che CP_7 Controparte_2 Controparte_1 AR AR quale legale rappresentante di con la quale, premesso che risultava debitrice verso l'NZ delle Entrate per la somma (residua rispetto a precedente maggior debito) di € 116.197,00,
28 - i tre soci / amministratori si sono accollati ai sensi dell'art. 1273 CC
l'intero debito sopra detto, impegnandosi a versare all'Erario gli importi delle rate già calendarizzate o, comunque (nel caso di omessa liberazione del debitore principale da parte del creditore, e, quindi, di accollo cumulativo), a tenere indenne e rimborsare la Società di quanto essa sarebbe stata costretta AR a pagare, senza alcun corrispettivo a carico di
- e la Società ha sottoscritto per accettazione. Cont Risulta, ancora, che l' si è insinuata al passivo per la somma di €
107.926,80, residuo di quello stesso debito.
Affermano i convenuti, in replica, che l'accollo sarebbe stato accessorio al Contr AR contratto di cessione a della partecipazione a e il debito fiscale avrebbe riguardato la rivalutazione delle quote societarie, e di aver cessato di corrispondere gli oneri una volta risolto il contratto di cessione.
Non è chiaro se, con tale difesa, i convenuti abbiano inteso sostenere che, risolto il contratto di cessione quote, sarebbe stato caducato anche l'accollo, o se la mancata vendita avrebbe reso non configurabile il fatto impositivo, o ambedue le cose, o altra ancora. Sta di fatto che non vi è alcuna prova: AR
- né dell'accessorietà del contratto di accollo, stipulato tra e i suoi soci, rispetto alla vendita delle partecipazioni, concordata dai – CP_1 Contr con CP_7
- né del fatto che il debito fiscale avrebbe riguardato la rivalutazione delle quote, neppure comprendendosi il motivo per cui tale rivalutazione, ove consistente nella plusvalenza realizzata dai venditori, avrebbe dovuto gravare sulla Società e non già e direttamente sulle persone fisiche;
- né di una avvenuta risoluzione del contratto di cessione delle quote.
Conseguentemente, il debito dei convenuti nei confronti della Società, qui rappresentata dal curatore fallimentare, sussiste per l'intera somma insinuata oltre interessi decorrenti dalla domanda.
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8. Sulla somma dovuta.
Le domande devono essere accolte nei limiti sopra evidenziati talché, sommando il risarcimento del danno (€ 81.675,50) all'obbligo contrattuale discendente dall'accollo (€ 107.926,80), risulta una somma complessiva da pagare di € 189.602,30.
29 Occorre però considerare che il terzo corresponsabile ha CP_7 transatto la sua posizione pagando la somma di € 140.000; la transazione parziale scioglie il vincolo di solidarietà e impone di detrarre dal totale dovuto la quota ideale attribuibile al transigente o, se di importo maggiore, la somma da lui pagata.
Nella fattispecie, la somma pagata da supera la sua quota CP_7 ideale di un terzo, pertanto, dev'essere detratta per intero, residuando a carico dei il debito di € 49.602,30 – di cui, in proporzione, € 21,367,30 a CP_1 titolo di risarcimento ed € 28.235,00 (oltre interessi) a titolo di adempimento.
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9. Sulla domanda di regresso e la domanda di garanzia.
Ferma la responsabilità degli amministratori – nei limiti indicati – verso la
Società e i suoi creditori, deve procedersi a verificare se, sul piano interno, sia ravvisabile quella del commercialista verso gli amministratori stessi.
Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di nullità per indeterminatezza della domanda, essendo ben chiari il petitum e la causa petendi, e di prescrizione del diritto. afferma di non aver avuto più l'incarico di tenuta della contabilità, a Pt_2 partire dall'1.1.2013, tuttavia ciò non riguarda la redazione dei bilanci, tanto che i anno depositato fatture (doc. 8-13) emesse dal professionista CP_1 per la redazione dei bilanci fino a quello 2015, approvato il 29.4.2016.
, ancora a monte, rileva l'assenza di prova del fatto che CP_3 Pt_2 abbia redatto il bilancio 2010; ma questa circostanza può darsi per provata, atteso che il professionista non l'ha negata e, anzi, ha fornito una spiegazione della appostazione del disavanzo di fusione.
Ciò detto, l'addebito mosso ai convenuti non consiste nell'aver erroneamente redatto il solo bilancio 2010 ma anche i successivi, senza mai procedere ad alcuna correzione e mantenendo occultato negli anni il dissesto AR di l'illecito di cui si parla, dunque, è proseguito almeno fino ai primi mesi del 2016. Ne deriva che la prescrizione del diritto ha iniziato a decorrere, al più presto, al momento della redazione del bilancio 2015.
Risulta, altresì, che in data 28.2.2020 è stato spedito via PEC a un Pt_2 atto interruttivo della prescrizione (dopo l'esposizione del contenzioso arbitrale con NRG, nella lettera è scritto “il curatore fallimentare sta valutando l'ipotesi di procedere con azione di responsabilità verso i miei assistiti (…) Ritengo che
30 rispetto agli eventi esposti sussista la sua responsabilità in quanto professionista incaricato sia di tenere la contabilità della società GR (…) La invito a prendere contatto con il mio studio per definire la vicenda, avendo io ricevuto mandato di agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno subito dai miei clienti”, pertanto il diritto non può ritenersi prescritto.
Nel merito, si ritiene sussistente la responsabilità del professionista nei confronti degli amministratori: il contratto d'opera avente a oggetto la redazione di bilanci, infatti, attribuisce al professionista una responsabilità non solo nei confronti del committente ma anche nei confronti di tutti i terzi che possono trarre dal bilancio informazioni necessarie alle loro determinazioni. Per quanto riguarda gli amministratori, in particolare, essi devono improntare le loro scelte gestorie ai risultati di bilancio.
Nella fattispecie, la stipula del mutuo bancario e del contratto di somministrazione non sono atti in sé illeciti, tali da esporre gli amministratori a un obbligo risarcitorio se il loro risultato economico è in perdita: lo diventano, nel nostro caso, solo per il fatto di essere stati compiuti in assenza di capitale, informazione non riferita dal dott. CO e che ha contribuito a determinare negli amministratori la convinzione di compiere atti leciti.
Afferma che, implicando la questione problemi tecnici di speciale Pt_2 difficoltà, e tale essendo la questione della contabilizzazione del disavanzo di fusione – come confermato dal disaccordo tra gli stessi professionisti incaricati della ctu, sia in sede arbitrale, sia nella presente – non potrebbe ravvisarsi una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2236 CC.
Sul punto, si osserva che:
- benché possa ritenersi “questione tecnica di speciale difficoltà”
l'imputazione e la rappresentazione contabile di un disavanzo di fusione, tanto che la registrazione all'attivo patrimoniale anche del disavanzo residuo di €
661 mila è stata ritenuta corretta dal CTU;
- benché possa ipotizzarsi tale anche la determinazione del periodo di ammortamento dell'avviamento e del marchio, visto che le medesime argomentazioni sono sostenute dai diversi consulenti che si sono espressi sul punto, per sostenere la necessità di un ammortamento chi di 5, chi di 8, chi di
10 e chi di 18 anni;
- e benché, dunque, non possa ravvisarsi una colpa grave di CO con riferimento ad alcuna delle suddette voci,
31 - nessuna giustificazione può darsi alla decisione di non ammortizzare il disavanzo residuo di € 661.197: la cui necessità, al contrario dei punti che precedono, non derivava dalla soluzione di questioni di speciale difficoltà, con conseguente non applicabilità a questo aspetto dell'art. 2236 CC.
Si tratta comunque di errore grave e, anche considerando questo soltanto,
e pur applicando – come detto sopra – il periodo di ammortamento massimo tra quelli proposti, ne sarebbe derivato comunque, nel 2010 e/o nel 2011
(comunque, prima del compimento degli atti pregiudizievoli), l'azzeramento del capitale.
È intuitivo come la responsabilità in sede di predisposizione dei bilanci prescinda del tutto dalla prova che il dr. sia o non sia stato coinvolto, in Pt_2 veste di consulente, anche nell'operazione di fusione con . CP_6
Ciò detto, è da dire però che il professionista risponde solo dei danni rispetto ai quali la redazione di bilanci errati ha direttamente contribuito a integrare la fattispecie illecita – per quanto detto, inducendo negli amministratori la convinzione di poter proseguire l'attività tipica della società.
Questo nesso di causalità immediata e diretta è ravvisabile per il contratto di somministrazione;
non lo è, invece, per il mutuo bancario, che gli stessi convenuti inquadrano nell'ambito degli accordi di vendita della partecipazione e non in quello di gestione di GR, in quanto avrebbe avuto la finalità di liberare gli ex soci dagli obblighi di garanzia assunti personalmente.
Tantomeno possono discendere dall'errore contabile la scelta di omettere il pagamento dei tributi dovuti, provocando l'applicazione di sanzioni, e l'accollo dei debiti tributari da parte dei CP_1
A questo punto si impone una ulteriore operazione: se, infatti, non l'intero debito dei è riversabile su e se il debito medesimo è quanto CP_1 Pt_2 residua dallo scomputo, dal totale, della somma pagata da occorre CP_7 procedere a un'imputazione proporzionale della quota di esso corrispondente a quei danni provocati con il concorso del terzo chiamato in causa. Se dunque:
• il danno provocato dalla stipula del contratto di somministrazione (alla quale ha concorso il professionista) si è detto essere pari a € 48.394;
• il danno complessivo cagionato dal mutuo bancario, dal contratto di somministrazione e dalle sanzioni bancarie è di € 81.675,50;
• all'esito dello scomputo della somma transatta da la somma CP_7 ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno ammonta a € 21.367,30;
32 la porzione di quest'ultimo importo imputabile al contratto di somministrazione è pari a (48.394 : 81.675,50 = x : 21.367,30) € 12.660,45.
É inoltre da dire che questa somma non è interamente ascrivibile a Pt_2 ma, in pari misura, al professionista e agli amministratori, che hanno contribuito al danno con la loro autonoma decisione di stipulare il contratto con ND;
perciò, il debito di regresso può essere quantificato in un quarto del danno, ossia in € 3.165,10.
É opportuno sottolineare, infine, che, benché i convenuti abbiano indicato nel dott. l'esclusivo responsabile della errata contabilizzazione del Pt_2 disavanzo da fusione, la domanda nei suoi confronti è stata poi quella espressa con l' “tenere indenne e manlevare” i da ogni Pt_5 CP_1 somma che essi fossero condannati a pagare alla AT.
È stato affermato che Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo
(Cass. 5580/2018). Invece, Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo
(Cass. 32556/2024).
La distinzione è ben spiegata da quest'ultima ordinanza, laddove sottolinea che si è davanti a una domanda di garanzia, propria o impropria, che legittima il regresso ma non l'estensione automatica, quando il convenuto senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi.
Si rende allora necessario qualificare esattamente la domanda dei nei confronti di CO, onde comprendere se nei confronti di CP_1 quest'ultimo vi sia estensione della domanda dell'attore.
Occorre considerare che i convenuti non hanno mai negato che gli amministratori siano responsabili verso la società e i creditori per danni provocati nello svolgimento di una loro funzione tipica, né hanno affermato
33 AR che abbia svolto di fatto una carica gestoria di presentandone i Pt_2 bilanci;
piuttosto, hanno affermato di essere stati indotti a compiere gli illeciti contestati (ove sussistenti) dall'inadempimento del dott. rispetto agli Pt_2 obblighi nascenti dal contratto d'opera stipulato con la Società.
Ritiene il collegio che, con ciò, essi abbiano invocato un titolo autonomo di responsabilità (extracontrattuale) diverso da quelli sottesi all'atto di citazione, posto che l'azione di responsabilità sociale è contrattuale e poggia sull'inadempimento del mandato gestorio, mentre l'azione di responsabilità dei creditori (anch'essa extracontrattuale) si fonda sul depauperamento del patrimonio sociale;
laddove la domanda dei si basa sul fatto di essere CP_1 stati indotti dall'inadempimento del CO a compiere, in termini illeciti e pregiudizievoli, atti di loro esclusiva pertinenza: titolo idoneo a individuare il terzo non già come soggetto responsabile nei confronti dell'attore in alternativa ai convenuti, bensì come obbligato in via solidale e concorrente con questi e, quindi, tenuto a sostenere sul piano interno la sua quota di responsabilità.
In altre parole, quella svolta dai contro è un'azione di CP_1 Pt_2 regresso contro un soggetto co-obbligato solidale subordinata all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore; con la conseguenza che questa, secondo l'insegnamento dell'ordinanza n. 32556/2024 sopra citata, non può dunque estendersi automaticamente nei confronti del terzo.
D'altra parte, la questione in esame sorge nell'ipotesi in cui l'attore resti silente sulla affermazione di responsabilità del terzo nei suoi confronti, fatta dal convenuto, o non assuma su essa una posizione univoca: dovendosi in tal caso comprendere se al suo silenzio sia da attribuire un significato adesivo o contrario a quell'assunto, con conseguente estensione della richiesta risarcitoria nei confronti del terzo.
Spiega la Corte di legittimità (Cass. 31066/2019) che In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore
è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.
34 Nel nostro caso il Curatore, non solo non ha mai esteso esplicitamente a le sue domande, fondate su rapporti sostanziali differenti da quello Pt_2 intercorso trai convenuti e il terzo, ma – al contrario – ha sempre replicato alle difese dei convenuti sottolineando come, nei confronti della Società e dei creditori, la responsabilità per la redazione di bilanci errati non possa che ricadere sugli amministratori: e ciò pare al tribunale una presa di posizione sufficientemente univoca nel senso della esclusione del terzo dal novero dei soggetti attinti dalla domanda risarcitoria.
Pertanto, l'obbligo del terzo chiamato in causa è ravvisabile nei soli confronti dei non anche nei confronti dell'attore; con quanto ne CP_1 segue sulle spese di lite.
Non vi sono questioni sulla operatività della polizza assicurativa;
pertanto,
dovrà tenere CO indenne da ogni obbligo nei confronti dei CP_3 nei limiti dello scoperto previsto dalla polizza. CP_1
#Sommario
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10. Spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 e seguono la soccombenza, pertanto:
I) nella causa di merito:
A. i devono rifondere all'attore le spese liquidate con CP_1 applicazione dei parametri medidello scaglione di valore fino a €
52.000 entro cui è compresa la condanna;
B. CO deve rifondere ai convenuti le spese liquidate con applicazione dei parametri medidello scaglione di valore fino a € 5.200;
C. deve rifondere a le spese liquidate con applicazione dei CP_3 Pt_2 parametri medi dello scaglione di valore fino a € 5.200;
II) nel procedimento per sequestro conservativo a carico dei e di CP_1
CP_7
D. i devono rifondere all'attore le spese liquidate con CP_1 applicazione dei parametri medidello scaglione di valore fino a €
1.000.000, sia in primo che in secondo grado;
III) nel procedimento per riduzione del sequestro conservativo:
E. i devono rifondere all'attore le spese relative al primo CP_1 grado, liquidate con applicazione dei parametri medidello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità;
35 IV) Le spese della CTU sono da porre a carico solidale dei di CP_1 Pt_2 quest'ultimo con la malleva della sua compagnia di assicurazione.
#Sommario
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
1. condanna e in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2 al la somma complessiva di € 49.602,30 – di cui € ARte_1
21.367,30 a titolo di risarcimento danni ed € 28.235,00 a titolo di adempimento – oltre interessi legali sulla somma di € 28.235 con decorrenza dalla domanda;
nonché a rifondergli le spese della causa di merito e dei procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa, liquidate in:
- € 11.015 per la causa di merito, di cui € 7.616 per compensi professionali ed € 3.399 per spese vive, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
- € 32.313 per i procedimenti cautelari ante causam di primo e di secondo grado, di cui € 30.600 per compensi professionali ed € 1.713 per spese vive, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
- € 5.200 per compensi professionali relativi al procedimento cautelare in corso di causa di primo grado, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
2. condanna a pagare a e la ARte_2 Controparte_1 Controparte_2 somma di € 3.165,10, nonché a rifondere loro le spese del giudizio liquidate in € 2.550 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
3. condanna a tenere indenne da ogni esborso CP_3 ARte_2 dovuto in esecuzione del capo 2. che precede, al netto dello scoperto previsto contrattualmente, nonché a rifondergli le spese del giudizio liquidate in €
2.550 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
4. pone le spese della CTU a definitivo carico solidale di Controparte_1
e e li condanna a rifondere al Controparte_2 ARte_2 ARte_1 la somma anticipata di € 7.456; con condanna di a tenere
[...] CP_3 indenne l'assicurato Pt_2
Firenze, 11 febbraio 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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