Accoglimento
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03079/2025REG.PROV.COLL.
N. 09757/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cuniberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mondovì, corso Statuto, 26,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6994/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di diniego di concessione della cittadinanza -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, emanato dal Ministero dell’Interno;
- di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- residente in Italia da circa venticinque anni, ha presentato in data -OMISSIS- istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) , della legge n. 91/1992.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato per la presenza di pregiudizi di carattere penale, emersi nel corso dell’istruttoria, per violazione degli obblighi di assistenza familiare -OMISSIS-, violenza sessuale e privata -OMISSIS- e percosse e minacce -OMISSIS-. In sede di contraddittorio procedimentale, il Ministero non ha valutato gli elementi forniti in riscontro al preavviso di rigetto ex art. 10- bis perché ritenuti tardivi rispetto al termine di legge.
2. – Il cittadino -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio deducendo due motivi censori: da un lato, la violazione ed errata applicazione dell’art. 10- bis , legge n. 241/1990 atteso che sarebbe documentabile per tabulas che le controdeduzioni erano state tempestive e, comunque, l’Amministrazione avrebbe avuto il dovere di esaminarle; dall’altro, la violazione ed errata applicazione dell’art. 9, co. 1, lett. f) , legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere nelle forme del travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dell’istruttoria, disparità di trattamento, difetto della motivazione ed ingiustizia manifesta dato che il diniego si sarebbe basato essenzialmente su un’asserita carenza di inserimento del richiedente nella comunità nazionale per l’esistenza dei precedenti penali dei quali non è stato valutato l’esito favorevole, consistito nell’archiviazione delle notitiae criminis per violazione degli obblighi di assistenza familiare, percosse e minacce e nel proscioglimento perché il fatto non sussiste rispetto all’addebito di violenza sessuale e privata.
3. – Il primo giudice, premessa una cornice di inquadramento sulla natura ampiamente discrezionale del procedimento di naturalizzazione e sui correlativi margini di sindacato del giudice amministrativo, ha respinto il ricorso osservando, partitamente, che, con riguardo alla violazione dell’art. 10- bis legge 241/1990 riteneva di dare continuità a quell’orientamento antecedente alla novella normativa del 2020 per cui siffatto vizio non avrebbe portata invalidante laddove il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Nella specie, gli elementi che la parte invoca a sostegno della propria posizione, giudicandoli determinanti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità per l’acquisizione dello status , erano stati comunque acquisiti nel corso dell’istruttoria dal Ministero dell’interno, grazie all’informativa della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” -OMISSIS-, in cui si dava contezza dell’esito favorevole delle vicende giudiziarie penali, a seguito dell’intervenuta remissione di querela e archiviazione, concludendo cionondimeno con l’espressione di un parere contrario all’accoglimento dell’istanza. Per tali ragioni, l’esito provvedimentale non avrebbe potuto esser diverso.
Con riguardo al secondo motivo, teso a denunciare l’istruttoria incompleta, il primo giudice ha opinato che l’Amministrazione, nonostante la remissione di querela e l’archiviazione intervenute, avrebbe potuto, comunque, prendere in considerazione le condotte contestate, in quanto espressione di reati d’indole violenta - quali sono i delitti di percosse, minacce, violenza sessuale e violenza privata - a prescindere dal ritiro della denuncia, ed a prescindere dall’esito penale, in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite; secondo tale angolo visuale, il “fatto storico” sotteso alle vicende emerse sul conto dell’istante assumerebbe particolare valore sintomatico della personalità, determinante in senso ostativo nel procedimento di acquisizione dello status civitatis .
4. – Il cittadino -OMISSIS- insorge, dunque, in appello avverso la prefata statuizione di primo grado e ripropone i motivi disattesi in prime cure che vengono sintetizzati di seguito.
I. Error in iudicando in merito alla violazione ed errata applicazione dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990 e all’eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
L’appellante deduce che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il contributo partecipativo, comunque giunto nei termini, e non può trovare applicazione la teorica dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21- octies , secondo comma, legge n. 241/1990 atteso che, in disparte l’impatto della novella di cui al d.l. n. 76/2020, non ricorrerebbe nel caso di specie l’omissione del preavviso di rigetto, bensì la pretermissione della memoria difensiva pur prodotta nei termini.
In più, l’appellante argomenta che gli elementi addotti non si sarebbero esauriti sul piano degli esiti penali, ma si sarebbero estesi anche alla complessiva condizione personale del ricorrente, al livello di integrazione raggiunto, nonché alle prove documentali relative all’insussistenza degli eventi contestati in sede penale.
II. Error in iudicando in merito alla violazione ed errata applicazione dell’art. 9, co. 1, lett. f), l. n. 91/1992 e all’eccesso di potere nelle forme del travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dell’istruttoria, disparità di trattamento, difetto della motivazione e ingiustizia manifesta.
L’appellante obietta che l’Autorità competente, nell’ambito del suo potere avrebbe dovuto valutare la complessiva condizione di integrazione del richiedente, sotto molteplici profili: lavoro, vita sociale, radicamento sul territorio e non solo l’esistenza di eventuali precedenti di natura penale, mentre con riguardo all’analisi degli episodi che potrebbero in astratto configurare fattispecie penalmente rilevanti, sugli stessi avrebbe dovuto essere svolta una valutazione completa e approfondita e non asettica. In particolare, rileva l’appellante che per i fatti astrattamente più gravi - violenza sessuale e violenza privata - è intervenuta assoluzione con formula piena, mentre gli altri sono stati direttamente archiviati in fase di indagini preliminari.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di appello per resistere al ricorso con mera comparsa di stile.
6. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è fondato.
8. – In linea generale, preme rilevare che il tenore motivazionale del provvedimento impugnato appare il frutto di una istruttoria sbrigativa, al pari dell’apparato argomentativo della pronuncia di prime cure, che riproduce l’inappuntabile elaborazione giurisprudenziale sviluppata sul tema della concessione della cittadinanza senza tuttavia calare effettivamente in concreto le coordinate ermeneutiche sulle emergenze effettuali della fattispecie controversa.
9. – Venendo al primo motivo di appello, di indole procedimentale, emerge pacificamente ex actis che il preavviso di rigetto è stato notificato il 21 marzo 2018 e le controdeduzioni sono state inviate via pec il 30 marzo 2018, dunque palesemente entro il termine di dieci giorni previsto dalla disciplina primaria. Nondimeno, l’Amministrazione rimarca nel corpo del provvedimento che l’istante “ non ha inviato le osservazioni al riguardo nei termini stabiliti dalla legge ”. Peraltro, nelle osservazioni difensive l’appellante ha fornito ulteriori elementi a comprova della propria integrazione nella comunità nazionale oltre ad illustrare compiutamente l’archiviazione o l’assoluzione da tutti i procedimenti penali.
9.1. – A dispetto di quanto opinato dal primo giudice, non si può invocare in questo caso il meccanismo del vizio procedimentale non invalidante, indipendentemente dai possibili argomenti di diritto transitorio inerenti allo ius superveniens di cui al d.l. n. 76/2020. Segnatamente, nel caso di specie il contraddittorio procedimentale ha avuto ritualmente luogo, peraltro con riscontro puntuale dell’interessato, indi l’Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare le osservazioni difensive trincerandosi dietro l’affermazione stereotipata dell’ininfluenza ai fini della determinazione del contenuto provvedimentale.
Così non può essere per una pluralità di ragioni: vuoi perché in presenza di una memoria tempestiva l’Amministrazione deve dare conto quantomeno della sua esistenza, nonché di averla valutata pur decidendo di disattenderla; vuoi perché il tenore spiccatamente discrezionale delle determinazioni sottese ai procedimenti de quibus impone un’attenta disamina delle osservazioni difensive senza possibilità di appellarsi ad esiti tralatiziamente predeterminati.
Ad IA , valga osservare che, quand’anche la memoria fosse risultata tardiva, per prevalente e condivisa giurisprudenza di primo grado, il termine di dieci giorni di cui al citato art. 10- bis , che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge, conseguendone che le osservazioni degli interessati, ancorché tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall’amministrazione procedente (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 maggio 2024, n. 431; T.A.R. Veneto, sez. II, 11 aprile 2018, n. 377; T.R.G.A. Trento, 16 luglio 2021, n. 120; T.A.R. Molise, sez. I, 29 aprile 2019, n. 144; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 12 dicembre 2018, n. 1800). Pertanto, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a esaminare tutte le osservazioni e i documenti prodotti dall’interessato, ancorché oltre il decimo giorno dalla notifica del preavviso di rigetto, che fossero comunque pervenuti prima dell’adozione del provvedimento finale.
10. – Andando poi nel merito delle cause ostative al riconoscimento della cittadinanza, la motivazione resa dal Ministero risulta del tutto inappagante sin dalla prima istruttoria, svolta dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cuneo, dalla quale emerge che, ravvisata la sussistenza di due denunce da parte dell’ex moglie sul conto dell’appellante per “ percosse e minaccia ” e per “ violenza sessuale e privata ”, il Comando ha espresso parere contrario giacché “ le due vicende giudiziarie che si sono concluse favorevolmente a seguito della intervenuta remissione di querela ed archiviazione, testimoniano una minor assimilazione alla nostra società ed ingenerano dubbi sui suoi sentimenti di italianità ”. Il provvedimento ministeriale, invece, del tutto obliando gli esiti ampiamente favorevoli delle vicende penali, si è limitato a richiamare genericamente la diversità dei criteri di valutazione delle condotte ai fini della configurabilità di una responsabilità penale e ai diversi fini del giudizio di sussistenza delle condizioni di piena integrazione richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
10.1. – A dispetto delle scarne e stereotipe argomentazioni ministeriali va rimarcato, in primis , che consta pacificamente per tabulas che i procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) sono stati prontamente archiviati in sede di indagini preliminari (decreti di archiviazione -OMISSIS- del G.I.P. del Tribunale di Cuneo), quello per minacce e percosse è stato parimenti archiviato per rimessione della querela (decreto di archiviazione -OMISSIS- del Giudice di Pace), mentre quello per violenza sessuale e violenza privata è stato definito con sentenza di assoluzione con formula dubitativa perché il fatto non sussiste (sentenza -OMISSIS- emessa dal G.U.P. del Tribunale di Cuneo all’esito di giudizio abbreviato).
10.2. – Al riguardo, senza voler contraddire gli indirizzi giurisprudenziali relativi alla possibilità di esprimere un giudizio di insussistenza delle condizioni di integrazione del richiedente anche in assenza di condanne penali, e anzi finanche in assenza di procedimenti penali, ed all’ampia discrezionalità che connota le valutazioni operate dall’Amministrazione sulle condotte ascritte al richiedente in questa tipologia di procedimento, va nondimeno rimarcato che tale discrezionalità comporta un onere motivazionale particolarmente pregnante laddove il giudizio sfavorevole sia tratto da specifiche condotte, quanto meno con riguardo alla loro oggettiva sussistenza storica ed alla loro valenza ostativa; al riguardo, con riguardo a fattispecie nelle quali il diniego era motivato con richiamo a segnalazioni di reato ovvero a procedimenti penali di cui non erano noti i successivi esiti giudiziali, la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato che in tali casi è necessario un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve essere poi logicamente seguito da un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti, con un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2024, n. 10221, id. 11 luglio 2023, n. 6791; id., 26 aprile 2022, n. 3185; id., 3 marzo 2021, n. 1826; id., 14 maggio 2019, n. 3121; id., 20 marzo 2019, n. 1837).
10. 3. – Siffatta ratio decidendi deve trovare a fortiori applicazione in fattispecie, come quella per cui è causa, in cui vi sia addirittura un accertamento negativo o, comunque, dubitativo del giudice penale circa la sussistenza stessa del fatto storico ritenuto ostativo alla concessione dello status civitatis , di tal ché viene a mancare il sostrato fattuale posto a base del sillogismo indiziario sullo stato di (mancata) integrazione socio-culturale e sulla complessiva meritevolezza dello straniero che faccia richiesta di entrare a far parte della comunità nazionale con pienezza di diritti e di doveri.
In definitiva, gli esiti ampiamente favorevoli registrati in sede penale dall’appellante, vuoi per pronunce assolutorie, vuoi per archiviazioni de plano in sede di indagini preliminari, sono stati radicalmente pretermessi dall’Amministrazione in sede di reiezione dell’istanza determinando una grave lacuna istruttoria e motivazionale del provvedimento finale alla stregua dei rigorosi parametri dianzi enucleati.
10.4. – A ciò si aggiunga che l’appellante offre copiosi supporti documentali inerenti il suo stabile inserimento nel tessuto socio-economico della comunità locale: nell’ordine, comprova una condizione lavorativa tendenzialmente stabile, lo svolgimento di attività di volontariato e l’assolvimento puntuale dei doveri di mantenimento verso moglie e figlio, vive ormai in Italia dal 1998 osservando una condotta sostanzialmente esente da mende alla luce del suo casellario giudiziale privo di pregiudizi, mentre le uniche “macchie” sul passato dell’appellante attengono alla travagliata relazione con la ex moglie, da cui sono scaturite le notizie di reato a suo carico, definitesi tutte a suo favore con assoluzioni o archiviazioni.
10.5. – In definitiva, l’istruttoria ministeriale sconta un intollerabile tasso di superficialità e non dà minimamente conto né delle controdeduzioni dell’appellante né delle risultanze penali aggiornate appiattendosi supinamente sulle note istruttorie negative formulate dalla locale stazione dei Carabinieri e dalla Questura.
11. – Per tali ragioni, l’appello è fondato sotto entrambi i profili dedotti e deve essere accolto, sicché in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato, fatta salva la riedizione del potere da parte del Ministero appellato nel rispetto degli effetti conformativi della presente pronuncia.
12. – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.