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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°8324 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8324 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità, rispettivamente, di figli e moglie di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 nato a [...] il [...] e deceduto in San Marcellino (CE) in data 08.10.2014, elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Passaggio Natta n. 14, presso lo studio degli avv.ti
OL AN e RG OR, che li rappresentano e difendono in virtù, rispettivamente, della procura alle liti generale nonché della procura alle liti speciale in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
(C.F./ P.IVA , quale Impresa designata per il Fondo Controparte_1 P.IVA_1
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste
n. 192, presso lo studio dell'avv. Giorgio Schiavo, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti rilasciata per atto del Notar rep. n. 186905 racc. n. 30367 del Persona_2
18.12.2014
Convenuta
E
1 R.g.n°8324 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
(C.F: ), domiciliata in Villa di Briano (CE), Controparte_2 C.F._5 alla Via Amerigo Vespucci n. 12
Convenuta - contumace
NONCHÉ
(C.F: ), domiciliato in Villa di Briano (CE) alla Via CP_3 C.F._6
Magellano n. 3
Convenuto- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in qualità, rispettivamente, di figli e moglie di , nato a [...] Parte_3 Persona_1 di Briano (CE) il 13.01.1942 e deceduto in San Marcellino (CE) in data 08.10.2014, convenivano in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la nella qualità di impresa designata per Controparte_1 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, e esponendo:- che, il giorno Controparte_2 CP_3
08.10.2014, verso le ore 11:10 circa, in San Marcellino (CE), alla Via Roma, il sig. , Persona_1 mentre era alla guida della propria bicicletta e procedeva regolarmente e strettamente sulla propria destra in direzione San Marcellino centro, aveva riportato lesioni personali gravissime, poi rivelatesi mortali, a seguito del tamponamento della suddetta bicicletta da parte della vettura Hyundai Santa Fe targata DB627NV, risultata – come da sentenza penale n. 1132/2020, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, passata in cosa giudicata – di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. Controparte_2
- che, più precisamente, il sinistro si era verificato poiché il conducente CP_3 dell'autovettura Hyundai Santa Fe, proveniente da tergo lungo la predetta Via Roma, improvvisamente aveva tamponato la bicicletta, che era rovinata al suolo unitamente al suo conducente;
- che il sig. aveva riportato, nell'occasione, lesioni gravissime, consistite Persona_1 in “grave lesività cranica con frattura della volta e della base cranica ed emorragia cerebrale”, che ne avevano determinato il decesso;
- che il veicolo Hyundai Santa Fe targato DB627NV, come accertato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro e confermato da informativa Consap, era risultato privo di valida copertura assicurativa;
- che, pertanto, era stata inoltrata richiesta di risarcimento danni anche all'impresa designata, con specificazione e allegazione della documentazione sopra richiamata;
- che, con sentenza n. 1132/2020, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord (R.G.N.R. n. 15052/14), divenuta irrevocabile il 16.11.2020, era stata accertata la responsabilità penale di in relazione al sinistro de quo e riconosciuto il diritto al risarcimento del CP_3
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danno in favore delle parti civili costituite, nonché liquidata una provvisionale a favore degli eredi;
- che l'impresa designata aveva provveduto al pagamento dell'importo a titolo di provvisionale, ma non aveva provveduto poi al pagamento del residuo risarcimento;
- che, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, era stata formulata richiesta affinché il Tribunale provvedesse alla liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni, anche d'ufficio, stante il comportamento dell'impresa assicuratrice che, nonostante l'esistenza di una sentenza di condanna penale e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, non aveva provveduto al pagamento del residuo risarcimento;
- che, in ogni caso, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 96 c.p.c., poteva essere pronunciata la condanna dell'impresa assicuratrice, nella qualità, al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre alle spese di giudizio;
- che, come risultante in sede penale e trascritto nella sentenza passata in giudicato, il veicolo Hyundai Santa Fe era stato, in data antecedente al sinistro, venduto con scrittura privata e sottoscrizione di effetti cambiari alla sig.ra CP_2
- che le richieste stragiudiziali di risarcimento inoltrate alla suddetta impresa assicuratrice
[...] non aveva sortito alcun effetto.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “A) Dichiararsi essi, e Controparte_2
unici ed esclusivi responsabili del sinistro di cui sopra;
B) Condannarsi, in CP_3 conseguenza, i convenuti tutti in solido nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni, in favore degli istanti, nella dichiara qualità, nella misura che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi dal fatto e danno da svalutazione monetaria, biologico, morale jure proprio ed ereditario, di vita di relazione, patrimoniale, esistenziale, etc e spese anche funerarie: il tutto da intendersi di valore indeterminabile;
C) Con vittoria di spese, competenze di giudizio, I.V.A. C.p.A. e spese generali con attribuzione e sentenza provvisoriamente esecutiva.” (cfr. pag.
4-5 dell'atto di citazione)
Si costituiva nel giudizio nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, che eccepiva: - in via preliminare, che la garanzia assicurativa era limitata al massimale di legge di €.5.000.000,00 per ogni sinistro e senza possibilità di ulteriori estensioni economiche;
- la improponibilità dell'azione proposta per mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07.09.2005 n. 209; - la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio;
- la sussistenza di un concorso di colpa a carico del de cuius Per_1
per non aver osservato la regola imposta dall'art. 143 del Codice della Strada per cui i veicoli
[...] devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori;
-che, in esecuzione di quanto statuito dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza penale n. 1132/2020, aveva provveduto a corrispondere agli odierni attori il complessivo
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importo di €.225.000,00 (di cui: €.75.000,00 in favore di;
€.75.000,00 in favore Parte_1 di €.75.000,00 in favore di ), tramite bonifico disposto in Parte_2 Parte_3 favore del loro nominato procuratore speciale Avv.to RG OR, nonché l'importo di
€.7.853,41 a titolo di spese processuali relative al giudizio penale.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) dichiarare
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione in riferimento alla mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07.09.2005 n. 209; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti. IN VIA ISTRUTTORIA: 1) disporre
l'acquisizione di ufficio di tutti gli atti facenti parte del fascicolo di ufficio del procedimento penale
n. 15052/2014 R.G.N.R. Mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord definito con sentenza n. 1132/2020 Tribunale Napoli Nord;
2) disattendere e rigettare qualsivoglia richiesta di prova testimoniale sulla dinamica dell'incidente avendo le Forze dell'Ordine, intervenute sul luogo del sinistro, accertato l'assenza di persone in grado di riferire di aver assistito all'evento sinistroso;
3) in caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice sulla dinamica dell'incidente, abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse circostanze dedotte dagli attori e con gli stessi testi;
4) disporre consulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro con riferimento allo stato dei luoghi, alla velocità tenuta dal veicolo e dalla bicicletta, ai danni subiti dal veicolo e dalla bicicletta. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda attorea così come proposta nei confronti della , quale Impresa Controparte_1
Designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, siccome infondata, non provata e non dimostrata e, per l'effetto, condannare ciascuno degli attori alla restituzione in favore della
[...]
di tutte le somme che essi hanno percepito in esecuzione della sentenza penale n. Controparte_1
1132/2020 del Tribunale di Napoli Nord sia a titolo di provvisionale in relazione al risarcimento dei danni sia a titolo di spese processuali. Spese e compenso del giudizio vinti. IN VIA SUBORDINATA
E NEL MERITO: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, così come proposta nei confronti della : 1) dare atto che nella produzione dell'evento hanno Controparte_1 concorso in egual misura ambedue i conducenti ex art. 2054 II comma c.c. e, per l'effetto, attribuire la correlativa parte di responsabilità a ciascuno di essi e, conseguentemente, operare una riduzione nella misura del 50% dell'entità delle somme spettanti agli attori a titolo di risarcimento del danno;
2) dichiarare sussistente una concorrente responsabilità a carico del de cuius per la Persona_1 sua condotta di guida colposa siccome posta in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale e, conseguentemente, operare una congrua riduzione dell'entità delle somme spettanti agli
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attori a titolo di risarcimento del danno;
3) dare atto che la ha già dato Controparte_1 esecuzione alla sentenza penale n. 1132/2020 del Tribunale di Napoli Nord versando agli attori ed al procuratore costituito per loro conto nel suddetto giudizio le somme tutte liquidate sia a titolo di risarcimento dei danni - € 225.000,00 - sia a titolo di spese di lite - € 7.853,41 – e, conseguentemente, decurtare siffatti importi dalle somme che verranno liquidate in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali;
4) contenere, in ogni caso, la condanna della
[...]
, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia delle vittime della strada, entro il limite del massimale di legge cioè fino alla concorrenza della somma di € 5.000.000,00; il tutto senza possibilità di ulteriori estensioni economiche. Con riserva di ulteriori richieste sia istruttorie sia di merito in relazione alle avverse deduzioni.” (cfr. pag. 23-25 della comparsa di costituzione e risposta).
Benchè ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano e Controparte_2 [...]
che rimanevano contumaci. CP_3
Esaminati gli atti, all'udienza del 23.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e non Controparte_2 CP_3 costituitisi nel presente giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nei loro confronti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che quest'ultimo ha consentito di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dei convenuti e permesso alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, dichiarata la legittimazione attiva degli attori, la quale risulta dimostrata dal certificato di morte del sig. e dello stato di famiglia integrale, rilasciato in data Persona_1
09.11.2015 dal Comune di San Marcellino, depositato dagli attori all'atto della costituzione.
Sussiste la legittimazione passiva degli odierni convenuti, che si desume dalla documentazione presente agli atti nonché dalla documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento penale n. 15052/14 mod. 21, n. 26941/15 mod. 16, instaurato dinanzi al Tribunale di
Napoli Nord, conclusosi con la sentenza n. 1132/2020, pronunciata nei confronti dell'imputato
[...] in data 02.07.2020, depositata il 28.09.2020 e divenuta irrevocabile il 16.11.2020, ove si CP_3 erano costituiti parte civile , e e vi aveva Parte_1 Parte_2 Controparte_4 partecipato , quale responsabile civile. Controparte_5
Sul punto, giova rammentare che rientra nei poteri del giudice, per evidenti ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, l'acquisizione di prove raccolte in un
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giudizio diverso. Più esattamente, “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (Cass. 8585/1999; Cass.
15714/2010; Cass. 9843/2014; Cass. 9242/2016; Cass. 31312/2021) e che “ è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con
l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini
d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 C.P.C., il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116/1^ C.P.C. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne
l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee
e rilevanti.”(Cass. 9242/2016).
Ebbene, la legittimazione del Fondo Vittime della Strada – la cui gestione per la Regione
Campania spetta alla – risulta comprovata dalla documentazione versata agli Controparte_5 atti nonchè dall'esame fascicolo penale, la cui acquisizione è stata disposta da codesto giudicante a seguito dell'udienza del 15.03.2024.
Più esattamente, dalla certificazione Consap in atti si evince che, al momento del sinistro, il veicolo Hyundai targato DB627NV fosse privo di copertura assicurativa. Tale conclusione trova ulteriore e decisiva conferma nella sentenza penale e nei relativi atti acquisiti nell'ambito del procedimento penale, dai quali emerge, altresì, che il veicolo era stato trasferito dal sig. Persona_3
– intestatario al PRA – alla sig.ra tramite scrittura privata e che lo
[...] Controparte_2 stesso però era nella disponibilità del sig. conducente del veicolo investitore al CP_3 momento del sinistro.
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Più esattamente, nella sentenza penale si legge: “Il teste (risultano Persona_3 acquisite in atti su consenso delle parti anche le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, il 14.10.2014), venditore d'auto, ha dichiarato di aver venduto una Hyundai Santa Fe a
il 18.6.2013, che alle trattative ha partecipato anche cognato Controparte_2 CP_3 della prima e che conosce personalmente, il quale gli ha anche rilasciato un assegno. Il teste ha aggiunto che dalle conversazioni a cui ha preso parte ha capito che l'auto sarebbe stata in uso a
A seguito del mancato pagamento di alcune rate del prezzo, il teste ha spiegato di CP_3 aver denunciato . Della vendita dell'auto e della denuncia vi è riscontro nella Controparte_2 documentazione versata in atti dal PM (dichiarazione di vendita, atto di proprietà dell'automobile, relative trascrizioni, denuncia del 9.7.2014, cambiali allegate alla denuncia con relativo atto di protesto, c.n.r. conseguente alla denuncia)”. La documentazione in questione, acquisita al fascicolo del procedimento ed esaminata da codesto Giudicante, conferma, dunque, la legittimazione passiva dei convenuti.
Va, poi, dato atto della procedibilità della domanda, atteso l'avvenuto esperimento del procedimento di negoziazione assistita, come comprovato dall'invito alla stipula della relativa convenzione inviato tramite PEC in data 01.06.2021 e 28.01.2022 alla compagnia convenuta, nonché tramite raccomandata A/R, con avvisi di ricevimento del 29.01.2022, ai convenuti CP_2
e
[...] CP_3
Tanto premesso in rito, venendo al merito, si osserva quanto segue.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio, in proprio e quali eredi del sig. Persona_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni (come sopra meglio specificati) ritenuti essere loro derivati dal sinistro dell'08.10.2014 da cui derivò il decesso del loro congiunto che, mentre stava percorrendo alla guida della propria bicicletta Via Roma in San Marcellino (CE), era stato tamponato da tergo dalla vettura Hyundai Santa Fe targata DB627NV, riportando gravissime lesioni personali — consistite in “grave lesività cranica con frattura della volta e della base cranica ed emorragia cerebrale” — che ne avevano determinato il decesso poche ore dopo. Come accertato nella sentenza penale passata in giudicato, il predetto sinistro si era verificato per fatto e colpa del conducente dell'autovettura sig. il quale, sopraggiungendo nella medesima direzione di marcia, CP_3 per imprudenza e negligenza, aveva tamponato la bicicletta condotta dal , facendola Persona_1 rovinare al suolo insieme al suo conducente. La sentenza n. 1132/2020 del Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto CP_3 contestato e l'aveva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ivi costituite, ossia gli odierni attori, rimettendo la liquidazione definitiva al giudice civile, riconoscendo poi, a favore di quest'ultimi, una provvisionale immediatamente esecutiva (per €.75.000,00 ciascuno), poi
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corrisposta da nella spiegata qualità. La predetta sentenza penale, divenuta Controparte_1 irrevocabile in data 16.11.2020, come da attestazione di cancelleria in atti, costituisce la cornice ricostruttiva del fatto storico della vicenda per cui è causa che, stante l'avvenuta definitività, non può essere più rimessa in discussione per limitare o diversamente configurare la condotta del soggetto ivi riconosciuto responsabile.
Orbene, l'art. 651 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile. (Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del
20/08/2018)
Ne consegue che l'accertamento del fatto come accertato nella sentenza passato in giudicato, nei suoi elementi oggettivi ed antigiuridici, non può essere più messo in discussione, potendosi solo valutare e quantificare l'ammontare delle conseguenze dannose che quel fatto penalmente illecito ha causato negli aventi diritto.
Venendo, dunque, ai danni richiesti dagli attori, va rilevato che gli stessi, hanno agito in giudizio chiedendo di “(…) Condannarsi, in conseguenza, i convenuti tutti in solido nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni, in favore degli istanti, nella dichiara qualità, nella misura che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi dal fatto e danno da svalutazione monetaria, biologico, morale jure proprio ed ereditario, di vita di relazione, patrimoniale, esistenziale, etc e spese anche funerarie: il tutto da intendersi di valore indeterminabile”.
Orbene, circa la domanda, proposta dagli attori iure proprio, di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, giova rammentare che, dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" va radicalmente differenziato il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del
30/08/2019).
A tal riguardo, poi, deve ricordarsi che colui che agisce in giudizio quale erede di un soggetto,
“deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto
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di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014)
Ne consegue che, non essendo stata fornita alcuna idonea contestazione, il rapporto parentale può ritenersi dimostrato, al contrario della convivenza che non è stata provata, ad eccezione della sig.ra , moglie del de cuius. Controparte_4
Per la liquidazione del danno, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella più recente formulazione, ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione dei parametri che precedono, per il coniuge (nata il Controparte_4
28.10.1939, di anni 74 al momento del decesso del marito, di anni 72), considerata la presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari (i figli), considerate le Tabelle nella edizione del 2024, come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il segue calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:12
Punti in base all'età della vittima:12
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Punti per convivenza tra congiunto e vittima:16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 52
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (52) determina l'importo di €.203.372,00 da riconoscere a favore di . Controparte_4
Per il figlio (nato il [...], di anni 36 al momento del decesso del Parte_2 padre, di anni 72), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:22
Punti in base all'età della vittima:12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno perché non dimostrata;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti:46
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (46) determina l'importo di €.179.906,00 da riconoscere a favore di Parte_2
Per la figlia (nata il [...], di anni 43 al momento del decesso del Parte_1 padre, di anni 72), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:20
Punti in base all'età della vittima:12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno perché non dimostrata;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 44
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (44) determina l'importo di €.172.084,00 da riconoscere a favore di . Parte_1
I predetti importi vanno, tuttavia, decurtati delle somme già corrisposte da a titolo CP_1 provvisionale, nella misura di euro 75.000,00 per ognuno degli attori. Pertanto, effettuate le predette decurtazioni, agli attori vanno qui riconosciuti gli ulteriori importi ( rispetto a quanto già ricevuto) di: euro 128.372,00 a favore di , euro 104.906,00 a ed euro Controparte_4 Parte_2
97.084,00 a . Parte_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (da identificare con la data del decesso il 08.10.2014) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 08.10.2014, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Null'altro, dunque, può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno, patrimoniale o non patrimoniale, non essendo stato allegato né provato alcun concreto pregiudizio ulteriore, ivi comprese le spese funerarie a titolo di danno patrimoniale emergente.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che indubbiamente le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma sborsata a tale scopo. Tuttavia, occorre fornire al giudice i dati da
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
cui desumere almeno approssimativamente í parametri a cui commisurare la liquidazione, come ad esempio il costo medio delle onoranze funebri nella zona in questione (Cass. n. 1474/1996), evenienza non documentata, così come il tipo di servizio richiesto, e così via (cfr. in tal senso Cass. sez. 3,
Sentenza n. 11684 del 26/05/2014: “Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione”).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile – complessità media, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
L'identità di posizione processuale degli attori comporta l'applicazione, nella liquidazione del compenso, a favore dell'unitario difensore costituito dell'aumento, nella misura del 30% del compenso – stante la natura della controversia e la complessità della lite - di cui all'art.4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che:“ Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
1) DICHIARA la contumacia di e Controparte_2 CP_3
2) ACCOGLIE la domanda e, stante la esclusiva responsabilità di nella causazione CP_3 del sinistro oggetto di causa, per le causali di cui in motivazione, NA Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, e Controparte_2
al pagamento in solido tra loro, di euro 128.372,00 a favore di CP_3 Parte_3
, euro 104.906,00 a favore di ed euro 97.084,00 a favore di
[...] Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio da ognuno di essi, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) NA nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, e al pagamento, in solido tra loro a favore di Controparte_2 CP_3
, e , delle spese del presente giudizio che Controparte_4 Parte_2 Parte_1 si liquidano in €.606,44 per esborsi ed €.11.385,92 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti OL AN e RG
OR, dichiaratosene anticipatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 04.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
13
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8324 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità, rispettivamente, di figli e moglie di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 nato a [...] il [...] e deceduto in San Marcellino (CE) in data 08.10.2014, elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Passaggio Natta n. 14, presso lo studio degli avv.ti
OL AN e RG OR, che li rappresentano e difendono in virtù, rispettivamente, della procura alle liti generale nonché della procura alle liti speciale in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
(C.F./ P.IVA , quale Impresa designata per il Fondo Controparte_1 P.IVA_1
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste
n. 192, presso lo studio dell'avv. Giorgio Schiavo, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti rilasciata per atto del Notar rep. n. 186905 racc. n. 30367 del Persona_2
18.12.2014
Convenuta
E
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
(C.F: ), domiciliata in Villa di Briano (CE), Controparte_2 C.F._5 alla Via Amerigo Vespucci n. 12
Convenuta - contumace
NONCHÉ
(C.F: ), domiciliato in Villa di Briano (CE) alla Via CP_3 C.F._6
Magellano n. 3
Convenuto- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in qualità, rispettivamente, di figli e moglie di , nato a [...] Parte_3 Persona_1 di Briano (CE) il 13.01.1942 e deceduto in San Marcellino (CE) in data 08.10.2014, convenivano in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la nella qualità di impresa designata per Controparte_1 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, e esponendo:- che, il giorno Controparte_2 CP_3
08.10.2014, verso le ore 11:10 circa, in San Marcellino (CE), alla Via Roma, il sig. , Persona_1 mentre era alla guida della propria bicicletta e procedeva regolarmente e strettamente sulla propria destra in direzione San Marcellino centro, aveva riportato lesioni personali gravissime, poi rivelatesi mortali, a seguito del tamponamento della suddetta bicicletta da parte della vettura Hyundai Santa Fe targata DB627NV, risultata – come da sentenza penale n. 1132/2020, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, passata in cosa giudicata – di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. Controparte_2
- che, più precisamente, il sinistro si era verificato poiché il conducente CP_3 dell'autovettura Hyundai Santa Fe, proveniente da tergo lungo la predetta Via Roma, improvvisamente aveva tamponato la bicicletta, che era rovinata al suolo unitamente al suo conducente;
- che il sig. aveva riportato, nell'occasione, lesioni gravissime, consistite Persona_1 in “grave lesività cranica con frattura della volta e della base cranica ed emorragia cerebrale”, che ne avevano determinato il decesso;
- che il veicolo Hyundai Santa Fe targato DB627NV, come accertato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro e confermato da informativa Consap, era risultato privo di valida copertura assicurativa;
- che, pertanto, era stata inoltrata richiesta di risarcimento danni anche all'impresa designata, con specificazione e allegazione della documentazione sopra richiamata;
- che, con sentenza n. 1132/2020, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord (R.G.N.R. n. 15052/14), divenuta irrevocabile il 16.11.2020, era stata accertata la responsabilità penale di in relazione al sinistro de quo e riconosciuto il diritto al risarcimento del CP_3
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
danno in favore delle parti civili costituite, nonché liquidata una provvisionale a favore degli eredi;
- che l'impresa designata aveva provveduto al pagamento dell'importo a titolo di provvisionale, ma non aveva provveduto poi al pagamento del residuo risarcimento;
- che, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, era stata formulata richiesta affinché il Tribunale provvedesse alla liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni, anche d'ufficio, stante il comportamento dell'impresa assicuratrice che, nonostante l'esistenza di una sentenza di condanna penale e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, non aveva provveduto al pagamento del residuo risarcimento;
- che, in ogni caso, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 96 c.p.c., poteva essere pronunciata la condanna dell'impresa assicuratrice, nella qualità, al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre alle spese di giudizio;
- che, come risultante in sede penale e trascritto nella sentenza passata in giudicato, il veicolo Hyundai Santa Fe era stato, in data antecedente al sinistro, venduto con scrittura privata e sottoscrizione di effetti cambiari alla sig.ra CP_2
- che le richieste stragiudiziali di risarcimento inoltrate alla suddetta impresa assicuratrice
[...] non aveva sortito alcun effetto.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “A) Dichiararsi essi, e Controparte_2
unici ed esclusivi responsabili del sinistro di cui sopra;
B) Condannarsi, in CP_3 conseguenza, i convenuti tutti in solido nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni, in favore degli istanti, nella dichiara qualità, nella misura che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi dal fatto e danno da svalutazione monetaria, biologico, morale jure proprio ed ereditario, di vita di relazione, patrimoniale, esistenziale, etc e spese anche funerarie: il tutto da intendersi di valore indeterminabile;
C) Con vittoria di spese, competenze di giudizio, I.V.A. C.p.A. e spese generali con attribuzione e sentenza provvisoriamente esecutiva.” (cfr. pag.
4-5 dell'atto di citazione)
Si costituiva nel giudizio nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, che eccepiva: - in via preliminare, che la garanzia assicurativa era limitata al massimale di legge di €.5.000.000,00 per ogni sinistro e senza possibilità di ulteriori estensioni economiche;
- la improponibilità dell'azione proposta per mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07.09.2005 n. 209; - la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio;
- la sussistenza di un concorso di colpa a carico del de cuius Per_1
per non aver osservato la regola imposta dall'art. 143 del Codice della Strada per cui i veicoli
[...] devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori;
-che, in esecuzione di quanto statuito dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza penale n. 1132/2020, aveva provveduto a corrispondere agli odierni attori il complessivo
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importo di €.225.000,00 (di cui: €.75.000,00 in favore di;
€.75.000,00 in favore Parte_1 di €.75.000,00 in favore di ), tramite bonifico disposto in Parte_2 Parte_3 favore del loro nominato procuratore speciale Avv.to RG OR, nonché l'importo di
€.7.853,41 a titolo di spese processuali relative al giudizio penale.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) dichiarare
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione in riferimento alla mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07.09.2005 n. 209; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti. IN VIA ISTRUTTORIA: 1) disporre
l'acquisizione di ufficio di tutti gli atti facenti parte del fascicolo di ufficio del procedimento penale
n. 15052/2014 R.G.N.R. Mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord definito con sentenza n. 1132/2020 Tribunale Napoli Nord;
2) disattendere e rigettare qualsivoglia richiesta di prova testimoniale sulla dinamica dell'incidente avendo le Forze dell'Ordine, intervenute sul luogo del sinistro, accertato l'assenza di persone in grado di riferire di aver assistito all'evento sinistroso;
3) in caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice sulla dinamica dell'incidente, abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse circostanze dedotte dagli attori e con gli stessi testi;
4) disporre consulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro con riferimento allo stato dei luoghi, alla velocità tenuta dal veicolo e dalla bicicletta, ai danni subiti dal veicolo e dalla bicicletta. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda attorea così come proposta nei confronti della , quale Impresa Controparte_1
Designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, siccome infondata, non provata e non dimostrata e, per l'effetto, condannare ciascuno degli attori alla restituzione in favore della
[...]
di tutte le somme che essi hanno percepito in esecuzione della sentenza penale n. Controparte_1
1132/2020 del Tribunale di Napoli Nord sia a titolo di provvisionale in relazione al risarcimento dei danni sia a titolo di spese processuali. Spese e compenso del giudizio vinti. IN VIA SUBORDINATA
E NEL MERITO: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, così come proposta nei confronti della : 1) dare atto che nella produzione dell'evento hanno Controparte_1 concorso in egual misura ambedue i conducenti ex art. 2054 II comma c.c. e, per l'effetto, attribuire la correlativa parte di responsabilità a ciascuno di essi e, conseguentemente, operare una riduzione nella misura del 50% dell'entità delle somme spettanti agli attori a titolo di risarcimento del danno;
2) dichiarare sussistente una concorrente responsabilità a carico del de cuius per la Persona_1 sua condotta di guida colposa siccome posta in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale e, conseguentemente, operare una congrua riduzione dell'entità delle somme spettanti agli
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attori a titolo di risarcimento del danno;
3) dare atto che la ha già dato Controparte_1 esecuzione alla sentenza penale n. 1132/2020 del Tribunale di Napoli Nord versando agli attori ed al procuratore costituito per loro conto nel suddetto giudizio le somme tutte liquidate sia a titolo di risarcimento dei danni - € 225.000,00 - sia a titolo di spese di lite - € 7.853,41 – e, conseguentemente, decurtare siffatti importi dalle somme che verranno liquidate in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali;
4) contenere, in ogni caso, la condanna della
[...]
, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia delle vittime della strada, entro il limite del massimale di legge cioè fino alla concorrenza della somma di € 5.000.000,00; il tutto senza possibilità di ulteriori estensioni economiche. Con riserva di ulteriori richieste sia istruttorie sia di merito in relazione alle avverse deduzioni.” (cfr. pag. 23-25 della comparsa di costituzione e risposta).
Benchè ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano e Controparte_2 [...]
che rimanevano contumaci. CP_3
Esaminati gli atti, all'udienza del 23.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e non Controparte_2 CP_3 costituitisi nel presente giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nei loro confronti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che quest'ultimo ha consentito di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dei convenuti e permesso alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, dichiarata la legittimazione attiva degli attori, la quale risulta dimostrata dal certificato di morte del sig. e dello stato di famiglia integrale, rilasciato in data Persona_1
09.11.2015 dal Comune di San Marcellino, depositato dagli attori all'atto della costituzione.
Sussiste la legittimazione passiva degli odierni convenuti, che si desume dalla documentazione presente agli atti nonché dalla documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento penale n. 15052/14 mod. 21, n. 26941/15 mod. 16, instaurato dinanzi al Tribunale di
Napoli Nord, conclusosi con la sentenza n. 1132/2020, pronunciata nei confronti dell'imputato
[...] in data 02.07.2020, depositata il 28.09.2020 e divenuta irrevocabile il 16.11.2020, ove si CP_3 erano costituiti parte civile , e e vi aveva Parte_1 Parte_2 Controparte_4 partecipato , quale responsabile civile. Controparte_5
Sul punto, giova rammentare che rientra nei poteri del giudice, per evidenti ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, l'acquisizione di prove raccolte in un
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giudizio diverso. Più esattamente, “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (Cass. 8585/1999; Cass.
15714/2010; Cass. 9843/2014; Cass. 9242/2016; Cass. 31312/2021) e che “ è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con
l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini
d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 C.P.C., il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116/1^ C.P.C. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne
l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee
e rilevanti.”(Cass. 9242/2016).
Ebbene, la legittimazione del Fondo Vittime della Strada – la cui gestione per la Regione
Campania spetta alla – risulta comprovata dalla documentazione versata agli Controparte_5 atti nonchè dall'esame fascicolo penale, la cui acquisizione è stata disposta da codesto giudicante a seguito dell'udienza del 15.03.2024.
Più esattamente, dalla certificazione Consap in atti si evince che, al momento del sinistro, il veicolo Hyundai targato DB627NV fosse privo di copertura assicurativa. Tale conclusione trova ulteriore e decisiva conferma nella sentenza penale e nei relativi atti acquisiti nell'ambito del procedimento penale, dai quali emerge, altresì, che il veicolo era stato trasferito dal sig. Persona_3
– intestatario al PRA – alla sig.ra tramite scrittura privata e che lo
[...] Controparte_2 stesso però era nella disponibilità del sig. conducente del veicolo investitore al CP_3 momento del sinistro.
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Più esattamente, nella sentenza penale si legge: “Il teste (risultano Persona_3 acquisite in atti su consenso delle parti anche le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, il 14.10.2014), venditore d'auto, ha dichiarato di aver venduto una Hyundai Santa Fe a
il 18.6.2013, che alle trattative ha partecipato anche cognato Controparte_2 CP_3 della prima e che conosce personalmente, il quale gli ha anche rilasciato un assegno. Il teste ha aggiunto che dalle conversazioni a cui ha preso parte ha capito che l'auto sarebbe stata in uso a
A seguito del mancato pagamento di alcune rate del prezzo, il teste ha spiegato di CP_3 aver denunciato . Della vendita dell'auto e della denuncia vi è riscontro nella Controparte_2 documentazione versata in atti dal PM (dichiarazione di vendita, atto di proprietà dell'automobile, relative trascrizioni, denuncia del 9.7.2014, cambiali allegate alla denuncia con relativo atto di protesto, c.n.r. conseguente alla denuncia)”. La documentazione in questione, acquisita al fascicolo del procedimento ed esaminata da codesto Giudicante, conferma, dunque, la legittimazione passiva dei convenuti.
Va, poi, dato atto della procedibilità della domanda, atteso l'avvenuto esperimento del procedimento di negoziazione assistita, come comprovato dall'invito alla stipula della relativa convenzione inviato tramite PEC in data 01.06.2021 e 28.01.2022 alla compagnia convenuta, nonché tramite raccomandata A/R, con avvisi di ricevimento del 29.01.2022, ai convenuti CP_2
e
[...] CP_3
Tanto premesso in rito, venendo al merito, si osserva quanto segue.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio, in proprio e quali eredi del sig. Persona_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni (come sopra meglio specificati) ritenuti essere loro derivati dal sinistro dell'08.10.2014 da cui derivò il decesso del loro congiunto che, mentre stava percorrendo alla guida della propria bicicletta Via Roma in San Marcellino (CE), era stato tamponato da tergo dalla vettura Hyundai Santa Fe targata DB627NV, riportando gravissime lesioni personali — consistite in “grave lesività cranica con frattura della volta e della base cranica ed emorragia cerebrale” — che ne avevano determinato il decesso poche ore dopo. Come accertato nella sentenza penale passata in giudicato, il predetto sinistro si era verificato per fatto e colpa del conducente dell'autovettura sig. il quale, sopraggiungendo nella medesima direzione di marcia, CP_3 per imprudenza e negligenza, aveva tamponato la bicicletta condotta dal , facendola Persona_1 rovinare al suolo insieme al suo conducente. La sentenza n. 1132/2020 del Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto CP_3 contestato e l'aveva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ivi costituite, ossia gli odierni attori, rimettendo la liquidazione definitiva al giudice civile, riconoscendo poi, a favore di quest'ultimi, una provvisionale immediatamente esecutiva (per €.75.000,00 ciascuno), poi
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
corrisposta da nella spiegata qualità. La predetta sentenza penale, divenuta Controparte_1 irrevocabile in data 16.11.2020, come da attestazione di cancelleria in atti, costituisce la cornice ricostruttiva del fatto storico della vicenda per cui è causa che, stante l'avvenuta definitività, non può essere più rimessa in discussione per limitare o diversamente configurare la condotta del soggetto ivi riconosciuto responsabile.
Orbene, l'art. 651 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile. (Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del
20/08/2018)
Ne consegue che l'accertamento del fatto come accertato nella sentenza passato in giudicato, nei suoi elementi oggettivi ed antigiuridici, non può essere più messo in discussione, potendosi solo valutare e quantificare l'ammontare delle conseguenze dannose che quel fatto penalmente illecito ha causato negli aventi diritto.
Venendo, dunque, ai danni richiesti dagli attori, va rilevato che gli stessi, hanno agito in giudizio chiedendo di “(…) Condannarsi, in conseguenza, i convenuti tutti in solido nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni, in favore degli istanti, nella dichiara qualità, nella misura che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi dal fatto e danno da svalutazione monetaria, biologico, morale jure proprio ed ereditario, di vita di relazione, patrimoniale, esistenziale, etc e spese anche funerarie: il tutto da intendersi di valore indeterminabile”.
Orbene, circa la domanda, proposta dagli attori iure proprio, di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, giova rammentare che, dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" va radicalmente differenziato il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del
30/08/2019).
A tal riguardo, poi, deve ricordarsi che colui che agisce in giudizio quale erede di un soggetto,
“deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014)
Ne consegue che, non essendo stata fornita alcuna idonea contestazione, il rapporto parentale può ritenersi dimostrato, al contrario della convivenza che non è stata provata, ad eccezione della sig.ra , moglie del de cuius. Controparte_4
Per la liquidazione del danno, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella più recente formulazione, ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione dei parametri che precedono, per il coniuge (nata il Controparte_4
28.10.1939, di anni 74 al momento del decesso del marito, di anni 72), considerata la presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari (i figli), considerate le Tabelle nella edizione del 2024, come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il segue calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:12
Punti in base all'età della vittima:12
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Punti per convivenza tra congiunto e vittima:16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 52
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (52) determina l'importo di €.203.372,00 da riconoscere a favore di . Controparte_4
Per il figlio (nato il [...], di anni 36 al momento del decesso del Parte_2 padre, di anni 72), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:22
Punti in base all'età della vittima:12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno perché non dimostrata;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti:46
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (46) determina l'importo di €.179.906,00 da riconoscere a favore di Parte_2
Per la figlia (nata il [...], di anni 43 al momento del decesso del Parte_1 padre, di anni 72), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:20
Punti in base all'età della vittima:12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno perché non dimostrata;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 44
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (44) determina l'importo di €.172.084,00 da riconoscere a favore di . Parte_1
I predetti importi vanno, tuttavia, decurtati delle somme già corrisposte da a titolo CP_1 provvisionale, nella misura di euro 75.000,00 per ognuno degli attori. Pertanto, effettuate le predette decurtazioni, agli attori vanno qui riconosciuti gli ulteriori importi ( rispetto a quanto già ricevuto) di: euro 128.372,00 a favore di , euro 104.906,00 a ed euro Controparte_4 Parte_2
97.084,00 a . Parte_1
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Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (da identificare con la data del decesso il 08.10.2014) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 08.10.2014, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Null'altro, dunque, può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno, patrimoniale o non patrimoniale, non essendo stato allegato né provato alcun concreto pregiudizio ulteriore, ivi comprese le spese funerarie a titolo di danno patrimoniale emergente.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che indubbiamente le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma sborsata a tale scopo. Tuttavia, occorre fornire al giudice i dati da
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cui desumere almeno approssimativamente í parametri a cui commisurare la liquidazione, come ad esempio il costo medio delle onoranze funebri nella zona in questione (Cass. n. 1474/1996), evenienza non documentata, così come il tipo di servizio richiesto, e così via (cfr. in tal senso Cass. sez. 3,
Sentenza n. 11684 del 26/05/2014: “Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione”).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile – complessità media, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
L'identità di posizione processuale degli attori comporta l'applicazione, nella liquidazione del compenso, a favore dell'unitario difensore costituito dell'aumento, nella misura del 30% del compenso – stante la natura della controversia e la complessità della lite - di cui all'art.4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che:“ Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
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1) DICHIARA la contumacia di e Controparte_2 CP_3
2) ACCOGLIE la domanda e, stante la esclusiva responsabilità di nella causazione CP_3 del sinistro oggetto di causa, per le causali di cui in motivazione, NA Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, e Controparte_2
al pagamento in solido tra loro, di euro 128.372,00 a favore di CP_3 Parte_3
, euro 104.906,00 a favore di ed euro 97.084,00 a favore di
[...] Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio da ognuno di essi, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) NA nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, e al pagamento, in solido tra loro a favore di Controparte_2 CP_3
, e , delle spese del presente giudizio che Controparte_4 Parte_2 Parte_1 si liquidano in €.606,44 per esborsi ed €.11.385,92 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti OL AN e RG
OR, dichiaratosene anticipatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 04.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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