TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 11311/2024
Tribunale di RA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 4.07.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Masi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Resistente
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla reiscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per 87 giornate lavorative svolte nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda Agricola L'Ortolana di Argentieri G & C Sas, come accertato con sentenza passata in giudicato n. 1958/20 emessa dal Tribunale di RA nel ricorso proposto dalla medesima ricorrente.
L' nel costituirsi chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere, dichiarando di aver provveduto all'iscrizione della ricorrente agli elenchi OTD come richiesto, in esecuzione della prefata sentenza;
chiedeva compensarsi le spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite. Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che non vi è prova in atti che l' abbia provveduto ad CP_1 adottare il provvedimento di reiscrizione della ricorrente agli elenchi anagrafici del comune di residenza per 87 giornate per l'anno 2018, prima del deposito del presente ricorso, costringendo al ricorrente ad agire in giudizio per la reiscrizione nonostante l'accertamento contenuto nella sent. n. 1958/20 emessa dal Tribunale di RA (non risulta depositato in atti l'estratto conto previdenziale richiamato in memoria) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono CP_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 600,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
RA, 4.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di RA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 4.07.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Masi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Resistente
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla reiscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per 87 giornate lavorative svolte nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda Agricola L'Ortolana di Argentieri G & C Sas, come accertato con sentenza passata in giudicato n. 1958/20 emessa dal Tribunale di RA nel ricorso proposto dalla medesima ricorrente.
L' nel costituirsi chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere, dichiarando di aver provveduto all'iscrizione della ricorrente agli elenchi OTD come richiesto, in esecuzione della prefata sentenza;
chiedeva compensarsi le spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite. Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che non vi è prova in atti che l' abbia provveduto ad CP_1 adottare il provvedimento di reiscrizione della ricorrente agli elenchi anagrafici del comune di residenza per 87 giornate per l'anno 2018, prima del deposito del presente ricorso, costringendo al ricorrente ad agire in giudizio per la reiscrizione nonostante l'accertamento contenuto nella sent. n. 1958/20 emessa dal Tribunale di RA (non risulta depositato in atti l'estratto conto previdenziale richiamato in memoria) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono CP_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 600,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
RA, 4.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli