TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2204
TAR
Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
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Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e affidamento ingenerato

    Il Collegio ha ritenuto che la SCIA utilizzata per interventi urbanisticamente rilevanti è giuridicamente inammissibile e non può produrre effetti, pertanto l'amministrazione conserva il potere di vigilanza e repressione in ogni momento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008 e mancata applicazione della sanzione pecuniaria

    La norma che prevede la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria è applicabile solo in fase esecutiva e presuppone la dimostrazione di un pericolo di stabilità del fabbricato, non potendo rilevare ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di istruttoria

    Le difformità riscontrate, come la realizzazione di una scala con pianta quadrata anziché rettangolare comportante un ampliamento della superficie utile, trasformando uno spazio tecnico in ambiente residenziale, e l'ampliamento del manufatto, sono considerate opere abusive realizzate in epoca in cui il ricorrente aveva la disponibilità dell'immobile. La perizia di parte non è sufficiente a provare la data di realizzazione delle opere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2204
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2204
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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