Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.550/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Butticé e Claudia CP_1
Spotorno.
- APPELLATO -
Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. Pt_1
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Fatto Con ricorso depositato il 12 giugno 2023 l' ha interposto gravame avverso la sentenza Pt_1
n.1893/2023, pubblicata il 31 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Palermo G.L. aveva accolto la domanda di di riconoscimento del suo diritto al conseguimento CP_1 dell'indennizzo per malattia professionale (“asbestosi associata ad ispessimenti Pt_1 pleurici multipli e deficit respiratorio severo”), assertivamente causata dalla attività lavorativa prestata dal 27.04.1959 al 31.10.1994, quale “saldatore e tagliatore dell'arco elettrico” alle dipendenze della Fincantieri S.p.a. e aveva condannato l' al pagamento Pt_1 in favore del ricorrente del relativo indennizzo in capitale ex art.13, comma 2, d.lgs.
38/2000.
Lamenta l' l'inesistenza della prova della natura professionale della patologia Pt_1 denunciata, non risultando in particolare documentata “la sussistenza di lesioni pleuroparenchimali tipiche e correlabili all'esposizione ad amianto”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 28 settembre 2023, variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, rinnovata la consulenza con un nuovo ausiliario tecnico e depositata la perizia di quest'ultimo, la causa, all'udienza del 13.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
Motivi della decisione
L'appello merita accoglimento in quanto all'esito delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati:
- il primo CTU incaricato (dott. ) ha così risposto al quesito postogli Persona_1 con ordinanza del 12.10.2023 “sebbene la documentazione in atti sia lacunosa, dovendosi esprimere in termini probabilistici, appare più probabile che il quadro di interstiziopatia polmonare del sig. non sia correlabile ad un'esposizione lavorativa CP_1 all'asbesto”;
- il secondo ctu (dott. , nominato con ordinanza del 13.09.2024 è stato ancora Persona_2 più esplicito nell'affermare che la malattia denunciata (”asbestosi/interstiziopatia polmonare”), “in assenza di diagnosi di certezza della malattia denunciata, di storia clinica della stessa, di prove sufficienti attestanti il rischio specifico del lavoratore ad asbesto”, non è “riconoscibile coma malattia professionale”; precisando, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, l'inoperatività nella fattispecie del principio della “presunzione legale di origine” sia “perché il rischio non è stato meglio quantificato, sia “perché la malattia denunciata (asbestosi) non è stata adeguatamente certificata”;
- con note a chiarimenti, depositate il 4.3.2025, il dott. ha poi precisato che “non sono Per_2 state riportate agli atti visite specialistiche o accertamenti per definire la diagnosi della malattia denunciata – asbestosi, riportata nella denuncia di malattia professionale del medico certificatore”, cosicché “di fatto la malattia denunciata non è stata diagnosticata”, anche perché le lesioni descritte nei referti TAC allegati “sono aspecifiche” e dalle stesse
“non sono stati riportati elementi patognomici per esposizione ad amianto e neanche per formulare diagnosi di asbestosi”. Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . CP_1
Parte appellata, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese del doppio grado risultando prodotta agli atti dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c..
Per la medesima ragione le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio sono poste in via definitiva a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1893/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 31 maggio 2023, rigetta il ricorso proposto da . CP_1
Dichiara l'appellato non tenuto al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Pone in via definitiva a carico dell' le spese per le ctu espletate in entrambi i gradi Parte_1 di giudizio.
Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo