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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
304/2021 R.G.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANTONELLO PROTOPAPA, il quale dichiara di avere depositato copia del registro dei cespiti ammortizzabili dell'anno
2016 della società opponente da cui si evince che i beni oggetto della fattura sono stati portati in ammortamento. Ne chiede l'ammissione e, in subordine, l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.
In ogni caso, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE CARIANNI, il quale contesta l'ammissibilità del documento prodotto da controparte in quanto intempestivo nonché non rispondente al vero e, pertanto, chiede di non tenerne conto ai fini della decisione.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2021 R.G.
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Gioiosa Marea, c. da Russa n. 68/B (p.i.
, elettivamente domiciliata in Patti, Corso Matteotti n. 146/F, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Giuseppe Carianni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Principe di Piemonte n. 3 (c.f. ), ivi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in via Rubino n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 febbraio 2021 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto n. 20/2021 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 30.892,00 – oltre interessi e spese – in favore di CP_1 in virtù di fattura n. 23/2015 per l'acquisto di tre scivoli gonfiabili, i.e. mod.
[...]
“Gallo”, mod. “Castello Re Artù”, mod. ”. Per_1
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 30 settembre 2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 26 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Formulata una proposta conciliativa rifiutata dall'opponente, la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
Nel giudizio di opposizione tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Ciò premesso, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie l'opposto – a fronte delle contestazioni di controparte in merito alla fattura – ha articolato prova orale che consente di ritenere dimostrato il suo credito.
In primo luogo, deve evidenziarsi come, escussa in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che i rapporti con sono stati intrattenuti da CP_1 Parte_1 [...]
specificando che “non è stato stipulato accordo scritto, ma solo verbale tra mio R_ marito e la poiché io non trattavo direttamente” (v. anche “ADR. In merito alla Pt_1 circostanza capitolata al punto 1) delle memorie ex art. 183 n.2 cpc di parte opponente posso dire che i giochi sono stati consegnati ma non sono stata io a incontrare la sig.ra cosa che ha Pt_1 fatto mio marito su sua delega, non ricordo se è stato fornito preventivo e copia Persona_2 commissione d'acquisto”).
È pacifico che “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” (Cass., n.
24799/2024). Dichiarazioni siffatte confermano invero che i rapporti commerciali sono stati intrattenuti tra il creditore (a mezzo di delegato) e il debitore stesso, che nella sua opposizione ha affermato “per amore di verità occorre precisare che la sig.ra non ha mai CP_1 intrattenuto personalmente alcun rapporto negoziale con la e/o con i suoi rappresentanti. Pt_1
Più precisamente l'opponente non ha mai ricevuto preventivi dalla (...) È stato il compagno CP_1 dell'opposta, il sig. che aveva promesso alla per conto della ditta della moglie R_ Pt_1 la fornitura di alcuni beni ludici (mai consegnati)” (pag. 2 dell'atto introduttivo).
Il teste ha poi confermato che i beni sono stati consegnati da lui stesso R_
(“i gonfiabili li ho consegnato nel 2015, forse nel 2016, li ho montati nel parco giochi di Patti
Marina, e sono rimasti per tutta la stagione estiva ed anzi mi occupavo anche dell'assistenza, in caso di eventi ed anche nel caso in cui qualche soffiatoio non funzionasse”) e ha riconosciuto nelle foto prodotte i gonfiabili oggetto della fattura n. 23/2015, così smentendo la controparte, i cui testimoni invero non sono stati in grado di riferire alcunché sulla vicenda. D'altra parte, non vi è alcun obbligo in materia di stipulare il contratto in forma scritta ad substantiam.
È opportuno evidenziare che si tratta di dichiarazioni valide ed utilizzabili giacché
l'eccezione di incapacità sollevata dalla parte opponente e reiterata in atti è infondata.
In particolare, ha lamentato che il teste avesse interesse nella causa “stante Parte_1
l'esistenza di un procedimento pendente presso questo Tribunale (Rg 1120/2021) in cui ha richiesto di essere riconosciuto come socio di fatto della esiste altresì un procedimento penale pendente Parte_1 tra lo stesso contro i coniugi . Controparte_2
Nondimeno è pacifico che l'incapacità a testimoniare presuppone un interesse personale, concreto e attuale che consentirebbe al teste di divenire parte del giudizio.
Ora, anche ove il giudizio iscritto al n. 1120/2021 R.G. si concludesse con sentenza di accoglimento della domanda (cosa che, invero, non può prevedersi), alla luce della generica eccezione di parte il può al più ritenersi portatore di un interesse R_ di mero fatto, non essendo stato specificato se questi avesse concretamente l'amministrazione della società (arg. da Cass., n. 32229/2023).
Né l'esistenza di un procedimento penale tra il e i coniugi R_ Parte_2 costituisce ex se causa di incapacità. Le affermazioni del teste devono semmai essere attentamente vagliate sul piano dell'attendibilità e, in verità, si rivelano tali perché riscontrate anche da prova documentale.
In primo luogo, l'esame delle fotografie consente di verificare la presenza dei giochi oggetto di acquisto, essendo ivi raffigurati un gonfiabile a forma di castello e altro gonfiabile a forma di gallo (cfr. la merce indicata in fattura); fotografie che sono state genericamente disconosciute, ma che a rigore risultano tratte dalla pagina Facebook del e rispetto a cui la parte non ha preso puntuale Parte_3 posizione specie con riferimento all'autrice del post, i.e. (evidentemente la Pt_1
. Pt_1
In secondo luogo, vi è in atti la prova di un bonifico di € 4.000,00 eseguito da
[...] nei confronti di la cui causale espressamente recita ACCONTO Pt_1 CP_1
FATTURA N. 23-15 DEL 27-05-2015: il chiaro significato del termine impiegato
(acconto) e la qualifica di professionista in capo al debitore (che è una società in accomandita semplice che gestisce beni ludici [v. l'oggetto sociale indicato nella visura camerale prodotta da ) rende assolutamente inverosimile l'affermazione Parte_1 dell'opponente secondo cui la somma sarebbe stata versata a titolo di cauzione.
Né, infine, troverebbe alcuna plausibile ragione se non quella relativa alla vendita e alla consegna dei gonfiabili, la mail del 2 maggio 2019 con cui (e Parte_1 quindi ha trasmesso a l'elenco delle attrazioni da togliere Pt_1 Persona_2 dall'assicurazione e quelle da mantenere o inserire ex novo, tra cui figurano “gonfiabile
Gallo”, ” e (R)”; mail anche in questo caso genericamente Per_1 Per_3 disconosciuta giacché non è stato contestato l'indirizzo di invio né quello di ricezione Email_1 Email_2
Pertanto, l'ordine di esibizione richiesto dall'opposta si rivela superfluo, mentre la richiesta di C.T.U. avanzata dall'opponente per “verificare la corrispondenza tra i prezzi dei beni asseritamente consegnati con quelli applicati normalmente nel mercato di riferimento” è assolutamente esplorativa giacché non tiene conto che insieme ai gonfiabili risultano alienati due soffiatori per ciascun gonfiabile (v. fattura) e che la parte interessata non ha fornito un principio di prova idoneo a sospettare che il costo delle attrazioni si collocasse al di fuori dello specifico mercato dei gonfiabili.
Tardiva è invece la produzione documentale all'odierna udienza di parte opposta nonché la richiesta di acquisizione anche ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di € 4.000,00 va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000. Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario avendo la parte vittoriosa documentato il deposito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 304/2021 R.G. così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
20/2021 emesso da questo Tribunale il 9 dicembre 2021 (dep. il 15 gennaio 2021);
2) condanna a rifondere Parte_1 all'ERARIO le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
304/2021 R.G.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANTONELLO PROTOPAPA, il quale dichiara di avere depositato copia del registro dei cespiti ammortizzabili dell'anno
2016 della società opponente da cui si evince che i beni oggetto della fattura sono stati portati in ammortamento. Ne chiede l'ammissione e, in subordine, l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.
In ogni caso, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE CARIANNI, il quale contesta l'ammissibilità del documento prodotto da controparte in quanto intempestivo nonché non rispondente al vero e, pertanto, chiede di non tenerne conto ai fini della decisione.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2021 R.G.
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Gioiosa Marea, c. da Russa n. 68/B (p.i.
, elettivamente domiciliata in Patti, Corso Matteotti n. 146/F, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Giuseppe Carianni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Principe di Piemonte n. 3 (c.f. ), ivi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in via Rubino n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 febbraio 2021 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto n. 20/2021 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 30.892,00 – oltre interessi e spese – in favore di CP_1 in virtù di fattura n. 23/2015 per l'acquisto di tre scivoli gonfiabili, i.e. mod.
[...]
“Gallo”, mod. “Castello Re Artù”, mod. ”. Per_1
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 30 settembre 2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 26 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Formulata una proposta conciliativa rifiutata dall'opponente, la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
Nel giudizio di opposizione tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Ciò premesso, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie l'opposto – a fronte delle contestazioni di controparte in merito alla fattura – ha articolato prova orale che consente di ritenere dimostrato il suo credito.
In primo luogo, deve evidenziarsi come, escussa in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che i rapporti con sono stati intrattenuti da CP_1 Parte_1 [...]
specificando che “non è stato stipulato accordo scritto, ma solo verbale tra mio R_ marito e la poiché io non trattavo direttamente” (v. anche “ADR. In merito alla Pt_1 circostanza capitolata al punto 1) delle memorie ex art. 183 n.2 cpc di parte opponente posso dire che i giochi sono stati consegnati ma non sono stata io a incontrare la sig.ra cosa che ha Pt_1 fatto mio marito su sua delega, non ricordo se è stato fornito preventivo e copia Persona_2 commissione d'acquisto”).
È pacifico che “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” (Cass., n.
24799/2024). Dichiarazioni siffatte confermano invero che i rapporti commerciali sono stati intrattenuti tra il creditore (a mezzo di delegato) e il debitore stesso, che nella sua opposizione ha affermato “per amore di verità occorre precisare che la sig.ra non ha mai CP_1 intrattenuto personalmente alcun rapporto negoziale con la e/o con i suoi rappresentanti. Pt_1
Più precisamente l'opponente non ha mai ricevuto preventivi dalla (...) È stato il compagno CP_1 dell'opposta, il sig. che aveva promesso alla per conto della ditta della moglie R_ Pt_1 la fornitura di alcuni beni ludici (mai consegnati)” (pag. 2 dell'atto introduttivo).
Il teste ha poi confermato che i beni sono stati consegnati da lui stesso R_
(“i gonfiabili li ho consegnato nel 2015, forse nel 2016, li ho montati nel parco giochi di Patti
Marina, e sono rimasti per tutta la stagione estiva ed anzi mi occupavo anche dell'assistenza, in caso di eventi ed anche nel caso in cui qualche soffiatoio non funzionasse”) e ha riconosciuto nelle foto prodotte i gonfiabili oggetto della fattura n. 23/2015, così smentendo la controparte, i cui testimoni invero non sono stati in grado di riferire alcunché sulla vicenda. D'altra parte, non vi è alcun obbligo in materia di stipulare il contratto in forma scritta ad substantiam.
È opportuno evidenziare che si tratta di dichiarazioni valide ed utilizzabili giacché
l'eccezione di incapacità sollevata dalla parte opponente e reiterata in atti è infondata.
In particolare, ha lamentato che il teste avesse interesse nella causa “stante Parte_1
l'esistenza di un procedimento pendente presso questo Tribunale (Rg 1120/2021) in cui ha richiesto di essere riconosciuto come socio di fatto della esiste altresì un procedimento penale pendente Parte_1 tra lo stesso contro i coniugi . Controparte_2
Nondimeno è pacifico che l'incapacità a testimoniare presuppone un interesse personale, concreto e attuale che consentirebbe al teste di divenire parte del giudizio.
Ora, anche ove il giudizio iscritto al n. 1120/2021 R.G. si concludesse con sentenza di accoglimento della domanda (cosa che, invero, non può prevedersi), alla luce della generica eccezione di parte il può al più ritenersi portatore di un interesse R_ di mero fatto, non essendo stato specificato se questi avesse concretamente l'amministrazione della società (arg. da Cass., n. 32229/2023).
Né l'esistenza di un procedimento penale tra il e i coniugi R_ Parte_2 costituisce ex se causa di incapacità. Le affermazioni del teste devono semmai essere attentamente vagliate sul piano dell'attendibilità e, in verità, si rivelano tali perché riscontrate anche da prova documentale.
In primo luogo, l'esame delle fotografie consente di verificare la presenza dei giochi oggetto di acquisto, essendo ivi raffigurati un gonfiabile a forma di castello e altro gonfiabile a forma di gallo (cfr. la merce indicata in fattura); fotografie che sono state genericamente disconosciute, ma che a rigore risultano tratte dalla pagina Facebook del e rispetto a cui la parte non ha preso puntuale Parte_3 posizione specie con riferimento all'autrice del post, i.e. (evidentemente la Pt_1
. Pt_1
In secondo luogo, vi è in atti la prova di un bonifico di € 4.000,00 eseguito da
[...] nei confronti di la cui causale espressamente recita ACCONTO Pt_1 CP_1
FATTURA N. 23-15 DEL 27-05-2015: il chiaro significato del termine impiegato
(acconto) e la qualifica di professionista in capo al debitore (che è una società in accomandita semplice che gestisce beni ludici [v. l'oggetto sociale indicato nella visura camerale prodotta da ) rende assolutamente inverosimile l'affermazione Parte_1 dell'opponente secondo cui la somma sarebbe stata versata a titolo di cauzione.
Né, infine, troverebbe alcuna plausibile ragione se non quella relativa alla vendita e alla consegna dei gonfiabili, la mail del 2 maggio 2019 con cui (e Parte_1 quindi ha trasmesso a l'elenco delle attrazioni da togliere Pt_1 Persona_2 dall'assicurazione e quelle da mantenere o inserire ex novo, tra cui figurano “gonfiabile
Gallo”, ” e (R)”; mail anche in questo caso genericamente Per_1 Per_3 disconosciuta giacché non è stato contestato l'indirizzo di invio né quello di ricezione Email_1 Email_2
Pertanto, l'ordine di esibizione richiesto dall'opposta si rivela superfluo, mentre la richiesta di C.T.U. avanzata dall'opponente per “verificare la corrispondenza tra i prezzi dei beni asseritamente consegnati con quelli applicati normalmente nel mercato di riferimento” è assolutamente esplorativa giacché non tiene conto che insieme ai gonfiabili risultano alienati due soffiatori per ciascun gonfiabile (v. fattura) e che la parte interessata non ha fornito un principio di prova idoneo a sospettare che il costo delle attrazioni si collocasse al di fuori dello specifico mercato dei gonfiabili.
Tardiva è invece la produzione documentale all'odierna udienza di parte opposta nonché la richiesta di acquisizione anche ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di € 4.000,00 va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000. Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario avendo la parte vittoriosa documentato il deposito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 304/2021 R.G. così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
20/2021 emesso da questo Tribunale il 9 dicembre 2021 (dep. il 15 gennaio 2021);
2) condanna a rifondere Parte_1 all'ERARIO le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi