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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/10747
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2023/10747 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ACINAPURA Parte_1 C.F._1
NT con domicilio eletto presso il difensore contro con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TURCO MARIALUCREZIA con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
La fideiussione è una forma di garanzia, da cui sorge un obbligo diretto personale e autonomo verso il creditore per una obbligazione non propria, ma del debitore principale. La fideiussione non fa venir meno l'obbligo primario del debitore principale di adempiere. L'acquisto della qualità di debitore sorge in capo al fideiussore nel momento della nascita del credito a garanzia del quale la fideiussione è stata prestata.
La fideiussione pur rappresentando un'obbligazione a sé stante, ha il medesimo contenuto dell'obbligazione principale. Infatti, il vincolo del debitore principale nei confronti del creditore e quello di quest'ultimo verso il fideiussore ha lo stesso oggetto.
La fideiussione è una obbligazione accessoria di una principale, che il garante assume direttamente verso il creditore, al fine di garantirne l'adempimento. Pertanto, anche se accessoria, l'obbligazione del fideiussore è posta sullo stesso piano di quella del debitore principale con vincolo di solidarietà, salvo espresso patto contrario (art. 1944,1 cod. civ.). Per cui, di regola, il creditore non soddisfatto può rivolgersi al fideiussore condebitore solidale, anche senza prima aver escusso il debitore principale.
Anzi, se la fideiussione è cumulativa, come nel caso in questione, ciascun confideiussore è obbligato per l'intero, salvo che sia stato convenuto, con espressa clausola contrattuale, il beneficio della divisione del debito. Esaminando il contratto di fideiussione di cui agli atti di causa, si evince chiaramente come nessun beneficium excussionis o di divisione del debito sia stato convenuto. Per quanto riguarda il caso di specie la clausola che prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ, che consente la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia, quando il creditore entro sei mesi non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia con diligenza continuate, appare conforme a quella predisposta nello schema dell'ABI, invalida in quanto contrastante con quanto stabilito dalla legge antitrust. La nullità parziale di tale clausola, rimanendo in vita per il resto il contratto di fideiussione, determina l'applicazione integrale della regola stabilita dall'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione dell'obbligazione del fideiussore. Infatti, secondo l'indirizzo conforme e costante della giurisprudenza le fideiussioni ominibus redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI sono nulle, in conseguenza di quanto stabilito dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, conformemente al parere espresso dall'Autorità di Garanzia in materia, in quanto il modello ABI è stato, per alcune delle clausole in esso contenute, ritenuto frutto di intese tra le imprese dominanti del mercato, vietate poiché in contrasto con il principio di ordine pubblico di rango costituzionale e comunitario della libertà di concorrenza, sancito dall'art. 41 della
Costituzione e dall'art. 3 del Trattato dell'Unione Europea. Imponendo determinate condizioni, i contratti in serie riproduttivi del modello ABI garantiscono agli Istituti di
Credito la possibilità di incidere negativamente sui diritti attribuiti dalle norme del codice civile alle controparti bancarie, limitando la libertà contrattuale di tali contraenti e creando nel contempo posizioni di vantaggio per gli Istituti di Credito. La nullità dello schema predisposto a monte si riverbera per gli effetti nei contratti a valle, come nullità derivata per le clausole conformi al modello sanzionato. Ma non tutte le clausole dello schema sono state colpite dal provvedimento dell'Autorità di Garanzia. Pertanto, in virtù del principio generale di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), il contratto resta valido senza quella sua parte colpita da nullità, anche in considerazione della possibilità di scinderne il contenuto in ragione di una valutazione positiva della presunta volontà delle parti a mantenere il negozio depurato del suo contenuto invalido. Pertanto non si può parlare di nullità totale della fideiussione, bensì solo di nullità parziale, per le clausole che derogano alle norme del Codice Civile. In particolare sono tali quelle che prevedono a carico del fideiussore in ogni caso il rimborso o la restituzione di tutte le somme garantite e quella che deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 del codice civile. (Cass. SU n. 41994 del 2021, Cass. n. 13846 del 2019, Cass. n. 24044 del 2019, Cass. n. 29810 del 2017, Cass. n. 2314 del 2016,
Trib. Milano n. 620 del 2020; Trib. Brescia n.1176 del 2020). L'indirizzo preminente della giurisprudenza di legittimità ritiene che basterebbe ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957, secondo l'esegesi letterale della norma, che parla semplicemente di istanza, una qualsiasi richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario per l'osservanza del termine dei sei mesi la proposizione di una domanda giudiziale.
Avendo il creditore provato di avere inviato nel termine di cui all'art. 1957 c.c. una richiesta di pagamento verso il debitore principale, il fideiussore non può ritenersi liberato. Nei suoi confronti, anche senza previamente escutere il debitore principale il creditore può rivolgere le sue pretese, pretendendo l'adempimento dell'obbligazione
(Cass. n. 22346 del 2017). Nel caso in esame, infatti, dalla documentazione di causa appare che il creditore abbia agito nei confronti del debitore principale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1957. Per cui non ha rilievo il fatto che nel contratto sia stata inserita la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile. Inoltre, poiché le istanze di cui parla la norma in questione devono essere rivolte verso il debitore principale, a nulla vale eccepire, così come fatto dall'opponente fideiussore, di non aver egli ricevuto alcuna comunicazione.
In riferimento alla richiesta dei danni determinati dalla condotta della Banca convenuta, la ricorrente parte attrice però non ha assolto al suo onere probatorio.
Essendosi limitata solo a fornire indicazioni generiche dei danni subiti, senza descrivere concretamente le lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte dalla condotta della convenuta. D'altronde il potere discrezionale del giudice di valutare il danno in via equitativa presuppone che la parte interessata lo abbia provato fornendo tutti gli elementi utili alla sua quantificazione. Infatti, secondo i principi elaborati in materia dalla costante e conforme giurisprudenza, il danno non può essere considerato in re ipsa, ma va provato in modo specifico. (Cass. n. 315/2002, Cass. n. 691/2012,
Cass. n. 13328/2015, Cass. n. 127/2016, Cass. n. 21865 del 2013). Per cui in tema di responsabilità ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali non è sufficiente la prova dell'inadempimento o della violazione, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato e la sua entità in termini sia di danno emergente che di lucro cessante. Per quel che riguarda in particolare il lucro cessante, deve essere provata, anche solo in maniera presuntiva, l'utilità patrimoniale che in base ad un calcolo di tipo probabilistico il creditore avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta. Per cui non possono essere considerati i mancati guadagni meramente ipotetici (Cass. n. 24632 del 2015). Pertanto, non avendo parte attrice assolto al suo onere probatorio, la relativa domanda al risarcimento dei danni non può essere accolta.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti per il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale su alcune delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Compensa le spese di lite;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15/12/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2023/10747 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ACINAPURA Parte_1 C.F._1
NT con domicilio eletto presso il difensore contro con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TURCO MARIALUCREZIA con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
La fideiussione è una forma di garanzia, da cui sorge un obbligo diretto personale e autonomo verso il creditore per una obbligazione non propria, ma del debitore principale. La fideiussione non fa venir meno l'obbligo primario del debitore principale di adempiere. L'acquisto della qualità di debitore sorge in capo al fideiussore nel momento della nascita del credito a garanzia del quale la fideiussione è stata prestata.
La fideiussione pur rappresentando un'obbligazione a sé stante, ha il medesimo contenuto dell'obbligazione principale. Infatti, il vincolo del debitore principale nei confronti del creditore e quello di quest'ultimo verso il fideiussore ha lo stesso oggetto.
La fideiussione è una obbligazione accessoria di una principale, che il garante assume direttamente verso il creditore, al fine di garantirne l'adempimento. Pertanto, anche se accessoria, l'obbligazione del fideiussore è posta sullo stesso piano di quella del debitore principale con vincolo di solidarietà, salvo espresso patto contrario (art. 1944,1 cod. civ.). Per cui, di regola, il creditore non soddisfatto può rivolgersi al fideiussore condebitore solidale, anche senza prima aver escusso il debitore principale.
Anzi, se la fideiussione è cumulativa, come nel caso in questione, ciascun confideiussore è obbligato per l'intero, salvo che sia stato convenuto, con espressa clausola contrattuale, il beneficio della divisione del debito. Esaminando il contratto di fideiussione di cui agli atti di causa, si evince chiaramente come nessun beneficium excussionis o di divisione del debito sia stato convenuto. Per quanto riguarda il caso di specie la clausola che prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ, che consente la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia, quando il creditore entro sei mesi non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia con diligenza continuate, appare conforme a quella predisposta nello schema dell'ABI, invalida in quanto contrastante con quanto stabilito dalla legge antitrust. La nullità parziale di tale clausola, rimanendo in vita per il resto il contratto di fideiussione, determina l'applicazione integrale della regola stabilita dall'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione dell'obbligazione del fideiussore. Infatti, secondo l'indirizzo conforme e costante della giurisprudenza le fideiussioni ominibus redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI sono nulle, in conseguenza di quanto stabilito dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, conformemente al parere espresso dall'Autorità di Garanzia in materia, in quanto il modello ABI è stato, per alcune delle clausole in esso contenute, ritenuto frutto di intese tra le imprese dominanti del mercato, vietate poiché in contrasto con il principio di ordine pubblico di rango costituzionale e comunitario della libertà di concorrenza, sancito dall'art. 41 della
Costituzione e dall'art. 3 del Trattato dell'Unione Europea. Imponendo determinate condizioni, i contratti in serie riproduttivi del modello ABI garantiscono agli Istituti di
Credito la possibilità di incidere negativamente sui diritti attribuiti dalle norme del codice civile alle controparti bancarie, limitando la libertà contrattuale di tali contraenti e creando nel contempo posizioni di vantaggio per gli Istituti di Credito. La nullità dello schema predisposto a monte si riverbera per gli effetti nei contratti a valle, come nullità derivata per le clausole conformi al modello sanzionato. Ma non tutte le clausole dello schema sono state colpite dal provvedimento dell'Autorità di Garanzia. Pertanto, in virtù del principio generale di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), il contratto resta valido senza quella sua parte colpita da nullità, anche in considerazione della possibilità di scinderne il contenuto in ragione di una valutazione positiva della presunta volontà delle parti a mantenere il negozio depurato del suo contenuto invalido. Pertanto non si può parlare di nullità totale della fideiussione, bensì solo di nullità parziale, per le clausole che derogano alle norme del Codice Civile. In particolare sono tali quelle che prevedono a carico del fideiussore in ogni caso il rimborso o la restituzione di tutte le somme garantite e quella che deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 del codice civile. (Cass. SU n. 41994 del 2021, Cass. n. 13846 del 2019, Cass. n. 24044 del 2019, Cass. n. 29810 del 2017, Cass. n. 2314 del 2016,
Trib. Milano n. 620 del 2020; Trib. Brescia n.1176 del 2020). L'indirizzo preminente della giurisprudenza di legittimità ritiene che basterebbe ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957, secondo l'esegesi letterale della norma, che parla semplicemente di istanza, una qualsiasi richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario per l'osservanza del termine dei sei mesi la proposizione di una domanda giudiziale.
Avendo il creditore provato di avere inviato nel termine di cui all'art. 1957 c.c. una richiesta di pagamento verso il debitore principale, il fideiussore non può ritenersi liberato. Nei suoi confronti, anche senza previamente escutere il debitore principale il creditore può rivolgere le sue pretese, pretendendo l'adempimento dell'obbligazione
(Cass. n. 22346 del 2017). Nel caso in esame, infatti, dalla documentazione di causa appare che il creditore abbia agito nei confronti del debitore principale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1957. Per cui non ha rilievo il fatto che nel contratto sia stata inserita la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile. Inoltre, poiché le istanze di cui parla la norma in questione devono essere rivolte verso il debitore principale, a nulla vale eccepire, così come fatto dall'opponente fideiussore, di non aver egli ricevuto alcuna comunicazione.
In riferimento alla richiesta dei danni determinati dalla condotta della Banca convenuta, la ricorrente parte attrice però non ha assolto al suo onere probatorio.
Essendosi limitata solo a fornire indicazioni generiche dei danni subiti, senza descrivere concretamente le lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte dalla condotta della convenuta. D'altronde il potere discrezionale del giudice di valutare il danno in via equitativa presuppone che la parte interessata lo abbia provato fornendo tutti gli elementi utili alla sua quantificazione. Infatti, secondo i principi elaborati in materia dalla costante e conforme giurisprudenza, il danno non può essere considerato in re ipsa, ma va provato in modo specifico. (Cass. n. 315/2002, Cass. n. 691/2012,
Cass. n. 13328/2015, Cass. n. 127/2016, Cass. n. 21865 del 2013). Per cui in tema di responsabilità ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali non è sufficiente la prova dell'inadempimento o della violazione, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato e la sua entità in termini sia di danno emergente che di lucro cessante. Per quel che riguarda in particolare il lucro cessante, deve essere provata, anche solo in maniera presuntiva, l'utilità patrimoniale che in base ad un calcolo di tipo probabilistico il creditore avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta. Per cui non possono essere considerati i mancati guadagni meramente ipotetici (Cass. n. 24632 del 2015). Pertanto, non avendo parte attrice assolto al suo onere probatorio, la relativa domanda al risarcimento dei danni non può essere accolta.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti per il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale su alcune delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Compensa le spese di lite;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15/12/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti