Art. 34. MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO 1. L'impianto viene periodicamente sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato delle funi e degli organi, apparecchi, dispositivi che interessano la sicurezza. 2. La natura, lo scopo, le modalita' e la periodicita' delle visite per gli accertamenti indicati nel precedente comma 1, nonche' le persone che vi partecipano, sono indicate nel decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 . 3. Una volta all'anno per impianti in continuo esercizio, o prima della riapertura per impianti ad esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria, le prove e verifiche speciali sono effettuate comprendendo anche prove di carico, alla presenza e sotto la responsabilita' del direttore di esercizio. 4. I risultati delle verifiche e prove sono riportati su appositi libri compilati secondo modelli approvati dalla D.G. M.C.T.C. 5. La D.G. M.C.T.C., ha facolta' di disporre ispezioni saltuarie agli impianti per accertare che la conduzione degli stessi e' tale da garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza, nonche' di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti.
Nota all'art. 34:
- Per il titolo del D.M. 2 gennaio 1985 si veda in nota all'art. 6.
Nota all'art. 34:
- Per il titolo del D.M. 2 gennaio 1985 si veda in nota all'art. 6.