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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8539 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13921/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13921/2025 R.G. promossa da:
LIBERA UNIONE MUTUALISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA (O IN
BREVE LUM) (C.F./P.I. , in persona del Presidente del C.d.A. in carica, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian CERZA (C.F. ) e C.F._1
dall'Avv. Thomas Marco FIAMINGO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano, Via Boschetti n. 6;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: godimento alloggio cooperativo – risoluzione e rilascio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 1.10.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 26.6.2025 (all'esito della quale veniva fissata una nuova udienza per la discussione del ricorso, stante il fatto che la notificazione del ricorso introduttivo e del Decreto di fissazione della udienza era avvenuta senza l'osservanza del termine a comparire) ed in data 1.10.2025 (nel corso della quale si procedeva alla discussione del ricorso), osserva: deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della parte resistente, la quale, dopo la regolare notificazione del ricorso e del decreto, non si è costituita in giudizio;
ritenuto in fatto che:
• (in seguito anche solo ), già Controparte_2
- in forza di atto di fusione del 12.3.2024 a Controparte_4
rogito del Notaio Dr -, con ricorso datato 31.3.2025, iscritto a Persona_1
ruolo in data 9.4.2025, ha chiesto di accertare e dichiarare la Signora CP_1
decaduta dalla qualità di Socia della Cooperativa, di dichiarare risolto il
[...]
contratto sottoscritto dalle parti in data 28.1.2022 e, conseguentemente, di condannare la Signora al rilascio dell'alloggio sito in Settimo Milanese CP_1
(MI), Via Albarella nr. 6, al primo piano, contraddistinto dal nr. di interno 1 - composto da nr. 2 locali e relativi servizi, di complessivi mq. 61; contraddistinto al
N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 22, mappale nr.
51, subalterno nr. 1 -, unitamente al vano solaio di pertinenza, sito nel medesimo stabile all' ultimo piano, contraddistinto dal nr. 11, nonché la condanna della stessa resistente al pagamento dei canoni di godimento scaduti, indennità di occupazione e spese non corrisposte, per l'importo di € 8.693,06, oltre interessi;
pagina 2 di 4 • la parte resistente è rimasta contumace;
• all'esito della discussione la causa il Giudice si è riservato di provvedere;
• la parte resistente risulta inadempiente al contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio, avendo cessato di corrispondere il corrispettivo dovuto alla CP_2
per canoni di godimento e spese a partire dal mese di Luglio 2023, ed è stata dichiarata decaduta dal diritto con delibera assunta in data 23 Settembre 2024, comunicata alla stessa con raccomandata del 1.10.2024 (spedita in data 15.102024, restituita al mittente per compiuta giacenza); delibera non impugnata;
• considerato l'ammontare dei canoni insoluti (ammontanti ad Euro 8.693,06 alla data del 31.3.2025, data della redazione del ricorso, poi aumentati all'importo di Euro
12.138,06, alla data della discussione del ricorso) e la risalenza nel tempo della violazione dell'obbligazione di versamento dei canoni (la parte resistente risulta ha omesso di versare i canoni dal mese di Luglio 2023), l'inadempimento dell'assegnataria appare certamente di rilevanza risolutoria e comporta la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti, ad oggi ammontanti ad €
12.138,06;
• in considerazione dell'entità degli insoluti la data di esecuzione va fissata entro trenta giorni (ovvero il g. 10.12.2025);
• le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffe professionale (D.M. 147/2022);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento dell'assegnataria dell'alloggio Signora CP_1
pagina 3 di 4 Balestra il contratto denominato “atto di assegnazione in godimento” del 28.1.2022, relativo all'alloggio sito in Settimo Milanese (MI), Via Albarella nr. 6, al primo piano, contraddistinto dal nr. di interno 1 - composto da nr. 2 locali e relativi servizi, di complessivi mq. 61; contraddistinto al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 22, mappale nr. 51, subalterno nr. 1 -, unitamente al vano solaio di pertinenza, sito nel medesimo stabile all' ultimo piano, contraddistinto dal nr. 11;
2. condanna a rilasciare l'immobile suddetto e la relativa pertinenza, Controparte_1
libero di persone, di animali e di cose, nella piena disponibilità della parte ricorrente;
3. fissa per l'esecuzione la data del 10.12.2025;
4. condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 12.138,06, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo.
5. Condanna, infine, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13921/2025 R.G. promossa da:
LIBERA UNIONE MUTUALISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA (O IN
BREVE LUM) (C.F./P.I. , in persona del Presidente del C.d.A. in carica, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian CERZA (C.F. ) e C.F._1
dall'Avv. Thomas Marco FIAMINGO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano, Via Boschetti n. 6;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: godimento alloggio cooperativo – risoluzione e rilascio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 1.10.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 26.6.2025 (all'esito della quale veniva fissata una nuova udienza per la discussione del ricorso, stante il fatto che la notificazione del ricorso introduttivo e del Decreto di fissazione della udienza era avvenuta senza l'osservanza del termine a comparire) ed in data 1.10.2025 (nel corso della quale si procedeva alla discussione del ricorso), osserva: deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della parte resistente, la quale, dopo la regolare notificazione del ricorso e del decreto, non si è costituita in giudizio;
ritenuto in fatto che:
• (in seguito anche solo ), già Controparte_2
- in forza di atto di fusione del 12.3.2024 a Controparte_4
rogito del Notaio Dr -, con ricorso datato 31.3.2025, iscritto a Persona_1
ruolo in data 9.4.2025, ha chiesto di accertare e dichiarare la Signora CP_1
decaduta dalla qualità di Socia della Cooperativa, di dichiarare risolto il
[...]
contratto sottoscritto dalle parti in data 28.1.2022 e, conseguentemente, di condannare la Signora al rilascio dell'alloggio sito in Settimo Milanese CP_1
(MI), Via Albarella nr. 6, al primo piano, contraddistinto dal nr. di interno 1 - composto da nr. 2 locali e relativi servizi, di complessivi mq. 61; contraddistinto al
N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 22, mappale nr.
51, subalterno nr. 1 -, unitamente al vano solaio di pertinenza, sito nel medesimo stabile all' ultimo piano, contraddistinto dal nr. 11, nonché la condanna della stessa resistente al pagamento dei canoni di godimento scaduti, indennità di occupazione e spese non corrisposte, per l'importo di € 8.693,06, oltre interessi;
pagina 2 di 4 • la parte resistente è rimasta contumace;
• all'esito della discussione la causa il Giudice si è riservato di provvedere;
• la parte resistente risulta inadempiente al contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio, avendo cessato di corrispondere il corrispettivo dovuto alla CP_2
per canoni di godimento e spese a partire dal mese di Luglio 2023, ed è stata dichiarata decaduta dal diritto con delibera assunta in data 23 Settembre 2024, comunicata alla stessa con raccomandata del 1.10.2024 (spedita in data 15.102024, restituita al mittente per compiuta giacenza); delibera non impugnata;
• considerato l'ammontare dei canoni insoluti (ammontanti ad Euro 8.693,06 alla data del 31.3.2025, data della redazione del ricorso, poi aumentati all'importo di Euro
12.138,06, alla data della discussione del ricorso) e la risalenza nel tempo della violazione dell'obbligazione di versamento dei canoni (la parte resistente risulta ha omesso di versare i canoni dal mese di Luglio 2023), l'inadempimento dell'assegnataria appare certamente di rilevanza risolutoria e comporta la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti, ad oggi ammontanti ad €
12.138,06;
• in considerazione dell'entità degli insoluti la data di esecuzione va fissata entro trenta giorni (ovvero il g. 10.12.2025);
• le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffe professionale (D.M. 147/2022);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento dell'assegnataria dell'alloggio Signora CP_1
pagina 3 di 4 Balestra il contratto denominato “atto di assegnazione in godimento” del 28.1.2022, relativo all'alloggio sito in Settimo Milanese (MI), Via Albarella nr. 6, al primo piano, contraddistinto dal nr. di interno 1 - composto da nr. 2 locali e relativi servizi, di complessivi mq. 61; contraddistinto al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 22, mappale nr. 51, subalterno nr. 1 -, unitamente al vano solaio di pertinenza, sito nel medesimo stabile all' ultimo piano, contraddistinto dal nr. 11;
2. condanna a rilasciare l'immobile suddetto e la relativa pertinenza, Controparte_1
libero di persone, di animali e di cose, nella piena disponibilità della parte ricorrente;
3. fissa per l'esecuzione la data del 10.12.2025;
4. condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 12.138,06, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo.
5. Condanna, infine, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4