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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1435/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, quale titolare dell'Autocarrozzeria di Parrillo Gerardo, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Claudio Riccio in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
(già Controparte_1 [...]
) in persona del procuratore speciale, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Russi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
1 Controparte_3
E
in persona del rappresentante legale;
Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 22-10-2015
, in qualità di titolare dell'Autocarrozzeria di Parrillo Gerardo, Parte_1
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti di
[...]
di e di nella sua Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
qualità di cessionario del credito vantato nei loro confronti dal proprietario del veicolo danneggiato al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla cedente in conseguenza di un sinistro Controparte_6
stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
2 - il giorno 5-1-2015, alle ore 21,30 circa, mentre l'autoveicolo Fiat Panda targato
CY554BS di proprietà e condotto da e assicurato per la Controparte_6
RCA presso la percorreva in Potenza la Via Appia, Controparte_5
era stato urtato dal veicolo Fiat Punto targato AP954PH di proprietà e condotto da e assicurato presso il quale aveva invaso la Controparte_3 Controparte_4
sede stradale destinata alla circolazione in senso inverso, impattando l'autovettura che procedeva nell'opposto senso di marcia, la quale era andata ad un urtare un muretto;
- in conseguenza del sinistro l'autovettura Fiat Panda aveva riportato danni, che erano stati quantificati in euro 5.461,05, come risultava dalla fattura n. 8 del 17-1-
2014 e dalla fattura n. 14 del 18-2-2014 emesse dall'Autocarrozzeria di cui egli era titolare, dalle fatture n. 3 de 19-1-2015 emessa dalla F.G.S. Service di
Sabatina CA e dalla fattura n. 5 del 18-2-2014 emessa dall'Officina
Meccanica e Carrozzeria di CO CA;
- in data 5-1-2015 aveva stipulato a mezzo di scrittura privata con Controparte_6
una cessione del credito;
[...]
- in seguito alla richiesta di risarcimento del danno inoltrata alla
[...]
quale assicuratore del veicolo danneggiato, la compagnia Controparte_5
assicuratrice gli aveva corrisposto la somma complessiva di euro 4.300,00, che era stata trattenuta a titolo di acconto;
- l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita comunicato alle controparti non aveva avuto alcun seguito.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a quest'ultima venisse Controparte_3
condannata in solido con la società e Controparte_5 Controparte_4
al risarcimento del danno patrimoniale subito da ,
[...] Controparte_6
3 oggetto di cessione in suo favore, per i danni materiali riportati dall'autovettura di sua proprietà e per le spese stragiudiziali sostenute, quantificato nella somma complessiva di euro 1.162,15 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16-12-2015 si costituiva in giudizio , che Controparte_2
chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che l'offerta risarcitoria era stata formulata in data 27-2-2015 con riferimento ai costi necessari per la riparazione dell'autovettura di proprietà di mentre gli importi Parte_2
ulteriori (richiesti per attività di assistenza stragiudiziale) erano riferiti a documentazione e fatti giuridici successivi.
e non si costituivano in giudizio. Controparte_4 Controparte_3
Espletata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, con sentenza n. 544/2016
depositata in data 10-10-2016 il Giudice di pace di Potenza rigettava la domanda proposta da , in qualità di titolare dell'Autocarrozzeria di Parrillo Parte_1
Gerardo, e lo condannava al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 7-4-2017 , in qualità di Parte_1
titolare dell'Autocarrozzeria di , impugnava la suddetta Parte_1
pronuncia, chiedendo che, previa acquisizione del blocco delle fatture dell'Officina Meccanica e Carrozzeria di CO CA, in riforma della sentenza impugnata, e Controparte_5 Controparte_3 [...]
venissero condannati in solido fra loro al pagamento in suo favore CP_4
della somma di euro 1.162,15 (corrispondente alla differenza fra la somma dovuta in virtù delle fatture allegate e l'importo di euro 4.300,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice), oltre che al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
4 In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) errata valutazione delle prove acquisite in giudizio, in quanto il Giudice di pace aveva rilevato un errore di data nella fattura n. 5 emessa dall'Officina Meccanica
e Carrozzeria di CO CA in data 18-2-2014 e l'indicazione di una diversa data del sinistro nella fattura n. 9 del 10-4-2015 emessa dall'Infortunistica
Stradale CA di FR CA, omettendo di considerare che dal tenore letterale della pima fattura (in cui si faceva espresso riferimento al sinistro del 5-1-
2015) e della secondo fattura (in cui si richiamava la consulenza prestata in relazione al “sinistro ”) si evinceva che l'erronea Persona_1
indicazione della data nella fattura n. 5 e la erronea descrizione del sinistro contenuta nella fattura n. 9 erano frutto di un mero errore materiale;
b) contraddittorietà della motivazione per avere il Giudice di prime cure in un caso escluso l'efficacia probatoria della fattura a causa dell'erroneità della data e in un altro caso ritenuto che, nonostante la corretta indicazione della data, fosse il contenuto della fattura ad escludere la sua valenza probatoria;
c) difetto di motivazione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali,
che il Giudice di pace avrebbe potuto compensare fra le parti in considerazione dell'incertezza dei documenti che aveva determinato il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-10-2017 si costituiva in giudizio la società , Controparte_2
la quale chiedeva il rigetto dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Gli appellati e non si costituivano in Controparte_3 Controparte_4
giudizio.
5 All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 26 Febbraio 2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da Parte_1
, in qualità di titolare dell'Autocarrozzeria di Parrillo Gerardo, è
[...]
ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 7-4-2017 e,
quindi, nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 10-10-2016, e, pertanto, deve ritenersi tempestivo.
6 Sempre in via preliminare occorre evidenziare che correttamente nel corso del giudizio non è stata autorizzata la produzione in giudizio del blocco delle fatture dell'Officina Meccanica e Carrozzeria.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 345 terzo comma c.p.c. nella formulazione introdotta dall'articolo 46 diciottesimo comma della legge n. 69 del 2009 con la modifica apportata dall'articolo 54 primo comma lettera 0b) del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che ha soppresso la possibilità di deroga al divieto di produzione di nuovi documenti in appello nel caso in cui il Collegio li ritenga indispensabili per la decisione della causa, posto che il presente giudizio è stato introdotto in primo grado dopo l'entrata in vigore della suddetta riforma, sicchè
opera il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo che la parte
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile e nel caso che ci occupa non ha Parte_1
neanche allegato un legittimo impedimento alla produzione in giudizio del blocco delle fatture dell'Officina Meccanica e Carrozzeria di CA CO nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto al merito, sebbene articolate come censure differenti, le doglianze sollevate dall'appellante sub a) e b) possono essere esaminate come profili di un unico motivo di appello con cui lamenta un'erronea e Parte_1
contraddittoria valutazione, ad opera del Giudice di prime cure, del materiale probatorio a sua disposizione.
In punto di diritto appare opportuno evidenziare preliminarmente che in tema di spese legali stragiudiziali si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto,
unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp.
7 att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del 2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite,
che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
Pertanto, gravava sull'attuale appellante l'onere di fornire la prova dell'esborso sostenuto per la consulenza prestata nella fase stragiudiziale dall'Infortunistica
Stradale CA, così come era suo onere dimostrare le spese sostenute per la riparazione del veicolo di proprietà della cessionaria . Controparte_6
Tanto premesso, nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da , in qualità di Parte_1
cessionario del credito risarcitorio vantato da quale Controparte_6
proprietaria dell'autovettura danneggiata nel sinistro, sul presupposto che fosse inidonea a fornire la prova del relativo esborso la fattura n. 5 del 18-2-2014
8 emessa dall'Officina Meccanica e Carrozzeria di CO CA per l'importo di euro 562,15, in quanto la stessa risultava emessa prima dell'incidente nel quale il veicolo di proprietà di era rimasto danneggiato, che si Controparte_6
era verificato in data 5-1-2015 (come risultava inequivocabilmente dal modello di constatazione amichevole di incidente, dalle allegazioni dell'attore, dalla scrittura privata di cessione del credito e dalla richiesta risarcitoria inviata alla compagnia assicuratrice).
Il Giudice di prime cure ha escluso, poi, che la prova del relativo esborso potesse essere desunta dalla fattura n. 9 del 10-4-2015 emessa dall'Infortunistica Stradale
di CA FR dell'importo di euro 600,00, confermata in udienza dal suo autore, in quanto era priva dell'indicazione della targa dell'autovettura coinvolta nel sinistro e nella descrizione conteneva il riferimento alla consulenza prestata in relazione ad un sinistro avvenuto in data 5-11-2013 e, quindi, diverso dall'incidente oggetto del giudizio, che era avvenuto in data 5-1-2015 (come risultava inequivocabilmente dal modello di constatazione amichevole di incidente, dalle allegazioni dell'attore, dalla scrittura privata di cessione del credito e dalla richiesta risarcitoria inviata alla compagnia assicuratrice).
Premesso che in nessuna contraddizione è incorso il Giudice di pace nel momento in cui ha escluso che il contenuto delle fatture in atti le rendesse pertinenti all'incidente oggetto del giudizio, ritiene questo Giudice che il percorso argomentativo seguito dal Giudice di pace sia condivisibile per le seguenti ragioni.
La fattura n. 5 del 18-2-2014 emessa dall'Officina Meccanica e Carrozzeria di
CO CA per l'importo di euro 562,15 per l'esecuzione di “lavori di
meccanica eseguiti sul veicolo targato CY554BS a seguito del sinistro del 5-1-
2015” e confermata in udienza da CA CO (si veda il documento
9 prodotto al n. 7 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte appellante) non può dirsi riferibile al sinistro per cui è causa, in quanto non soltanto il dedotto errore materiale, che se fosse effettivamente tale avrebbe dovuto essere rilevato e corretto indipendentemente dal relativo rilievo nel corso del giudizio, non risulta corretto con le modalità
legislativamente previste, ma soprattutto la conferma integrale del documento
(anche in relazione alla data di emissione) ad opera del suo autore, CA
CO, sentito in qualità di testimone nel corso del giudizio (si veda la deposizione resa dal teste CA CO riportata nel verbale di udienza del
18-4-2016) non consente di ricondurre il dedotto errore alla data della fattura piuttosto che al suo contenuto, sicchè deve ritenersi che correttamente il Giudice
di prime cure l'ha ritenuta inidonea quale prova del relativo esborso da parte del danneggiato.
Analogo ragionamento induce ad escludere anche l'efficacia probatoria della fattura n. 9 del 10-4-2015 emessa dall'Infortunistica Stradale di CA FR
dell'importo di euro 600,00, confermata in udienza dal suo autore: non soltanto la suddetta fattura è priva dell'indicazione della targa dell'autovettura coinvolta nel sinistro, ma soprattutto nella parte descrittiva la stessa contiene il riferimento alla consulenza prestata in relazione ad un sinistro avvenuto in data 5-11-2013 e,
quindi, diverso dall'incidente oggetto del giudizio, che è pacificamente avvenuto in data 5-1-2015 (si veda il documento prodotto al n. 8 nel fascicolo di parte dell'attore relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte appellante): l'integrale conferma della fattura ad opera di CA FR
(si veda la deposizione resa dal teste CA FR riportata nel verbale di udienza del 18-4-2016) risulta decisiva nel senso di escludere con certezza la riferibilità della consulenza prestata nell'interesse di Controparte_6
all'incidente oggetto del giudizio, verificatosi in data 5-1-2015 e, quindi, in una
10 data diversa da quella in cui si è verificato il sinistro in relazione al quale il teste ha dichiarato che è stata prestata l'assistenza stragiudiziale dall'Infortunistica
Stradale CA che ha emesso la fattura (5-11-2013).
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che correttamente la documentazione prodotta dall'attore in primo grado non è stata ritenuta dal Giudice di pace idonea a fornire la prova del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente subito da (cessionaria del Controparte_6
credito in favore di ) in seguito al sinistro stradale per cui è causa. Parte_1
Anche il motivo di appello sub c) non appare meritevole di accoglimento, posto che il Giudice di prime cure, nel pronunciare la condanna dell'attore in primo grado al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91
c.p.c., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui l'articolo 92 c.p.c. consente la compensazione fra le parti delle spese processuali.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005,
come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005,
convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006), dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009
(4-7-2009) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 13
primo comma del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni
11 nella legge n. 162 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 10-11-
2014), differita dall'articolo 13 secondo comma al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - stabilisce che se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il Giudice può
compensare le spese fra le parti parzialmente o per intero. Su tale complesso normativo è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 77 del 19-4-
2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese fra le parti non soltanto nelle due ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, in deroga al principio della soccombenza, il Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di uno dei seguenti presupposti alternativi, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure altre gravi ed eccezionali ragioni, e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n.
11130 del 2015 e Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di
compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella
formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1
lettera a della legge n. 263 del 2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non
sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa,
che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore
12 della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente
apparenti).
Nel caso che ci occupa la ritenuta incertezza della prova del danno patrimoniale di cui l'attore in primo grado ha chiesto il ristoro non può integrare il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio,
costituendo, al contrario, proprio la ragione del riconoscimento della infondatezza della pretesa risarcitoria azionata e, quindi, della soccombenza dell'attore in primo grado.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto da , Parte_1
quale titolare dell'Autocarrozzeria di , appare infondato e deve Parte_1
essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra Parte_1
e (già
[...] Controparte_1 Controparte_2
) le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere
[...]
poste a carico dell'appellante e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
13 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e e Controparte_4 CP_3
, dall'altro, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende
[...]
ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna
alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto
svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un
suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o
14 improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 7-4-2017, da , in qualità di titolare Parte_1
dell'Autocarrozzeria di Parrillo Gerardo, avverso la sentenza n. 544/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 10-10-2016, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , in qualità di titolare dell'Autocarrozzeria di Parrillo Parte_1
Gerardo, al pagamento in favore di Controparte_1
(già ) delle
[...] Controparte_2
spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e Controparte_4
e dall'altro; Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 28-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
15