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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott.ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.499/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO CRISTINA CodiceFiscale_1 che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF CP_1
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR C/O AVV. PIETRO AGLIANO' C.F._2
50 AVOLA presso lo studio dell'avv. PRESTIANNI VINCENZO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 chiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1 personale da . CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 7.2.1963 , dal quale erano nati quattro figli maggiorenni ed autonomi, era entrato in crisi a causa del carattere prevaricatore del marito che nel corso dei lunghi anni di matrimonio aveva condizionato la sua personalità, sino a determinare l'insorgere della irreversibile crisi coniugale.
Chiedeva disporsi a carico del marito l'onere di contribuire al suo mantenimento mediante pagamento della somma mensile di € 600.00 e formulava altresì domanda di restituzione di somme che asseriva essere state illegittimamente prelevate da . CP_1
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi si costituiva in giudizio che CP_1 prendeva atto della domanda di separazione formulata dalla ricorrente, tuttavia contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente anche relativamente alle sue effettive condizioni economiche .
Alla prima udienza le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano emettersi sentenza di separazione .
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni osserva il Collegio che le parti, come sopra rilevato, nel corso della prima udienza di comparizione hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali avendo la ricorrente accettato la proposta avanzata in via conciliativa dal resistente di corresponsione di un importo pari a € 300.00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, importo che pare a questo Collegio conforme ai principi regolatori della materia, in ragione delle reciproche risorse delle parti e delle loro esigenze di vita.
Le altre domande di parte ricorrente (relative alla restituzione di somme di danaro assertamente di sua esclusiva pertinenza che sarebbero state prelevate dal marito senza il suo consenso) devono ritenersi in questa abbandonate , stante l'accettazione della proposta conciliativa e, in ogni caso,
l'esame delle stesse esula dall'oggetto del presente procedimento .
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento e delle ragioni post a sostegno delle decisione possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale tra coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 7.2.1963 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di san
LE di RI al n. 7 anno 1963 parte II ) ; pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 300.00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
compensa tra le parti le spese del procedimento;
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Caltagirone il 12/11/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott.ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.499/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO CRISTINA CodiceFiscale_1 che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF CP_1
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR C/O AVV. PIETRO AGLIANO' C.F._2
50 AVOLA presso lo studio dell'avv. PRESTIANNI VINCENZO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 chiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1 personale da . CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 7.2.1963 , dal quale erano nati quattro figli maggiorenni ed autonomi, era entrato in crisi a causa del carattere prevaricatore del marito che nel corso dei lunghi anni di matrimonio aveva condizionato la sua personalità, sino a determinare l'insorgere della irreversibile crisi coniugale.
Chiedeva disporsi a carico del marito l'onere di contribuire al suo mantenimento mediante pagamento della somma mensile di € 600.00 e formulava altresì domanda di restituzione di somme che asseriva essere state illegittimamente prelevate da . CP_1
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi si costituiva in giudizio che CP_1 prendeva atto della domanda di separazione formulata dalla ricorrente, tuttavia contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente anche relativamente alle sue effettive condizioni economiche .
Alla prima udienza le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano emettersi sentenza di separazione .
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni osserva il Collegio che le parti, come sopra rilevato, nel corso della prima udienza di comparizione hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali avendo la ricorrente accettato la proposta avanzata in via conciliativa dal resistente di corresponsione di un importo pari a € 300.00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, importo che pare a questo Collegio conforme ai principi regolatori della materia, in ragione delle reciproche risorse delle parti e delle loro esigenze di vita.
Le altre domande di parte ricorrente (relative alla restituzione di somme di danaro assertamente di sua esclusiva pertinenza che sarebbero state prelevate dal marito senza il suo consenso) devono ritenersi in questa abbandonate , stante l'accettazione della proposta conciliativa e, in ogni caso,
l'esame delle stesse esula dall'oggetto del presente procedimento .
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento e delle ragioni post a sostegno delle decisione possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale tra coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 7.2.1963 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di san
LE di RI al n. 7 anno 1963 parte II ) ; pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 300.00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
compensa tra le parti le spese del procedimento;
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Caltagirone il 12/11/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo