Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2024, n. 45781
CASS
Sentenza 4 dicembre 2024

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L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali eccedenti i limiti di legge, previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a carico di chi sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, sussiste anche nei periodi in cui la misura è sospesa per sopravvenuta carcerazione o per qualunque altro motivo, poiché la norma individua come soggetti attivi del reato le persone "già" sottoposte a misura di prevenzione, non richiedendo anche l'attualità della sottoposizione.

Integra il reato previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 l'omessa comunicazione dell'acquisto per via ereditaria dell'immobile in cui il prevenuto aveva già stabilito la propria residenza anagrafica, poiché i beni immobili, insuscettibili di consumarsi per effetto dell'uso giornaliero, non rientrano tra i "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani" in relazione ai quali la norma incriminatrice esclude l'obbligo di comunicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2024, n. 45781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45781
    Data del deposito : 4 dicembre 2024

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