Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2023, proposto da Val D’Anapo Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Giorgianni e Giuseppe Girlando, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato sviluppo rurale pesca mediterranea della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato TA, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Comune di Sortino, Comune di Cassaro, Comune di Ferla, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
nelle parti di interesse, del provvedimento prot. n. 114328 del 23 dicembre 2022 adottato dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana-Servizio 16 per il territorio di Siracusa che ha disposto l’interdizione al transito del ponte sulla ex strada ferrata Siracusa-Ragusa-Vizzini in località stazione Pantalica, in territorio del Comune di Sortino - zona A della R.N.O. Pantalica, Valle dell’Anapo e torrente Cava Grande nel punto corrispondente alle coordinate GPS Lat. 37° 07’ 52 6’’ N. e 15° 01’ 35 2’’ ove non dispone alcun intervento per consentire l’accesso alla proprietà della ricorrente e ove non dispone alcun accertamento in relazione agli asseriti danneggiamenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto;
- l’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio;
- all’udienza pubblica indicata in epigrafe, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione con richiesta al Tribunale – a cui la difesa erariale ha aderito –di dichiarare il ricorso improcedibile con compensazione delle spese di lite;
Considerato che, alla luce della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite così come richiesto dalle parti costituite, nulla dovendosi disporre nei confronti del Comune non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente i comuni non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO