Decreto presidenziale 17 novembre 2025
Decreto presidenziale 19 novembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2025, proposto dal sig. SI MA, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Forino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Castrocielo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Annalisa Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Castrocielo nel procedimento per rilascio di autorizzazione paesaggistica in subdelega, avviato con istanza del 21 agosto 2025;
- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrocielo;
Viste le produzioni versate dal ricorrente in atti il 6 e 10 dicembre 2025, con cui: i) è stato comprovato il sopravvenuto rilascio, in data 2 dicembre 2025, dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune; ii) è stata chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese di lite;
Visto l'art. 34, comma 5 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente è insorto, ex artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Castrocielo sulla sua istanza tesa a conseguire l’autorizzazione paesaggistica, istanza presentata il 21 agosto 2025 e spontaneamente integrata l’11 settembre 2025;
- in corso di causa, parte ricorrente ha depositato in giudizio il sopravvenuto provvedimento autorizzativo comunale, intervenuto il 2 dicembre 2025, e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese di lite;
- il Comune si è costituito in resistenza al ricorso;
- all’udienza camerale del 19 dicembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione;
Ritenuto preliminarmente che vada rilevata d’ufficio, come già prospettato alle parti in udienza, la tardività dei documenti e delle memorie depositati in giudizio dal Comune di Castrocielo rispettivamente il 15 e il 16 dicembre 2025; il loro deposito, infatti, è avvenuto oltre il termine dimezzato previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, ultimo inciso e 87, comma 3 del cod. proc. amm.; pertanto, i documenti e la memoria non possono essere presi in considerazione dal Tribunale, con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto e di annettervi rilevanza;
Considerato che:
- ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., atteso che il conseguimento, da parte del ricorrente, dell’autorizzazione paesaggistica, seppur in corso di causa, soddisfa pienamente la sua pretesa sostanziale, avendo egli conseguito il bene della vita divisato;
- “ la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché – come nella fattispecie in discorso NDR - la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite. Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere ” (cfr. ex multis , T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 204/2023 e in senso analogo Cons. St., III, n. 383/2018; id., IV, n. 3638/2017);
- non resta, allora, che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la condanna del Comune di Castrocielo al pagamento delle spese di lite, in considerazione del fatto che:
- l’autorizzazione richiesta è stata rilasciata soltanto dopo la proposizione del ricorso;
- l’assenza prolungata di un impiegato comunale, dedotta dal legale del Comune in sede di discussione, non impediva a quest’ultimo l’adozione di ogni misura organizzativa utile od opportuna per fornire comunque all’istante una risposta nei termini di legge;
- l’eccezione di difetto di legittimazione del Comune, sollevata sempre in sede di discussione, non coglie nel segno, in quanto: 1) la pretesa ricorsuale è stata rivendicata proprio nei confronti dell’ente locale (c. d. teoria della prospettazione), atteso che è stata censurata la sua inerzia nel provvedere; 2) detto ente ha seppur tardivamente provveduto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Castrocielo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge e al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ON MM IS, Presidente
MI CA, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI CA | IN ON MM IS |
IL SEGRETARIO