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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 1938/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.05.2025, avente ad oggetto: adeguamento anagrafico dell'identità di genere, proposta
DA
nato a [...] il Parte_1
19.09.2005 (C.F.: elettivamente domiciliato C.F._1
in Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso n.21/2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore concludeva come in atti. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2024, il ricorrente adiva questo
Tribunale chiedendo l'adeguamento anagrafico del genere della propria identità femminile, a scapito dell'attribuzione, alla nascita, del genere maschile, chiedendo altresì modificarsi il proprio nome da a Parte_1 Per_1
Invero, fin dall'infanzia, egli percepiva sé stesso al femminile, vivendo con disagio l'attribuzione del genere maschile e la discordanza rispetto al genere percepito.
Sul piano clinico, a partire dal mese di aprile 2022, veniva preso in carico dall'
[...]
e Parte_2
intraprendeva terapia ormonale di assunzione degli estrogeni, come da certificazione della suddetta Struttura Sanitaria pubblica, depositata in atti, a firma delle dott.sse e Persona_2
le quali, nella relazione del 29.11.2023 Parte_3
certificavano la diagnosi di Disforia di genere, ovverosia una condizione di profondo disagio derivato dalla discordanza tra le pag. 2/8 caratteristiche anatomiche del (proprio) sesso maschile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile.
All'udienza del 18.09.2024, il ricorrente, presentatosi con abbigliamento, pettinatura, cosmesi e tratti generalmente attribuiti al genere femminile, insisteva nell'accoglimento del ricorso e precisava di aver programmato altresì l'intervento di mastoplastica additiva presso la clinica “Posillipo” di Pt_2
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato rinviava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Lette le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del PM.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Evidenziato che l'istante non è sposato e non ha figli, rileva il
Tribunale che le relazioni allegate agli atti dimostrano come
[...]
sia affetto da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, Parte_1
si sentisse di appartenere all'altro sesso;
inoltre il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento appaiono decisamente femminili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'U.O.C. di Psichiatria e Psicologia del D.A.I.
Testa-Collo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”
pag. 3/8 di Napoli.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione dell'istante di appartenere al genere femminile.
Inoltre, la relazione rilasciata, dall' Controparte_1
, versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda
[...]
divergenza tra il genere maschile ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, che “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito ed il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento marcata. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari, un forte desiderio di disfarsi dei caratteri sessuali primari e secondari, in ragione della suddetta marcata incongruenza con il genere esperito, ed un forte desiderio di appropriazione dei caratteri secondari propri del genere femminile”.
Quanto alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, il Tribunale osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di tale intervento del giudice delle leggi, accertata pag. 4/8 l'irreversibile transizione di dal genere maschile Parte_1
al genere femminile, allo stato, non è necessaria l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde, anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del Tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n.
15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_3
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e, pertanto, si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n.
142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
Invero, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento della Corte - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al pag. 5/8 singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della
Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”
(cfr. sentenza n. 221 del 2015).
pag. 6/8 La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come argomentato, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del
Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello
Stato Civile di Santa Maria Capua Vetere (CE) di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di (nato il [...] a [...] Parte_1
Vetere e residente in [...] alla via Cuoco Vincenzo n.
30/1 - c.f. , nonché di rettificare il C.F._1 prenome da “ ” a “ nel relativo atto di Parte_1 Per_1 nascita;
- ordina la rettificazione in tal senso di tutti gli atti e i documenti anagrafici conseguenti;
- non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo un atto di libera autodeterminazione della parte e restando eseguibile dalla struttura sanitaria senza alcuna autorizzazione giurisdizionale
(sentenza n. 143/2024 Corte Costituzionale);
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella camera di Consiglio dell'01.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 1938/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.05.2025, avente ad oggetto: adeguamento anagrafico dell'identità di genere, proposta
DA
nato a [...] il Parte_1
19.09.2005 (C.F.: elettivamente domiciliato C.F._1
in Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso n.21/2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore concludeva come in atti. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2024, il ricorrente adiva questo
Tribunale chiedendo l'adeguamento anagrafico del genere della propria identità femminile, a scapito dell'attribuzione, alla nascita, del genere maschile, chiedendo altresì modificarsi il proprio nome da a Parte_1 Per_1
Invero, fin dall'infanzia, egli percepiva sé stesso al femminile, vivendo con disagio l'attribuzione del genere maschile e la discordanza rispetto al genere percepito.
Sul piano clinico, a partire dal mese di aprile 2022, veniva preso in carico dall'
[...]
e Parte_2
intraprendeva terapia ormonale di assunzione degli estrogeni, come da certificazione della suddetta Struttura Sanitaria pubblica, depositata in atti, a firma delle dott.sse e Persona_2
le quali, nella relazione del 29.11.2023 Parte_3
certificavano la diagnosi di Disforia di genere, ovverosia una condizione di profondo disagio derivato dalla discordanza tra le pag. 2/8 caratteristiche anatomiche del (proprio) sesso maschile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile.
All'udienza del 18.09.2024, il ricorrente, presentatosi con abbigliamento, pettinatura, cosmesi e tratti generalmente attribuiti al genere femminile, insisteva nell'accoglimento del ricorso e precisava di aver programmato altresì l'intervento di mastoplastica additiva presso la clinica “Posillipo” di Pt_2
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato rinviava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Lette le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del PM.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Evidenziato che l'istante non è sposato e non ha figli, rileva il
Tribunale che le relazioni allegate agli atti dimostrano come
[...]
sia affetto da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, Parte_1
si sentisse di appartenere all'altro sesso;
inoltre il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento appaiono decisamente femminili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'U.O.C. di Psichiatria e Psicologia del D.A.I.
Testa-Collo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”
pag. 3/8 di Napoli.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione dell'istante di appartenere al genere femminile.
Inoltre, la relazione rilasciata, dall' Controparte_1
, versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda
[...]
divergenza tra il genere maschile ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, che “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito ed il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento marcata. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari, un forte desiderio di disfarsi dei caratteri sessuali primari e secondari, in ragione della suddetta marcata incongruenza con il genere esperito, ed un forte desiderio di appropriazione dei caratteri secondari propri del genere femminile”.
Quanto alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, il Tribunale osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di tale intervento del giudice delle leggi, accertata pag. 4/8 l'irreversibile transizione di dal genere maschile Parte_1
al genere femminile, allo stato, non è necessaria l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde, anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del Tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n.
15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_3
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e, pertanto, si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n.
142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
Invero, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento della Corte - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al pag. 5/8 singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della
Corte Costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”
(cfr. sentenza n. 221 del 2015).
pag. 6/8 La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come argomentato, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del
Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello
Stato Civile di Santa Maria Capua Vetere (CE) di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di (nato il [...] a [...] Parte_1
Vetere e residente in [...] alla via Cuoco Vincenzo n.
30/1 - c.f. , nonché di rettificare il C.F._1 prenome da “ ” a “ nel relativo atto di Parte_1 Per_1 nascita;
- ordina la rettificazione in tal senso di tutti gli atti e i documenti anagrafici conseguenti;
- non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo un atto di libera autodeterminazione della parte e restando eseguibile dalla struttura sanitaria senza alcuna autorizzazione giurisdizionale
(sentenza n. 143/2024 Corte Costituzionale);
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella camera di Consiglio dell'01.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 8/8