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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2386/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
NI BR, AT
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14655/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259027238666000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2611/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 SN (), in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259027238666000, notificata il 21.05.2025, relativa al mancato pagamento di crediti tributari, riferentesi a n.14 sottese cartelle di pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.084.006,14.
L'intimazione è stata impugnata limitatamente alle seguenti n.5 cartelle di pagamento, come indicate nel ricorso introduttivo:
1)cartella di pagamento n. 07120060306267028000, asseritamente notificata in data 26.02.2007, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 1 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA del 2003, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 27.292,46;
2)cartella di pagamento n. 07120080041311509000, asseritamente notificata in data 12.05.2008, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 4 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA del 2004, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 315.415,57;
3)cartella di pagamento n. 07120090043744044000, asseritamente notificata in data 14.05.2009, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 3 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA del 2005, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 393.963,35;
4)cartella di pagamento n. 07120100084586791000, asseritamente notificata in data 03.11.2010, limitatamente al ruolo contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 3 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IVA - Germania del 2005, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 9.185,91;
5)cartella di pagamento n. 07120100112273505000, asseritamente notificata in data 18.10.2010, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 3 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA 2006, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 551.518,38;
Il ricorrente eccepisce di aver proposto opposizione all'atto di pignoramento di beni mobili del 20.05.2015, con sottese le medesime cartelle che quivi si impugnano. L'opposizione, proposta dinanzi il Tribunale di
Napoli, con RGE 21866/2015, in fase cautelare veniva decisa con l'ordinanza del 26.02.2016, con la quale veniva disposta la sospensione del pignoramento mobiliare e fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con sentenza n. 6231/2018 il Tribunale, data l'omessa prova da parte di ADER della notifica delle cartelle sottese al pignoramento opposto, perché contumace accoglieva l'opposizione. La sentenza, notificata ad ADER non era stata impugnata, divenendo definitiva. Il ricorrente sostiene la violazione del ne bis in idem in quanto sulla mancata prova della notifica delle cartelle sottese al pignoramento opposto, si sarebbe formato il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) e formale (art. 324 c.p.c.),
Si costituisce in data 16.9.2025 l'Agenzia delle Entrate – SI che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto allegando copiosa documentazione attestante n.5 relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
n.5 intimazioni di pagamento notificate;
preavviso di fermo n.
07180201500031905000; sentenza n.4887/2016; sentenza n.6855/2016; sentenza n. 25863/2015; provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione del 2011; attestazioni di pagamento effettuate nel 2011; istanza di definizione agevolata del 30.06.2023; comunicazione di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata con relata di notifica;
estratto di ruolo;
sentenza 6231-2018;
In data 19.1.2026 il ricorrente deposita memorie insistendo nell'accoglimento del ricorso evidenziando che in ordine alle notifiche delle cartelle che è intervenuto giudicato sostanziale e che prevale sulla successiva ricognizione di debito
In data 30.1.2026 AD deposita note evidenziando che la sentenza resa dal Tribunale n. 6231/2018 non ha prodotto un giudicato sostanziale, in quanto l'annullamento del pignoramento per vizi formali da parte del Tribunale non cancella il debito, ma rende inefficace quell'azione esecutiva specifica.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 17.7.2025 il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 1.8.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 11.2.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 SN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259027238666000limitatamente alle seguenti n.5 cartelle di pagamento:
1)cartella di pagamento n. 07120060306267028000,
2)cartella di pagamento n. 07120080041311509000,
3)cartella di pagamento n. 07120090043744044000,
4)cartella di pagamento n. 07120100084586791000, 5)cartella di pagamento n. 07120100112273505000
Evidenziando che con la sentenza n.6231/2018 il Tribunale di Napoli, Sez,5, che a seguito di opposizione proposto dalla ricorrente Ricorrente_1 all'atto di pignoramento di beni mobili del 20.05.2015 ( con sottese le medesime cartelle che qui si impugnano) a causa della contumacia di ADER.e della omessa prova da parte di ADER della notifica delle cartelle sottese al pignoramento opposto , il Tribunale accoglieva il ricorso .
La società ricorrente sostiene che a seguito di detta sentenza si è formato un giudicato sulla validità della notifica delle sottese cartelle di pagamento e sulla loro validità, che debbono ritenersi valide ed efficaci..
Tale doglianza non appare condivisibile trattasi di sentenza meramente dichiarativa, l'opposizione è stata accolta unicamente perché l'agente della riscossione, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento
In ordine all'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione
Va evidenziato che in merito alle cartelle di pagamento n.ri 07120090043744044000 e
07120100112273505000 e 07120100084586791000 le predette sono state impugnate dalla società unitamente al preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500031905000, dinanzi alla CTP di Napoli,
Sez.5, con ricorso RGR 9325/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 4887 depositata il 14 marzo 2016 divenuta definitiva, sentenza n.6231/2018 con la quale ricorso veniva rigettato avendo la resistente
Equitalia fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento.
In ordine alle cartelle di pagamento n.ri 07120060306267028000, 07120080041311509000, le stesse sono state regolarmente notificate, il 26.02.2007 ed il 12.05.2018.
Le medesime cartelle sono sottese poi, rispettivamente all'intimazione di pagamento n.
071201590009145201000 notificata il 27.03.2015 ed all'intimazione n. 07120159009146312000 notificata il 27.03.2015.
Le due intimazioni di pagamento, atti interruttivi della prescrizione, sono state tempestivamente impugnate dalla società dinanzi alla CTP di Napoli, la prima dinanzi alla Sez.5, con ricorso RGR
7270/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 6855 depositata il 18 aprile 2016, la seconda intimazione dinanzi alla Sez.1, con ricorso RGR 8164/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 25863 depositata il 19 novembre 2015, entrambe divenute definitive.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione , AD costituendosi ha depositato numerosi atti interruttivi
Per la cartella di pagamento n. 07120090043744044000 è stata anche notificata l'intimazione di pagamento n. 07120159009146918000 il 27.03.2015, non impugnata,.
Per la cartella di pagamento n. 07120100084586791000 è stata anche notificata l'intimazione di pagamento n. 07120159009147221000 il 27.03.2015, non impugnata,.
Per la cartella di pagamento n. 07120100112273505000 è stata anche notificata l'intimazione di pagamento n. 07120159009147322000 il 27.03.2015, non impugnata,
Per le cartelle di pagamento n.ri 07120060306267028000, 07120080041311509000, ha depositato l'intimazione di pagamento n. 071201590009145201000 notificata il 27.03.2015 ed l'intimazione n.
07120159009146312000 notificata il 27.03.2015,.. Le due intimazioni di pagamento, atti interruttivi della prescrizione, sono state tempestivamente impugnate dalla società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la prima dinanzi alla
Sez.5, con ricorso RGR 7270/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 6855 depositata il 18 aprile 2016, la seconda intimazione dinanzi alla Sez.1, con ricorso RGR 8164/2015 deciso con sentenza di rigetto n.
25863 depositata il 19 novembre 2015, entrambe divenute definitive, che si allegano e rese precedentemente alla sentenza n.6231/2018
Anche per le cartelle ri 07120090043744044000 e 07120100112273505000 e 07120100084586791000 vi è la sopra riportata sentenza di rigetto n. 4887 depositata il 14 marzo 2016
Dalle sentenze decorre il termine prescrizionale ordinario decennale per la riscossione a seguito di sentenza definitiva, peraltro interrotta dall'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata il
30.06.2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagagamento delle spese di giustizia che liquida in
€ 8000,00, oltre oneri ed accessori se dovuti in favore dell'ADER.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(RO Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
NI BR, AT
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14655/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259027238666000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2611/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 SN (), in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259027238666000, notificata il 21.05.2025, relativa al mancato pagamento di crediti tributari, riferentesi a n.14 sottese cartelle di pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.084.006,14.
L'intimazione è stata impugnata limitatamente alle seguenti n.5 cartelle di pagamento, come indicate nel ricorso introduttivo:
1)cartella di pagamento n. 07120060306267028000, asseritamente notificata in data 26.02.2007, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 1 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA del 2003, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 27.292,46;
2)cartella di pagamento n. 07120080041311509000, asseritamente notificata in data 12.05.2008, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 4 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA del 2004, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 315.415,57;
3)cartella di pagamento n. 07120090043744044000, asseritamente notificata in data 14.05.2009, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 3 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA del 2005, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 393.963,35;
4)cartella di pagamento n. 07120100084586791000, asseritamente notificata in data 03.11.2010, limitatamente al ruolo contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 3 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IVA - Germania del 2005, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 9.185,91;
5)cartella di pagamento n. 07120100112273505000, asseritamente notificata in data 18.10.2010, contenente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 3 per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP e IVA 2006, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di Euro 551.518,38;
Il ricorrente eccepisce di aver proposto opposizione all'atto di pignoramento di beni mobili del 20.05.2015, con sottese le medesime cartelle che quivi si impugnano. L'opposizione, proposta dinanzi il Tribunale di
Napoli, con RGE 21866/2015, in fase cautelare veniva decisa con l'ordinanza del 26.02.2016, con la quale veniva disposta la sospensione del pignoramento mobiliare e fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con sentenza n. 6231/2018 il Tribunale, data l'omessa prova da parte di ADER della notifica delle cartelle sottese al pignoramento opposto, perché contumace accoglieva l'opposizione. La sentenza, notificata ad ADER non era stata impugnata, divenendo definitiva. Il ricorrente sostiene la violazione del ne bis in idem in quanto sulla mancata prova della notifica delle cartelle sottese al pignoramento opposto, si sarebbe formato il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) e formale (art. 324 c.p.c.),
Si costituisce in data 16.9.2025 l'Agenzia delle Entrate – SI che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto allegando copiosa documentazione attestante n.5 relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
n.5 intimazioni di pagamento notificate;
preavviso di fermo n.
07180201500031905000; sentenza n.4887/2016; sentenza n.6855/2016; sentenza n. 25863/2015; provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione del 2011; attestazioni di pagamento effettuate nel 2011; istanza di definizione agevolata del 30.06.2023; comunicazione di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata con relata di notifica;
estratto di ruolo;
sentenza 6231-2018;
In data 19.1.2026 il ricorrente deposita memorie insistendo nell'accoglimento del ricorso evidenziando che in ordine alle notifiche delle cartelle che è intervenuto giudicato sostanziale e che prevale sulla successiva ricognizione di debito
In data 30.1.2026 AD deposita note evidenziando che la sentenza resa dal Tribunale n. 6231/2018 non ha prodotto un giudicato sostanziale, in quanto l'annullamento del pignoramento per vizi formali da parte del Tribunale non cancella il debito, ma rende inefficace quell'azione esecutiva specifica.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 17.7.2025 il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 1.8.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 11.2.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 SN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259027238666000limitatamente alle seguenti n.5 cartelle di pagamento:
1)cartella di pagamento n. 07120060306267028000,
2)cartella di pagamento n. 07120080041311509000,
3)cartella di pagamento n. 07120090043744044000,
4)cartella di pagamento n. 07120100084586791000, 5)cartella di pagamento n. 07120100112273505000
Evidenziando che con la sentenza n.6231/2018 il Tribunale di Napoli, Sez,5, che a seguito di opposizione proposto dalla ricorrente Ricorrente_1 all'atto di pignoramento di beni mobili del 20.05.2015 ( con sottese le medesime cartelle che qui si impugnano) a causa della contumacia di ADER.e della omessa prova da parte di ADER della notifica delle cartelle sottese al pignoramento opposto , il Tribunale accoglieva il ricorso .
La società ricorrente sostiene che a seguito di detta sentenza si è formato un giudicato sulla validità della notifica delle sottese cartelle di pagamento e sulla loro validità, che debbono ritenersi valide ed efficaci..
Tale doglianza non appare condivisibile trattasi di sentenza meramente dichiarativa, l'opposizione è stata accolta unicamente perché l'agente della riscossione, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento
In ordine all'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione
Va evidenziato che in merito alle cartelle di pagamento n.ri 07120090043744044000 e
07120100112273505000 e 07120100084586791000 le predette sono state impugnate dalla società unitamente al preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500031905000, dinanzi alla CTP di Napoli,
Sez.5, con ricorso RGR 9325/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 4887 depositata il 14 marzo 2016 divenuta definitiva, sentenza n.6231/2018 con la quale ricorso veniva rigettato avendo la resistente
Equitalia fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento.
In ordine alle cartelle di pagamento n.ri 07120060306267028000, 07120080041311509000, le stesse sono state regolarmente notificate, il 26.02.2007 ed il 12.05.2018.
Le medesime cartelle sono sottese poi, rispettivamente all'intimazione di pagamento n.
071201590009145201000 notificata il 27.03.2015 ed all'intimazione n. 07120159009146312000 notificata il 27.03.2015.
Le due intimazioni di pagamento, atti interruttivi della prescrizione, sono state tempestivamente impugnate dalla società dinanzi alla CTP di Napoli, la prima dinanzi alla Sez.5, con ricorso RGR
7270/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 6855 depositata il 18 aprile 2016, la seconda intimazione dinanzi alla Sez.1, con ricorso RGR 8164/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 25863 depositata il 19 novembre 2015, entrambe divenute definitive.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione , AD costituendosi ha depositato numerosi atti interruttivi
Per la cartella di pagamento n. 07120090043744044000 è stata anche notificata l'intimazione di pagamento n. 07120159009146918000 il 27.03.2015, non impugnata,.
Per la cartella di pagamento n. 07120100084586791000 è stata anche notificata l'intimazione di pagamento n. 07120159009147221000 il 27.03.2015, non impugnata,.
Per la cartella di pagamento n. 07120100112273505000 è stata anche notificata l'intimazione di pagamento n. 07120159009147322000 il 27.03.2015, non impugnata,
Per le cartelle di pagamento n.ri 07120060306267028000, 07120080041311509000, ha depositato l'intimazione di pagamento n. 071201590009145201000 notificata il 27.03.2015 ed l'intimazione n.
07120159009146312000 notificata il 27.03.2015,.. Le due intimazioni di pagamento, atti interruttivi della prescrizione, sono state tempestivamente impugnate dalla società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la prima dinanzi alla
Sez.5, con ricorso RGR 7270/2015 deciso con sentenza di rigetto n. 6855 depositata il 18 aprile 2016, la seconda intimazione dinanzi alla Sez.1, con ricorso RGR 8164/2015 deciso con sentenza di rigetto n.
25863 depositata il 19 novembre 2015, entrambe divenute definitive, che si allegano e rese precedentemente alla sentenza n.6231/2018
Anche per le cartelle ri 07120090043744044000 e 07120100112273505000 e 07120100084586791000 vi è la sopra riportata sentenza di rigetto n. 4887 depositata il 14 marzo 2016
Dalle sentenze decorre il termine prescrizionale ordinario decennale per la riscossione a seguito di sentenza definitiva, peraltro interrotta dall'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata il
30.06.2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagagamento delle spese di giustizia che liquida in
€ 8000,00, oltre oneri ed accessori se dovuti in favore dell'ADER.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(RO Caputo)